Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 09.12.2020 80.2020.174

9 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·887 parole·~4 min·4

Riassunto

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, assistenza giudiziaria non richiesta

Testo integrale

Incarti n. 80.2020.174 80.2020.175

Lugano 9 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da:  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 2 ottobre 2020 contro la decisione del 2 settembre 2020 in materia di IC/IFD 2015.

Fatti

con decisione su reclamo IC/IFD 2015 del 2.9.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 215'300.- e per l’IFD di fr. 218'000.- ed una sostanza, ai soli fini IC pari a fr. 682'000.-;

-       con ricorso 2/5.10.2020 RA 1 de RA 1 insorgono contro la decisione su reclamo IC/IFD 2015, contestando in estrema sintesi l’accertamento del reddito imponibile, che sarebbe stato determinato senza tenere in considerazione i costi fatti valere nel conto economico, nonché della sostanza, valutata al di sopra del reale valore a causa della stima della partecipazione detenuta della __________;

in considerazione del fatto che i contribuenti sono in mora con il pagamento di debiti d’imposta relativi all’IFD e all’IC per gli anni 2012 e 2013 (per i quali sono stati emessi degli attestati di carenza beni), il 9.10.2020 la Camera ha attribuito loro un termine fino al 2.11.2020 per versare un anticipo di fr. 5'000.-, a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, con l’avvertenza che, in caso di mancato o ritardato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

con scritto 19/20.10.2020 RA 1 ha prodotto copia di una notificazione di pignoramento del suo reddito, rilasciato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, e ha sostenuto di non poter versare un importo superiore a fr. 500.-;

-       con scritto 20.10.2020 la Camera ha concesso ai ricorrenti la facoltà, in via del tutto eccezionale, di pagare l’anticipo in 5 rate mensili di fr. 1'000.- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento nei termini assegnati per ciascuna rata, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

-       con risposta 23/26.10.2020 RA 1 ribadiva di non essere in grado di versare un anticipo superiore ai fr. 500.-;

-       il 25.11.2020 la Camera di diritto tributario si è rivolta ai coniugi RA 1 chiedendo se la loro proposta di versare un importo non superiore a fr. 500.- dovesse essere intesa come un’istanza di gratuito patrocinio, nel qual caso erano invitati a compilare l’apposito formulario e corredarlo della documentazione richiesta;

con risposta 7/9.12.2020 RA 1 ha affermato di non voler presentare alcuna domanda di gratuito patrocinio e ha confermato la sua proposta iniziale di versare, a titolo di “garanzia per le tasse di giustizia un importo di fr. 500.00 (cinquecento)”.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

                                     -   tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

                                     -   essendo gli insorgenti in mora con il pagamento delle imposte cantonali di diversi periodi fiscali, la Camera di diritto tributario ha attribuito loro un termine per il versamento dell’importo di 5'000.- franchi a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali;

                                     -   come anticipato, RA 1 ha informato la Camera di non essere in grado di versare l’importo richiesto, ma unicamente la somma di fr. 500.-;

                                     -   ora, l’anticipo richiesto dalla Camera di diritto tributario è stato commisurato alle spese giudiziarie presunte (fr. 5'000.-), mentre l’importo proposto dai ricorrenti non è sufficiente per coprire quelle che saranno le spese giudiziarie presumibilmente occasionate dalla procedura (cfr. per analogia l’art. 62 LTF), motivo per il quale, in assenza di una richiesta di gratuito patrocinio, non resta che decretare l’irricevibilità del ricorso presentato;

                                     -   in considerazione delle condizioni finanziarie dei ricorrenti, la tassa di giustizia è ridotta al minimo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    150.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: