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Ticino Camera di diritto tributario 02.09.2025 80.2025.204

2 settembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,165 parole·~11 min·4

Riassunto

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, irrilevanza della proroga del termine concessa in un altro Cantone

Testo integrale

Incarto n. 80.2025.204

Lugano 2 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1 __________  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 agosto 2025 contro la decisione del 7 luglio 2025 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

    Fatti

                                  A.   a.

                                         RI 1, domiciliato a __________ e assoggettato a imposizione in Ticino per appartenenza economica, non ha trasmesso la dichiarazione d’imposta IC 2023, neppure dopo tre proroghe del termine. Con diffida del 19 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito, UT) gli ha assegnato un termine di 20 giorni per adempiere all’obbligo dichiarativo, avvertendolo che, in caso di inadempimento, gli sarebbe stata inflitta una multa.

                                         b.

                                         Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2025 __________ trasmetteva all’UT una richiesta di proroga di RI 1 datata 26 aprile 2025. Spiegava che, essendo domiciliato a __________ e trovandosi in carcerazione preventiva, aveva difficoltà a recuperare i giustificativi per la dichiarazione d’imposta. Per questa ragione l’autorità fiscale grigionese gli aveva concesso una proroga sino al 30 giugno 2025. Chiedeva quindi l’attribuzione di un identico termine per presentare la medesima dichiarazione anche all’autorità ticinese.

                                         c.

                                         Con e-mail dello stesso giorno a __________, l’UT informava il contribuente che, per poter dar seguito alla richiesta era necessaria la conferma della proroga concessa dal Cantone dei Grigioni.

                                  B.   Con decisione del 14 maggio 2025, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente una multa disciplinare di fr. 200.- e gli attribuiva un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione d’imposta avvertendolo che, in caso di inadempienza, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

                                         Con un nuovo messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2025, __________ inoltrava all’UT la conferma della proroga per presentare la dichiarazione d’imposta nel Cantone dei Grigioni.

                                  C.   Con reclamo del 22 maggio 2025, RI 1 contestava la multa, rilevando di aver già spiegato di aver beneficiato di una proroga del termine nei Grigioni. Dovendo inoltrare la dichiarazione grigionese anche in Ticino, aveva richiesto un’analoga proroga. Sosteneva pertanto che la multa disciplinare non rispettasse il termine da lui richiesto e già concesso dall’autorità grigionese.

                                         Con decisione del 7 luglio 2025 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, entro il termine assegnato con la diffida, non era stata concessa un’ulteriore proroga e che quella concessa nel cantone di domicilio non aveva effetti in Ticino, trattandosi di procedure di controllo dell’inoltro della dichiarazione distinte.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della multa. Oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel reclamo, il ricorrente evidenzia di aver evaso la richiesta di conferma relativa alla proroga concessa dall’autorità fiscale grigionese in data 16 maggio 2025. A suo dire, occorrerebbe tenere conto dei tempi necessari per la ricezione della corrispondenza da parte di chi si trova in detenzione preventiva. Nonostante ciò, e senza attendere la sua risposta, l’UT gli avrebbe inflitto una multa disciplinare già il 14 maggio 2025. Sostiene che vi sia stata una mancata comunicazione interna tra il funzionario che ha ricevuto la richiesta di proroga e quello che ha irrogato la sanzione. Lamenta che, non considerando le difficoltà derivanti dalla detenzione preventiva, i contatti intercorsi con la stessa autorità e la proroga già accordata dall’amministrazione fiscale grigionese, l’UT avrebbe abusato della propria autorità. Aggiunge che, da anni, l’UT manifesterebbe un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Nel caso concreto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione di alcuna multa, non avendo egli omesso alcun adempimento né commesso alcuna negligenza.

                                  E.   Nelle proprie osservazioni, l’UT respinge l’accusa di aver adottato un atteggiamento persecutorio nei confronti del contribuente. Precisa di aver concesso complessivamente tre proroghe, l’ultima delle quali in data 27 marzo 2025, con scadenza fissata al 30 aprile successivo. Poiché, in seguito alla richiesta di ulteriore proroga del 5 maggio 2025, il contribuente non ha trasmesso la documentazione richiesta, tale proroga non è stata accordata. La dichiarazione d’imposta sarebbe pervenuta unicamente l’8 luglio 2025.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         In relazione alle imposte cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.

                                         Nel diritto ticinese, secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

                                         a)  non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

                                         b)  non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

                                         c)   viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

                                         d)  non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;

                                         è punito con la multa.

                                         Per l’art. 257 cpv. 2 LT la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         1.2.

                                         Fra le condotte sanzionate dall’art. 257 cpv. 1 LT rientra in particolare la mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli allegati.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta.

                                         Per l’art. 198 cpv. 2 LT il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         L’art. 198 cpv. 3 LT prevede che il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per l’art. 198 cpv. 4 LT per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. L’art. 198 cpv. 5 LT dispone che contro la diffida sia data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

·         l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·         e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                         1.4.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

                                   2.   2.1.

In concreto, il ricorrente contesta la multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli con decisione del 14 maggio 2025 e confermata il 7 luglio 2025. Argomenta che, con la richiesta di proroga del 5 maggio 2025, aveva spiegato di aver già beneficiato di una proroga da parte del Cantone dei Grigioni, chiedendo lo stesso termine anche in Ticino, così da poter presentare a quest’ultimo cantone la dichiarazione grigionese. Dopo avergli chiesto di comprovare tale circostanza, l’autorità fiscale ticinese gli avrebbe inflitto la multa senza attendere la sua risposta, che sarebbe pervenuta appena due giorni dopo, ossia il 16 maggio 2025. Tale agire, oltre a rivelare la mancanza di comunicazione fra il funzionario che ha ricevuto la richiesta di proroga e quello che ha irrogato la sanzione, configurerebbe un “abuso di autorità”.

                                         2.2.

                                         Ora, già il 19 marzo 2025, scaduta la seconda proroga del termine, il contribuente era stato diffidato, con l’avvertenza che, in mancanza dell’adempimento degli obblighi dichiarativi entro 30 giorni, sarebbe stata inflitta una multa. Secondo quanto riferito dall’UT, tale termine è stato poi prorogato (per la terza volta) il 27 marzo 2025, fino al 30 aprile 2025.

                                         2.3.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.

                                         In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2).

                                         Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).

                                         2.4.

                                         In ogni caso, una proroga del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.

                                         Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).

                                         Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

                                         L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.

                                         A maggior ragione, considerato che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non può ritenersi censurabile il fatto che l’ultima richiesta sia stata respinta, peraltro dopo che gli era stato chiesto di documentare l’asserita proroga concessa nei Grigioni, senza che egli fornisse alcuna risposta.

                                         2.5.

                                         2.5.1.

                                         In merito alla doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte dell’UT, della proroga concessa dall’autorità di tassazione del Cantone dei Grigioni, si impongono le seguenti precisazioni.

                                         2.5.2.

                                         L'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

                                         Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale.

                                         La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

                                         Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).

                                         2.5.3.

                                         Come visto, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di una proroga concessa da altri cantoni. Peraltro, malgrado il contribuente avesse ricevuto la proroga nel Cantone dei Grigioni il 27 marzo 2025, lo ha comunicato all’autorità fiscale ticinese unicamente il 5 maggio 2025 quando, come si è detto, il termine (prorogato) per presentare la dichiarazione in Ticino era già scaduto.

                                        Anche sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.

                                   3.   3.1.

                                         Il ricorrente sostiene genericamente che l’autorità di tassazione non avrebbe tenuto in debita considerazione le “difficoltà dovute alla detenzione preventiva” cui è astretto.

                                         3.2.

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         3.3.

                                         Ora, pur ammettendo che, trovandosi in carcerazione preventiva dal 22 agosto 2024, il ricorrente possa aver incontrato difficoltà aggiuntive nelle comunicazioni e nel rispetto dei termini, va rilevato che ciò non gli ha impedito di impugnare la multa inflittagli fino a questa Camera con un ricorso tempestivo, né di interagire con le autorità fiscali ticinesi e grigionesi — personalmente o tramite quella che si presume essere una persona vicina (__________) — ottenendo numerose proroghe per la presentazione della dichiarazione. Già per questo motivo è da escludere che il contribuente possa prevalersi di un motivo di restituzione dei termini in relazione al regime di detenzione preventiva cui si trova dall’estate 2024.

                                   4.   La decisione con cui l’autorità fiscale ha inflitto una multa di fr. 200.- a RI 1 è pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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