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Ticino Camera di diritto tributario 31.07.2025 80.2025.153

31 luglio 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,078 parole·~10 min·3

Riassunto

Cumulo dei redditi dei coniugi: ricongiungimento dopo acquisto di domicilio separato, calcolo dell’imposta con aliquota per coniugati, annullamento decisione su reclamo, diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.153 80.2025.154

Lugano 31 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 16 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e IFD 2022 e 2023.

      Fatti

                                     -   nei periodi fiscali 2022 e 2023 RI 1, coniugata con __________, è stata sottoposta a procedura di tassazione separata;

                                     -   non avendo la contribuente presentato la dichiarazione d’imposta 2022, con decisione del 19 marzo 2025 l’RS 1 le ha notificato la tassazione IC e IFD 2022 allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 46'700.– per l’IC e in fr. 47'200.– per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;

                                     -   con reclamo del 18 aprile 2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la “svista” rappresentata dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.– mensili al Signor __________”;

                                     -   con decisione del 14 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto non soddisfaceva “i requisiti formali richiesti” per contestare una tassazione d’ufficio, in particolare non essendo stata presentata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata dei relativi allegati;

                                     -   per quanto concerne il periodo fiscale 2023, la contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta il 10 giugno 2024, dichiarando un reddito imponibile di fr. 34'232.–, dopo deduzione, in particolare, dell’importo di fr. 11'100.– per persona bisognosa a carico, con riferimento al coniuge, cui aveva versato l’importo di fr. 12'000.–;

                                     -   con decisione del 19 marzo 2025 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno le ha notificato la tassazione IC e IFD 2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 46'000.– per l’IC e in fr. 47'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;

                                     -   con reclamo del 18 aprile 2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la svista rappresentata dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.– mensili al Signor __________”;

                                     -   con decisione del 14 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, confermando il reddito imponibile stabilito con la decisione impugnata, ma calcolando l’imposta con l’aliquota per coniugati, con la motivazione seguente:

                                         Il 17 aprile 2025 ha presentato reclamo contestando la mancata concessione degli alimenti versati al marito, dal quale è separata di fatto.

                                         La separazione delle partite fiscali è ammessa solo in presenza, almeno, di una separazione di fatto che è fiscalmente riconosciuta soltanto se sono adempiuti, cumulativamente, i seguenti requisiti:

­       assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CCS) rispettivamente assenza di un’abitazione comune (art. 14 LUD);

­       sospensione della comunione domestica (art. 175 CCS) rispettivamente sospensione della vita comune (art. 17 LUD);

­       esistenza di un proprio domicilio (art. 23 CCS) per ognuno dei coniugi o dei partner registrati;

­       assenza dell’unione dei mezzi finanziati per l’abitazione ed il mantenimento;

­       durata di almeno un anno della separazione di fatto (o separazione definitiva);

­       stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede.

                                         In base alla documentazione e alle informazioni in nostro possesso non sono più date le condizioni per separare le partite fiscali.

                                         Dal 2023 si ritiene che dobbiate nuovamente essere imposti congiuntamente e con la dicitura coniugati.

                                         Per l'anno 2023 viene emessa la decisione su reclamo con l'imposizione per coniugati.

                                         Nella decisione viene inserito nell'indirizzo solo il nome della contribuente, per permettere un corretto funzionamento del nostro sistema informatico.

                                         Il reclamo viene parzialmente ammesso;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni citate, contestando “il cambiamento del [suo] stato civile da separata di fatto a coniugata, senza nessuna [sua] autorizzazione” e la mancata deduzione del contributo al sostentamento del marito, “per non obbligarlo a dover ricorrere all’assistenza pubblica”;

                                     -   per quanto concerne la prima questione, la ricorrente sostiene di essere “separata di fatto da [suo] marito __________ dal 2012, anno in cui h[a] lasciato il [loro] tetto coniugale per trasferir[s]i a __________”, aggiungendo che nel 2017 sarebbe “ritornata in possesso” della sua abitazione, in seguito al decesso dell’inquilino, e di abitare “in locali diversi” rispetto al marito;

                                     -   quanto al contributo al sostentamento del marito, sarebbe “sempre stato accettato dall’Ufficio circondariale di tassazione”.

Diritto

                                     -   in relazione al periodo fiscale 2022, il reclamo della contribuente è stato dichiarato irricevibile;

                                     -   la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   poiché nella fattispecie l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo, questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale, senza esaminare pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione;

                                     -   gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   se, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD), tuttavia, può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, in tal caso, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

                                     -   tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

                                     -   la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1);

                                     -   nel caso in esame, per il periodo fiscale 2022 la ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta, nonostante diffida, e l’Ufficio di tassazione le ha conseguentemente notificato una tassazione d’ufficio, non mancando di attirare la sua attenzione, nella motivazione della stessa, sui requisiti di validità di un eventuale reclamo e sulle conseguenze della loro inosservanza;

                                     -   la contribuente ha tuttavia interposto reclamo, limitandosi a contestare la mancata concessione della deduzione per persona bisognosa a carico, senza presentare la dichiarazione d’imposta;

