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Ticino Camera di diritto tributario 27.10.2025 80.2024.184

27 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,474 parole·~12 min·2

Riassunto

Deduzioni: cure prestate da terzi a figli, asilo nido, genitore senza attività lucrativa, frequenza di corsi di formazione continua

Testo integrale

Incarti n. 80.2024.184 80.2024.185

Lugano 27 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 agosto 2024 contro la decisione del 24 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2022.

    Fatti

                                  A.   Sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta 2022, presentata il 29 dicembre 2023, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano di svolgere la professione, rispettivamente, di impiegato (dipendente) il marito e avvocato (indipendente) la moglie. Il marito ha dichiarato un reddito del lavoro netto di fr. 218'596.–, la moglie una perdita di fr. 2'739.–. I contribuenti hanno fatto valere fra l’altro una deduzione per cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni, per l’ammontare di fr. 15'850.–. Le spese si riferivano alla retta pagata per l’asilo nido frequentato dalla figlia __________, nata il 3 agosto 2020.

                                  B.   Con decisione del 28 febbraio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 190'400.– per l’imposta cantonale (IC) e fr. 197'200.– per l’imposta federale diretta (IFD). L’autorità fiscale ha negato la deduzione per le spese di cura prestate da terzi per il figlio, con la motivazione seguente:

                                         Deduzione concessa solo durante il tempo di lavoro/formazione dei genitori; nessuna documentazione fornita a comprova.

                                  C.   Con reclamo del 27 marzo 2024, i contribuenti hanno contestato il mancato riconoscimento della deduzione per le spese cura prestata da terzi per figlio. Secondo i reclamanti, nel 2022 la moglie avrebbe deciso di porre le basi per riprendere la sua attività di avvocato e avrebbe quindi iniziato un percorso di aggiornamento e di formazione al fine di potersi reinserire nel mondo professionale. Avrebbe, in particolare, portato avanti la sua attività di cultore della materia presso l’Università degli Studi di Milano e svolto una regolare attività di ricerca. Avrebbe inoltre frequentato alcuni corsi di perfezionamento, perlopiù organizzati dall’Università degli Studi di Milano, e ripreso a frequentare lezioni private di francese. Per consentirle di svolgere tutte queste attività, i contribuenti avrebbero necessariamente dovuto affidare la figlia alla cura di terzi. I reclamanti hanno sottolineato che l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, aveva riconosciuto le spese sostenute per la formazione e il perfezionamento, ma non anche quelle per la cura dei figli prestata da terzi, che avevano consentito tale formazione e senza le quali la contribuente non avrebbe potuto frequentare nessuno dei corsi indicati. L’impegno formativo era tale da essere stato ritenuto rilevante anche al fine di beneficiare del contributo universale per le famiglie di fr. 200 al mese, riconosciuto dal Cantone per il periodo da ottobre a dicembre 2022.

                                         Con decisione del 24 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che i contribuenti non avevano allegato nessuna documentazione/attestazione rilasciata dall’Asilo Nido __________, __________. Inoltre, non sarebbero “state presentate attestazioni rilasciate dai datori di lavoro, e dagli istituti scolastici, indicanti i giorni e gli orari in cui la contribuente ha svolto tali attività” (cioè attività lucrativa o formazione).

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono il riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestate da terzi nell’interesse della figlia. I ricorrenti ritengono di aver comprovato le attività svolte da RI 2, producendo la documentazione a comprova dei corsi da lei frequentati e dell’attività di cultore della materia presso l’Università degli Studi di __________. Per quanto concerne la prova dei costi sostenuti, allegano copia dell’attestazione fiscale relativa alle rette del __________ e le relative fatture, che non sarebbero state prodotte con la dichiarazione d’imposta per errore.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 5 settembre 2024, l’UT sostiene che, sulla base dei documenti presentati, lo svolgimento dei corsi di perfezionamento non sia incompatibile con l’accudimento della figlia. Alcuni corsi si sarebbero svolti online o in modalità e-learning. Per quanto riguarda il corso di francese, non sarebbe stata prodotta una valida attestazione e, in ogni caso, un corso di 22 ore non giustificherebbe la necessità di affidare l’accudimento della figlia a terzi.

                                         Infine, l’UT chiede che le spese di giudizio siano poste totalmente a carico dei contribuenti, indipendentemente dall’esito del ricorso, per il fatto che i giustificativi di pagamento dell’asilo nido sarebbero stati inviati soltanto in sede di ricorso.

Diritto

                                   1.   Il ricorso verte sul riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestata da terzi per il figlio, per un totale di fr. 15'850.–.

                                         L’autorità di tassazione ha negato la deduzione per due ragioni. In primo luogo, perché i contribuenti non avevano prodotto alcun giustificativo rilasciato dall’Asilo __________. In secondo luogo, perché non sarebbero state presentate attestazioni rilasciate dai datori di lavoro e dagli istituti scolastici, indicanti i giorni e gli orari in cui la contribuente avrebbe svolto tali attività.

                                         I ricorrenti hanno allegato al ricorso l’attestazione fiscale e le fatture relative alle rette del __________. Inoltre hanno prodotto i programmi e i calendari delle lezioni dei corsi di perfezionamento corrispondenti. Sottolineano che l’autorità fiscale ha concesso la deduzione dei costi di perfezionamento frequentati dalla moglie.

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10’100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

                                         L’art. 9 cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che siano dedotte dai proventi imponibili complessivi, quali deduzioni generali, le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

                                         Nel diritto cantonale, l’art. 32a LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, stabilisce che dal reddito siano deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 25’000 franchi.

                                         2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé. La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         2.3.

                                         L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha precisato le condizioni cui è subordinato il riconoscimento della deduzione delle spese per la cura dei figli nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 8).

                                         In primo luogo, le spese per la cura dei figli prestata da terzi possono essere fatte valere dai contribuenti solo se i figli non possono essere custoditi personalmente e tale circostanza ha un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia.

                                         Per formazione è da intendersi un ciclo di formazione professionale, come ad esempio un apprendistato o uno studio. È riconosciuto come formazione anche il perfezionamento professionale in relazione alla professione appresa o esercitata attualmente nonché la riqualifica intrapresa in vista di un cambiamento di attività professionale. La frequentazione di un corso di pittura o di yoga, ad esempio, non vale come formazione in senso stretto, pertanto deve essere qualificata come organizzazione del tempo libero (Circolare AFC n. 30, n. 8.3, p. 13). Secondo la dottrina, la nozione di formazione in questo contesto corrisponde a quella di formazione e formazione continua professionali, secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 253 ad art. 33 LIFD, p. 729).

                                         I coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese per la cura dei figli prestata da terzi se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura dei figli (Circolare AFC n. 30, n. 8.4.2, p. 14).

                                         La deduzione corrisponde alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.

                                         Sono ad esempio deducibili le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come ad esempio le mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il sostentamento dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte. Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi (Circolare AFC n. 30, n. 8.5).

                                         La prova che la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è giustificata spetta al contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d’imposta un elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate (Circolare AFC n. 30, n. 8.6).

                                   3.   3.1.

                                         Come visto, tra le spese deducibili secondo gli articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD si annoverano anche le indennità giornaliere versate ad asili nido. Le rette pagate per la frequentazione dell’Asilo __________ di __________ rientrerebbero quindi tra le spese deducibili.

                                         La deduzione presuppone che le spese siano comprovate mediante ricevute, fatture, certificati di salario, oppure altri giustificativi idonei. I giustificativi di pagamento dell’asilo nido sono stati presentati in sede di ricorso; pertanto, tali spese devono ritenersi comprovate.

                                         3.2.

                                         La deduzione è subordinata alla ulteriore condizione che i figli non possano essere custoditi personalmente e che tale circostanza abbia un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia.

                                         Ora, nel periodo fiscale litigioso, RI 2 non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Nella dichiarazione d’imposta, aveva dichiarato di aver subito una perdita derivante dalla sua attività lucrativa indipendente di avvocato, ma l’autorità di tassazione non ha ammesso in deduzione la perdita. Siccome quest’ultima dipendeva essenzialmente dai costi sostenuti per la frequenza dei corsi di perfezionamento professionale, l’UT ha tuttavia riconosciuto la deduzione delle spese di formazione e formazione continua professionali, nella misura di fr. 3’298.–.

                                         Si è detto che la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli si qualifica deduzione generale e non spesa professionale. Secondo la legge e la prassi, anche la formazione rientra fra le cause di incapacità di custodia personale da parte dei genitori. Di conseguenza, il fatto che l’autorità di tassazione abbia ammesso in deduzione le spese di formazione continua fatte valere dalla contribuente implica che il tempo impiegato per la frequenza dei corsi in questione sia in relazione causale diretta con la formazione, secondo gli articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD.

                                         Nella misura in cui la contribuente è stata impedita di custodire la figlia per la frequenza di tali corsi, si giustifica pertanto la deduzione delle spese per la cura di terzi.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         L’UT ha tuttavia osservato che, sulla base dei documenti pre-sentati, lo svolgimento dei corsi non risultava incompatibile con l’accudimento della figlia da parte della madre. Il corso “Arbitrato: fondamenti e tecniche” si è svolto online; il corso “Big Data, Artificial Intelligence e Piattaforme” in modalità e-learning, mentre non si dispone di informazioni analoghe per gli altri corsi. Anche il corso di francese (22 ore singole nel corso del 2022) non giustificherebbe la necessità di affidare l’accudimento della figlia a terzi.

                                         A quanto già rilevato dall’UT va inoltre aggiunto che, tra il 1° gennaio 2022 e il 5 maggio 2022 e fra il 14 luglio 2022 e il 25 ottobre 2022, la contribuente non ha frequentato alcun corso, eppure la figlia frequentava regolarmente l’asilo nido:

·         dal 01.01.2022 al 31.07.2022, tre giorni alla settimana, dalle ore 13:00 alle 18:00;

·         dal 01.09.2022 al 31.12.2022, quattro giorni alla settimana, dalle ore 08:30 alle 16:30.

                                         3.3.2.

                                         Si tratta allora di stabilire in quale misura sussista il necessario nesso diretto fra la formazione e la necessità di affidare la figlia a terzi per la cura. Sono infatti deducibili solo i costi sostenuti durante l’effettivo svolgimento dell’attività lucrativa o della formazione o durante l’incapacità d’esercitare attività lucrativa e la conseguente incapacità di prendersi cura dei figli (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 255 ad art. 33 LIFD, p. 730).

                                         Come già rilevato, per oltre sei mesi la ricorrente non ha frequentato corsi. Per questi periodi non erano pertanto dati i presupposti per la deduzione dei costi in questione. Sebbene i corsi potessero essere seguiti a distanza, la loro frequenza non era tuttavia compatibile con la cura di una bambina di due anni, da parte della madre.

                                         Dal 5 maggio al 14 luglio 2022 ha frequentato due corsi a Milano, che potevano essere seguiti online. Il primo si svolgeva su nove pomeriggi, il secondo su dodici pomeriggi. In quei mesi, la figlia era affidata all’asilo nido per tre pomeriggi alla settimana. Con un calcolo a favore dei ricorrenti, si può ritenere che sia giustificata la deduzione integrale della retta dell’asilo nido per due mesi a fr. 800.– ciascuno.

                                        Dal 25 ottobre alla fine dell’anno ha poi frequentato altri due corsi, il primo strutturato su 17 pomeriggi, il secondo su sei giornate. In quei mesi la figlia era affidata all’asilo nido per quattro giorni interi alla settimana. Anche in questo caso, procedendo ad un calcolo a favore dei contribuenti, si può ammettere la deduzione integrale della retta per due mesi a fr. 1'650.– ciascuno.

                                         3.4.

                                         La deduzione per le spese di cura dei figli da parte di terzi può conseguentemente essere ammessa nella misura di fr. 4'900.–.

                                   4.   Il ricorso è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono integralmente poste a carico degli insorgenti nonostante la solo parziale soccombenza, per il fatto che hanno prodotto i giustificativi dei costi solo con il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 luglio 2024 è riformata nel senso che è riconosciuta la deduzione per cure prestate da terzi a figli di età inferiore a 14 anni, nella misura di fr. 4'900.–.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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