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Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2019 80.2019.71

4 novembre 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,319 parole·~7 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, tempestività, mancata prova della manifesta inesattezza, irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 80.2019.71 80.2019.72

Lugano 4 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’8 febbraio 2019 contro la decisione del 25 gennaio 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                     -   il 20.11.2013 è stata costituita la __________ di __________ e __________ s.n.c., con sede a __________, società della quale RI 1, cittadino italiano, residente a __________ (IT), è stato socio con firma individuale, fino alla liquidazione della società, avvenuta nel 2019;

                                     -   non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante la diffida intimatagli il 16 luglio 2018, con decisione del 17 ottobre 2018 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC/IFD 2017, allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 20'000.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 65'000.–;

                                     -   con scritto del 17 dicembre 2018, pervenuto all’autorità di tassazione il 27 dicembre 2018, il contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione di tassazione, non avendo ancora inviato la dichiarazione;

                                     -   il 28 dicembre 2018 ha inviato dall’Italia la dichiarazione d’imposta, pervenuta all’Ufficio di tassazione il 4 gennaio 2019;

                                     -   con scritto del 3 gennaio 2019, l’autorità fiscale ha attribuito al reclamante un termine fino al 14 gennaio 2019 per documentare i motivi del ritardo nell’inoltro del reclamo e per presentare “la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, con l’avvertimento che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   non avendo ottenuto alcuna risposta, con decisione del 25 gennaio 2019 l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ammette di “aver presentato la dichiarazione in maniera tardiva”, ma adduce a giustificazione “svariate vicissitudini” e in particolare il trasferimento della sede della __________ snc, il mancato inoltro della richiesta di proroga del termine per la presentazione della sua dichiarazione, che sarebbe invece stata inviata solo per conto della società, e problemi di carattere familiare legati alla separazione dalla compagna e dal figlio.

Diritto

                                     -   quando, come nella fattispecie, è impugnata una decisione, con la quale l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro una decisione di tassazione, la Camera di diritto tributario può unicamente verificare la legittimità della decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera non potrà che respingere il ricorso;

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto interposto dopo la scadenza del termine previsto dalla legge e non essendo adempiuto alcuno dei presupposti per la restituzione del termine di reclamo;

                                     -   contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   nella fattispecie, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione del 17 ottobre 2018 solo con una lettera, datata 17 dicembre 2018, che è pervenuta all’Ufficio di tassazione il 27 dicembre 2018;

                                     -   prima di dichiarare irricevibile il reclamo, l’autorità di tassazione ha attribuito al reclamante un termine di 15 giorni per giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, avvertendolo che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   il contribuente non ha tuttavia in alcun modo dato seguito all’invito ricevuto;

                                     -   alla luce di questi fatti, l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che dichiarare irricevibile il reclamo;

                                     -   nel suo ricorso, del resto, il contribuente non adduce alcuno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge, ma si limita a menzionare “svariate vicissitudini”, legate sia alla sua attività professionale sia alla sua vita personale, che tuttavia non giustificano una restituzione dei termini di reclamo;

                                     -   l’insorgente sostiene peraltro di avere inoltrato la dichiarazione “in maniera tardiva, ma comunque prima del 14.01 termine assegnato dall’ufficio circondariale di tassazione”;

                                     -   in tal modo, confonde tuttavia due distinti vizi che inficiavano il suo reclamo, che non solo non era tempestivo ma non adempiva neppure i rigorosi presupposti formali previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio;

                                     -   ricevuta la sua generica lettera, con cui si limitava a chiedere l’annullamento della decisione di tassazione, in quanto ancora non aveva inoltrato la dichiarazione, l’Ufficio di tassazione gli aveva scritto invitandolo, da un lato, a giustificare l’inosservanza del termine di reclamo e, dall’altro, a inoltrare una dichiarazione d’imposta completa, per comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio;

                                     -   il contribuente può infatti impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

                                     -   tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

                                     -   ammesso che il reclamante potesse invocare un valido motivo di restituzione dei termini, avrebbe ancora dovuto quindi presentare la dichiarazione d’imposta completa, per comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio;

                                     -   va ricordato, a questo riguardo, che il ricorrente ha inviato la dichiarazione solo il 28 dicembre 2018 dall’Italia e che la stessa è pervenuta all’Ufficio di tassazione il 4 gennaio 2019, cioè il giorno dopo l’invio della lettera dell’Ufficio di tassazione;

                                     -   va peraltro sottolineato che la lettera, con cui l’Ufficio di tassazione ha attribuito al contribuente un termine anche per inoltrare la dichiarazione, non allegata al reclamo, non sarebbe stata neppure necessaria;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6);

                                     -   siccome lo scritto, giunto all’Ufficio di tassazione il 27 dicembre 2018, non adempiva i requisiti di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale avrebbe dunque potuto semplicemente dichiararlo irricevibile;

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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