                                     -   in queste circostanze, l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non essendo adempiuti i requisiti di validità previsti dalla legge;

                                     -   ne consegue che il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui concerne la tassazione IC e IFD del periodo fiscale 2022;

                                     -   in relazione al periodo fiscale 2023, l’autorità di tassazione ha invece accolto parzialmente il reclamo, passando sostanzialmente dalla tassazione separata dei coniugi a quella congiunta;

                                     -   il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT);

                                     -   il cumulo si giustifica alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.), ritenuto che i coniugi costituiscono, sia sul piano del diritto civile che sul piano economico, una certa unità (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1);

                                     -   quando la coppia è separata legalmente o di fatto ogni coniuge torna ad essere tassato individualmente (DTF 138 II 300 consid. 2.1);

                                     -   i coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati insieme per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto matrimonio (art. 42 cpv. 1 LIFD; art. 53 cpv. 1 LT), mentre, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD; art. 53 cpv. 2 LT);

                                     -   il riconoscimento di una separazione legale o di fatto è subordinato alle seguenti condizioni: (a) i coniugi hanno un domicilio proprio o residenze separate; (b) non vi è più un'unione coniugale; (c) non vi è più una gestione in comune dei mezzi necessari per l’alloggio e il sostentamento (sentenza del TF 9C_277/2024 del 27 maggio 2024 consid. 3.2 e giurisprudenza citata);

                                     -   la tassazione congiunta si riflette anche sui diritti e sugli obblighi procedurali dei contribuenti;

                                     -   in particolare, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette (art. 113 cpv. 1 LIFD; art. 186 cpv. 1 LT);

                                     -   entrambi firmano la dichiarazione d’imposta e, ove la dichiarazione d’imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all’altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi (art. 113 cpv. 2 LIFD; art. 186 cpv. 2 LT);

                                     -   i rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD; art. 186 cpv. 3 LT);

                                     -   ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD; art. 186 cpv. 4 LT);

                                     -   inoltre, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi federale e cantonale, in linea di principio i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva (art. 13 cpv. 1 prima frase LIFD; art. 12 cpv. 1 prima frase LT);

                                     -   nel caso in esame, la ricorrente aveva trasferito il domicilio a __________ il 1° febbraio 2012, ma è poi ritornata al precedente domicilio, a __________, a partire dal 1° maggio 2016 e da allora risulta formare un’unica economia domestica insieme al marito;

                                     -   ciononostante, le partite fiscali dei coniugi sono rimaste separate anche nei periodi 2016 e seguenti, tanto è vero che i contribuenti hanno continuato a presentare dichiarazioni individuali;

                                     -   per il periodo fiscale 2023, in particolare, i contribuenti hanno presentato ciascuno la propria dichiarazione e l’autorità di tassazione ha notificato a ciascuno di loro una decisione di tassazione, considerandoli separati di fatto;

                                     -   solo in seguito al reclamo della ricorrente, che contestava la mancata concessione della deduzione per persona bisognosa a carico, l’autorità fiscale ha ritenuto che non fossero (più) adempiuti i presupposti per la tassazione separata dei coniugi e ha disposto la ricongiunzione delle partite fiscali;

                                     -   ha allora riformato la decisione di tassazione della sola insorgente, lasciando immutato il reddito imponibile, ma applicando l’aliquota per coniugati anziché quella per persone sole;

                                     -   il fisco non è per contro intervenuto sulla decisione di tassazione concernente il marito della ricorrente, argomentando che “nella decisione viene inserito nell'indirizzo solo il nome della contribuente, per permettere un corretto funzionamento del nostro sistema informatico”;

                                     -   tuttavia, vista la rilevanza della modifica intrapresa e tenuto conto degli effetti che comporta la tassazione congiunta dei coniugi, l’autorità di tassazione non poteva limitarsi a riformare la sola tassazione della moglie, applicando l’aliquota per coniugati;

                                     -   come ricordato in precedenza, infatti, la tassazione congiunta ha diverse implicazioni per i coniugi: oltre agli effetti del cumulo dei redditi nel calcolo dell’imponibile e all’applicazione di un’aliquota diversa, i coniugi esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente ed è prevista anche la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta complessiva;

                                     -   sebbene nel caso in esame la tassazione del marito avesse accertato un reddito imponibile e un’imposta di zero franchi, non solo la ricorrente ma anche il coniuge doveva essere interpellato prima di procedere alla ricongiunzione delle partite fiscali;

                                     -   limitandosi a modificare il calcolo dell’imposta relativa alla ricorrente, l’autorità fiscale ha violato il diritto di essere sentito di entrambi i contribuenti;

                                     -   il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., conferisce infatti all’interessato segnatamente il diritto di esprimersi su fatti rilevanti prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (sentenza del TF 5A_489/2024 del 27 agosto 2024 consid. 2.5 e giurisprudenza citata);

                                     -   la decisione impugnata relativa al periodo fiscale 2023 deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è parzialmente a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.    Nella misura in cui concerne il periodo fiscale 2022, il ricorso è respinto.

                                         1.2.    Nella misura in cui concerne il periodo fiscale 2023, il ricorso è accolto.

                                                    §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo

                                         (fr. 440.–).

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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