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Ticino Camera di diritto tributario 08.06.2020 80.2019.383

8 giugno 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·5,708 parole·~29 min·2

Riassunto

Deduzioni sociali: figli a carico, figli maggiorenni residenti all’estero, onere della prova, ammontare degli alimenti inferiore alla deduzione Deduzioni sociali: figli agli studi, figlia residente all’estero presso il padre, alimenti versati dalla madre, università a 500 km dal domicilio, deduzione

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.382 80.2019.383

Lugano 8 giugno 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 10 dicembre 2019 contro la decisione del 12 novembre 2019 in materia di IC-IFD 2017.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale relativa all’IC-IFD 2017, RI 1 dichiarava un valore locativo relativo all’abitazione primaria di fr. 0.-, faceva valere inoltre deduzioni per pasto principale fuori casa per fr. 3'200.- e una deduzione per ogni persona bisognosa a carico di fr. 11'100.-.

                                         Con decisione del 2.10.2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) imponeva un valore locativo di fr. 13'195.- con motivazione “valore locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”, non ammetteva la deduzione per spese per pasto principale fuori casa e la deduzione per ogni persona a carico indicando che la deduzione non era stata ammessa difettando i requisiti di legge. Riconosceva al contempo una deduzione per ogni figlio a carico di fr. 5'500.-.

                                  B.   Con reclamo del 28 ottobre 2019 la contribuente impugnava la decisione di tassazione contestando in primo luogo la ripresa del valore locativo dell’immobile, argomentando che quest’ultimo, acquistato unicamente nell’ottobre del 2017, era rimasto inabitato poiché in ristrutturazione fino al mese di marzo 2018 e che per l’anno 2017 era stata in affitto nell’abitazione di __________ a __________. Contestava poi la mancata deduzione delle spese per pasto principale fuori casa per fr. 3'200.-, dichiarando che per la sua attività professionale di ingegnere e perito immobiliare si trovava spesso fuori __________ e che di conseguenza non aveva il tempo necessario per il ritorno a casa per la pausa a pranzo. Infine, postulava la deduzione per figli a carico, per l’imposta cantonale e federale, e per figli agli studi, per l’imposta cantonale, per ciascuna delle sue due figlie, __________ (__________) e __________ (__________), che frequentavano rispettivamente la facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di scienze economiche all’Università federale del __________ ed abitavano in un appartamento a __________.

                                  C.   Con decisione del 12 novembre 2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo. Riconfermava, in primo luogo, l’imponibilità del valore locativo, riducendone unicamente l’importo proporzionalmente al periodo di possesso dalla data di acquisto (4 ottobre 2017) alla fine del periodo fiscale; i lavori di ristrutturazione senza licenza edilizia iniziati in gennaio 2018 e il trasferimento del proprio domicilio nel nuovo appartamento in data 1° gennaio 2018 non costituivano secondo l’autorità fiscale motivi atti a sospendere l’abitabilità dello stesso e quindi la non imposizione del valore locativo. Quanto al mancato riconoscimento della deduzione per pasti principali fuori casa, l’UT giustificava tale rifiuto con l’argomento che, essendo la contribuente dipendente e proprietaria di una società a garanzia limitata avente la sede presso la propria abitazione, “quale dipendente deve essere tenuto indenne dal datore di lavoro dei costi causati da ragioni di servizio nel caso per trasferte e vitto per trasferte fuori dalla sede aziendale”. Infine, lUT motivava il diniego delle deduzioni per figli a carico e agli studi come segue:

