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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2019 80.2019.92

4 luglio 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,843 parole·~9 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione, assenza per vacanze

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.92 80.2019.93  

Lugano 4 luglio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 21 febbraio 2019 contro la decisione del 29 gennaio 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliata a __________, nel periodo fiscale litigioso ha lavorato come dipendente presso il “__________”, l’“__________”, “__________” e ha gestito come indipendente il grotto __________ di __________. Nella dichiarazione fiscale 2017, la contribuente ha esposto un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 15'120.-, un reddito da attività dipendente accessoria di fr. 598.- e un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 14'227.-.

                                  B.   Con scritto del 6 settembre 2018 e dell’8 ottobre 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 (qui di seguito UT), per l’evasione della suddetta tassazione, ha invitato RI 1 a trasmettere i documenti e le informazioni relative alla gestione del grotto __________, e meglio il dettaglio dei pagamenti per l’acquisto di merci, materiali e spese diverse, assegnandole parimenti un termine scadente il 29 ottobre 2018.

                                         Ricevuta la documentazione richiesta, l’autorità fiscale ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 21 novembre 2018, aumentando il reddito da attività lucrativa dipendente accessoria da fr. 598.- a fr. 2'532.- e il reddito da attività lucrativa indipendente da fr. 14'227.- a fr. 54'000.-, con la seguente motivazione:

                                         Il reddito accessorio è stabilito secondo i dati accertati.

                                         Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo.

                                  C.   La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio 2019, contestando l’aggiunta di fr. 39'773.- al reddito da attività lucrativa indipendente. A mente della reclamante le conclusioni dell’UT non potevano essere seguite laddove non tenevano conto del fatto che il lavoro era stato svolto in un piccolo grotto, situato a 1’600 mslm, per la durata di 5 mesi. La contribuente ha precisato, inoltre, che se l’attività in questione le avesse realmente generato un utile di fr. 54'000.-, non avrebbe certamente deciso di chiudere l’esercizio al termine del periodo estivo.

                                         Con scritto del 17 gennaio 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione ha comunicato alla contribuente che il reclamo era tardivo e le ha assegnato un termine scadente il 28 gennaio 2019 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendola che in caso contrario il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con scritto del 28 gennaio 2019, RI 1 ha osservato quanto segue:

                                         La lettera mi è probabilmente stata recapitata nei giorni in cui ero assente per una breve vacanza nel mese di novembre, ed è inavvertitamente rimasta sotto un mucchio di corrispondenza andata ad accumularsi. Quando ho ricevuto l’impressionante fattura di conguaglio mi sono chiesta come mai non fosse arrivata prima la decisione di tassazione e cercando in casa l’ho infine trovata. A quel punto ho inoltrato il reclamo in questione.

                                         Con decisione del 29 gennaio 2019 l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente indicando che lo scritto da lei inoltrato in data 28 gennaio 2019, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di forma.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su reclamo. Nella motivazione la ricorrente ripercorre tutto l’iter procedurale e, per quanto qui di interesse, ribadisce le motivazioni esposte con le osservazioni del 28 gennaio 2019. 

                                         Con osservazioni del 27 febbraio 2019, l’UT si riconferma nelle motivazioni esposte con la decisione impugnata e propone di respingere il ricorso.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima. Nella misura in cui la ricorrente contesta la determinazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente, le sue considerazioni non possono pertanto essere esaminate.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 21 novembre 2018, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 16 gennaio 2019.

                                         Prendendo posizione in seguito a una richiesta sottopostale dall’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo, come visto, la contribuente ha dichiarato di essersi assentata per una breve vacanza durante il mese di novembre, ovvero quando le è stata notificata la decisione, e che la tassazione è inavvertitamente rimasta sotto un mucchio di corrispondenza.

                                         Nel suo ricorso, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto in sede di reclamo, precisando, tuttavia, per quanto qui di interesse, di aver ricevuto la decisione di tassazione alla fine del mese di novembre del 2018, ma di aver preso conoscenza del suo contenuto solamente durante la prima settimana di gennaio 2019, ovvero quando ha ricevuto i conguagli comunali, cantonali e federali. A quel momento, in data 16 gennaio 2019, ha inoltrato il reclamo.

                                         In definitiva, la ricorrente stessa riconosce di non aver inoltrato il ricorso (recte reclamo) tempestivamente, ma, invocando l’inesistenza di un utile di fr. 54'000.-, chiede che lo stesso sia accolto e che gli atti siano rinviati all’UT per nuovo esame.

                                         2.3.

                                         Ciò che è determinante, nella fattispecie, è che l’insorgente abbia riconosciuto che la decisione gli è stata notificata nel corso del mese di novembre del 2018, quando era in vacanza. Ciò le ha consentito di prendere conoscenza del suo contenuto in seguito.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Ne consegue che il termine di reclamo deve essere computato non a partire dal momento in cui la contribuente, “dopo una ricerca fra le [sue] cose”, ha “trovato e letto” la decisione di tassazione, bensì dal momento in cui quest’ultima è entrata nella sua sfera di competenza. Anche nell’ipotesi a lei più favorevole, cioè che la decisione le sia stata notificata l’ultimo giorno del mese di novembre, ovvero il 30 novembre 2018, il reclamo risulterebbe comunque tardivo. In effetti, ricordato come sia la legge federale sull’imposta federale diretta che la legge tributaria ticinese non prevedano le ferie giudiziarie (cfr. ad esempio sentenza CDT n. 80.2017.211 del 9.11.2017), il termine di reclamo di 30 giorni sarebbe giunto a scadenza, al più tardi, il 31 dicembre 2018 (art. 132 cpv. 1 in relazione con l’art. 133 cpv. 1 LIFD e art. 206 cpv. 1 in relazione con l’art. 192 cpv. 2 LT).

                                         Pertanto, il reclamo, presentato all’UT il 16 gennaio 2019, era manifestamente tardivo e come tale andava dichiarato irricevibile. Il fatto di aver esaminato il contenuto della decisione solo nel mese di gennaio del 2019 non costituisce evidentemente un motivo di restituzione dei termini, trattandosi di una negligenza della contribuente.

                                         2.4.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata si rivela legittima, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dalla contribuente.

                                   3.   Per quanto attiene alle difficoltà economiche invocate della contribuente nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2019, le si ricorda che le stesse non sono in grado di giustificare una modifica della tassazione, ma vanno tutt’al più fatte valere con una domanda di condono.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni e le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (cfr. Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.     500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi      fr.        80.–

                                         per un totale di                                                       fr.      580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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