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Ticino Camera di diritto tributario 04.09.2020 80.2019.88

4 settembre 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,699 parole·~18 min·3

Riassunto

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, genitori separati, figlio maggiorenne, dubbi sull’effettivo versamento di alimenti da parte del padre nonostante convenzione

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.88 80.2019.89

Lugano 4 settembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4/17 febbraio 2019 contro la decisione del 23 gennaio 2019 in materia di IC 2016.

Fatti

                                  A.   a.

                                         La signora RI 1 vive separata dal marito __________ dal 2010. Nel periodo fiscale litigioso conviveva con i tre figli, __________ (1997), __________ (1999) e __________ (2001) che le sono stati affidati “per cura ed educazione” (v. sentenza __________ del 27 giugno 2013). Dalla sentenza del Pretore del Distretto di __________ si evince che la contribuente dovrebbe ricevere fr. 1'400.‑ mensili quali contributo di mantenimento per ognuno dei suoi tre figli, oltre agli assegni familiari. Nel periodo fiscale 2016, i tre figli – di cui uno maggiorenne ‑ frequentavano tutti scuole post obbligatorie nel Cantone.

                                         b.

                                         Per quanto qui d’interesse, dalla Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016, presentata il 31 dicembre 2017, si evince che la contribuente aveva percepito fr. 33'600.‑ quali alimenti per i due figli minorenni, __________ e __________. Per il periodo fiscale 2016, tra le altre deduzioni, la contribuente chiedeva di poter beneficiare delle deduzioni sociali per figli a carico per un importo pari a fr. 33'300.‑ e per figli agli studi per un ammontare di fr. 5'700.‑. Per la sola imposta cantonale, postulava un’analoga deduzione dalla sostanza netta in relazione ai due figli minorenni.

                                  B.   La decisione di tassazione IC/IFD 2016 è stata intimata il 24 gennaio 2018. Per l’IC, l’autorità di tassazione ammetteva la deduzione per figli a carico in ragione di fr. 22'000.‑ e quella per figli agli studi in ragione di fr. 3'800.‑. A motivo adduceva “deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2016”. Il reddito imponibile, ugualmente determinante per l’aliquota, era stato accertato in fr. 72'300.‑ e il dovuto d’imposta IC si attestava a fr. 3'604.25. Per l’IFD, invece, l’autorità di tassazione concedeva la deduzione per figli a carico in ragione di fr. 13'000.‑ e riduceva l’ammontare d’imposta (aliquota per genitori) di fr. 753.‑ per giungere ad un dovuto d’imposta federale diretta pari a fr. 630.05 (reddito imponibile e determinante per l’aliquota: fr. 87'800.‑).

                                  C.   Il 29 gennaio 2018, la contribuente presentava reclamo in relazione alla sola imposta cantonale chiedendo di “giustificare il motivo della deduzione per ogni figlio a carico (punto 25.1 e 25.2) per soli 2 f[i]gli essendo che tutti i 3 figli sono ancora agli studi”. Allegava i certificati di frequenza validi per l’anno scolastico 2016-2017 dei tre figli.

                                  D.   Il 23 gennaio 2019, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC 2016 dopo reclamo. In merito al figlio maggiorenne __________, l’autorità di tassazione respingeva la richiesta della reclamante di poter beneficiare delle deduzioni sociali per figlio a carico e per figlio agli studi. A motivo del proprio diniego, l’RS 1 adduceva:

                                         “[…] osservato che per il figlio maggiorenne __________ l’altro genitore continua a versare a questi prestazioni di mantenimento in ragione di CHF 1'400.‑ mensili superiori alle deduzioni sociali per figli a carico ed agli studi rivendicate […]

                                         richiamati gli art. 34 L. tributaria ticinese e 35 L. federale sull’imposta federale diretta, la prassi cantonale in materia di deduzioni sociali e la circolare n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21.12.2010, per la quale la deduzione è da ammettersi in caso di figli maggiorenni a condizione che il costo di mantenimento sia almeno pari all’ammontare della deduzione sociale, riconfermando il diniego della deduzione sociale per figli a carico ed agli studi per imposta cantonale con riguardo al figlio maggiorenne __________ considerate le prestazioni di mantenimento versate dall’altro genitore e il fabbisogno di mantenimento in considerazione dei minimi di mantenimento vitale del diritto esecutivo, considerata la quota di mantenimento a carico della contribuente inferiore all’importo della deduzione”.

                                  E.   Con il ricorso del 4/17 febbraio 2019, RI 1 lamenta il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali per il figlio maggiorenne __________ poiché “è stato ritenuto che “l’altro genitore continua a versare a questi prestazioni di mantenimento in ragione di CHF 1'400.‑ mensili””. A dimostrazione che invece è lei l’unico genitore che provvede al sostentamento del figlio maggiorenne e quindi che ha diritto alla deduzione per figlio a carico risp. per figlio agli studi, la ricorrente allega una dichiarazione firmata dal padre di __________, nella quale si attesta che nel 2016 non gli ha corrisposto alcun contributo di mantenimento (v. ric.; all. 1/1).

Diritto

                                   1.   Il ricorso verte sulla concessione delle deduzioni sociali per figlio a carico prevista dall’art. art. 34 cpv. 1 lett. a LT e art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD risp. per figlio agli studi, contemplata unicamente dalla legge cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. c LT) per il figlio maggiorenne __________ che, nel 2016, frequentava il quarto anno del curricolo di operatore sociosanitario presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016).

                                   2.   Imposta federale diretta

                                         2.1.

                                         Per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500 franchi. Dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una seconda frase al capoverso 1 per cui se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         2.2.

                                         Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trova applicazione l’art. 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento”.

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto per cui i cambiamenti nelle relazioni personali, ovvero nello status del contribuente (p. es. lo stato civile, l’età dei figli, la necessità di sostentamento, ecc.) non sono costantemente monitorati nell’arco dell’anno, ma di principio una sola volta durante il periodo fiscale, in casu alla fine dell’anno civile. Invece, le prestazioni fornite, come p. es. i pagamenti, sono calcolate per l’insieme del periodo fiscale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109 s.; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 58 ad art. 35 LIFD, p. 1063). Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio della capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337, consid. 1c; cfr. p. es. sentenze CDT n. 80.2018.122/123 del 3 dicembre 2018, consid. 1.2; n. 80.2018.108/109 del 5 novembre 2018 consid. 1.4; n. 80.2017.182 del 26 marzo 2018, consid. 1.3; n. 80.2016.231 del 28 agosto 2017, consid. 1.3).

                                         2.3.

                                         Il riconoscimento della deduzione per figli, dopo il raggiungimento della maggiore età, è condizionata dal fatto che il genitore che versa alimenti non ha più il diritto alla deduzione dei contributi di mantenimento secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. c LIFD. Quest’ultimo articolo esclude infatti la deduzione delle “prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”.

                                         La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, prevede in tal caso che il genitore che versa gli alimenti possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione (cfr. Circolare cit., par. 14.10.2, p. 37). Tale prassi, ripresa dalla vecchia circolare n. 14 del 1994, è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.166 del 7 novembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 7t, p. 362). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose (sentenza 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3, in RF 74/2019 p. 379, e giurisprudenza citata).

                                         Se non vi è alcun versamento di alimenti, la deduzione per figli a carico può essere fatta valere dal genitore che vive in comunione domestica con il figlio (Circolare cit., par. 14.11, p. 37).

                                         2.4.

                                         Come visto, al 31.12.2016, il figlio __________ aveva diciannove anni e stava ultimando una prima formazione, frequentando il quarto anno del curricolo di operatore sociosanitario (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016 dalla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco). Il percorso formativo scelto era a tempo pieno, integrava formazione professionale e maturità professionale federale e le lezioni in aula si alternavano alla pratica di 49 settimane di stage, agli atelier ed ai corsi interaziendali (v. sspss.ch; ultima consultazione: 21 maggio 2020). Non è dato sapere se gli studenti beneficiavano di un compenso durante le settimane di stage.

                                         Facendo riferimento alla Circolare n. 30 dell’AFC, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in questione, “considerate le prestazioni di mantenimento versate dall’altro genitore” e “considerata la quota di mantenimento a carico della contribuente inferiore all’importo della deduzione”. In altri termini, basandosi sul fatto che il padre era obbligato a versare alimenti per 1'400 franchi al mese, l’autorità ha ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad alcuna deduzione sociale, per il fatto che non era adempiuta la “condizione che le prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione”.

                                         2.5.

                                         Con il suo ricorso, la contribuente sostiene che il padre di __________ non avrebbe versato alcun contributo di mantenimento nel corso del 2016, come attestato dallo stesso debitore, nella dichiarazione del 28 gennaio 2018, allegata al ricorso.

                                         La dichiarazione del genitore è chiaramente in contrasto con gli obblighi che egli si è assunto con la convenzione di divorzio.

                                         La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per quanto attiene al calcolo dell’imposta federale diretta. Anche se il padre avesse versato il contributo di mantenimento dovuto, si deve ritenere infatti che la madre abbia a sua volta contribuito al sostentamento del figlio maggiorenne e che le sue “prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione”. In questo contesto, va ricordato che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni in natura fornite nell’ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui) versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario (cfr. Jaques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 251 e giurisprudenza citata; inoltre CDT n. 80.2014.72 del 20.5.2015 consid. 3.3).

                                         Ne consegue che, per quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto. Non mette conto definire se le venga attribuita la deduzione per figli o quella per persona bisognosa a carico, essendo l’importo identico.

                                   3.   Deduzione per figli a carico IC

                                         3.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.‑ franchi. Se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         3.2.

                                         Nel caso dell’imposta cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta (fr. 6'500.‑), invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista dalla legge cantonale (fr. 11’100.‑ nel periodo in discussione), a condizione che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare della metà della stessa (fr. 5'550.‑).

                                         La Camera di diritto tributario ha già stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, la seguente regola: quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4).

                                         3.3.

                                         Ai fini della decisione sul riconoscimento della deduzione per figli nel calcolo dell’imposta cantonale, è necessario verificare se il padre di __________ abbia contribuito al mantenimento del figlio maggiorenne. In tal caso, infatti, alla ricorrente spetterebbe tutt’al più la metà della deduzione.

                                         Ora, il padre attesta di non aver versato alimenti al figlio maggiorenne (v. ric.; all. 1/1) e nella DI 2016 presentata contro la tassazione d’ufficio che lo concerne, il cui reclamo è a tutt’oggi ancora inevaso, dichiara di non aver versato alcun contributo alimentare per i figli avuti dalla ricorrente.

                                         Da parte sua, la madre dichiara di non aver percepito alimenti per __________l, ma solo per gli altri due figli, minorenni, e sostiene di essere stata lei l’unico genitore che provvedeva al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016. A questo proposito, l’autorità di tassazione ha accertato e successivamente confermato in sede di reclamo l’introito di fr. 21'265.‑ relativo agli alimenti dichiarati per i due figli minorenni. Verosimilmente l’autorità di tassazione ha basato il suo accertamento fondandosi su quanto dichiarato e sulla sentenza del 27 giugno 2013, acclusa alla DI 2016 della ricorrente. Non ha ritenuto necessario richiedere altra documentazione a comprova degli avvenuti pagamenti delle prestazioni alimentari.

                                         3.4.

                                         Interpellata al proposito, la ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario la sentenza di divorzio emessa il 5 novembre 2018 dal Pretore del Distretto di __________, completata dalla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata il 15 marzo 2018 e dall’Accordo di complemento alla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio firmato il 25 ottobre 2018. Inoltre ha fornito l’estratto 01.01.16 - 31.12.2016 del conto presso __________ dove dovrebbero confluire gli alimenti per i figli versati dal padre (IBAN __________). Da quest’ultimo non è possibile risalire ad alcun versamento di contributi alimentari, né per i due figli minorenni né per __________.

                                         Neppure la Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio firmata dai coniugi __________ il 15 marzo 2018 e omologata dal Pretore riesce a fugare ogni dubbio, potendo addirittura suggerire l’ipotesi che nel 2016 non siano stati versati alimenti (“la signora __________ […] rinuncia altresì a far valere qualsivoglia pretesa per contributi arretrati nei confronti del marito per sé e per i figli quanto maturato fino al 31 dicembre 2017” e “con l’attuazione di quanto sopra indicato, i coniugi __________, la moglie per sé e per i figli, dichiarano di più nulla vicendevolmente vantare a seguito dello scioglimento del regime dei beni della partecipazione agli acquisti o per altro titolo o ragione” (v. Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, parte integrante della sentenza __________ del 5 novembre 2018, p. 6). Anche l’Accordo di complemento alla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 25 ottobre 2018, con il quale il padre riconosce di “essere debitore nei confronti della moglie e di figli dell’importo complessivo di CHF 30'500.– a titolo di contributi alimentari arretrati sino al mese di ottobre 2018 compreso”, non fa alcun riferimento esplicito a eventuali scoperti anche per il 2016.

                                         3.5.

                                         In queste circostanze, appare necessario verificare ulteriormente l’effettivo adempimento degli obblighi alimentari da parte dell’ex marito dell’insorgente, poiché ne dipende la decisione in merito alla deduzione litigiosa.

                                         La stessa dichiarazione della contribuente presenta delle incongruenze. Per sé e per i figli minorenni, infatti, ha dichiarato di aver percepito alimenti nel corso del periodo fiscale. Dagli estratti bancari prodotti nella procedura di ricorso, tuttavia, non emerge alcun versamento proveniente dall’ex marito.

                                         Per quanto concerne i figli minorenni, dottrina e giurisprudenza sostengono infatti che il creditore sia imponibile solo quando riceve effettivamente il contributo di mantenimento pattuito, così come il debitore può dedurlo solo quando lo ha effettivamente versato. In altre parole, per quanto concerne il trattamento fiscale dei contributi alimentari, si applica il principio di cassa e non quello di competenza (sentenza del TF 2C_585/2014 del 12.2.2015 consid. 5.1 e giurisprudenza citata; inoltre Liégeois, La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 360 n. 1120 e giurisprudenza citata).

                                         Perché una prestazione di questa natura sia assoggettata all’imposta – e di riflesso dedotta dal reddito imponibile del debitore – non basta pertanto che sia divenuta esigibile, ma si richiede anche sia stata effettivamente versata.

                                         Lo stesso criterio deve valere, per analogia, anche nel caso degli alimenti spettanti ad un figlio maggiorenne. Sebbene gli stessi non siano imponibili né deducibili, infatti, il loro versamento è determinante per l’attribuzione della deduzione per figli a uno o a entrambi i genitori.

                                         3.6.

                                         La procedura fiscale è retta dal principio di collaborazione. Secondo gli art. 196 LT e 123 LIFD, le autorità di tassazione definiscono con il contribuente le condizioni di fatto e di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT e 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442).

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         Considerata l’incertezza fattuale del caso di specie, spetterà dunque all’UT Lugano, esaminando la situazione dell’intera famiglia, compresa quella del figlio maggiorenne, fare chiarezza procedendo a tutte le indagini necessarie.

                                         3.7.

                                         La decisione di tassazione IC 2016 dopo reclamo del 23 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’autorità di tassazione perché prenda, con la collaborazione dei contribuenti, una nuova decisione motivata.

                                    4.   Deduzione per figli agli studi

                                          4.1.

                                         La deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

                                         4.2.

                                         L’art. 11 cpv. 1 Decreto esecutivo del 30 novembre 2016 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.3) stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

                                         […]

                                         2.     fr. 1'900.‑ se il figlio frequenta scuola post obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

                                         […].

                                         In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017).

                                         4.3.

                                         Nel caso di genitori separati, che mantengono un figlio maggiorenne agli studi, trova applicazione lo stesso criterio che si riferisce alla deduzione per figli a carico. Venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, la prassi e la giurisprudenza ammettono cioè che le deduzioni sociali per figli agli studi possono essere suddivise fra i genitori (sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15.4.2009, in RtiD II-2009 n. 6t).

                                         4.4.

                                         Per stabilire se la ricorrente abbia diritto alla deduzione sociale per figlio agli studi, l’autorità di tassazione dovrà verificare se abbia effettivamente provveduto al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016, procedendo alle indagini necessarie.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.    Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto.

                                                   §     Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2019 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione per figli (o persona bisognosa) a carico di fr. 6'500.–.

                                         1.2.    Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1 perché emetta una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.88 — Ticino Camera di diritto tributario 04.09.2020 80.2019.88 — Swissrulings