Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 18.11.2025 80.2024.145

18 novembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,650 parole·~18 min·4

Riassunto

Doppia imposizione internazionale: convenzione con l’Oman, compenso versato da una società svizzera ad un tenore domiciliato in Svizzera per un’esibizione nell’Oman, esenzione

Testo integrale

Incarti n. 80.2024.145 80.2024.146

Lugano 18 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 luglio 2024 contro la decisione del 30 giugno 2024 in materia di IC e IFD 2018.

    Fatti

                                  A.   RI 1, tenore di fama internazionale e attivo prevalentemente all’estero, ha preso domicilio a __________ a far tempo dall’11 dicembre 2015.

                                         Per il periodo fiscale 2018, nonostante il richiamo e la successiva diffida, il contribuente non ha presentato la dichiarazione d’imposta.

                                         Con decisione del 30 giugno 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC e IFD 2018, allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 104'000.– per l’IC (determinante per l’aliquota: fr. 608'800.–) e in fr. 104'200.– per l’IFD (determinante per l’aliquota: fr. 609'500.–) e la sostanza imponibile in fr. 0.–. Il reddito dell’attività lucrativa indipendente era stato stimato in fr. 600'000.–, di cui nel riparto internazionale fr. 500'000.– attribuiti all’Italia e fr. 100'000.– alla Svizzera.

                                  B.   a.

                                         Con reclamo del 29 luglio 2021, il contribuente, rappresentato dalla RA 1, ha presentato la dichiarazione d’imposta 2018, compilata e corredata degli allegati necessari. Per quanto concerne il reddito dell’attività lucrativa indipendente, lo stesso ammontava a fr. 741'184.–. Dall’allegato conto economico per l’esercizio 2018 risultavano “ricavi lordi prestazioni estere” per fr. 1'131'105.27 e costi in ragione di fr. 389'921.60. Tra le spese aziendali figuravano, tra l’altro, fr. 44'455.16 per spese di viaggio; fr. 63'953.42 (complessivi) per costi relativi alle automobili; fr. 12'100.32 di spese di rappresentanza e fr. 82'353.74 per contributi AVS/AI/IPG.

                                         b.

                                         Con scritto del 14 gennaio 2022, l’UT ha attribuito al reclamante un termine per produrre la seguente documentazione:

·         copia delle schede contabili dei conti patrimoniali ed economici della prodotta contabilità 2018;

·         copia fatture tasse di circolazione;

·         copia contratti di leasing in essere.

                                         Il 1° febbraio 2022, la rappresentante del contribuente ha prodotto per posta elettronica la documentazione richiesta.

                                         c.

                                         Con email del 6 aprile 2022, l’UT ha rilevato che dal conto “ricavi lordi prestazioni estere” si evincevano due prestazioni incassate da una società con sede a __________, la __________, e ha chiesto le fatture e/o il rapporto di collaborazione tra il ricorrente e la società in questione.

                                         Quanto ai costi allibrati, ha richiesto la comprova delle spese relative alle imposte alla fonte trattenute all’estero e alle due autovetture sportive, tra cui una Ferrari 512TR.

                                         d.

                                         Il 15 aprile 2022, la rappresentante del reclamante ha risposto per mail che “nella contabilità del Signor RI 1 non [vengono separate] le imposte alla fonte estere in quanto lo scopo ultimo è quello di determinare, sui ricavi lordi, l’ammontare di AVS che il contribuente è tenuto a versare in Svizzera”.

                                         Quanto ai “costi derivanti dalle auto di lusso dichiarate”, il reclamante avrebbe avuto “la necessità di presentarsi, in veste di personaggio pubblico, e vendere la propria immagine in occasione di eventi promozionali e incontri con teatri vari al fine di concludere contratti di collaborazione”. Argomentava di guidare “quotidianamente… una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in città e non solo”, con la conseguenza che “i costi legati alle due Ferrari registrati sono da considerarsi interamente in quanto strettamente necessari per l’attività da lui svolta”.

                                         L’11 ottobre 2022 la rappresentante del reclamante ha inoltrato all’autorità di tassazione una “copia del contratto tra il Signor RI 1 e la società __________ in riferimento al concerto tenutosi in Oman nel 2018 come giustificativo dell’incasso, per prestazioni all’estero, di EUR 160'000 al netto delle imposte alla fonte del 10%”.

                                         e.

