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Ticino Camera di diritto tributario 30.06.2025 80.2024.239

30 giugno 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,210 parole·~16 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo, termine, mancata prova della notificazione della decisione, annullamento della decisione di irricevibilità

Testo integrale

Incarti n. 80.2024.239 80.2024.240

Lugano 30 giugno 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 novembre 2024 contro la decisione del 22 ottobre 2024 in materia di IC e IFD 2021.

  Fatti

                                  A.   a.

                                         RI 1 (__________), cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio, era, nel periodo fiscale 2021, dipendente della __________ (società della quale deteneva le quote sociali; www.zefix.ch, sito visualizzato il 2.6.2025).

                                         b.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, il contribuente indicava un reddito imponibile complessivo di fr. 22'538.- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 103'219.-.

                                  B.   a.

                                         Con richiesta di documentazione dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) chiedeva al contribuente di voler trasmettere, entro il 29 febbraio 2024: l’attestato della cassa di compensazione delle indennità per i figli, gli attestati bancari dei saldi al 1° gennaio 2021; la copia del contratto di acquisto delle quote sociali della __________.

                                         b.

                                         La richiesta di documentazione rimaneva inevasa, motivo per il quale, con invio APlus del 4 giugno 2024, il fisco inviava un richiamo “per il mancato inoltro di documentazione”. __________i veniva avvertito che, in caso di inosservanza della richiesta, che valeva quale diffida, si sarebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD.

                                  C.   Con decisione del 31 luglio 2024, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 222'300.- per l’IC e in fr. 258'800.per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'307'000.-. In particolare, rispetto a quanto dichiarato, l’UT aveva aggiunto ai redditi l’importo di fr. 2'100.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” (vantaggi goduti nell’ambito della persona giuridica) e fr. 187'881.- quali “altri redditi”, ritenuta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Per quanto concerneva la sostanza, aveva aumentato, in particolare, i “titoli e capitali” da fr. 8'219.- a fr. 1'212'719.-, ritenuto che non era stato dato riscontro alla richiesta di documentazione del 4 giugno 2024 “con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relative a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’ufficio tassazione”. In particolare erano stati modificati i valori delle quote sociali della __________ (fr. 1'060'500.-) e della __________ (fr. 144'000.-).

                                  D.   Con e-mail del 18 settembre 2024 e successivo scritto dell’indomani, __________ si rivolgeva all’UT di __________, affermando che il 18 settembre 2024 gli sarebbe stata recapitata copia della richiesta di documentazione per l’imposta 2021, già inviata il 4 giugno 2024. Essendo stato assente, in quella data e nei mesi successivi, per motivi di lavoro, la domanda gli sarebbe “__________”, rimanendo pertanto inevasa. Il 18 settembre 2024 avrebbe poi ricevuto due conteggi per l’IC e l’IFD 2021, “basati, con tutt’evidenza su una tassazione d’ufficio totalmente estranea alla realtà della mia situazione e dei dati inoltrati con la dichiarazione”. Nello scritto riconosceva la sua colpa per non “aver risposto tempestivamente alla richiesta di documentazione”, scusandosi per l’inconveniente e trasmettendo quanto richiesto dall’autorità fiscale. In calce allo scritto specificava che lo stesso valeva quale “formale reclamo” contro la tassazione d’ufficio emessa per l’anno 2021.

                                  E.   a.

                                         Con scritto del 27 settembre 2024 l’UT si rivolgeva a __________, avvertendolo che il suo reclamo del 20 settembre 2024 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché tardivo. Dopo avergli ricordato i motivi che giustificano la restituzione dei termini, l’autorità fiscale gli attribuiva un termine fino al 7 ottobre 2024 per “giustificare e documentare” compiutamente i motivi del ritardo e lo avvertiva che, scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         b.

                                         Con scritto dell’11/14 ottobre 2024, il reclamante si rivolgeva all’UT di Lugano, al fine di dar “prova e giustificazione della (…) mancata risposta alla vostra prima richiesta di documentazione, già inviatami il 04.06.2024”. In particolare, egli sarebbe stato, in seno alla __________, la sola persona ad occuparsi dell’amministrazione oltre che delle “attività sociali, che consistono soprattutto nello svolgimento di corsi di formazione e specializzazione tecnica”. Una parte rilevante dell’attività lavorativa sarebbe stata svolta presso i clienti con sede all’estero (__________; __________; __________ e __________), con la conseguenza che sarebbe stato assente per settimane intere, “rientrando al domicilio il più delle volte solamente il sabato e la domenica”. Tale esigenza professionale, oltre al fatto di vivere da solo, avrebbe comportato delle difficoltà “nel seguire degli aspetti della vita privata come la ricezione e la gestione tempestiva della corrispondenza a me indirizzata”.

