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Ticino Camera di diritto tributario 02.09.2025 80.2025.202

2 settembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,276 parole·~6 min·1

Riassunto

Procedura: reclamo, tempestività, otto mesi dopo la notificazione della decisione, nessuna giustificazione del ritardo, eventuale rettifica

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.202 80.2025.203

Lugano 2 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1  rappr. da:  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 31 luglio 2025 contro la decisione del 9 luglio 2025 in materia di IC e IFD 2023.

    Fatti

                                  A.   Con decisione del 30 ottobre 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) notificava a RI 1 la tassazione IC e IFD 2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 39'900.- per l’IC, in fr. 43'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 169'000.-. Per quanto qui d’interesse, quale importo del valore locativo dell’abitazione primaria veniva ripreso quello di fr. 21'160.- dichiarato dal contribuente.

                                  B.   Con scritto intitolato “rettifica di tassazione 2023” il curatore di RI 1, RA 1 chiedeva di rettificare il valore locativo dell’abitazione primaria in fr. 7'412.-.

                                         Il 4 luglio 2025 l’UT invitava il contribuente a giustificare la tardività del proprio atto, che veniva considerato quale reclamo.

                                         Il 6 luglio 2025 RA 1 spiegava di aver compilato lui stesso la dichiarazione. Giustificava il motivo del ritardo con il fatto che era venuto a conoscenza tramite la madre del curatelato del fatto che, erroneamente, “la dichiarazione della signora comprendeva in doppio il valore locativo sulla casa di __________”, il quale in realtà ammontava a fr. 7'412.- e non ai fr. 20'160.- dichiarati.

                                         Con decisione del 9 luglio 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, in considerazione della sua tardività.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del suo curatore RA 1, ribadisce le argomentazioni già esposte nel reclamo, reiterando la richiesta di rettifica del valore locativo dell’abitazione primaria, il quale, per il periodo fiscale 2024, sarebbe stato “accett[ato]” nell’importo di fr. 7'412.-.

                                  D.   Con le proprie osservazioni del 6 agosto 2025, l’UT si conferma nelle motivazioni della decisione impugnata evidenziando come neppure una revisione sarebbe ammissibile, essendo il valore locativo determinato sulla base di quanto dichiarato.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’UT ha considerato la domanda di “rettifica di tassazione 2023”, inoltrata dal ricorrente, quale reclamo contro la decisione di tassazione IC e IFD 2023 del 30 ottobre 2024. Non è pertanto entrato nel merito del “reclamo” del 3 luglio 2025, considerandolo tardivo. Non ha invece considerato la domanda in questione quale istanza di rettifica e non si è dunque espressa al riguardo.

                                   2.   2.1.

                                         Nella misura in cui lo scritto del curatore del contribuente è stato considerato quale reclamo contro la decisione di tassazione, la decisione impugnata è conforme al diritto applicabile.

                                         2.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.3.

                                         Né la LIFD né la LAID e neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         2.4.

                                         Tornando al caso in esame, si rileva che la decisione del 30 ottobre 2024 è stata notificata al curatore del contribuente mediante posta semplice. Con scritto intitolato “Rettifica di tassazione 2023”, consegnato brevi manu all’autorità fiscale in data 3 luglio 2025, dunque oltre otto mesi dopo l’emissione della decisione di tassazione, il contribuente non ha sollevato alcuna questione in merito alla tempestività dell’atto. Reso edotto dall’Ufficio Tributario circa l’avvenuta scadenza del termine di 30 giorni previsto per la presentazione del reclamo, il curatore RA 1 si è limitato a giustificare il ritardo con il fatto di essere venuto a conoscenza, tramite la madre del curatelato, dell’erronea compilazione della dichiarazione fiscale di quest’ultimo.

                                         Alla luce di tali circostanze, e in particolare del riconoscimento del ritardo da parte del contribuente nonché della rilevante distanza temporale intercorsa tra l’emissione della decisione e la presentazione dello scritto del 3 luglio 2025, la decisione dell’UT, nella misura ha considerato lo scritto stesso quale reclamo e lo ha dichiarato irricevibile, non può essere censurata.

                                   3.   3.1.

                                         Ci si può tuttavia chiedere se lo scritto del 3 luglio 2025 del curatore del contribuente, che ha chiesto la “rettificazione” della decisione di tassazione, non sia qualificabile come domanda di rettificazione ai sensi degli articoli 150 LIFD e 235 LT.

                                         Secondo tali disposti, di identico tenore, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica (cpv. 1); la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza (cpv. 2).

                                         3.2.

                                         Poiché spettava all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito dell’istanza di rettificazione, gli atti devono essere rinviati a quest’ultima affinché emetta una decisione, contro la quale saranno successivamente ammessi i rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come previsto dagli artt. 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT. 

                                         Sarebbe invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di rettificazione, poiché così facendo si violerebbe il diritto del ricorrente al doppio grado di giudizio.

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. L’UT è tuttavia invitato a esaminare lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e ad adottare una decisione motivata.

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         §    L’UT esaminerà lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e adotterà una decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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