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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2020.78

17 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·5,685 parole·~28 min·5

Riassunto

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, dimorante con moglie residente in Italia, non dimora fittizia

Testo integrale

Incarti n. 80.2020.78 80.2020.79

Lugano 17 dicembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’8 giugno 2020 contro la decisione del 20 maggio 2020 in materia di assoggettamento IC/IFD (passaggio all’imposta ordinaria sostitutiva per il periodo 2017 – 2019)

Fatti

A.    __________ (__________), cittadino __________, coniugato __________, è giunto il 20.1.2017, da solo in __________ proveniente dall’Italia (__________). Egli si è stabilito a __________, in un appartamento di 2.5 locali, pagando una pigione annua pari a fr. 17'400.-. Il contribuente, a far tempo dal 9.1.2017 ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ in qualità di “Product and Supply Chain Shoes Director”, che prevedeva un salario base di fr. 204'000.- per il primo anno di impiego e poi, a partire dal 2018, di fr. 218'004.-. Dal 9.2.2017 egli è a beneficio di un permesso di dimora (permesso B). Il contribuente si è trasferito a Pura in un monolocale il 20.2.2019 ed il 31.1.2020 è ripartito per l’__________ (__________).

                                  B.   Il 2.5.2019, il contribuente si rivolgeva all’UT di __________, per il tramite di __________, chiedendo di poter essere imposto tramite la “tassazione ordinaria sostitutiva per contribuenti tassati alla fonte”. Allegava alla richiesta la copia del permesso di dimora, dei versamenti al 3° pilastro, la copia degli estratti dei conti bancari svizzeri ed esteri, ed anche il certificato di salario per l’anno 2018.

                                  C.   Con scritto 8.5.2019 l’autorità fiscale indicava che, per poter prendere in considerazione l’iscrizione a ruolo dei contribuenti di __________, era necessario disporre della seguente documentazione:

·      copia contratto di locazione

·      Stato civile (se coniugato indicare il domicilio del coniuge) ed eventualmente copia del permesso, qualora il coniuge fosse domiciliato all’estero allegare la seguente documentazione:

                                              copia della dichiarazione d’imposta inviata alle autorità fiscali estere per entrambi i coniugi

                                              nel caso disponiate di un’abitazione permanente all’estero, comprovare il numero di locali a disposizione (Esempio: copia contratto di locazione o copia visura catastale).                                       

                                  D.   Con e-mail del 18.6.2019, __________ (di __________) trasmetteva il contratto di locazione relativo all’appartamento ubicato a __________, con inizio il 15.2.2019 e di durata indeterminata. In relazione alla situazione personale del contribuente si specificava che RI 1 era coniugato in regime di separazione de beni e che la moglie viveva in __________. Veniva inoltre precisato che i coniugi __________ non avevano alcuna proprietà immobiliare estera e che erano residenti “(…) prima del 2018 in __________, in quanto il Signor __________ era assunto presso __________ e dunque non vi sono dichiarazioni fiscali precedenti. La Signora __________ ha iniziato a lavorare nel corso del 2018 in __________ ed effettuerà dunque solo quest’anno la prima dichiarazione fiscale in __________ (ad oggi non ancora allestita), in precedenza non aveva alcuna posizione lucrativa”.

                                  E.   Con decisione di “non assoggettamento” del 23.4.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) comunicava al contribuente che non erano dati i presupposti per l’assoggettamento alla tassazione ordinaria:

                                         “In base alle informazioni attualmente in nostro possesso e in applicazione ai disposti della convenzione tra Svizzera e Italia per evitare la doppia imposizione, siete infatti considerato soggetto con residenza fiscale in detto secondo stato (luogo degli interessi vitali e/o domicilio della famiglia). Non riceverete dunque una dichiarazione d’imposta da compilare e, di conseguenza, rimarrete assoggettabile alla sola ritenuta delle imposte alla fonte”.

                                  F.   Con reclamo 18/20.5.2020 __________, sempre rappresentato da __________ contestava la decisione dell’UT, indicando come, durante il periodo nel quale il contribuente aveva soggiornato in Ticino, il centro degli interessi economici e vitali fosse stato la __________.                                                                      

                                         A comprova del centro degli interessi in Svizzera al gravame venivano allegati: vari scontrini di cene e pasti avvenuti in Ticino, di spese per l’acquisto di carburante, di acquisti fatti in Ticino, fatture di viaggi di lavoro avvenuti all’estero (non in __________), copie di visti relativi a viaggi, copia del contratto di lavoro tra il contribuente e l’azienda __________, copia del contratto di lavoro di __________ “(…) a conferma che la signora in __________ ha un regolare lavoro che le permette di mantenersi e di coprire i costi di locazione dell’appartamento in cui vive”. Venivano inoltre trasmessi il conteggio dei premi dell’assicurazione __________ pagati da __________, della fattura della __________, copia dei contratti di locazione sottoscritti da RI 1 per gli appartamenti in Ticino nonché copia del “modello unico 2018 e 2019” di __________.

                                  G.   Con decisione del 20.5.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo presentato da RI 1, confermando come il centro degli interessi del contribuente non fosse mai stata la Svizzera, bensì l’Italia, sulla base dell’art. 4 __________. La conclusione alla quale era giunto l’UT si basava sui seguenti elementi: la moglie aveva sempre risieduto in __________ a __________, RI 1 risultava aver ottenuto un permesso di dimora il 9.2.2017 ed essere già ripartito per l’estero il 31.1.2020. Inoltre il contribuente aveva affittato il 16.1.2017 un appartamento di 2.5 locali a __________ e poi, un monolocale a __________ (ndr. __________), a partire dal 15.2.2019. Secondo l’UT la permanenza in Svizzera è stata di breve durata e la coniuge è rimasta a vivere in __________, Paese nel quale il contribuente è tornato a vivere a gennaio 2020. Inoltre, secondo l’autorità fiscale: “(…) l’abitazione scelta, in particolare dal 2019, non è ritenuta adeguata come abitazione principale per due persone”. L’UT concludeva specificando che l’assoggettamento del contribuente rimane quello degli artt. 104 e segg. LT relativi all’imposizione alla fonte.

                                  H.   Con ricorso 8/9.6.2020 RI 1, rappresentato in questa sede dagli avv. __________ (__________) contesta la decisione su reclamo.

                                         Il ricorrente ripercorre, in via preliminare, i fatti alla base della decisione impugnata.

                                         Egli afferma di aver sottoscritto, il 9.1.2017, un contratto di lavoro con __________ (con sede in __________) per la posizione di “Product and Supply Chain Shoes Director”. A far tempo dal 24.5.2017 gli era stato inoltre concesso il diritto di firma collettiva a due, pur non rivestendo la carica di membro del Consiglio di amministrazione. La responsabilità manageriale, dipendente dal contratto di lavoro, gli aveva imposto la necessaria presenza fisica in Ticino per seguire da vicino la gestione operativa dell’unità produttiva di calzature a __________. Per questa ragione il ricorrente aveva deciso di trasferire il proprio domicilio dall’__________: aveva a tal proposito richiesto ed ottenuto il necessario permesso di dimora. In __________ RI 1 aveva preso in locazione un appartamento di 2.5. locali a __________ (__________) ad una pigione annua di fr. 17'400.- (cfr. contratto sottoscritto il 13.1.2017) e si era anche iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), tramite l’Ufficio del Consolato generale d’Italia a __________ ottenendo così “(…) la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune di __________ (dove aveva abitato fino a quel momento)”. Dal 20.2.2019 il ricorrente aveva trasferito il proprio domicilio a __________, dove lo aveva mantenuto sino al 31.1.2020, per poi far rientro in __________).

                                         Siccome il reddito percepito superava, già dal 2017 l’importo minimo di fr. 120'000.- RI 1 aveva richiesto l’iscrizione a ruolo dei contribuenti, chiedendo di essere imposto tramite la tassazione ordinaria ulteriore che tenesse conto dell’imposta già dedotta alla fonte.

                                         Ora, a fronte di tutti gli elementi e le prove prodotte all’autorità fiscale a sostegno del proprio centro di interessi nel Canton Ticino, quest’ultima si è opposta ad iscriverlo al registro dei contribuenti e a tassarlo in via ordinaria, sostenendo, in estrema sintesi, come il centro d’interessi del contribuente fosse sempre rimasto in __________.

                                         Secondo il ricorrente l’UT interpreta erroneamente le norme tributarie applicabili al caso di specie.

                                         Ora, il periodo di dimora del contribuente in Ticino, ritenuto dall’autorità fiscale come breve ha avuto in realtà una durata superiore ai tre anni: ad ogni modo, l’autorità fiscale deve confrontarsi per ogni periodo fiscale con le circostanze di fatto e di diritto, trattandosi di un’imposta periodica. Neppure di alcun rilievo, secondo il ricorrente, il fatto che sua moglie non si sia mai trasferita in Svizzera. Del resto quest’aspetto non gioca alcun ruolo decisivo per stabilire la dimora fiscale del contribuente nel periodo in disamina. In tal senso, le conclusioni in relazione all’idoneità dell’immobile rispetto ad una convivenza a due persone sarebbero del tutto infondate. Secondo il ricorrente: “(…) il corredo documentale offerto (…) all’Ufficio, dimostra invece, senza alcuna ombra di dubbio che il suo domicilio fiscale ai sensi degli art. 3 cpv. 2 LIFD e dell’art. 2 LT fosse in Svizzera, rispettivamente in Ticino”. Di alcun rilievo sarebbe inoltre il riferimento fatto dall’autorità fiscale all’art. 4 CDI CH – IT: la norma citata e il criterio degli interessi vitali “(…) vengono in rilievo soltanto nell’ipotesi in cui i due Stati contraenti rivendichino la propria potestà impositiva in capo allo stesso ricorrente qualificandosi contemporaneamente come Stati della residenza”. Il ricorrente “(…) lavorando in Svizzera, disponendo di un’abitazione in Svizzera, soggiornando effettivamente in Svizzera ed essendosi anche correttamente iscritto all’AIRE non soddisfa, invero, i criteri di collegamento previsti dalla normativa __________ per essere considerato fiscalmente residente in __________ (accertamento che peraltro esula dai poteri dell’Autorità __________)”.

                                    I.   Con osservazioni 6.7.2020 l’UT di __________ chiede la conferma della decisione impugnata e l’imposizione alla fonte dei redditi conseguiti da __________, quando era alle dipendenze di __________. L’autorità fiscale ritiene che il contribuente ha preso in locazione degli appartamenti che costituiscono un pied-à-terre piuttosto che un’abitazione principale ed inoltre il fatto che il contribuente è “(…) rientrato in __________ dalla moglie (piuttosto che il contrario) confermi che il centro degli interessi vitali non sia mai stato il Ticino”. In relazione alle spese sostenute in Svizzera l’UT indica: “(…) avendo quale sede di lavoro __________ è ritenuto naturale che vi siano spese presso il bar/spaccio della ditta, stazioni di servizio e ristoranti in zona, anche la spesa del personal trainer non riteniamo possa far pendere l’ago della bilancia a favore dell’assoggettamento. Neppure la funzione svolta dal contribuente presso il datore di lavoro è ritenuta sufficiente a ritenere la Svizzera quale sede degli interessi vitali”.

Diritto

                                   1.   Il contribuente ha beneficiato di un permesso di dimora (B) a far tempo dal 20.1.2017 ed ha conseguito un salario nel 2017 (9.1.2017 – 31.12.2017) di fr. 179'341.- netti, nel 2018 di fr. 257'183.- netti e nel 2019 (1.1-30.11.2019) di fr. 218'724.netti.

                                         Dal salario percepito durante questi periodi sono state effettuate le seguenti trattenute alla fonte: fr. 33'515 nel 2017, fr. 59'253.- nel 2018 e fr. 48'842.- nel 2019.

                                         Il contribuente chiede di poter accedere all’albo dei contribuenti ed essere imposto tramite tassazione ordinaria sostitutiva (cfr. art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD).

                                         Di diversa opinione l’autorità fiscale la quale ha ritenuto che il contribuente non avesse di fatto mai avuto il domicilio fiscale in Svizzera e che il centro degli interessi era rimasto in __________, Paese in cui vive la moglie. L’UT postula la conferma dell’imposizione alla fonte.

                                   2.   2.1.

                                         I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).

                                         L’imposta alla fonte sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT). Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase LT).

                                         2.2.

                                         La prima ipotesi in cui è prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).

                                         Poiché la ritenuta d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente, tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del 29.1.2014 consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i redditi da attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed immobiliare, dai diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai concorsi, come pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le rendite, le pensioni, gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della previdenza.

                                         Nella procedura della tassazione ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le deduzioni dal reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35 LIFD. Bisogna tuttavia ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte inglobano un certo numero di deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì ammessa una correzione della tariffa per delle deduzioni supplementari, in particolare per quelle previste all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse nell’ambito della procedura ordinaria (Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n. 3-5 ad art. 90 LIFD, p. 1449).

                                         Si rinuncia alla tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1146).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         La seconda ipotesi concerne la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene intrapresa nel caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito dal DFF, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2 LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).

                                         2.3.2.

                                         L’art. 4 dell’Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo, RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2 dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.

                                         2.3.3.

                                         Nei Decreti esecutivi concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per il periodo 2017 (quello del 30.11.2016), 2018 (quello del 7.12.2017), 2019 (quello del 12.12.2018) viene indicato all’art. 14 (all’art. 15 per il 2019), che la tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.-.

                                         2.3.4.

                                         Quando il reddito lordo annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo, l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro, viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD). Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte fintantoché il reddito del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta alla fonte. L’imposta prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e computata sull’imposta sul reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla fine della procedura di tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste circostanze, l’imposta alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la funzione di garanzia dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta alla fonte, intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo carattere definitivo per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria sul reddito (Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90 LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo 2015, p. 76-77). La tassazione ordinaria sostitutiva è necessaria, poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta alla fonte, legato al calcolo dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento forfettario delle deduzioni, e quello dell’imposta stabilita secondo la procedura ordinaria ha tendenza ad aumentare quanto più i redditi sono elevati (Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90 LIFD, p. 824).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale ritiene in sostanza fittizia la dimora fiscale del contribuente, ciò che non gli permetterebbe di poter accedere alla procedura della tassazione ordinaria sostitutiva, rimanendo pertanto assoggettato alla trattenuta alla fonte prevista per i lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera (cfr. art. 91 e segg. LIFD e 114 e segg. LT). Appellandosi all’art. 4 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I), l’autorità fiscale ritiene che il centro degli interessi del ricorrente sia sempre rimasto l’Italia.

                                         3.2.

                                         Ora, in applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, Précis de droit fiscal international, op. cit., p. 49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).

                                         3.3.

                                         3.3.1.                                                                      

                                         Per stabilire il domicilio fiscale del contribuente non bisognava pertanto partire dalla CDI-I, bensì dal diritto interno per poter verificare l’applicabilità dello stesso e l’esame dell’esistenza di un’eventuale situazione di internazionalità.

                                         3.3.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente sia assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente,

                                         cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:

                                         · l'effettiva residenza in un determinato luogo;

                                         · l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

                                         b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

                                         3.4.

                                         Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).

                                         Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         Va ricordato, in primo luogo, che il ricorrente si è trasferito in Svizzera da Roma il 20 gennaio 2017, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS della durata di cinque anni.

                                         3.5.2.

                                         Per poter risiedere in Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di legittimazione in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può avere come conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         Secondo l’art. 24 cpv. 1 dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

                                         a)  di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;

                                         b)  di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

                                         Alla luce delle disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).

                                         3.5.3.

                                         Chiedendo e ottenendo il permesso di dimora in Svizzera, l’insorgente ha chiaramente manifestato l’intenzione di costituirvi il centro dei suoi interessi. Come già rilevato, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza inter-ruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 lett. a LIFD e art. 2 cpv. 3 lett. a LT).

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         Del resto, anche volendo ammettere che il ricorrente abbia costituito un domicilio o una dimora fiscale fittizia, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

                                         3.6.2.

                                         In tal senso, anche se non è determinante, va comunque constatato che l’autorità competente per rilasciare i permessi non ha mai ritenuto fittizia la dimora del contribuente, procedendo ad un’eventuale revoca dello stesso (sentenza TF 2C_505/2020 del 10.11.2020).

                                         3.7.

                                         3.7.1.

                                         In ogni caso, il contribuente, per provare che il suo domicilio o perlomeno la dimora fiscale era in Svizzera nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019, ha presentato tutta una serie di elementi ed ha altresì fornito ulteriori indicazioni:

·      Contratto di lavoro per la posizione di “Product and Supply Chain Shoes Director” presso __________ a far tempo dal 9.1.2017, con diritto di firma collettiva a due;

·      Permesso di dimora (B) dal 20.1.2017;

·      Contratto di locazione per un appartamento di 2.5. per complessivi 55mq a __________ dal 13.1.2017 per una pigione annua di fr. 17'400.-;

·      Contratto di locazione per un monolocale ammobiliato sito a __________ a partire dal 15.2.2019 ad una pigione annua di fr. 9'600.-

·      Attestato dell’Ufficio AIRE di __________ risalente al 29.3.2017, secondo cui è stata disposta la cancellazione del contribuente dai “Registri dell’Anagrafe della Popolazione Residente con conseguente inserimento nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (A.I.R.E.) a decorrere dal 23.2.2017”;

·      il certificato di residenza per gli italiani residenti all’estero datato 8.2.2020 e rilasciato dai Servizi demografici di __________ Capitale che attesta che __________ è residente a __________ in Svizzera;

·      Fattura di fr. 50.- del 15.12.2017 relativa al rilascio del permesso internazionale di condurre ed una fattura di 150.- per la conversione della licenza di condurre estera rilasciate dalla Sezione della Circolazione;

·      Fatture dell’elettricità dell’__________ (compresa la modifica del contratto per la fornitura a seguito del trasferimento da __________ a Pura), della tassa di raccolta dei rifiuti del Comune di __________, della Billag,

·      certificato di domicilio del Comune di __________;

·      certificato di una visita al pronto soccorso dell’__________ a __________ del 30.11.2018 attestante un trauma alla spalla occorsogli il 22.11.2018 praticando sport nonché attestato relativo alla visita ambulatoriale del 20.12.2018 presso il dr. __________;

·      fattura di un abbonamento di 2 sedute settimanali con il personal trainer in palestra presso la __________ a __________ nel periodo 1.3.2019-31.12.2019 per un importo di fr. 6'000.-;

·      versamenti al 3° pilastro A presso la __________;

·      saldi di conti aperti presso UBS;

·      vari scontrini relativi a ristoranti (attestanti cene anche di sera), distributori di benzina con negozi di alimentari, mensa aziendale;

·      polizza assicurativa della cassa malati __________;

·      contratto d’impiego della moglie __________ dal 16.7.2018 presso __________, quale responsabile di mercato alla paga mensile di € 3'714.28 nonché il contratto di collaborazione con __________;

·      la dichiarazione fiscale italiana di __________ per gli anni 2018 e 2017;

·      organigramma del ruolo di __________ all’interno di __________.

                                         3.7.2.

                                         Ora, l’UT ha in sostanza ritenuto che il Canton Ticino non sia mai stato il centro degli interessi di __________ a sostegno della sua posizione si è in particolare basato sul fatto che la moglie del contribuente fosse sempre rimasta a vivere in __________, __________. Inoltre, il fisco ritiene che gli appartamenti presi in locazione (dapprima un 2.5. locali e poi un monolocale) rientrerebbero “(…) più in un concetto di pied-à-terre che di abitazione principale”. In aggiunta a ciò il rientro in __________ del contribuente, avvenuto nel 2020, presso il domicilio della moglie, avvalorerebbe la tesi secondo cui il centro di interessi di quest’ultimo non sarebbe mai stata la Svizzera.

                                         3.7.3.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, di deve riconoscere che il contribuente ha prodotto innumerevoli e disparati mezzi di prova atti ad attestare che il suo domicilio o perlomeno la dimora fiscale, nel periodo tra il 2017 ed il 2019 si trovasse nel Canton Ticino. Devono essere considerati, in particolare, l’importanza del ruolo rivestito all’interno di __________ (ndr. azienda di fama internazionale e presente in tutto il mondo), l’iscrizione all’AIRE, i vari scontrini attestanti la presenza di quest’ultimo durante la settimana, la locazione di due appartamenti, che non rappresentano degli indirizzi bucalettere visto il canone mensile corrisposto e la loro ubicazione, il consumo di energia, il pagamento del canone di ricezione __________, il pagamento della cassa malati. Appare pertanto chiara che la condotta esteriore del ricorrente sia del tutto compatibile con l’esistenza di un domicilio o perlomeno di una dimora fiscale, nel Canton Ticino negli anni considerati.

                                         3.7.4.

                                         Ora, a fronte degli innumerevoli elementi portati dal contribuente per dimostrare l’adempimento dei presupposti per il suo assoggettamento per appartenenza personale nel Canton Ticino, l’autorità fiscale si è limitata a negarlo, indicando di non ritenere di fatto possibile che il contribuente possa aver avuto un domicilio fiscale primario separato da quello della moglie, insistendo proprio anche sulla tipologia di appartamento preso in locazione.

                                         Tuttavia, anche per le coppie coniugate è senz’altro possibile avere due distinti domicili fiscali primari (cfr. sentenza CDT 80.2012.152/153 del 16.7.2015 nel caso di due coniugi uno dei quali con il domicilio fiscale a __________).

                                         In effetti fintantoché i coniugi si limitano a disporre di abitazioni separate (come per esempio nel caso di un “matrimonio del weekend”), senza tuttavia rinunciare all’unione coniugale, non si tratta di una separazione di fatto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.3; v. anche Simonek, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 203 ad art. 23 A, B, p. 1574).

                                         In questi casi, si dovrà semplicemente tener conto, nella commisurazione degli elementi imponibili, della peculiare situazione nell’ambito delle regole di ripartizione. Il metodo di ripartizione (per oggetto o per quota) che verrà utilizzato deve invece essere determinato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto conto delle specifiche circostanze (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 23 luglio 2012 n. 2C_891/2011, in RtiD I-2013 n. 16t = RF 2012 p. 823, consid. 2.4; v. anche Vorpe, La ripartizione quando i coniugi hanno due domicili primari diversi, in NF [Novità fiscali] 2/2012, p. 22 ss.).

                                         3.8.

                                         Appare pertanto chiaro che RI 1, per il periodo 2017- 2019 era domiciliato fiscalmente in Svizzera ed ha diritto ad essere tassato tramite la procedura della tassazione ordinaria sostitutiva essendone adempiute le condizioni: egli ha infatti percepito per ogni singolo anno uno stipendio da attività dipendente superiore a fr. 120'000.-.

                                   4.   4.1.

                                         A titolo meramente abbondanziale si rileva che, anche qualora il ricorrente non fosse stato ritenuto domiciliato fiscalmente in Svizzera ma in __________, ciò non gli avrebbe precluso la possibilità, seguendo la procedura del caso e a patto che le condizioni fossero riunite, di far comunque valere altre deduzioni non contemplate nelle tariffe, così come stabilito dall’Alta Corte svizzera nell’ambito della sentenza DTF 136 II 241.

                                         Secondo il Tribunale federale, dei non residenti che conseguono oltre il 90% del loro reddito in Svizzera devono essere qualificati «quasi residenti» ed essere sottoposti allo stesso trattamento dei residenti, in modo tale che la loro situazione personale e familiare sia adeguatamente presa in considerazione (DTF 136 II 241 = ASA 79 p. 479 = RF 65/2010 p. 382 = RDAF 2010 II 308, consid. 13.5 e riferimenti). Di conseguenza, un trattamento fiscale diverso da quello di un residente, di persone non residenti che conseguono più del 90% del loro reddito in Svizzera, non può essere ammesso (sentenza del Tribunale federale n. 2C_33/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 3.3). In seguito a questa nuova giurisprudenza, le autorità fiscali cantonali possono rimediare alle discriminazioni, lamentate dai contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte, o procedendo ad una tassazione ordinaria ulteriore o ammettendo una correzione dell’aliquota (cfr. anche Conferenza svizzera delle imposte, Analyse relative aux arrêts du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 et du 4 octobre 2010 et à l’arrêt du Tribunal administratif [NE] du 2 juin 2010 – Inégalités de traitement entre personnes imposées à la source et personnes imposées au rôle ordinaire, approuvée par le Comité de la CSI en séance du 3 novembre 2010).

                                          4.2.

                                         Dopo la sentenza del Tribunale federale del 26.1.2010 (DTF 136 II 241), con la quale è stato costatato che il regime dell’imposta alla fonte viola il divieto di discriminazione degli articoli 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC, l’amministrazione fiscale cantonale non può rifiutarsi di concedere ad un contribuente considerato “quasi residente” tutte le deduzioni, cui avrebbe diritto se fosse assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza personale.

                                         Pur non conoscendo la situazione fiscale complessiva del contribuente e della moglie, non si può escludere che il ricorrente avrebbe pertanto avuto diritto al riconoscimento delle deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta presentata, anche se fosse assoggettato solo per appartenenza economica.

                                   5.   Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata e l’autorità di tassazione dovrà procedere ad una tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi degli art. 90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                    1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata l’Ufficio di tassazione procederà alla tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi degli art. 90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente viene restituito l’importo di fr. 3'000.- versato a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.

                                   3.   Al ricorrente, patrocinato, viene riconosciuta un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipi di __________ e __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2020.78 — Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2020.78 — Swissrulings