                                  F.   Con decisione del 22 ottobre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021, siccome tardivo. Quanto presentato dal reclamante il 10 gennaio 2024 per spiegare i motivi del ritardo del reclamo, non sarebbe stato sufficiente per “sanare il vizio di forma”.

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________ e dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo IC e IFD 2021.

                                         Ripercorso l’iter procedurale relativo alla procedura di tassazione 2021, il ricorrente sostiene che, il 18 settembre 2024, avrebbe ricevuto dall’Ufficio esazioni e condoni i conteggi dei conguagli per l’IFD e IC 2021. Unicamente a quel momento avrebbe dedotto l’esistenza di una decisione di tassazione che, tuttavia, non gli era stata notificata. Non appena ricevuti i conteggi, avrebbe prontamente reagito, prendendo contatto con l’autorità fiscale, sia per e-mail che per raccomandata, il 19 settembre 2024, producendo anche parte dei documenti richiesti in precedenza dal fisco. Il 10 ed il 18 ottobre 2024 avrebbe trasmesso gli ulteriori atti mancanti. Il 22 ottobre 2024, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo siccome tardivo. Tra il 15 e il 18 novembre 2018, i rappresentanti avrebbero provato a richiedere copia della decisione fiscale 2021, mai pervenuta al ricorrente.

                                         Dal profilo giuridico, il ricorrente ricorda che, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza o sospetta di essere stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata, è tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività.

                                         Nel caso di specie, l’insorgente non avrebbe mai ricevuto la notifica di tassazione 2021. Spettava all’autorità fiscale di comprovare l’avvenuta notifica e la data della stessa. A suo avviso, “tutte le circostanze del caso concreto sono univoche e convergenti nel confermare che il contribuente abbia appreso dell’esistenza della decisione di tassazione, al più presto, soltanto quando ha ricevuto i conteggi dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale 2021 dall’Ufficio esazione e condoni”. Sarebbe pertanto data la reazione immediata del contribuente.

                                         Non sarebbe peraltro di alcuna rilevanza il fatto che il contribuente non abbia mai esplicitamente richiesto all’autorità fiscale un “nuovo invio della decisione di tassazione non notificata, almeno fino a prima dell’intervento degli scriventi legali in data 15-18 novembre 2024”. Avrebbe infatti interposto un formale reclamo scritto contro la decisione di tassazione, nel termine di 30 giorni dal momento in cui aveva appreso dell’esistenza della decisione di tassazione. “Pur non conoscendo il contenuto analitico della decisione di tassazione”, il contribuente avrebbe “presentato formale reclamo nel pieno rispetto di tutti i crismi legali, accludendo i documenti giustificativi reputati idonei a una rideterminazione del reddito imponibile accertato dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione del 31 luglio 2024”.

                                  H.   Con osservazioni del 2 dicembre 2024, l’UT rileva che è il ricorrente stesso ad ammettere di avere delle difficoltà nel gestire la corrispondenza. Nella lettera del 19 settembre 2024, ha ammesso di aver ricevuto tardivamente le comunicazioni e di essere stato spesso fuori domicilio per lavoro. Negli scritti non avrebbe tuttavia mai esplicitato di non aver ricevuto la decisione fiscale datata 31 luglio 2024, “corrispondenza che, peraltro, sembrerebbe essere l’unica mai recapitata”. L’autorità fiscale ritiene che la “spiegazione relativa alla mancata ricezione della notifica sia stata costruita ad arte e esplicitata con il ricorso”. Inoltre risulterebbe singolare il fatto che, né nell’e-mail del 18 settembre 2024 né nella lettera del 19 settembre 2024, il contribuente abbia chiesto copia della decisione in modo da porte inoltrare un puntuale reclamo, ma abbia “cercato di inviare la documentazione richiesta in precedenza al fine di togliere i redditi aggiuntivi”.

                                    I.   Con replica spontanea dell’11 dicembre 2024, l’insorgente definisce le osservazioni dell’UT “mere congetture e opinioni personali”. Spetterebbe al fisco dimostrare l’avvenuta notifica della decisione fiscale. Il fatto che il contribuente abbia affermato di essere spesso in viaggio per lavoro non esonererebbe l’autorità fiscale dall’onere di comprovare l’effettiva notifica della decisione di tassazione. Il fatto che, prima dell’intervento dei patrocinatori, non abbia richiesto il re-invio della decisione di tassazione non avrebbe alcuna rilevanza. Dagli scritti del 18 e 19 settembre 2024 risulterebbe che il contribuente ha appreso dell’esistenza della decisione di tassazione unicamente al momento della ricezione dei conteggi di conguaglio dell’IFD e dell’IC. Oltre a ciò, all’epoca dei fatti, il contribuente non era patrocinato e, non essendo cognito in materia di diritto fiscale né tantomeno di procedura, non appena ricevuti i conteggi d’imposta, avrebbe inoltrato reclamo contro la decisione fiscale 2021. Già solo dallo scambio di corrispondenza con l’UT emergerebbe che il contribuente non era a conoscenza della decisione di tassazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare prelimi-narmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficien-temente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il re-clamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contra-rio, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempe-stività dello scritto del 18/19 settembre 2024, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione, datata 31 luglio 2024. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è datata 31 luglio 2024, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 19 settembre 2024. Il ricorrente ha, per la prima volta in sede ricorsuale, specificato espressamente di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuto a conoscenza unicamente una volta ricevuti i conguagli per il pagamento dell’imposta – il 18 settembre 2024 - pervenuti da parte dell’Ufficio esazione e condoni, giustificando così la tempestività del suo reclamo.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed., Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         2.4.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie in esame, la decisione di tassazione datata 31 luglio 2024 è stata inviata per posta semplice. L’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della stessa. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a __________, stabilendone anche il momento.

                                         3.2.

                                         Come visto, l’onere della prova in merito alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

                                         La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

                                         Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

                                         Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Tornando al caso in esame, con e-mail del 18 settembre 2024 (poi oggetto di un successivo scritto raccomandato, di analogo tenore, del 19 settembre 2024) il contribuente si è così espresso:

                                         Egregi signori buongiorno,

                                         in data odierna mi è stata recapitata una copia della vostra richiesta di documentazione per l’imposta 2021, inviatami il 04.06.2024. In quella data e nei mesi seguenti sono stato assente per motivi di lavoro e pertanto la richiesta mi è sfuggita ed è rimasta inevasa. Sempre in data odierna, mi sono stati recapitati due conteggi per l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta 2021, basati con tutta evidenza su una tassazione d’ufficio, totalmente estranea alla realtà della mia situazione e dei dati inoltrati con la dichiarazione (…). Anticipo per contro fin d’ora la mia posizione di reclamo nei confronti della tassazione d’ufficio da voi emessa, che non si giustificava in alcun modo con la realtà della mia situazione reddituale, e che trovo francamente incomprensibile.

                                         Il contribuente ha allegato parte della documentazione che gli era stata richiesta il 4 giugno 2024.                                            

                                         3.3.2.

                                         Il 27 settembre 2024 l’UT di Lugano si è rivolto al contribuente, indicando che il reclamo da lui presentato era tardivo e invitandolo a prendere posizione entro il 7 ottobre 2024.

                                         Con risposta del 10 ottobre 2024, il reclamante ha spiegato i motivi del ritardo nell’evasione della richiesta di documentazione del 4 giugno 2024, indicando di essere spesso assente per lavoro all’estero e di avere dei problemi nel “gestire” la corrispondenza. Non si è per contro pronunciato compiutamente in merito ai motivi dell’ipotizzata intempestività del reclamo.

                                         3.4.

                                         Ora, sebbene unicamente in sede di ricorso i rappresentanti del contribuente abbiano esplicitamente contestato che il ricorrente avesse ricevuto la decisione di tassazione IC e IFD 2021, datata 31 luglio 2024, vero è – come correttamente rilevato dall’UT nelle proprie osservazioni – che __________i non ha mai chiesto, nella corrispondenza intercorsa prima dell’intervento dei suoi patrocinatori, copia della stessa. Viste inoltre le motivazioni addotte negli scritti trasmessi all’UT e in particolare il riferimento a una prolungata assenza all’estero ed ad una scarsa disciplina nella gestione della corrispondenza, le stesse potrebbero francamente far presumere un’avvenuta notificazione della stessa.

                                         Tuttavia, la questione può essere lasciata irrisolta, dato che, anche laddove il contribuente l’avesse ricevuta, la decisione è stata spedita per posta semplice. Sicché, l’onere della prova quo alla notifica ed al giorno in cui la stessa è avvenuta, come giustamente indicato dall’insorgente, è a carico dell’autorità fiscale, la quale neppure tramite indizi indiretti è riuscita a darne comprova. In queste circostanze, il reclamo del 19 settembre 2019 non poteva essere dichiarato irricevibile. Motivo per il quale la decisione del 22 ottobre 2024, con la quale l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, dev’essere annullata e gli atti devono essere retrocessi all’UT affinché entri nel merito del gravame.

                                   4.   Il ricorso è accolto. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 22 ottobre 2024 è annullata. Gli atti sono ritornati all’UT affinché entri nel merito del reclamo. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciute congrue ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione del 22 ottobre 2024 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 3'000.- viene restituito al ricorrente.

                                   3.   Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciuti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera: