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Ticino Camera di diritto tributario 08.06.2020 80.2019.394

8 giugno 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,377 parole·~17 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, “stato depressivo ansioso”, nessuna interruzione dell’attività lucrativa

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.394 80.2019.395

Lugano 8 giugno 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 19 dicembre 2019 contro la decisione del 20 novembre 2019 in materia di IC/IFD 2018.

Fatti

                                  A.   RI 1 (__________) è di professione terapista complementare ed infermiera indipendente. Nel periodo fiscale 2018, oltre a dichiarare redditi da attività indipendente, indicava altresì redditi da sostanza immobiliare. La contribuente sottoscriveva la dichiarazione d’imposta 2018 il 13.3.2019, compilata il giorno precedente.

                                  B.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 26.4.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 88'300.- (di fr. 103'400.- quello determinante per l’aliquota e per l’IFD un reddito imponibile complessivo di fr. 113'300.-). La sostanza, ai soli fini IC veniva stabilita in fr. 1'937'000.- (in fr. 2'302'000.- quella determinante per l’aliquota).

                                  C.   In data 2/3.10.2019 RI 1 presentava reclamo contro la decisione IC/IFD 2018 dal seguente tenore: “(…) come già accennato nella mia mail, nel mese di marzo, quando ho compilato i formulari per le tassazioni, ero in uno stato di salute precario. A seguito di un sovraccarico di impegni, sono caduta in uno stato depressivo. Di conseguenza non ho registrato e prodotto tutte le spese e pezze giustificative, in particolare mi riferisco alle spese per il risanamento dei montanti per un ammontare di fr. 18'160 CHF sostenute nel 2018”. Al gravame allegava il certificato medico del dr. __________ (specialista in psichiatria – psicoterapia), dal seguente tenore: “Certifico di seguire ambulatorialmente la paziente per uno stato depressivo ansioso che ha compromesso le sue condizioni di salute psicofisica con disturbi del sonno, della concentrazione, ecc”.

                                  D.   Con scritto del 4.10.2019, inviato mediante posta APlus, l’autorità fiscale informava la contribuente che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché era tardivo. L’UT indicava inoltre che, per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza:

                                         “un reclamo deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della decisione. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone (per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.

                                        All’insorgente veniva attribuito un termine fino al 14.10.2019 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”. Scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  E.   Con risposta 7/8.10.2019, RI 1 comunicava che la mancata tempestività del reclamo era da ascrivere alla sua malattia, attestata dal certificato medico del dr. __________, già agli atti. La contribuente chiedeva il “riesame del caso tenendo conto della documentazione prodotta e inviatavi l’1 ottobre 2019”.

                                  F.   Con decisione di tassazione dopo reclamo del 20.11.2019 l’autorità fiscale dichiarava irricevibile per tardività il gravame presentato da RI 1 con la seguente motivazione:

                                         “Ai sensi degli articoli 206 LT e 132 LIFD il contribuente può reclamare per scritto contro la decisione di tassazione, entro 30 giorni dalla sua notificazione. La restituzione dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza del cantone (dalla Svizzera per la legge federale) o a altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo. Analogamente nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire. Lo stato depressivo della contribuente non giustifica la restituzione dei termini di reclamo per malattia, considerato pure che questo stato non ha impedito lo svolgimento regolare della sua attività professionale di terapista complementare e infermiera indipendente. Considerato che la tassazione è stata intimata il 26.4.2019, che il reclamo è stato presentato solamente il 2.10.2019, che la restituzione dei termini per malattia non è data, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile per tardività”.      

                                  G.   Con ricorso del 19/20.12.2019 RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UT. Nel gravame la contribuente spiega di aver omesso di inserire, nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 la deduzione di fr. 18'163.80 alla voce “5.5. Spese di gestione e di manutenzione immobili” relativa alla sua quota parte per il risanamento dei “montanti dell’appartamento di vacanza”. Nonostante potesse pagare l’importo in quattro rate (l’ultima nel 2019), l’ultima è stata pagata il 27.11.2018. Da inizio marzo 2019, a seguito pure di tale preoccupazione, la ricorrente spiega di aver iniziato ad assumere psicofarmaci, su consiglio di un’amica psichiatra: “(…) da alcune settimane era infatti in una situazione di stress eccessivo, poi sfociato in un esaurimento con conseguente depressione, proprio come già avvenuto nel 2015. I medicamenti in possesso risalivano a questa precedente malattia”. Nel ricorso, RI 1 indica di aver ricevuto la dichiarazione fiscale IC/IFD 2018 il 26.4.2019 e di avere, nei mesi successivi provveduto a pagare le rate rimanenti nei confronti del Canton Ticino, del Canton Grigioni, della Città di Bellinzona e della Città di Lugano.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, nel periodo compreso tra il mese di marzo e quello di settembre 2019, l’attività lavorativa è calata drasticamente ed è stata “(…) possibile solo grazie ai medicamenti presi”. In data 8.6.2019, a seguito di un ulteriore peggioramento del suo stato di salute, la contribuente spiega di essersi rivolta al dr. __________, che le ha prescritto tutta una serie di farmaci. Come risulta dall’attestato medico la ricorrente non era in grado di concentrarsi e in maniera più generale faceva fatica a sbrigare anche le faccende più semplici, registrando ad esempio diversi solleciti per pagamenti non effettuati. In questa situazione, comprensibile il fatto di non essersi resa conto di dover presentare anche la spesa di manutenzione in discussione “(…) del tutto unica e straordinaria, come pure che non se ne sia accorta una volta ricevuta la decisione di tassazione a fine aprile”. RI 1 precisa di non aver delegato la compilazione della dichiarazione fiscale a una terza persona, siccome abituata a farla da sola.

                                         La ricorrente, unicamente il 24.9.2019, a seguito di una verifica si è accorta di non aver dedotto questa spesa importante. Motivo per il quale ha preso immediatamente contatto con l’ispettore fiscale __________, __________, al quale aveva trasmesso le fatture tramite posta elettronica. Grazie a questo contatto telefonico la contribuente segnala la questione pure alle autorità fiscali ticinesi.

                                         RI 1, specifica che la sua malattia era già presente al momento in cui ha compilato e trasmesso la dichiarazione fiscale “(…) mentre era ancora più grave e intensa al momento in cui ha ricevuto la decisione di tassazione e avrebbe potuto opporvi reclamo”. La malattia le avrebbe inoltre impedito di prendere delle disposizioni a favore di una terza persona e pure “(…) di grande e grave portata in riferimento agli obblighi che non è riuscita ad adempiere nel pieno delle sue forze e in modo completamente corretto”.

                                  H.   Con osservazioni 9/10.1.2020 l’UT di Bellinzona chiede di confermare la decisione impugnata con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente. In particolare l’autorità fiscale ha potuto accertare come RI 1, durante il periodo di malattia, aveva comunque esercitato, anche se in maniera limitata, un’attività indipendente. Alla richiesta di voler presentare della documentazione specifica in relazione alla richiesta di restituzione dei termini, la ricorrente si è limitata a produrre il certificato medico del dr. __________. Sulla base degli atti, si è pertanto concluso che le argomentazioni e gli elementi forniti dalla contribuente non erano sufficienti per concedere una restituzione dei termini in base agli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Motivo per il quale si è deciso di dichiarare irricevibile il gravame.                                       

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         L’autorità resistente ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1 siccome tardivo: le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di natura medica non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.

                                         Si tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il reclamo presentato dalla contribuente era tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei termini.

                                         2.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         2.3.

                                         Ora nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 26.4.2019 è stata notificata e ricevuta dalla contribuente. Nel ricorso si specifica infatti (a pag. 2): “Con data 26.04.2019 l’autorità cantonale trasmette il calcolo dell’imponibile con annessa la decisione di tassazione (…). Nei mesi successivi la ricorrente ha provveduto a pagare le rate rimanenti nei confronti di Cantone Ticino, Canton Grigioni, Città di Bellinzona e Città di Lugano, (…)”.

                                         La missiva del 1°/3.10.2019 non può pertanto essere considerata come reclamo tempestivo. Resta pertanto da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine.

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                         Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

                                         3.2.

                                         Ora, con scritto 1°/3.10.2019 RI 1 ha informato l’autorità di tassazione che, nel mese di marzo, quando aveva compilato la dichiarazione fiscale si trovava in uno stato di salute “precario”, dovuto ad uno stato depressivo. Chiedeva pertanto di riconoscere in deduzione l’importo di fr. 18'160.- sostenuto nel 2018 e relativo alle spese per il risanamento dei montanti dell’immobile di __________.

                                         3.3.

                                         Nello scritto del 4.10.2019, con cui si è rivolto alla reclamante, l’autorità fiscale ha correttamente interpretato la sua lettera quale reclamo ed ha impartito un termine scadente il 14.10.2019 per giustificare e comprovare i motivi del ritardo dell’inoltro gravame con riferimento anche ai presupposti cui sottostà la restituzione dei termini.

                                         La contribuente, riallacciandosi allo scritto del 1°/3.10.2019 con il quale aveva trasmesso il certificato medico del dr. __________ nella sua lettera del 7/8.10.2019 indica che: “(…) la mancata tempestività riguardante il ricorso contro la decisione di tassazione 2018 è dovuta esclusivamente a malattia, come attesta il certificato medico del Dr. __________ di __________ (…)”. Come già ricordato, il medico ha attestato la seguente situazione: “Certifico di seguire ambulatorialmente la paziente per uno stato depressivo ansioso che ha compromesso le sue condizioni di salute psicofisica con disturbi del sonno, della concentrazione, ecc”.

                                         3.4.

                                         Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

                                         3.5.

                                         Malattie o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

                                         In particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1., ha specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione, effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati, che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto, tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un profano.

                                         La prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la presunzione è capovolta.                     

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, come ha rettamente specificato l’autorità di tassazione nella propria decisione su reclamo, e come ha pure ammesso la ricorrente, quest’ultima, nonostante la malattia, non ha mai smesso di esercitare la sua attività lavorativa, seppur riducendola (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).

                                         Le ricette per l’assunzione di vari farmaci contro la malattia risalgono a date posteriori di un mese alla notifica della decisione di tassazione IC/IFD 2018 (del 26.4.2018) e meglio: al 4.6.2019 quella della dr. __________ e all’8.6.2019, al 1°.7.2019, al 4.7.2019, al 9.7.2019 e al 27.8.2019 quelle del Dr. __________.

                                         Agli atti, il certificato medico dell’8.6.2019 del Dr. __________, non attesta invero alcuna alterazione delle facoltà mentali della ricorrente, tali per cui la stessa non era più in grado di agire in maniera ragionevole o perlomeno di delegare a terzi la verifica della notifica di tassazione ricevuta a fine aprile 2019 e di presentare l’eventuale reclamo. Il dr. __________ ha infatti appurato unicamente una compromissione dello stato di salute psico-fisico comportante disturbi del sonno, della concentrazione ecc. Neppure è accertata un’inabilità al lavoro.

                                         3.6.2.

                                         Come già indicato, nel caso di specie la documentazione medica agli atti non indica il momento partire dal quale sarebbe subentrata la malattia: il certificato medico risale all’8.6.2019 e la prima prescrizione di farmaci al 4.6.2019. Sicché non è possibile concludere, come invece fa la ricorrente, che a causa della malattia, al momento della ricezione della notifica di tassazione, avvenuta il 26.4.2019, non poteva lei stessa, e neppure un terzo da lei delegato, procedere all’eventuale impugnazione della decisione.

                                         Dal certificato medico deve risultare perché e in che misura l’interessato non è stato in grado di eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non ha potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich inc. n. SB.2012.00099 del 12.12.2012, consid. 2.3.; sentenza TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Cour de justice Genève, inc. n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).

                                         3.7.

                                         Il fatto poi che il Canton Grigioni abbia proceduto a “modificare” la precedente decisione – non si sa sulla base di quale procedura -, ammettendo le spese di manutenzione richieste, non ha come conseguenza che il Canton Ticino debba agire analogamente.

                                         Ogni Cantone è competente per la tassazione relativa alle imposte cantonali e il Cantone di domicilio lo è anche per la tassazione dell’imposta federale diretta (art. 105 cpv. 1 LIFD). Il fatto che un Cantone possa aver modificato in modo irrituale – in particolare, senza che fosse adempiuto un motivo di revisione – una decisione di tassazione passata in giudicato, non vincola in alcun modo gli altri cantoni.

                                         Va anche detto che, per il calcolo dell’imposta cantonale ticinese, la deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile situato nel Canton Grigioni avrebbe effetti del tutto trascurabili.

                                         3.8.

                                         Motivo per cui, il fisco ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile, non essendo adempiuti i motivi per una restituzione dei termini.

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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