Incarti n. 80.2025.225 80.2025.226
Lugano 18 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 agosto 2025 contro la decisione del 28 luglio 2025 in materia di revisione IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
- con decisione del 17 marzo 2025, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione, presentata dalla RI 1, nei confronti delle decisioni di tassazione IC e IFD dei periodi fiscali 2003 e 2004, in quanto erano trascorsi più di dieci anni dalla notificazione delle decisioni di tassazione;
- con decisione del 28 luglio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, interposto dall’istante contro la decisione citata;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per una decisione nel merito e, in via subordinata, la revisione delle decisioni di tassazione;
- nelle sue osservazioni del 15 settembre 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il ricorso;
- la ricorrente ha replicato con scritto del 21 settembre 2025.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la capacità processuale è un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;
- la capacità processuale deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora al momento della decisione;
- in mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;
- nel caso in esame, la RI 1 è stata sciolta con decreto del 25 ottobre 2005 della Pretura del Distretto di Lugano, in seguito alla mancata nomina dell’ufficio di revisione;
- in seguito, la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 30 agosto 2016 in applicazione delle disposizioni dell’art. 155 dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411);
- l’art. 155 cpv. 1 ORC, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che, se un ente giuridico non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare entro 30 giorni la cancellazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione;
- la ricorrente, cancellata dal Registro di commercio in data 30 agosto 2016 in quanto non esercitava più alcuna attività economica e non aveva più attivi realizzabili, è pertanto ormai priva di personalità giuridica;
- in queste circostanze, il ricorso è irricevibile per mancanza di capacità processuale;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: