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Ticino Camera di diritto tributario 04.08.2025 80.2025.163

4 agosto 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,801 parole·~9 min·2

Riassunto

Comunione ereditaria: ripartizione elementi imponibili, quote legali o testamentarie, non singoli beni, metà al coniuge superstite indipendentemente dal regime dei beni

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.163 80.2025.164

Lugano 4 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 24 giugno 2025 contro la decisione del 12 maggio 2025 in materia di IC e IFD 2022 e 2023.

    Fatti

                                  A.   Il 21 gennaio 2020 è deceduto __________, che ha lasciato come eredi la moglie __________ e i figli RI 1, __________, __________, __________ e __________. Il de cuius non aveva redatto alcun testamento.

                                         Con due decisioni del 16 aprile 2025, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2022 e 2023. Nelle stesse, ha aggiunto a quanto dichiarato il 10% della sostanza mobiliare e immobiliare della Comunione ereditaria fu __________ e il 10% del relativo reddito.

                                  B.   Con reclamo del 12 maggio 2025, RI 1, rappresentato __________ SA, ha contestato l’attribuzione alla sua base imponibile del 10% della sostanza e del reddito relativi alla Comunione ereditaria fu __________. Facendo riferimento ad una decisione del 9 marzo 2021 del Pretore di Locarno-Città, con cui __________ era stato designato rappresentante della Comunione ereditaria, il reclamante ha sottolineato che non era ancora avvenuta la liquidazione del regime matrimoniale, con la conseguenza che “tutti i beni del defunto e del coniuge superstite entrano a far parte della comunione ereditaria e quindi per prassi e semplicità questi beni devono essere suddivisi in 50% a favore del coniuge superstite e 50% a favore degli altri eredi”. Per quanto riguarda il rimanente 50%, “non essendoci alcun testamento, le interessenze sono suddivis[e], in base al codice civile, 50% al coniuge superstite e 50% ai discendenti”. Secondo il contribuente, ciò comportava che il 50% dei beni del defunto fosse attribuito alla coniuge superstite per effetto della liquidazione del regime matrimoniale e il rimanente 50% fosse suddiviso in base alle quote ereditarie, cioè per metà alla coniuge superstite e per l’altra metà ai cinque figli. La quota del reclamante, come pure degli altri figli, sarebbe ammontata pertanto al 5% e non al 10%.

                                  C.   Con due decisioni del 28 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, facendo riferimento ad una successiva decisione del pretore (13 luglio 2022), da cui risulterebbe che le quote dei coeredi sarebbero le seguenti: 50% __________ e 10% ciascuno i cinque figli del defunto. La nuova rappresentante della Comunione ereditaria avrebbe peraltro affermato che “gli utili d’esercizio rappresentano pertanto unicamente e direi giustamente i risultati della gestione immobiliare successiva al decesso e vengono poi suddivisi in ragione del 50% alla vedova e 10% a ciascun figlio”. Il fisco ha aggiunto che anche la decisione di tassazione della vedova era stata modificata in tal senso e che la dichiarazione d’imposta di quest’ultima e quella del reclamante erano state trasmesse a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, cosa che induceva a presumere che fossero “state compilate dalla stessa persona”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone letteralmente le considerazioni sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo.

Diritto

                                   1.   L’autorità di tassazione ha suddiviso gli attivi e i passivi, i redditi e le deduzioni, relativi alla sostanza immobiliare e mobiliare della Comunione ereditaria fu __________, attribuendo una quota del 50% alla coniuge superstite, __________, e il 10% ciascuno ai cinque figli, fra i quali il ricorrente.

                                         Quest’ultimo contesta il suddetto criterio di ripartizione delle quote, argomentando che alla vedova spetterebbe il 50% a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e poi ancora il 50% della rimanente metà a titolo di successione. Solo il residuo 25% andrebbe pertanto suddiviso fra i cinque figli.

                                   2.   2.1.

                                         Per l’imposta federale diretta, l’art. 10 cpv. 1 LIFD prevede che il reddito di comunioni ereditarie sia aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.

                                         Per le imposte cantonali, l’art. 9 cpv. 1 LT dispone che le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciano all’imposizione come tali, ma che il loro reddito e la loro sostanza siano aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

                                         2.2.

                                         La ripartizione viene intrapresa in base alle quote legali o testamentarie degli eredi. Il fatto che il singolo coerede sia assoggettato alle imposte sulla base della sua quota ereditaria, e non dei singoli beni della successione, dipende dalla circostanza che gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (sentenza del TF 2C_46/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 2.3.1, con riferimento all’art. 560 cpv. 1 CC).

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’insorgente, la coniuge superstite del defunto avrebbe diritto alla metà del patrimonio e dei redditi della successione, in base alla liquidazione del regime matrimoniale.

                                         3.2.

                                         Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge (art. 196 CC). Sono beni propri per legge i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime (art. 197 cpv. 1 CC). Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente il guadagno del suo lavoro e i redditi dei suoi beni propri (art. 197 cpv. 2 cifre 1 e 4 CC). Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime (art. 204 cpv. 1 CC).  L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano (art. 210 cpv. 1 CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC). I reciproci crediti sono compensati e ne risulta il credito di partecipazione (art. 215 cpv. 2 e 218 CC). Il credito di partecipazione è di natura esclusivamente obbligatoria e consiste in un credito pecuniario, che frutta interessi a contare dalla chiusura della liquidazione del regime (art. 218 cpv. 2 CC). Nel caso della liquidazione del regime per decesso di un coniuge, il credito di partecipazione è nei confronti degli eredi del coniuge defunto, se i suoi acquisti hanno beneficiato di un aumento superiore; nel caso contrario, è la comunione ereditaria ad avere un credito nei confronti del coniuge superstite. Il coniuge non ha per contro alcun diritto di partecipazione di natura reale nei confronti dei beni che fanno parte degli acquisti dell’altro coniuge. A parte singole eccezioni, il credito di partecipazione non fonda la pretesa all’attribuzione di determinati beni (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 4.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         3.3.

                                         La successione di un coniuge defunto è composta dai suoi beni propri e dalla metà del suo aumento come pure dalla metà dell’aumento del coniuge superstite (art. 215 cpv. 1 CC). Il coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti, la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC; sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 4.4).

                                         3.4.

                                         Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una vedova, che aveva ereditato, insieme alle due figlie di primo letto del marito, un’impresa individuale. Nell’anno del decesso e in quello successivo, prima che le coeredi sottoscrivessero il contratto di divisione, la vedova aveva dichiarato la metà dei beni della successione e dei relativi redditi ed era stata assoggettata alle imposte su questa base. Anni dopo, il fisco cantonale aveva avviato un procedimento di ricupero d’imposta nei suoi confronti, argomentando che avrebbe dovuto dichiarare i tre quarti della successione e dei relativi redditi, per il fatto che metà degli acquisti le sarebbe spettata in base al regime matrimoniale e poi una ulteriore metà per diritto successorio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della vedova, ricordando che il diritto del regime matrimoniale non le aveva attribuito alcuna quota di proprietà o pretesa reale nei confronti dell’impresa del defunto marito, ma tutt’al più un credito pecuniario nei confronti delle coeredi. Dopo la morte del coniuge, la vedova e le figlie del defunto avevano gestito insieme l’impresa e i profitti conseguiti in questa fase rappresentavano redditi provenienti da una successione indivisa, che come tali dovevano essere attribuiti e sottoposti a imposizione in base alle rispettive quote. Non essendovi un testamento, alla vedova spettava la metà dell’impresa (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 5.3).

                                         La contribuente aveva pertanto presentato una dichiarazione corretta, indicando di aver conseguito un reddito corrispondente alla metà degli utili conseguiti dall’impresa nei periodi fiscali in questione. Non era dunque giustificata l’apertura della procedura di ricupero d’imposta (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 5.4).

                                   4.   4.1.

                                         Anche nel caso in esame, __________ è morto senza lasciare un testamento. Eredi sono la moglie e i cinque figli. Ne consegue che la coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti, la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). Da parte loro, i figli succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC).

                                         Come rilevato dal Tribunale federale nella sentenza citata, per effetto del regime matrimoniale la vedova non vanta alcun diritto all’attribuzione di beni appartenenti alla successione.

                                         Fino al momento della divisione, conformemente agli articoli 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza della comunione ereditaria devono essere aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.

                                         La decisione impugnata, con cui all’insorgente è stata attribuita una quota del 10% della sostanza e dei redditi della comunione ereditaria, è pertanto conforme alla legge e alla giurisprudenza.

                                         4.2.

                                         Nel suo ricorso, il contribuente non si è peraltro confrontato con la motivazione della decisione impugnata. In quest’ultima, l’autorità di tassazione ha sottolineato che, il 13 luglio 2022, il pretore aveva sostituito il rappresentante della comunione ereditaria e che la nuova rappresentante aveva correttamente suddiviso i redditi dei beni della successione “in ragione del 50% alla ve-dova e 10% a ciascun figlio”.

                                         Il reclamo contro le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2022 e 2023, interposto dal contribuente il 12 maggio 2025, era stato allestito dal precedente rappresentante della comunione ereditaria, che aveva sostenuto la tesi dell’attribuzione alla vedova della quota del 75%.

                                         Ora, sapendo che la nuova rappresentante della comunione ereditaria aveva stabilito che alla coniuge superstite spettasse una quota del 50% e a ciascun figlio una del 10%, ci si domanda perché il ricorrente abbia nondimeno presentato ricorso contro la decisione dell’autorità di tassazione, che aveva proceduto conformemente a quanto disposto dalla stessa rappresentante dei coeredi. Nel suo ricorso, il contribuente non contesta le affermazioni contenute nella decisione impugnata e non ne comprova l’infondatezza, ma si limita a riproporre quanto già sostenuto nel reclamo del precedente rappresentante.

                                         4.3.

                                         La decisione impugnata non può che essere confermata.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Co                                   Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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