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Ticino Camera di diritto tributario 25.09.2025 80.2025.253

25 settembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,045 parole·~5 min·3

Riassunto

Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.253 80.2025.254

Lugano 25 settembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 9 settembre 2025 contro la decisione del 23 luglio 2025 in materia di IC e IFD 2023.

    Fatti

A.    Con decisioni del 23 luglio 2025, l’RS 1 (di seguito, UT) ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le tassazioni IC e IFD 2023.

B.    Il 9/10 settembre 2025, RI 1

                                   1.   1.1.

                                         Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                         1.2.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                         Nel caso in esame, il ricorso contro le decisioni su reclamo datate 23 luglio 2025 è stato inviato alla Camera con raccomandata del 9 settembre 2025. L’insorgente giustifica la tempestività in ragione delle ferie giudiziarie.

                                         Si tratta di valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.

                                   2.   2.1.

                                         La procedura dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell’ambito del diritto tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e comunali armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce solo che “il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un’autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale” (secondo la formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel contenuto all’art. 140 cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna menzione esplicita di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie” (sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata). 

                                         2.2.

                                         Si tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta federale diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per l’imposta federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per aggiungere delle “ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD disciplinano la decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo sono inammissibili disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla decorrenza dei termini nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza citata). 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         La giurisprudenza della Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito del diritto tributario armonizzato dei Cantoni e dei Comuni. Piuttosto, nell’ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo proposito, a differenza dell’art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto federale non è né completo né tassativo. È quindi lasciato all’apprezzamento del legislatore cantonale di decidere se prevedere una sospensione dei termini nell’ambito dell’applicazione delle imposte armonizzate dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante le festività natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024 consid. 2.2.4 e giurisprudenza citata). 

                                         2.3.2.

                                         Per quanto concerne il diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT prevede che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Neppure la legge tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).

                                         Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18 dicembre 2014 e CDT n. 80.2025.114/115 del 25 giugno 2025).

                                         In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

                                         2.4.

                                         Nel caso concreto, il ricorrente ha riconosciuto che la decisione gli è stata “intimata” il 23 luglio 2025. Nello stesso ricorso, afferma anche di averla “ricevuta” in quella medesima data. Ne consegue che il termine di ricorso è scaduto il 22 agosto 2025.

                                         Tenuto conto del fatto che né il diritto federale né quello cantonale prevedono la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie, ne consegue che il ricorso, inviato solo il 9 settembre 2025, si rivela intempestivo.

                                   3.   Il ricorso è irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il cancelliere: