Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 05.11.2025 80.2024.153

5 novembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·990 parole·~5 min·2

Riassunto

Deduzioni: oneri assicurativi, riduzione dei premi, solo premi sostenuti personalmente

Testo integrale

Incarti n. 80.2024.153 80.2025.154

Lugano 5 novembre 2025   

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2023.

  Fatti

                                     -   nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023, RI 1 ha fatto valere, tra le altre, la deduzione per oneri assicurativi, segnatamente per il pagamento dei premi di cassa malati, in ragione di fr. 4'003.–;

                                     -   con decisione del 5 giugno 2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 33'200.– per l’IC e in fr. 33'700.– per l’IFD e ammettendo la deduzione degli oneri assicurativi nella sola misura di fr. 439.–, con la motivazione “concesso importo al netto dei sussidi ricevuti”;

                                     -   con reclamo del 1° luglio 2024, il contribuente ha argomentato che la deduzione da lui richiesta per gli oneri assicurativi corrispondeva ai premi dell’assicurazione malattia già al netto dei sussidi da lui ricevuti;

                                     -   con decisione del 17 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, sostenendo che il contribuente risultava aver percepito l’importo di fr. 3'564.– quale riduzione del premio Cassa malati e che, in assenza di giustificativi validi, la correzione intrapresa con la decisione impugnata appariva corretta;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rimprovera all’UT di non aver considerato il valore da lui dichiarato, già al netto del sussidio di cassa malati, e aggiunge che, essendo l’errore dell’UT palese, non avrebbe ritenuto di dover allegare alcun giustificativo in merito ai pagamenti effettuati alla cassa malati;

                                     -   al ricorso l’insorgente allega delle cedole di pagamento che proverebbero l’effettivo pagamento dei premi di cassa malati per un importo complessivo di fr. 3'665.–;

                                     -   con scritto del 23 settembre 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine per produrre l’attestato fiscale per il periodo fiscale 2023, rilasciatogli dalla cassa malati, e la decisione di riduzione dei premi per l’anno 2023.

                                     -   il 16 ottobre 2025, il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.

Diritto

                                     -   sia per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) sia per l’imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD) sono dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale;

                                     -   la somma globale in questione è stabilita in

·         10’500.– franchi per l’IC e 3'600 franchi per l’IFD, per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·         5’200.– franchi per l’IC e 1'800 franchi per l’IFD, per gli altri contribuenti;

                                         ed è aumentata della metà, per l’IFD, e di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti, per l’IC, per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;

                                     -   nella sentenza 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato che scopo delle deduzioni generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha realmente sostenuto (consid. 7), con la conseguenza che la deduzione dei premi di cassa malati non può essere ammessa, nella misura in cui i premi siano coperti con prestazioni complementari esenti da imposta, in quanto, in tale misura, non è data una spesa effettiva che il contribuente ha dovuto personalmente sostenere (consid. 8.2);

                                     -   se al contribuente in condizioni economiche modeste sono accordate riduzioni dei premi conformemente agli articoli 65 segg. della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattia (LAMal), possono essere dedotti solo i premi effettivamente a carico del contribuente (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 7, p. 12);

                                     -   il ricorrente ha beneficiato della riduzione del premio della cassa malati (RIPAM) ed ha pertanto diritto alla deduzione dei premi solo nella misura in cui non sono stati coperti dalla RIPAM;

                                     -   il contribuente non aveva allegato alcun giustificativo alla dichiarazione d’imposta 2023 né al reclamo contro la decisione di tassazione, limitandosi a dichiarare “Cedole di pagamento a vostra disposizione”;

                                     -   ritenuta insufficiente la documentazione prodotta con il ricorso, la Camera di diritto tributario, il 23 settembre 2025, ha attribuito al contribuente un termine per produrre l’attestato fiscale 2023 rilasciato dalla cassa malati e la decisione in merito alla riduzione dei premi per l’anno 2023, documenti che egli ha prodotto il 16 ottobre 2025;

                                     -   dalla documentazione prodotta il 16 ottobre 2025 si evince l’ammontare dei premi pagati e del sussidio RIPAM di cui ha beneficiato;

                                     -   dalla decisione di riduzione di premio LAMal per l’anno 2023 del 31.03.2023 si evince che il ricorrente ha beneficiato per l’anno 2023 dell’importo di fr. 3'564.–, che è stato versato direttamente all’assicuratore malattia __________, il quale ha ridotto di conseguenza gli importo dovuti dall’assicurato;

                                     -   dall’attestato fiscale 2023 rilasciato da __________ il 25 settembre 2025, quale assicuratore malattia, risulta che il totale dei premi a suo carico ammontava a fr. 6'118.20, importo ridotto a fr. 2'519.40 al netto della RIPAM;

                                     -   il ricorso è pertanto parzialmente accolto;

                                     -   sebbene il ricorrente abbia prodotto i giustificativi solo nella procedura di ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza la decisione dopo reclamo del 17 luglio 2024 è riformata nel senso che la deduzione degli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è elevata a fr. 2'519.– per l’IC e a fr. 1'800.– per l’IFD.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2024.153 — Ticino Camera di diritto tributario 05.11.2025 80.2024.153 — Swissrulings