                                         Con scritto del 7 giugno 2023, l’UT ha comunicato al reclamante che avrebbe proceduto alla reformatio in peius della decisione di tassazione IC/IFD 2018 e lo ha convocato in audizione, “alfine di rispettare il diritto di essere sentito del contribuente e chiarire le contestazioni evidenziate in contradditorio”, presentando “i giustificativi contabili inerenti l’attività lucrativa indipendente del contribuente per il periodo fiscale 2018, come pure ulteriore documentazione opportuna a chiarire la relazione d’affari con __________ e con gli enti e organizzazioni per le quali il contribuente ha prestato la sua opera di artista nel corso del periodo fiscale 2018”. Il contribuente era avvertito che, se non si fosse presentato, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione, senza ulteriori convocazioni, “riconfermando la natura di tassazione d’ufficio e procedendo ad evasione assoggettando i redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera per imposta cantonale e federale e rivalutando i redditi di fonte estera, riprendendo costi di natura privata e riconsiderando la natura aziendale degli autoveicoli dichiarati tali”.

                                         Il 6 luglio 2023, la rappresentante del contribuente si è presentata davanti all’autorità di tassazione.

                                  C.   Con decisione del 19 luglio 2024, l’UT ha evaso il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 131'000.– per l’imposta cantonale (determinante per l’aliquota: fr. 993'200.–) e in fr. 131'100.– per l’imposta federale diretta (determinante per l’aliquota: fr. 994'000.–). Il reddito dell’attività lucrativa indipendente è stato in particolar modo elevato a fr. 985'000.–, “dopo ricostruzione della cifra d’affari comprensiva di imposte estere” e “al netto di costi per prestazioni di terzi, oneri assicurativi, costi di viaggi e rappresentanza, contabilità e veicolo per uso professionale”.

                                         Nel riparto internazionale, il reddito aziendale è stato attribuito per fr. 857'000.– all’estero e per fr. 128'000.– al Canton Ticino, trattandosi dei “proventi conseguiti dalla __________, in percentuale sulla cifra d’affari”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, si aggrava contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018.

                                         In primo luogo, l’insorgente contesta il riparto internazionale che attribuisce fr. 128'000.– alla Svizzera, poiché tale reddito sarebbe “già al netto della trattenuta del 10%, imposto in Oman, come attestato dal direttore generale della Royal Opera House of Muscat (Oman), signor __________”, e come peraltro statuito nel contratto con la __________ relativo a tale esibizione. A questo proposito, fa notare che la società __________ sarebbe intervenuta in modo “del tutto marginale in quanto commissionario e [non è] mai intervenut[a] in qualità di manager o agente esclusivo del contribuente”.

                                         In secondo luogo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei “costi delle auto di lusso da lui utilizzate come veicoli di rappresentanza, indispensabili al mantenimento di un’immagine pubblica adeguata al suo status nel mondo dello spettacolo” e ne chiede il riconoscimento quali “parte delle spese aziendali”.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2024, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver attribuito il reddito di fr. 128'000.– alla Svizzera perché “l’attività svolta dal contribuente in Oman per conto della __________ è stata eseguita in base ad un contratto diretto con la società che ha sede nel comune di __________”, contratto “che prevedeva il pagamento di un compenso e l’assunzione da parte della ditta di tutte le spese a fronte di esibizioni del contribuente all’estero”. Avendo il contribuente “assunto un’obbligazione diretta alla prestazione dell’opera con la __________ e non direttamente con l’ente estero presso il quale l’opera è stata eseguita”, il reddito conseguito risulterebbe imponibile secondo il diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non sarebbe limitato dalle norme internazionali volte a evitare la doppia imposizione, in particolare dall’art. 17 paragrafo 2 della Convenzione del 22 maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell’Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-OM; RS 0.672.961.61).

Diritto

                                    I.   Assoggettamento alle imposte del reddito versato da una società con sede in Svizzera

                                   1.   1.1.

                                         I redditi dichiarati dal ricorrente provengono dalla sua attività di tenore, che si svolge in numerosi Paesi in tutto il mondo.  

                                         1.2.

                                         Secondo gli articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale, rispettivamente, in Svizzera per l’imposta federale diretta, e nel Cantone per le imposte cantonali.

                                         Per quanto concerne l’estensione dell’assoggettamento, gli articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT prevedono che l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sia illimitato, ma che esso non si estenda tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero.

                                         1.3.

                                         Gli articoli 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT prevedono che sottostia all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Queste disposizioni esprimono il concetto dell’incremento del patrimonio o dell’imposizione del reddito globale netto (“Reinvermögenszugangstheorie”). Sulla base della clausola generale così come del catalogo non esaustivo di cui agli articoli da 17 a 23 LIFD e da 16 a 22 LT, tutti i redditi del contribuente si devono considerare redditi imponibili, compresi evidentemente i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente, come espressamente precisato dagli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (sentenza del TF 2C_639/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 9.1 e giurisprudenza citata).

                                         1.4.

                                         Ora, secondo le disposizioni citate è indubbio che i redditi conseguiti dal ricorrente siano imponibili in Svizzera e nel Canton Ticino. In virtù del domicilio a Lugano, infatti, vi è assoggettato illimitatamente alle imposte. I suoi proventi sono qualificabili redditi dell’attività lucrativa indipendente e si può senz’altro escludere che provengano da imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero.

                                   2.   2.1.

                                         Ci si domanda a questo punto se l’assoggettamento dei redditi in questione in Svizzera sia compatibile con il diritto internazionale. Le Convenzioni di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale n. 2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib 366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international, 5a ediz., Berna 2014, § 4, n. 143, p. 55).

                                         Ne consegue che una fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma di diritto interno (Oberson, op. cit., § 4, n. 144, p. 55).

                                         2.2.

                                         Secondo la regola generale, stabilita dall’art. 17 paragrafo 1 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo (artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione) o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata. È dunque determinante, quale luogo dell’imposizione, quello dell’esibizione. Questa disposizione deroga ai principi stabiliti agli articoli 14 (indipendenti, abrogato nel 2000), 7 (imprese) e 15 (dipendenti) del Modello OCSE (Oberson, op. cit., § 9, n. 687, p. 248; inoltre: Seiler, in: Stocker/Oesterhelt [a cura di], Internationales Steuerrecht der Schweiz, Berna 2023, § 5, n. 73, p. 90).

                                         La Convenzione applicabile nella fattispecie contiene una disposizione chiaramente ispirata al Modello OCSE. Secondo l’art. 17 paragrafo CDI-OM, infatti, nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

                                         2.3.

                                         La stessa regola si applica anche se i redditi tratti dallo spettacolo pervengono ad una persona diversa dall’artista stesso (art. 17 paragrafo 2 M-OCSE). Questa disposizione permette in particolare di contrastare determinate forme di elusione fiscale, caratterizzate dal fatto che la remunerazione versata all’artista o allo sportivo è versata a quella che viene chiamata società di artisti («rent-a-star company»), tipicamente situata in un paradiso fiscale. La portata di tale disposizione è stata estesa, dal 1992, a tutte le situazioni nelle quali una persona diversa dall’artista o dallo sportivo stesso percepisce il compenso, indipendentemente dai casi di elusione fiscale (Oberson, op. cit., § 9, n. 688, p. 248; inoltre: Seiler, op. cit., § 5, n. 78, p. 91).

                                         Il Commentario del Modello OCSE illustra tre casi principali che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione:

                                         a)  una società di gestione percepisce una remunerazione per esempio per un gruppo di sportivi (il quale non ha personalità giuridica propria);

                                         b) una squadra, una troupe, un’orchestra, costituita in forma di persona giuridica, percepisce il compenso per spettacoli e eventi sportivi; in tal caso, i membri della squadra, dell’orchestra ecc. sono imponibili, secondo il paragrafo 1, nello Stato in cui esercitano le loro attività di artisti e sportivi per ogni compenso proveniente da tali attività, mentre l’utile conseguito dalla persona giuridica per lo spettacolo o l’evento è imponibile secondo il paragrafo 2;

                                         c) elusione fiscale: la remunerazione dovuta per la prestazione di un artista o sportivo non è versata allo stesso bensì ad un terzo, per esempio a quella che si chiama società di promozione d’artista o sportivo, in modo tale che il reddito non viene imposto nello Stato in cui l’attività è esercitata né come remunerazione personale dell’artista o dello sportivo per la prestazione dei suoi servizi né come utile dell’impresa, mancando una stabile organizzazione

                                         (Commentario M-OCSE, art. 17, n. 11).

                                         Per quanto concerne la Convenzione fra Svizzera e Oman, l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM stabilisce che, quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano se è dimostrato che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di questa persona.

                                         2.4.

                                         Nel caso del ricorrente, l’autorità fiscale ha esentato dalle imposte sul reddito tutti i compensi percepiti per le sue esibizioni all’estero, con la sola eccezione delle remunerazioni versategli dalla società __________ Sagl, __________. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 17 paragrafo 1 CDI-OM, che prevede che siano imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo.

                                         Con il contratto del 20 aprile 2018, la __________ Sagl ha ingaggiato l’insorgente per tenere un concerto alla __________ di __________ (Oman) il 30 dicembre 2018. Il compenso per l’artista ammontava a € 160'000.–, al netto delle imposte locali del 10%.

                                         Nella lettera del 7 giugno 2023, con cui prospettava al contribuente la modifica della tassazione a suo svantaggio, il fisco cantonale ha manifestato l’intenzione di assoggettare alle imposte “i redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera”. Nella decisione su reclamo del 19 giugno 2024, ha quindi accertato “[l’]imponibilità nel Cantone per i proventi conseguiti dalla __________ Sagl, __________, in percentuale sulla cifra d’affari per complessivi CHF 128'000.–”. Infine, nelle osservazioni al ricorso, ha sottolineato che “il contribuente ha assunto un’obbligazione diretta alla prestazione dell’opera con la __________ Sagl e non direttamente con l’ente estero presso il quale l’opera è stata eseguita”, concludendo che il reddito corrispondente era “imponibile ai sensi del diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non è limitato dalle norme internazionali volte a evitare la doppia imposizione” e citando al riguardo proprio l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM.

                                         Ora, quest’ultima conclusione non può essere condivisa. L’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM mira proprio ad assoggettare il reddito dell’artista e dello sportivo nello Stato “nel quale le prestazioni… sono esercitate”, anche nel caso in cui il reddito “è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo”. Questa disposizione prevede che il reddito sia imposto nello Stato in cui l’attività è esercitata, anche se percepito da una terza persona, quale una società di promozione, indipendentemente dallo Stato in cui la questa persona è residente (Commentario M-OCSE, art. 17, n. 11.1). L’unica eccezione ammessa dall’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM concerne il caso in cui è dimostrato che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di questa persona. Nel caso in esame, tuttavia, il compenso è stato versato dalla società contraente allo stesso ricorrente.

                                         Ne consegue che non vi è ragione di sottoporre ad un trattamento fiscale diverso il compenso versato dalla __________ Sagl rispetto alle remunerazioni percepite dal ricorrente per gli altri spettacoli tenuti all’estero.

                                         2.5.

                                         Su questo aspetto il ricorso è accolto.

                                   II.   Spese aziendali e professionali giustificate

                                   3.   3.1.

                                         Con il ricorso, l’insorgente lamenta anche la ripresa di parte delle spese per le automobili. Nel suo conto economico ha infatti registrato i costi per due Ferrari, che ritiene necessarie all’esercizio della sua professione di cantante lirico. L’autorità fiscale non ha tuttavia riconosciuto il carattere aziendale della Ferrari Testa Rossa 512 e, di conseguenza, non ha riconosciuto come spese aziendali giustificate quelle relative a questa automobile.

                                         3.2.

                                         Secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Gli articoli 27 cpv. 1 LIFD e 26 cpv. 1 LT prevedono, da parte loro, che, in caso di attività lucrativa indipendente, siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

                                         Secondo la giurisprudenza, sono spese aziendali e professionali giustificate le spese che appaiono accettabili dal punto di vista commerciale. La giustificazione commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. La sua effettiva necessità per l'impresa non è determinante. È sufficiente che esista un nesso causale oggettivo tra la spesa e lo scopo economico dell'impresa. Il nesso di causalità sussiste quando la spesa sarebbe stata sostenuta da un amministratore ordinario che dimostra la diligenza oggettiva richiesta dal diritto commerciale. Le spese di viaggio possono essere dedotte come spese legate all'esercizio dell’attività professionale indipendente. Se un contribuente utilizza il proprio veicolo per trasferte sia private sia professionali, è necessario distinguere tra le spese necessarie per l'uso privato e quelle professionali (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         3.3.

                                         Secondo gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, fanno parte della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente.

                                         Per determinare se un bene debba essere attribuito alla sostanza privata o commerciale, occorre valutare in ogni singolo caso l’insieme delle circostanze. Come risulta dalla definizione legale di sostanza commerciale, il criterio determinante per l’attribuzione è la funzione tecnica ed economica di ciascun elemento; è quindi determinante in primo luogo la funzione effettiva e attuale dei beni in questione nell’impresa.

                                         Quando beni alternativi, ossia beni che per loro natura possono appartenere sia alla sostanza commerciale sia a quella privata, sono oggetto di un uso misto, cioè di un utilizzo in parte commerciale e in parte privato (ad esempio, una casa privata utilizzata accessoriamente come studio medico o un veicolo utilizzato per scopi professionali e privati), si deve ricorrere al metodo della preponderanza.

                                         Secondo tale definizione, fanno parte della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente (articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). Per contro, gli oggetti che non servono in modo preponderante all’attività commerciale appartengono integralmente alla sostanza privata, anche se sono in parte utilizzati a fini commerciali. In altre parole, un bene sarà sempre attribuito alla sostanza commerciale quando «serve essenzialmente agli interessi dell'attività indipendente» (cfr. Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1, p. 59). In questo contesto, è determinante la funzione effettiva del bene (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         Sulla base dei presupposti descritti, il Tribunale federale ha deciso che un’automobile utilizzata da un chirurgo indipendente prevalentemente per recarsi al lavoro (trasferta dal domicilio allo studio professionale) rientra nella sostanza privata, se il contribuente non prova, in aggiunta, che il veicolo sia necessario e indispensabile, per esempio per il trasporto di apparecchiature mediche o per spostamenti frequenti a distanze rilevanti tra lo studio e i pazienti da visitare (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 5).

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente lamenta la qualifica della Ferrari Testa Rossa 512 quale bene privato. Infatti, l’UT ha considerato unicamente la Ferrari 458 quale veicolo commerciale, ammettendo in deduzione le relative spese. La Ferrari Testa Rossa 512 è stata invece considerata di natura privata, le cui spese non sono deducibili (articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT).

                                         4.2.

                                         Nel periodo fiscale 2018, a nome del ricorrente erano immatricolate una Ferrari 512 TR, una Ferrari 458 e una Mercedes Benz CL 55 AMG.

                                         La Ferrari 512 TR è stata immatricolata dal contribuente l’11 ottobre 2018. L’aveva acquistata d’occasione (1a immatricolazione: 5 maggio 1993; 1a messa in circolazione: ottobre 1994) per fr. 130'000.– tramite un leasing della durata di 12 mesi e con un chilometraggio annuo concordato di 10'000 km.

                                         Nonostante, a più riprese, l’UT abbia richiesto della documentazione al ricorrente, con particolare riguardo alle schede contabili per poter accertare le spese relative alle due automobili, allibrate in contabilità, a parte il contratto leasing e l’imposta di circolazione della Ferrari Testa Rossa 512, nient’altro è stato prodotto.

                                         Gli unici argomenti addotti dall’insorgente per giustificare la registrazione nei conti dei costi relativi a entrambe le Ferrari consistono nell’affermazione che “tali veicoli sono necessari per la [sua] presentazione come personaggio pubblico durante eventi promozionali e incontri con teatri vari” e che “quotidianamente… utilizza una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in città e non solo”, ragione per cui “i costi legati alle due Ferrari sono… da considerarsi interamente necessari per la sua attività”.

                                         L’autorità di tassazione ha già mostrato comprensione per la peculiare natura dell’attività svolta dal ricorrente, riconoscendo il carattere commerciale di una delle due vetture di lusso da lui acquistate e ammettendo il carattere aziendale di tutte le spese relative.

                                         Anche ammettendo la necessità per l’insorgente di partecipare a eventi promozionali alla guida di un veicolo di lusso, non si comprende tuttavia l’esigenza di disporre addirittura di due automezzi della stessa categoria.

                                         In mancanza di ulteriori indicazioni in merito all’utilizzazione concreta della Ferrari Testa Rossa 512, la decisione dell’autorità di tassazione di annoverarla fra i beni della sostanza privata del contribuente si rivela legittima.

                                         4.3

                                         Su questo aspetto, il ricorso deve respinto.

                                   5.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

                                         All’insorgente è riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 2024 è riformata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 128'000.– è esentato dall’imposta sul reddito ed è considerato unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’700.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’800.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 600.–).

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2024.145 — Ticino Camera di diritto tributario 18.11.2025 80.2024.145 — Swissrulings