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Ticino Camera di diritto tributario 04.09.2020 80.2020.70

4 settembre 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,673 parole·~8 min·2

Riassunto

Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, non a ex compagna mai sposata

Testo integrale

Incarti n. 80.2020.70 80.2020.71

Lugano 4 settembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD 2018.

Fatti

                                  A.   Dalla Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018, presentata il 10 dicembre 2019, si evince che RI 1 (o __________) è divorziato, domiciliato a __________ ed è impiegato presso la __________ SA con sede a __________, di cui è azionista al 30% (v. Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”). Asserisce di provvedere al sostentamento del figlio __________, nato nel 1995, che frequenta studi accademici fuori Cantone e vive con la madre. Per quanto qui d’interesse, il contribuente chiede di poter beneficiare della deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato o separato, corrisposti alla signora __________, madre di __________, in ragione di fr. 12'000.‑ e fa valere le deduzioni sociali per figlio a carico (fr. 11'100.‑) e figlio agli studi (fr. 13'400.‑). Dagli atti si evince che la signora __________, da maggio 2018, vive in appartamento di proprietà del contribuente e gli corrisponde una pigione di fr. 8'000.‑ (v. Modulo 7 “Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”, PPP n. __________ RFD __________).

                                  B.   La decisione di tassazione IC/IFD 2018, notificata il 28 febbraio 2020, non ammetteva la deduzione per “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” perché “difetta[vano] i requisiti di legge”. Contemplava invece le deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di fr. 11'100.‑ per l’IC risp. fr. 6'500.‑ per l’IFD ed inoltre, per la sola imposta cantonale, la deduzione per figlio agli studi pari a fr. 13'400.‑. Per l’IFD, l’autorità di tassazione concedeva la riduzione sull’ammontare d’imposta di fr. 251.‑ in relazione al figlio __________.

                                  C.   Il 9 marzo 2020, il contribuente inoltrava reclamo contro la suddetta decisione chiedendo “che gli alimenti pagati di Frs. 12'000.‑ alla mia ex compagna __________, __________ siano ammessi nelle deduzioni. Sono al corrente che la signora __________ ha esposto nella sua dichiarazione fiscale anno 2018 gli alimenti da me ricevuti”. Allegava uno scritto, che riportava la medesima data del reclamo, con cui la signora __________ attestava di aver ricevuto dal contribuente fr. 12'000.‑ quali “alimenti”.

                                  D.   Il 6 maggio 2020, l’UT Locarno respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

                                         “Il contribuente, con tempestivo reclamo, contesta la mancata deduzione, alla voce alimenti per il coniuge divorziato o separato, dell’importo di fr. 12'000 versato alla Sig. a __________, madre del figlio maggiorenne __________ (del 1995).

                                         In base all’art. 32 cpv. c della LT e art. 33 cpv. 1 lett. c della LIFD sono dedotti dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

                                         I genitori del figlio __________ non sono mai stati sposati, quindi cade la condizione principale per la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come alimenti.

                                         L’importo sopra citato non potrebbe comunque essere dedotto come alimenti per il figlio __________, in quanto maggiorenne.

                                         Fiscalmente sono ammessi solo gli alimenti per i figli minorenni, se non vivono nella stessa economia domestica e se non è già stata ammessa la deduzione come figlio a carico. Si fa osservare come per tutti i costi relativi al mantenimento del figlio maggiorenne agli studi, il contribuente beneficia già della deduzione intera come figlio a carico e figlio agli studi (studi accademici), quindi ogni altra deduzione è esclusa”.

                                  E.   Con il ricorso presentato il 4 giugno 2020, il contribuente ribadisce la richiesta che gli alimenti pagati alla sua ex compagna __________siano ammessi in deduzione in quanto lei li ha dichiarati tra i suoi redditi personali. Afferma che “la somma di Frs. 12'000.00 verrà tassata alla signora __________ come alimenti ricevuti per sé”. Non vi sono allegati al ricorso.

                                  F.   Limitandosi a trasmettere l’incarto fiscale del contribuente, l’RS 1 non ha presentato ulteriori osservazioni, riferendosi espressamente a quanto già scritto nella motivazione data per respingere il reclamo.

                                  G.   Alfine di completare l’accertamento, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall’RS 1 l’incarto fiscale relativo alla ex compagna del contribuente, signora __________ e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 relativa al figlio __________.

Diritto

                                   1.   Il presente ricorso verte sulla natura del pagamento di 12'000.‑ franchi che il ricorrente sostiene di aver versato alla ex compagna. Per il ricorrente, tale versamento è da considerare alla stregua di alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto. Di parere opposto, invece, l’autorità di tassazione per cui, non essendo il contribuente e la ex compagna mai stati sposati, non si tratta di alimenti e di conseguenza la deduzione corrispondente non può essere ammessa.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, dai proventi sono dedotti gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

                                         2.2.

                                         Il fondamento giuridico alla base del contributo di mantenimento sta nel divorzio risp. nella separazione legale o di fatto dei coniugi. Gli articoli 125 e seguenti Codice civile ne regolano le condizioni e le modalità. Di regola, il contributo di mantenimento è fissato da una sentenza di divorzio oppure da una convenzione (Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, p. 795 s., n. 18a e 20 ad art. 33 LIFD).

                                         La legge non riconosce un dovere d’assistenza tra i concubini, di conseguenza essi non hanno un’obbligazione al mantenimento reciproco (Liégeois, La disponibilité du revenu, Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 359, n. 1118).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, come si evince dalla Banca dati dell’Ufficio dello Stato Civile (MovPop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 21 luglio 2020), il signor RI 1 è sì divorziato, ma dalla signora __________ (divorzio registrato con data 1° giugno 1984). La signora __________ invece è nubile e vive in comunione domestica con il figlio avuto dalla relazione con il ricorrente. I genitori di __________, nato nel 1995, non sono mai stati coniugati. Mancando, nel caso in esame, la condizione primaria dello scioglimento dell’unione coniugale e di conseguenza dell’obbligo di mantenimento ai sensi degli art. 125 ss CC, gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD non trovano applicazione. Le legislazioni fiscali cantonale e federale prevedono la deduzione degli alimenti unicamente se questi sono versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto: come visto, tra ex concubini, non vi è alcun obbligo di mantenimento reciproco e di conseguenza, come giustamente rilevato anche dall’autorità di tassazione, “non [essendo] mai stati sposati […] cade la condizione principale per la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come alimenti”. La decisione di tassazione IC/IFD 2018 impugnata merita quindi di essere tutelata.

                                         2.4.

                                         Inoltre, esaminando la DI 2018 e la conseguente decisione di tassazione IC/IFD 2018, resa dall’RS 1 il 26 febbraio 2020, si evince che gli “alimenti ricevuti per sé” dalla __________ in ragione di fr. 12'000.‑ sono stati effettivamente dichiarati tra i suoi elementi di reddito, ma l’autorità di tassazione non li ha considerati tra i fattori da accertare perché “la contribuente non è mai stata coniugata con il signor RI 1[;] di conseguenza non è ammessa nessuna deduzione per alimenti a suo favore”. Ciò in ragione del principio di congruenza o di corrispondenza, che, secondo la giurisprudenza in materia di alimenti, esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16.5.2018 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 55 ad art. 23, p. 732, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).

                                   3.   A mero titolo abbondanziale, si osserva che ‑ nonostante agli atti non vi sia alcun giustificativo a sostegno, eccezion fatta per la copia dell’immatricolazione all’Università di Zurigo ‑ al ricorrente sono state concesse le deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di fr. 11'100.‑ per l’IC e di fr. 6'500.‑ per l’IFD e, per la sola imposta cantonale, fr. 13'400.‑ quale deduzione per figlio agli studi. Inoltre, per l’IFD, il ricorrente ha beneficiato dell’aliquota per genitori, ovvero dall’ammontare d’imposta sono stati dedotti fr. 251.‑. Come rilevato anche dall’RS 1, il contributo di mantenimento versato ad un figlio maggiorenne non dà adito alla deduzione degli alimenti. Dalla maggiore età, se il ricorrente provvede al sostentamento del figlio, sono riconosciute le deduzioni sociali ai sensi dell’art. 34 LT risp. art. 35 LIFD, ma non più la deduzione degli alimenti ex art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. Queste deduzioni non sono tra loro cumulabili (Baumgartner/Eichenberger in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., p. 895 n. 32a ad art. 35 LIFD).

                                   4.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’000.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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