Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 08.07.2025 80.2025.101

8 luglio 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,106 parole·~6 min·2

Riassunto

Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, generica contestazione di componenti di reddito già al centro delle procedure di tassazione e di reclamo, irricevibile

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.101 80.2025.102

Lugano 8 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 28 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD 2018.

    Fatti

                                     -   con decisione di tassazione del 26 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 619'300.- per l’IC (fr. 685'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 532'400.- per l’IFD (fr. 598'700.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 559'000.- (fr. 586'000.- la sostanza determinante per l’aliquota);

                                     -   con ricorso del 28 aprile 2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione in questione con la seguente motivazione:

                                         2.2.   contesto il reddito da attività accessoria quale indipendente in quanto inesistente.

                                         4.2.   contesto l’importo di Chf 586'030.00 quale prestito simulato imposto al 70% di Chf 837'186.00 in quanto lo ritengo ingiustificato.

                                         Spese professionali devono essermi considerate in ragione della forfettaria Chf 2500.00

                                         Le spese delle assicurazioni per la cassa malati obbligatoria, non percependo sussidi cantonali devono essermi riconosciute nella forma forfettaria di Chf 5'200.00.

                                     -   con scritto del 29 aprile 2025, la Camera di diritto tributario si è rivolta all’insorgente, chiedendogli di prendere posizione sulla tempestività del ricorso;

                                     -   con risposta del 9 maggio 2025, il ricorrente ha argomentato che il termine per presentare ricorso sarebbe scaduto il 26 aprile 2025 e, trattandosi di un sabato, lo stesso sarebbe stato protratto al giorno feriale successivo, ossia al 28 aprile 2025, sicché il gravame risulterebbe tempestivo;

                                     -   con ulteriore scritto del 23 maggio 2025, trasmesso per invio APlus, all’insorgente è stato attribuito un termine di 10 giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT e per comunicare la data dell’avvenuta notifica della decisione su reclamo, con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   con risposta del 4 giugno 2025, RI 1 indica, preliminarmente, di aver ricevuto la missiva trasmessagli dalla Camera di diritto tributario unicamente la mattina precedente, motivo per il quale ritiene il termine impartito rispettato e la sua presa di posizione tempestiva;

                                     -   nel merito argomenta che i redditi aggiunti dall’autorità di tassazione nella decisione contestata dovrebbero essere comprovati dall’UT e non dal contribuente, mentre le spese professionali, essendo di natura forfettaria, dovrebbero essere considerate d’ufficio, così come gli oneri assicurativi legati alla cassa malati.

Diritto

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può im-pugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Ca-mera di diritto tributario;

                                     -   per l’art. 227 cpv. 2 LT il ricorrente deve indicare, nell’atto di ri-corso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o desi-gnati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità;

                                     -   lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formula-zione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedur-re su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21 novembre 2006 consid. 4.2);

                                     -   il Tribunale federale ha anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata);

                                     -   nel caso in esame, dalla decisione impugnata si evince che l’autorità di tassazione ha assoggettato all’imposta sul reddito delle prestazioni valutabili in denaro provenienti da una o più società vicine al ricorrente, in particolare nella forma di un prestito simulato e di vantaggi;

                                     -   dalla motivazione della decisione risulta anche che il fisco aveva richiesto della documentazione al contribuente, ma che la stessa non è stata prodotta;

                                     -   nelle circostanze descritte, l’insorgente non poteva limitarsi a presentare un ricorso contestando genericamente le diverse componenti del reddito imponibile, che erano state al centro delle procedure di tassazione e di reclamo;

                                     -   anche ammettendo che spetti all’autorità di tassazione di sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, ciò non esime tuttavia il contribuente dall’obbligo di motivare il proprio ricorso e di allegare o designare esattamente i documenti probatori, soprattutto nel caso in cui aveva già omesso di prestare la collaborazione richiesta nella procedura di reclamo;

                                     -   come visto, al ricorrente è dunque stato attribuito un termine di grazia per presentare un ricorso motivato;

                                     -   il termine di 10 giorni, attribuito al ricorrente, è venuto a scadere il 3 giugno 2025 (in merito al computo dei termini con degli invii APlus cfr. sentenza del TF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; inoltre sentenza CDT n. 80.2024.190 del 6 dicembre 2024 consid. 2.5);

                                     -   nel termine attribuitogli, il ricorrente non ha tuttavia presentato un ricorso motivato, avendo risposto alla lettera della Camera di diritto tributario solo il 4 giugno 2025;

                                     -   anche volendo fare astrazione dalla tempestività dello scritto, il suo contenuto, che si limita a ribadire quanto già affermato nel ricorso, non potrebbe comunque essere ritenuto una motivazione conforme alle esigenze legali;

                                     -   ne consegue che il ricorso è manifestamente inadeguato rispetto ai requisiti previsti dagli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, ritenuto che, neppure nel termine di grazia attribuitogli, il contribuente proposto un ricorso motivato;

                                     -   il ricorso non può pertanto che essere dichiarato irricevibile;

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere: