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Ticino Camera di diritto tributario 22.07.2025 80.2025.147

22 luglio 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,283 parole·~6 min·4

Riassunto

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento terrazza, infiltrazioni nell’abitazione

Testo integrale

Incarto n. 80.2025.147

Lugano 22 luglio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2025 contro la decisione del 28 maggio 2025 in materia di IC 2024.

    Fatti

                                     -   i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   nella dichiarazione d’imposta 2024, hanno attribuito al loro immobile un valore locativo di fr. 21'000.– e hanno fatto valere in deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 16'232.–;

                                     -   con decisione del 7 maggio 2025, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2024, commisurando il reddito imponibile in fr. 14'000.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 373'400.–;

                                     -   rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco ha ammesso in deduzione spese di manutenzione per fr. 4'200.–, non essendo stati documentati i costi effettivi;

                                     -   con reclamo dell’8 maggio 2025, i contribuenti hanno prodotto i giustificativi delle spese fatte valere;

                                     -   con decisione del 28 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 10'400.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 369'600.–;

                                     -   sono state considerate spese di gestione, non deducibili, la tassa comunale per i rifiuti e per l’acqua, le spese per lo spazzacamino e quelle per il taglio dell’erba, mentre sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente, quelle per il rifacimento della terrazza;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono che siano ammesse in deduzione tutte le spese per il rifacimento della terrazza (fr. 10'556.–) e quelle per la teleferica (fr. 200.–);

                                     -   prendendo posizione sul ricorso, nelle sue osservazioni del 23 giugno 2025, l’autorità fiscale ha precisato di aver ammesso “in via valutativa nella misura di 2/3” i costi per il rifacimento della terrazza, aggiungendo che, “in considerazione delle spiegazioni supplementari fornite con il ricorso… può anche condividere le richieste dei contribuenti”, riservata “un’eventuale partecipazione assicurativa”;

                                     -   con scritto del 25 giugno 2025, i ricorrenti hanno confermato che l’assicurazione non ha partecipato all’intervento in questione.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo l’art. 31 cpv. 2 LT il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi;

                                     -   per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività;

                                     -   le spese di manutenzione vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

·         le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687);

·         le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);

·         le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t);

                                     -   nella fattispecie, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione nella misura di 2/3 l’onorario versato dai ricorrenti alla __________ Sagl di __________ per il “lavoro esterno terrazza”, consistente in:

                                         Rimozione vecchie piode

                                         Rimozione beton e betoncino

                                         Chiudere buchi con geolite più lisciatura pavimento e zoccolo

                                         Applicazione 2 mani di fondo catrame liquido

                                         Impermeabilizzazione con carta catrame 2 strati

                                         Mettere beton e betoncino più posa piode a mosaico esistenti e nuove

                                         Preparazione scavo per tubo e griglie

                                         Lavoro lattoniere

                                         Lavoro sotto tetto:

                                         Rimozione vecchia malta (gesso)

                                         Mettere nuova malta più lisciatura sotto travi circa 30 cm;

                                     -   nel ricorso, i contribuenti contestano che vi sia una componente di miglioria, in quanto l’intervento si è reso necessario a causa delle infiltrazioni d’acqua in casa;

                                     -   alla luce delle spiegazioni fornite, la stessa autorità di tassazione ha riconosciuto trattarsi di lavori di manutenzione;

                                     -   ne consegue che le spese per i lavori sulla terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr. 10'556.–);

                                     -   rimane litigiosa la deduzione della “tassa per esercizio fili a sbalzo” di fr. 200.–, pagata alla Sezione forestale del Canton Ticino;

                                     -   secondo l’art. 2 cpv. 2 della Legge del 17 dicembre 2009sulle funi metalliche (LFM; RL 770.100) sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo;

                                     -   l’art. 5 cpv. 1 LFM subordina l’esercizio di un impianto a fune metallica al rilascio di un’autorizzazione del Consiglio di Stato;

                                     -   per l’art. 10 cpv. 1 LFM per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa;

                                     -   la tassa per l’esercizio di un impianto a fune non rientra fra le spese di manutenzione, ma tutt’al più fra quelle di gestione, come peraltro riconoscono gli stessi insorgenti, laddove affermano che “questi costi sono paragonabili come i costi per l’acqua, per i rifiuti”;

                                     -   ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT) e pertanto non deducibili;

                                     -   in altre parole, dal valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circolare della Divisione delle contribuzioni 7/2024, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612);

                                     -   ne consegue che, nella misura in cui ha negato la deduzione della tassa per l’esercizio di un impianto a fune metallica, la decisione impugnata deve essere confermata;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in misura proporzionale alla loro soccombenza.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 2025 è riformata nel senso che le spese per i lavori di rifacimento della terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr. 10'556.–).

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    500.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di un quinto (fr. 100.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI    Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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