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Ticino Camera di diritto tributario 18.09.2025 80.2025.178

18 settembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,568 parole·~13 min·1

Riassunto

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, evoluzione patrimoniale, ammanco, mancata prova di una donazione

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.178 80.2025.179

Lugano 18 settembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD 2023.

    Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2, nella dichiarazione d’imposta 2023, presentata il 30 aprile 2024, dichiaravano un reddito imponibile di fr. 37'415.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-. Nell’allegato modulo 2 (Elenco dei titoli e altri collocamenti di capitali), alla domanda se avessero beneficiato di donazioni di beni o diritti nel 2023, i contribuenti rispondevano negativamente.

                                  B.   Con uno scritto del 7 gennaio 2025 l’RS 1 (di seguito UT) attribuiva ai contribuenti un termine fino al 28 gennaio 2025 per produrre la documentazione e le informazioni atte a “comprovare il modo di finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo Fiat Ducato Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”, veicolo di cui avevano dichiarato l’acquisto nel 2023 al prezzo d’acquisto di fr. 29'000.-.

                                         Nella sua risposta del 20 gennaio 2025, RI 2 spiegava che il camper le era stato ceduto dal padre e precisava che “lo utilizziamo assieme”. Aggiungeva che il veicolo era stato immatricolato a suo nome in quanto ciò le permetteva di avere una copertura assicurativa migliore, essendo ella in possesso di un altro veicolo più recente con casco totale. Informava infine l’UT di “non essere in possesso di un contratto di acquisto o di un contratto di leasing”.

                                  C.   Con decisione del 19 marzo 2025 l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2023, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 64’500.- per l’IC e in fr. 73'900.- per l’IFD e la sostanza complessiva imponibile di fr. 0.-. Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.-, quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                  D.   Con reclamo del 10 aprile 2025, la contribuente chiedeva “di stralciare il punto 6.3 altri redditi dal [suo] calcolo dell’imposta 2023, in quanto non [aveva] percepito alcun altro reddito”. La reclamante si scusava inoltre per “la mancanza della corretta documentazione [fornita] al momento della compilazione dei documenti di tassazione, non indicando la donazione ricevuta da [suo] padre __________, [denaro utilizzato] per l’acquisto del camper notificato come veicolo sulla [sua] dichiarazione di tassazione.”

                                         Allegava al reclamo una dichiarazione di __________, datato 10 aprile 2025 (ovvero il giorno del reclamo), nella quale il padre della reclamante “comunic[ava] di aver eseguito una donazione alla figlia di fr. 30'000.- per l’acquisto di un camper a sua figlia”, spiegava inoltre di aver prelevato la somma dal proprio conto bancario Raiffeisen __________ “in diverse tappe” e di averla depositata “nella [propria] cassaforte privata in attesa di trovare un veicolo conforme alle esigenze e a prezzo adeguato”. La contribuente allegava al reclamo anche la copia della carta d’identità del padre, il contratto d’acquisto del camper d’occasione (datato 16 settembre 2023), la documentazione relativa ai prelevamenti bancari Raiffeisen da parte del padre effettuati nel 2020 (per una somma totale di fr. 27'000.-), e i dettagli contabili di due diversi trasferimenti di conto (il primo nel 2022 e il secondo nel 2023, per un importo totale di fr. 2'400.-).

                                  E.   Con scritto del 24 aprile 2025, l’UT sottoponeva ai reclamanti un calcolo del dispendio relativo all’anno 2023, dal quale “risulta[va] un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva un termine fino al 14 maggio 2025 per prendere posizione, avvertendoli che ogni rettifica apportata al calcolo doveva essere debitamente comprovata. L’UT precisava inoltre che nel calcolo non era stata inserita la donazione di __________, in quanto non sarebbe stata di pertinenza dell’anno 2023, ma piuttosto dell’anno 2020, come risultava dagli estratti bancari prodotti.

                                         Nella sua risposta del 27 aprile 2025, la reclamante riconosceva che “effettivamente [suo] padre __________, non aveva inserito la data della donazione avvenuta il 15 settembre 2023” e allegava una nuova dichiarazione del genitore, datata a sua volta 27 aprile 2025, che stabiliva la data della donazione al 15 settembre 2023.

                                  F.   Con decisione del 5 giugno 2025, l’UT respingeva il reclamo, “vista l’incongruenza tra la data del prelievo dei soldi e la data dell’acquisto del veicolo (passano tre anni)” e riconfermava “il reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità finanziaria dei contribuenti.” Questi ultimi avevano infatti giustificato l’insufficiente disponibilità finanziaria “correggendo unicamente il precedente scritto redatto da __________ ed inserendo quale data di donazione il 15 settembre 2023 (giorno precedente l’acquisto del camper)”. Inoltre, l’autorità fiscale ribadiva che, nel calcolo del dispendio, “non veniva presa in considerazione la donazione, in quanto, come risultava dagli estratti bancari inviati in sede di reclamo, non era di pertinenza dell’anno 2023, ma erano tutti prelevamenti riguardanti l’anno 2020 (eseguito cinque prelievi in contanti nell’anno per un tot. fr. 27'000.-).

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.- nella decisione di tassazione IC/IFD 2023. I ricorrenti ribadiscono che “il reddito di CHF 20.000,00 è inesistente” e che hanno acquistato il veicolo “con i risparmi donati da… __________, che custodiva i propri risparmi presso la sua abitazione.” Non comprendono “il motivo per cui questa modalità non sia stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla realtà dei fatti” e chiedono “un incontro… per poter spiegare di persona quanto accaduto”.

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso.

Diritto

                                   1.   Nel caso in esame, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dai ricorrenti ed ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” nella misura di fr. 20'000.-, ritenendo che gli importi dichiarati non fossero sufficiente a coprire il loro fabbisogno per il periodo fiscale 2023. Nel calcolo delle entrate e delle uscite, allestito dall’autorità di tassazione e sottoposto ai contribuenti nel corso della procedura di reclamo, figura in particolare un’uscita di fr. 29'490.-, corrispondente al prezzo pagato per l’acquisto di un camper.

                                         Gli insorgenti contestano di avere conseguito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati e sostengono che l’acquisto del veicolo sarebbe stato finanziato grazie ad una donazione del padre della ricorrente.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

                                         Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT).

                                         2.2.

                                         Le donazioni sono quindi esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).

                                         2.3.

                                         Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).

                                         Un contribuente, che sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         I ricorrenti non contestano il calcolo del dispendio allestito dall’autorità di tassazione, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per far fronte alle uscite del periodo fiscale litigioso. La loro tesi è tuttavia che avrebbero beneficiato di un’ulteriore entrata, costituita da una donazione.

                                         3.2.

                                         Va ricordato che, presentando la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023, i ricorrenti hanno espressamente negato di aver beneficiato di donazioni nel corso del periodo fiscale. Hanno infatti risposto negativamente alla relativa domanda che figura sulla prima pagina del modulo 2 (Elenco titoli).

                                         Nel corso della procedura di tassazione, l’UT ha chiesto ai contribuenti di “comprovare il modo di finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo Fiat Ducato Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”. In risposta, RI 2 ha spiegato che il camper le era stato “ceduto” dal padre e che era utilizzato “assieme” da padre e figlia, aggiungendo che l’immatricolazione del veicolo a suo nome era stato giustificato dalla preoccupazione di ottenere una copertura assicurativa “migliore”. Inoltre, la contribuente ha dichiarato di non essere “in possesso di un contratto di acquisto o di un contratto leasing”.

                                         In base a questa prima versione dei fatti, i ricorrenti hanno cercato di accreditare la tesi che il camper non fosse stato da loro acquistato, ma che lo avesse comperato il padre della contribuente, perché fosse usato da entrambi. Coerentemente con questa tesi, hanno affermato di non disporre di un contratto di acquisto o di leasing, lasciando chiaramente intendere che il contratto fosse stato concluso dal genitore.

                                         3.3.

                                         Con il reclamo, i contribuenti hanno presentato una diversa versione dei fatti, scusandosi con il fisco “per la mancanza della corretta documentazione fornita[gli] al momento della compilazione dei documenti di tassazione”. Hanno quindi prodotto un contratto di acquisto del camper, firmato il 16 settembre 2023 dalla contribuente stessa quale acquirente. Nella stessa occasione, hanno per la prima volta sostenuto la tesi della donazione, basata in particolar modo sulla dichiarazione allegata del padre e sui prelevamenti bancari effettuati da quest’ultimo nel 2020.

                                         La nuova tesi è chiaramente incompatibile con quella sostenuta in precedenza. Colpisce in particolar modo il fatto che sia stato prodotto un contratto di acquisto, che secondo la versione precedente non esisteva neppure, essendo il camper stato acquistato dal padre della contribuente.

                                         3.4.

                                         In seguito al reclamo dei contribuenti, l’autorità di tassazione ha sottoposto loro un calcolo del dispendio, precisando di non avervi incluso la pretesa donazione, in quanto “non è di pertinenza dell’anno 2023 ma dell’anno 2020”.

                                         Gli insorgenti hanno allora prodotto una nuova dichiarazione del preteso donante, nella quale è stata inserita quale data della donazione il 15 settembre 2023, cioè il giorno precedente la firma del contratto di acquisto del veicolo. L’importo, prelevato a diverse riprese nel corso del 2020 da conti bancari del padre, sarebbe stato conservato da quest’ultimo nella propria cassaforte “in attesa di trovare un veicolo conforme alle nostre esigenze e ad un prezzo adeguato”.

                                         Rispetto a quanto addotto con il reclamo, i contribuenti hanno dunque posticipato la data della pretesa donazione dal 2020, anno in cui il padre avrebbe prelevato i fondi dai propri conti bancari, al 2023, anno in cui è avvenuto l’acquisto del camper.

                                         3.5.

                                         Alla luce dei fatti descritti, la decisione dell’autorità di tassazione, che non ha ritenuto comprovata la pretesa donazione dell’importo di 30'000 franchi dal padre della ricorrente alla figlia, non può essere censurata.

                                         Le argomentazioni e i mezzi di prova proposti dagli insorgenti non consentono infatti di riconoscere che la contribuente abbia beneficiato, nel corso del 2023, di una donazione in contanti da parte del padre e che abbia in tal modo potuto affrontare il pagamento del prezzo di acquisto del veicolo.

                                         I ripetuti cambiamenti di versione sullo svolgimento dei fatti e le incertezze sulla loro tempistica sono elementi che giustificano l’insorgere di dubbi. Particolarmente problematico è il fatto stesso che i contribuenti abbiano dapprima escluso di aver beneficiato di donazioni, non solo nella dichiarazione ma anche nella prima presa di posizione, sollecitata dal fisco, quando hanno sostenuto che il camper fosse stato acquistato dal genitore per sé e per la figlia.

                                         Quanto alla provenienza dei fondi che sarebbero stati donati, ci si domanda perché il preteso donante li avrebbe prelevati tre anni prima di donarli alla figlia. In merito alla spiegazione secondo cui li avrebbe depositati nella sua cassaforte “in attesa di trovare un veicolo conforme alle […] esigenze e a prezzo adeguato”, non è stata fornita alcuna prova di ricerche o trattative risalenti agli anni 2020 e seguenti. Sarebbe comunque insolito il prelevamento da propri conti bancari, in vista di una donazione, seguito dal deposito in una “cassaforte privata” per tre anni.

                                   4.   4.1.

                                         Nel ricorso, i contribuenti affermano di non comprendere “il motivo per cui questa modalità non sia stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla realtà dei fatti” e chiedono “un incontro presso i vostri uffici per poter spiegare di persona quanto accaduto”.

                                         In sostanza, chiedono di essere convocati dalla Camera di diritto tributario per confermare la loro stessa versione dei fatti.

                                         4.2.

                                         Secondo gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

                                         Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).

                                         4.3.

                                         I ricorrenti non hanno proposto l’assunzione di ulteriori prove, ma si limitano a chiedere di poter ribadire a voce quanto già sostenuto nel reclamo e nel ricorso. In particolare, non chiedono l’audizione di testimoni.

                                         In queste circostanze, non vi è ragione di convocarli solo per consentir loro di confermare a voce quanto già scritto. Se disponessero di mezzi di prova finora non proposti, avrebbero dovuto produrli o chiederne l’acquisizione al più tardi nel ricorso.

                                   5.   Non essendo comprovata la donazione, l’UT ha correttamente imposto l’importo di fr. 20'000.a titolo di “altri redditi”.

                                         Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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