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Ticino Camera di diritto tributario 18.11.2025 80.2023.269

18 novembre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,819 parole·~19 min·4

Riassunto

Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, prestito simulato, finanziamento fra società amministrate dalla stessa persona, teoria del triangolo

Testo integrale

Incarti n. 80.2023.269 80.2023.270

Lugano 18 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 27 novembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC e IFD 2015.

    Fatti

                                  A.   Nel periodo fiscale 2015, RI 2 ha lavorato per la __________ in qualità di gestore patrimoniale. L’allora moglie RI 1 era attiva quale consulente presso la __________ di __________, società di cui era divenuta presidente con firma individuale nel 2012.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2015, presentata il 10 aprile 2017, i contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile di fr. 249'195.– e una sostanza imponibile di fr. 14'425.–. Nell’elenco titoli hanno dichiarato al loro valore nominale 20 azioni (20%) della __________, acquistate il 1° gennaio 2015.

                                  B.   Con decisione del 29 dicembre 2022, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2015, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 428'500.– per l’IC e in fr. 435'300.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 418'000.–.

                                         Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 159'782.–, facendo riferimento a “prestazioni valutabili in denaro da __________ come da decisione Ufficio delle persone giuridiche (fr. 33'159.–) e come da verbale dell’Ispettorato fiscale controfirmato il 28.04.2016 (fr. 233'145.–)”, concedendo “lo sgravio per partecipazioni qualificate”.

                                  C.   a.

                                         Il 31 dicembre 2022, i contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo delucidazioni in merito alla voce “altri redditi della sostanza mobiliare”, e cioè alla ripresa fiscale di fr. 233'145.–.

                                         b.

                                         Con scritto del 4 ottobre 2023, l’UT ha chiesto a RI 1 di fornire della documentazione ed in particolare “la conferma dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ per gli scoperti pari a 233’145.– franchi (stato al 31.12.2012)”.

                                         Il 23 ottobre 2023, la reclamante ha risposto che la __________ non aveva fornito alcuna garanzia e che l’autorità fiscale era stata informata che “il prestito sarebbe rientrato […] e [...] che negli anni successivi fino ad oggi, il finanziamento [sarebbe] ritornato dai soci della società”. La contribuente concludeva di non capire “quindi per quale motivo dobbiamo rispondere di debito (comunque ripagato in ogni caso) di cui non siamo beneficiari”.

                                         c.

                                         Con decisione dell’8 novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, ricordando che, come già segnalato nello scritto del 4 ottobre 2023, in un verbale d’audizione del 28 aprile 2016, allestito dall’ispettorato fiscale, la __________ si era impegnata a trasmettere all’Ufficio di tassazione competente, al più tardi con l’invio della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ per gli scoperti di 233'145 franchi (stato al 31.12.2012). Nel caso in cui non fosse stata fornita la documentazione richiesta, la posizione sarebbe stata sottoposta ad imposizione quale prestazione valutabile in denaro presso i contribuenti nel periodo fiscale 2015.

                                         Dopo che quanto richiesto nel verbale di audizione non era stato presentato, l’autorità fiscale aveva richiesto nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione esaustiva a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie.

                                         Alla luce della risposta del 23 ottobre 2023, secondo cui non erano state fornite garanzie ma il finanziamento era stato rimborsato negli anni successivi, ha tratto le seguenti conclusioni:

                                         Si evidenzia il fatto che, il 27 settembre 2023, l’ispettorato fiscale ha finalizzato una verifica fiscale della società __________ relativa ai periodi fiscali 2013-2018.

                                         Nella parte relativa al prestito a favore di __________, l’Ispettorato fiscale riporta di aver richiesto dei chiarimenti in merito ai finanziamenti, senza alcuna presa di posizione della controparte e, per tanto, si decide di adoperare quanto stabilito dal verbale di audizione del 28 aprile 2016.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 si aggravano contro la ripresa di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 159'782.–. La __________ SA avrebbe erogato alla __________ SA un prestito di fr. 203'748.–, rimborsabile entro il 31.12.2020, che sarebbe poi stato rimborsato tra il 2021 e il 2022 “ a causa del rallentamento per il blocco delle attività causa Covid”. Inoltre, la società debitrice avrebbe ceduto alla creditrice “un inventario” del valore di fr. 92'000.– “allo scopo di fornire una garanzia sul prestito scoperto”.

                                         Gli insorgenti affermano di non capire “il motivo di tale ripresa in capo alla [loro] tassazione personale”, considerato che “il beneficiario del prestito è la società __________”, di cui essi non sarebbero soci.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 29 novembre 2023, l’UT propone la reiezione del ricorso, confermando le motivazioni della decisione impugnata.

                                         L’autorità di tassazione spiega che “in occasione della verifica fiscale 2011 e 2012 della Spettabile __________ considerate le problematiche emerse, con verbale di audizione del 28 aprile 2016, controfirmato dalla Signora RI 1, è stata definita l’imponibilità di CHF 233'145.– in capo ai ricorrenti (imposte al 60% nel 2015)”. Non avendo prodotto alcuna delle prove richieste, l’autorità di tassazione ha imposto la prestazione valutabile in denaro, “applicando la riduzione prevista per partecipazioni qualificate”. Secondo l’UT, la situazione della società non sarebbe per nulla trasparente, “come del resto emerso anche in sede di verifica fiscale della Spettabile __________ relativa agli anni 2013-2018”.

                                  F.   Con replica del 1° gennaio 2014, i ricorrenti ribadiscono che non si tratterebbe di un prestito a loro favore. La garanzia fornita dalla __________ equivarrebbe alla cessione del suo inventario, avvenuta il 30 giugno 2018, che andava a coprire una buona parte del valore del prestito. Nel frattempo, il prestito sarebbe stato azzerato.

Diritto

                                   1.   Con il ricorso, gli insorgenti contestano l’aggiunta, da parte dell’autorità di tassazione, di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 159'782.–, ritenendo che il prestito pari a fr. 233'145.–, concesso dalla __________ alla __________ non sarebbe loro imputabile.

                                         Da parte sua, l’autorità di tassazione ha accertato l’elemento di reddito imponibile fondandosi sul rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, demandata dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, competente per la __________.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere.

                                         Per il capoverso 1bis, nella versione valida per il periodo fiscale 2015, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione […] sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

                                         2.2.

                                         Tra le prestazioni valutabili in denaro imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate di utili menzionate agli articoli art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT. Una distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione o una controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione è riconoscibile per gli organi societari.

                                         Quella che è considerata come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati. Non esiste però un vero e proprio automatismo (“Aufrechnungsautomatismus”), di modo che, davanti ad una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello societario - che costituisce un indizio importante, di cui bisogna tenere conto - un apprezzamento indipendente della situazione dell'azionista resta necessario (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). 

                                         2.3.

                                         Confrontata a casi relativi a prestazioni valutabili in denaro, l’autorità fiscale deve portare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario.

                                         Va tuttavia rilevato che, in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate). 

                                         2.4.

                                         In base alla cosiddetta teoria del triangolo, una prestazione valutabile in denaro ad una terza persona vicina alla società può, dal punto di vista dell’imposizione dei redditi, essere qualificata a seconda delle circostanze quale prestazione imponibile (in particolare quale distribuzione dissimulata di utile) presso l’azionista. Se la partecipazione rientra nella sostanza privata, la teoria del triangolo si applica in ogni caso. Quando una prestazione valutabile in denaro interviene fra società sorelle che sono dominate dallo stesso socio, che detiene le partecipazioni nella sostanza privata, anche quest’ultimo deve essere assoggettato ad imposta, se tale modo di procedere non trova una giustificazione commerciale (sentenza del TF 2C_674/2015 e 2C_675/2015 del 26 ottobre 2017 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         Una società di capitali è libera di concedere un prestito al proprio azionista alle stesse condizioni di cui potrebbe beneficiare un terzo. Il prestito rappresenta tuttavia una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui l'operazione si discosta dalle condizioni che sarebbero state offerte a un terzo e si discosta dagli usi e dalle condizioni abituali conformi al mercato. Ciò vale in particolare se il prestito non rientra nello scopo sociale o risulta insolito rispetto alla struttura del bilancio (in altre parole, quando il prestito non è coperto dai mezzi esistenti della società o appare eccessivamente elevato rispetto agli altri attivi e genera quindi un rischio elevato), in caso di seri dubbi sulla solvibilità del debitore o quando non è prevista alcuna garanzia e non sussiste alcun obbligo di rimborso, se gli interessi non sono pagati ma sono aggiunti al conto del prestito e non esiste alcun contratto scritto. La prestazione valutabile in denaro può consistere nella messa a disposizione di un importo senza che sia previsto il suo rimborso, oppure nella rinuncia da parte della società prestatrice a una controprestazione adeguata al rischio assunto. Nel primo caso, la prestazione valutabile in denaro corrisponde all'importo versato all'azionista, nel secondo alla differenza tra il tasso d'interesse applicato e il tasso d'interesse che avrebbe richiesto a un terzo (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.3.1 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II 57 consid. 3.1 e 3.2).

                                         3.2.

                                         Per quanto riguarda il debito rappresentato dal mutuo stesso, non vi è alcuna prestazione valutabile in denaro se l’azionista a cui la società ha concesso il prestito è tenuto, come qualsiasi terzo mutuatario, al rimborso. Diverso è il caso in cui non si possa prevedere il rimborso del prestito, perché le parti non lo hanno previsto o perché non si può contare su un rimborso. La giurisprudenza parla, per qualificare queste situazioni, di prestiti «simulati», ma non è necessario dimostrare che siano soddisfatte le condizioni rigorose di una simulazione ai sensi del diritto civile (art. 18 cpv. 1 CO). Ciò che conta è la volontà delle parti che l'importo versato dalla società all'azionista (o a una persona vicina) sia rimborsato (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.3.2 e giurisprudenza citata).

                                         3.3.

                                         Sapere se le parti hanno previsto o meno un rimborso dipende dalla loro volontà interna che, per sua natura, non può essere provata direttamente, ma può solo essere dedotta dalle circostanze esterne. Per essere ammessa, una simulazione deve basarsi su indizi chiari. In quanto fatto generatore dell'imposizione, l'onere della prova spetta all'autorità fiscale (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.4.1 e giurisprudenza citata).

                                         Nella sentenza DTF 138 II 57, il Tribunale federale ha sintetizzato gli indizi che entrano in gioco a questo proposito. Il modo in cui il prestito è trattato a livello contabile nel bilancio della società mutuante e quello in cui il debitore lo riporta nella sua dichiarazione dei redditi sono elementi determinanti per valutare se si tratti di un vero e proprio prestito. Infatti, la mancata contabilizzazione del credito nel bilancio della società creditrice e l'assenza di menzione del debito e della deduzione degli interessi passivi nella dichiarazione fiscale del debitore sono elementi che possono significare che gli interessati stessi considerano che il prestito non esiste. Vi è un chiaro indizio di simulazione se una società concede un prestito al proprio azionista mentre questi si trova in una situazione finanziaria molto difficile, tale da non consentirgli di assumersi gli obblighi derivanti dal prestito, ovvero il pagamento degli interessi e degli ammortamenti.

                                         Il fatto che il beneficiario del prestito utilizzi i fondi messi a disposizione per mantenere il proprio tenore di vita o rifinanziare i propri debiti privati è un indizio di simulazione. Anche altri indizi depongono a favore di un prestito simulato, sebbene, presi isolatamente, non siano determinanti. Di per sé, l'assenza di un contratto scritto non è quindi molto determinante, poiché può essere dovuta ad altri motivi che non l'intenzione di simulazione. Neppure il fatto che lo scopo statutario del mutuante non comprenda la concessione di crediti permette di concludere necessariamente che si tratti di una simulazione. Il fatto che il prestito rappresenti un importo insolito rispetto alla struttura del bilancio, ad esempio quando il prestito costituisce l'unico attivo significativo della società o supera i fondi propri, è un indizio di possibile simulazione, tenendo conto del fatto che, per valutare la quota rappresentata dal prestito nel bilancio della società mutuante, si devono prendere in considerazione anche le riserve occulte constatate sugli attivi (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.4.2 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II 57 consid. 5.1).

                                         3.4.

                                         Il Tribunale federale distingue inoltre tra il caso in cui la volontà di rimborsare sia assente sin dall'inizio e quello in cui essa sia constatata solo successivamente, perché l'azionista e la società concordano, espressamente o con atti concludenti, una rinuncia al credito. Nel primo caso si parla di «simulazione originaria» («ursprüngliche Simulation») e nel secondo di «simulazione successiva» («nachträgliche Simulation»). Questi concetti dimostrano chiaramente che il termine simulazione utilizzato in questo senso è più ampio rispetto al concetto del diritto civile.

                                         Per valutare se un prestito sia stato simulato sin dall'inizio (simulazione originaria), occorre esaminare le circostanze prevalenti al momento della concessione dell'importo contestato. È questa l'idea espressa dalla giurisprudenza quando sottolinea che, per valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, occorre tenere conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti o almeno prevedibili. Nella DTF 138 II 57, il Tribunale federale ha tuttavia ammesso che il successivo rimborso del prestito escludeva in linea di principio l'ammissione di una simulazione originaria, a meno che tale rimborso non fosse avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l'autorità fiscale aveva ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale valutazione.

                                         Se dalle circostanze prevalenti al momento della concessione degli importi esaminati non emerge un quadro chiaro di simulazione, è necessario attendere. Infatti, l'ammissione di una simulazione è possibile solo sulla base di indizi chiari, in mancanza dei quali l'autorità deve attendere che gli indizi si intensifichino fino a costituire una prova indiscutibile. La constatazione che il debito non sia almeno parzialmente diminuito nel tempo è un indizio di simulazione successiva, così come il fatto che il prestito sia aumentato in modo considerevole, nonostante la difficile situazione finanziaria del debitore. Anche il fatto che gli interessi passivi siano aggiunti al debito principale e non pagati è un indizio di simulazione. Una simulazione successiva può essere ammessa se dalle circostanze risulta che l'azionista ha chiaramente l'intenzione di sottrarre mezzi alla società. Ciò può verificarsi se vengono adottate misure a livello societario, ad esempio se il credito viene ammortizzato. Se l'autorità fiscale constata che un prestito inizialmente concordato dalle parti è diventato successivamente simulato, la ripresa avviene per il periodo fiscale per il quale è stata constatata la simulazione (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.4.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II 57 consid. 5.2).

                                   4.   4.1.

                                         Dapprima l’Ispettorato fiscale e poi l’UT hanno qualificato il prestito elargito dalla __________, di cui la ricorrente era presidente del Consiglio di Amministrazione con firma individuale, alla __________, quale prestazione valutabile in denaro da imporre a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 233'145.–.

                                         4.2.

                                         La questione del prestito concesso dalla __________ SA alla __________ SA è stata oggetto di due verifiche fiscali.

                                         Nel rapporto del 6 marzo 2016, relativo ai periodi fiscali 2011 e 2012 si legge che, a fine 2012, si constata uno scoperto della __________ SA di complessivi fr. 233'145.–, che in considerazione delle particolari relazioni con la contribuente rappresenta un prestito ad una persona vicina. L’Ispettorato fiscale ha quindi stabilito che, al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposta 2015 la contribuente avrebbe dovuto confermare l'avvenuto deposito di garanzie da parte della __________ SA per gli scoperti e che, in caso contrario, l’intero ammontare sarebbe stato imposto presso __________ a titolo di prestazioni valutabili in denaro.

                                         Il 28 aprile 2016 i coniugi __________ hanno sottoscritto un verbale di audizione, nel quale si legge quanto segue:

                                         Qualora al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposte 2015 la __________, __________ non dovesse trasmettere al competente ufficio di tassazione la conferma di avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ per gli scoperti pari al 31.12.2[0]12 a complessivi CHF 233'145 la posizione sarà sottoposta ad imposizione quale prestazione valutabile in denaro presso la contribuente nel periodo fiscale 2015 per l’importo del credito ancora scoperto.

                                         Nel secondo rapporto del 27 settembre 2023, al termine di una verifica estesa ai periodi fiscali dal 2013 al 2018, l’Ispettorato registra il fatto che non è stata fornita alcuna documentazione attendibile, ragione per cui l’investimento è stato qualificato attivo fittizio.

                                         4.3.

                                         Ancora nella procedura di reclamo relativa alla tassazione dei ricorrenti, l’UT si è rivolto a questi ultimi, facendo riferimento al verbale del 28 aprile 2016, secondo cui “i contribuenti avrebbero dovuto trasmettere all’autorità fiscale, al più tardi con l’invio della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA per gli scoperti pari a 233’145 franchi (stato al 31.12.2012): in mancanza di questa documentazione, la posizione sarebbe stata imposta quale prestazione valutabile in denaro per l’importo del credito ancora scoperto”. L’autorità chiedeva pertanto “nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione esaustiva a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte di __________ SA”. Se la documentazione non fosse pervenuta entro il 24 ottobre 2023, la decisione di tassazione sarebbe stata confermata.

                                         Nella risposta del 23 ottobre 2023 all’UT, i ricorrenti hanno affermato che la situazione relativa al prestito era “già stata ampiamente spiegata”, che di “garanzie non ne sono state fornite” e che “il finanziamento [è] stato ritornato ai soci della società”.

                                         Alla luce del fatto che, ancora nel rapporto del 27 settembre 2023, l’Ispettorato fiscale aveva constatato che, alle sue richieste di chiarimenti in merito ai finanziamenti, non era seguita nessuna presa di posizione, l’UT ha respinto il reclamo.

                                   5.   Ora, nella fattispecie vi è stato un importante finanziamento fra società amministrate dalle stesse persone. La concessione del finanziamento non rientra fra gli scopi della società creditrice e presentava fin dall’inizio un carattere insolito. Per questa ragione, l’autorità di tassazione l’ha da subito qualificata prestito simulato e ha ripreso l’importo corrispondente quale distribuzione dissimulata di utile, nella tassazione della __________ SA. In applicazione della teoria del triangolo, la prestazione in questione è stata considerata quale prestazione valutabile in denaro a favore dei soci, i quali hanno apportato in forma mascherata il capitale prelevato dalla società mutuante alla società mutuataria (v. supra, consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

                                         In queste circostanze, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spettava ai ricorrenti, quali organi e soci della società, criticare nel dettaglio natura e importo della prestazione valutabile in denaro. Non avendolo fatto, la ripresa è giustificata anche a livello dell’azionista (v. supra, consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         La suddetta conclusione si impone a maggior ragione pensando al fatto che i ricorrenti hanno sottoscritto, il 28 aprile 2016, un verbale, nel quale l’autorità di tassazione gli prospettava l’imposizione della prestazione valutabile in denaro nella tassazione del periodo fiscale 2015, qualora la __________ SA non avesse prodotto “la conferma di avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA per gli scoperti”.

                                   6.   6.1.

                                         Indipendentemente da quanto precede, è indubbio che il finanziamento in discussione sia qualificabile quale prestito simulato.

                                         6.2.

                                         La __________ ha concesso un prestito alla __________ senza redigere alcun contratto, senza stabilire alcun piano di rimborso e senza percepire interessi. A parte il fatto che la concessione di finanziamenti non rientra nel suo scopo sociale, verosimilmente non avrebbe fatto una simile prestazione ad un terzo indipendente. Le parti non hanno mai fornito spiegazioni in merito alle ragioni della concessione del prestito.

                                         Per quanto riguarda la società debitrice, la __________, in liquidazione dal 7 agosto 2023, ha quale scopo sociale, in particolare, la gestione di un salone di parrucchiere e di un centro estetico. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale del 27 settembre 2023 si apprende che ha gestito un salone di bellezza nel __________ di __________ fino al 2018. Fin dalla sua iscrizione a Registro di commercio, RI 1 ne è stata amministratrice unica con firma individuale, mentre, dal 3 gennaio 2013, il marito ne è divenuto presidente e la moglie vicepresidente, entrambi con firma individuale.

                                         Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale del 6 marzo 2017 risulta inoltre che, nell’ambito della verifica, sono stati prodotti una lettera d’intenti e un contratto fiduciario, relativi alla __________ SA, entrambi sottoscritti da __________, zia di RI 1. Fra gli impiegati della __________ SA inoltre sarebbe figurata la madre di quest’ultima.

                                         Essendo amministratrice di entrambe le società, RI 1 non poteva non riconoscere il vantaggio che stava concedendo.

                                         6.3.

                                         Come rilevato, la __________ non ha mai fornito né il contratto di mutuo né la documentazione relativa alle garanzie apportate né un piano di rimborso del prestito. Ancora durante la procedura di reclamo, nella risposta del 23 ottobre 2023 alla lettera dell’UT, i ricorrenti avevano affermato che di “garanzie non ne sono state fornite”. Solo nell’ambito della procedura di ricorso, gli insorgenti hanno sostenuto che la garanzia fornita da __________ sarebbe stata costituita dalla cessione di un inventario, avvenuta il 30 giugno 2018.

                                         Non è noto in cosa consista l’inventario oggetto del contratto di cessione datato 30 giugno 2018. In ogni caso, il valore attribuitogli di fr. 92'000.– è nettamente inferiore al valore del debito, che alla fine del 2018 ammontava a ben fr. 290'169.–.

                                         6.4.

                                         Nel ricorso i contribuenti affermano in modo generico che il prestito sarebbe stato rimborsato “tra il 2021 e il 2022”. L’asserzione non è in alcun modo documentata, in particolare mediante la produzione un avviso di accredito bancario, che permetta di verificare il versamento nei conti della società.

                                         In ogni caso, si è già ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quando si tratta di valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, si tiene conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti o almeno prevedibili. In particolare, il successivo rimborso del prestito esclude in linea di principio l’ammissione di una simulazione originaria, a meno che non sia avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l’autorità fiscale aveva ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale valutazione (v. supra, consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

                                         Non si può non chiedersi peraltro dove avrebbe trovato i mezzi necessari la società debitrice, se si pensa che la stessa è fallita nel corso del 2023.

                                         Non basta certo l’affermazione del sopravvenuto rimborso, di molto posteriore rispetto alla qualifica del finanziamento quale prestito simulato, a giustificare la rinuncia all’imposizione della prestazione valutabile in denaro.

                                   7.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 3’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 3’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2023.269 — Ticino Camera di diritto tributario 18.11.2025 80.2023.269 — Swissrulings