                                         preso atto della situazione delle figlie maggiorenni agli studi non conviventi, gli importi dichiarati dalla contribuente quali costi di mantenimento per ciascuna figlia ed il luogo di domicilio e di studio delle stesse, preso atto che per la figlia __________ quanto versato non raggiunge l’importo della rivendicata deduzione sia per l’imposta cantonale che per imposta federale diretta, che l’importo versato per la figlia __________ di CHF 11'300.-, il genere di studi intrapresi, il domicilio nel luogo degli studi e il presumibile mantenimento da parte dell’altro genitore, sono da considerarsi a parziale copertura del costo di mantenimento totale della figlia, si procede a negare le deduzioni sociali per figli a carico e cantonalmente agli studi per la figlia __________ non raggiungendo l’importo di mantenimento dichiarato e comprovato almeno l’importo della deduzione ai sensi degli art. 34 L. tributaria ticinese, e 35 L. federale sull’imposta federale diretta e richiamata la circolare dell’amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del 21.12.2010, ammettendo per la figlia __________ cantonalmente un mezzo dell’importo per figli a carico e per figli agli studi per studi accademici con rientro al domicilio e l’intera deduzione sociale per figli a carico per l’imposta federale diretta ai sensi della normativa in materia e della prassi federale come sopra indicata”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione dopo reclamo ribadendo le proprie motivazioni. Per quanto riguarda il valore locativo, sottolinea di aver ottenuto la licenza edilizia per i lavori nell’appartamento acquistato e di aver mantenuto il domicilio nell’appartamento che aveva preso in locazione. Quanto al pasto fuori casa, rileva di non aver beneficiato di alcun indennizzo da parte del datore di lavoro. In merito alle deduzioni per le figlie, queste ultime abiterebbero insieme in un appartamento messo a loro disposizione dal padre e il fatto che il bonifico a loro favore sia indirizzato solo alla figlia maggiore si spiegherebbe con la preoccupazione di ridurre le spese bancarie.

Diritto

                                    I.   Valore locativo

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

                                         1.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittato oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).

                                         L’uso proprio assume invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

                                         1.3.

                                         In una sentenza, l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che si può prescindere da un’imposizione fiscale solo qualora sia comprovato che l’intenzione del contribuente di vendere l’abitazione sia inequivocabile, sia messa in atto professionalmente, sia chiaramente documentata e sia concreta (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2).

                                         Nella fattispecie presa in esame, il contribuente era proprietario di una villa, che sosteneva che non fosse più abitata e solo parzialmente arredata per poter essere venduta; egli avrebbe incaricato un amico mediatore di trovare un acquirente. L’amico in questione avrebbe pubblicato la proposta su internet ed avrebbe mostrato l’oggetto a diversi interessati, tuttavia senza successo. Il mediatore non aveva tuttavia intrapreso sforzi particolari per trovare acquirenti e, d’altra parte, il ricorrente aveva ammesso di non avere bisogno di liquidità e non aveva escluso che la villa potesse in seguito essere abitata dalla figlia. Il Tribunale federale ha così confermato l’imponibilità del valore locativo, avallando il giudizio delle autorità cantonali, che avevano concluso che il ricorrente aveva messo in vendita la casa con scarsa convinzione e che la sua preoccupazione era di non pagare l’imposta sul valore locativo, mantenendo nel contempo aperte tutte le opzioni (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2). 

                                         In un altro caso, più recente, il Tribunale federale ha addirittura confermato la decisione con cui l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo durante i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente, di una casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto conto del rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore locativo, l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento dell’acquisto il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche parzialmente, nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dall’appartamento precedentemente occupato, di cui era inquilino (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.3).

                                         In una sentenza del 28 aprile 2016, infine, la Suprema Corte è giunta alla stessa conclusione esaminando il ricorso dei due proprietari di una casa bifamiliare, per la quale avevano dichiarato il valore locativo del solo appartamento più piccolo, argomentando che l’altro era rimasto vuoto dopo la morte, alla fine dell’anno precedente, di colei che lo aveva abitato, cioè la madre dell’uno e suocera dell’altro proprietario. L’autorità di tassazione aveva escluso che l’appartamento fosse inabitabile e i ricorrenti non avevano provato di aver fatto seri sforzi in vista di una sua locazione. In tal modo, si erano riservati il diritto di utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur non abitandolo effettivamente. Essi avevano inoltre tenuto aperte tutte le opzioni (risanamento, ricostruzione o nuova edificazione), senza dover rispettare un eventuale contratto di locazione (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.6).

                                         In una sentenza del 29 luglio 2019, confermando la propria giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato che il proprietario, che ha lasciato il suo immobile con l’intenzione di venderlo immediatamente e che lo lascia vuoto per venderlo alle condizioni più vantaggiose, è impossibilitato a riservarsene l’uso o a cederlo in locazione. In tal caso, il valore locativo non è imponibile. Non basta tuttavia che il proprietario abbia deciso di vendere l’immobile, perché venga meno il valore locativo, ma deve essere accertato che egli viva altrove e che non lo occupi più egli stesso (sentenza n. 2C_1087/2018, in RF 74/2019 p. 804).

                                         1.4.

                                         Rifacendosi alla citata giurisprudenza del Tribunale federale, questa Corte ha respinto il ricorso di due contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non avevano provato di avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in locazione l’appartamento gravato da un diritto di abitazione a favore della precedente proprietaria, vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto tributario ha stabilito che l’appartamento doveva pertanto essere considerato a loro disposizione e che doveva loro essere imposto il valore locativo (sentenza CDT n. 80.2016.125/126 del 14 dicembre 2016 consid. 1, in RtiD I-2017 n. 4t).

                                         In un altro caso, la Camera ha ritenuto giustificata l’imposizione del valore locativo di un appartamento situato in una casa di cui il contribuente era comproprietario, sebbene egli avesse trasferito il domicilio in un’altra casa, “nella speranza di poter rientrare in futuro” nella prima abitazione (sentenza CDT n. 80.2017.219/220 del 10.11.2017).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente contesta la sussistenza di un valore locativo imponibile riguardo all’immobile da lei acquistato in data 4 ottobre 2017. Dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto dall’UT, aveva inoltrato la notifica relativa ai lavori di ristrutturazione in data 8.11.2017 e aveva ricevuto la licenza edilizia da parte della Città di __________ in data 23.11.2017. I lavori di ristrutturazione hanno quindi potuto iniziare unicamente dopo tale data e si sono protratti sino a febbraio 2018 inoltrato, motivo per il quale l’appartamento sarebbe stato inabitabile per l’intervallo in questione.

                                         2.2

                                         Nel caso concreto, l’insorgente sostiene che l’appartamento, acquistato il 4 ottobre 2017, è stato inabitabile fino alla fine dell’anno, a causa dei lavori di ristrutturazione intrapresi subito dopo l’acquisto. Al ricorso ha allegato la licenza edilizia, rilasciatale dal Comune di Lugano il 23 novembre 2017 e la prima pagina della notifica di costruzione da lei stessa inoltrata.

                                         Come si è già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale prevede che il valore locativo sia imposto ogniqualvolta il contribuente abbia a disposizione per l’uso proprio l’immobile e sussista dunque la facoltà di godimento, a prescindere dall’utilizzazione effettiva dello stesso.

                                         Secondo l’Alta Corte, l'uso proprio diventa fiscalmente irrilevante unicamente se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze obiettive ed esterne, ad es. se una casa di vacanza può essere occupata solo per una parte dell'anno (ad es. per mancanza di riscaldamento) o nell’ipotesi in cui l’abitazione resta vuota, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittata oppure venduta.

                                         Sebbene la ricorrente non abbia prodotto l’intera notifica di costruzione né ulteriore documentazione concernente i lavori di ristrutturazione effettuati (ad es. distinta dei lavori di costruzione con i relativi costi, fatture di impresa e artigiani), si deve ritenere provato che, subito dopo l’acquisto siano stati intrapresi lavori di una certa importanza. Anche in considerazione del fatto che ha trasferito il domicilio nella nuova abitazione solo a partire dal 1.1.2018, in queste circostanze si può ammettere che fino a tale data le opere di ristrutturazione in corso impedissero alla nuova proprietaria di abitare nell’appartamento.

                                         Su questo aspetto, il ricorso è conseguentemente accolto.

                                   II.   Spese professionali (doppia economia domestica)

                                   3.   3.1.

                                         La ricorrente contesta in secondo luogo il rifiuto da parte dell’autorità fiscale del riconoscimento della deduzione per pasto principale fuori casa di fr. 3'200.-, dichiarando di non aver percepito alcuna indennità da parte della sua azienda per pasti consumati fuori casa.

                                         3.2.

                                         Dal punto di vista fiscale, secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD, sono deducibili quali spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                         3.3.

                                         Secondo l’articolo 4 del decreto esecutivo citato sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

                                         La deduzione è stabilita come segue:

                                         a)  se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.- il giorno o fr. 3’200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;

                                         b)  se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr. 6'400.- l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.

                                         3.4.

                                         Per l’imposta federale diretta l’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, l’art. 6, “Spese supplementari per pasti” prevede al cpv. 1 che nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:

                                         a.   quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a una notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o

                                         b.   in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.

                                         Secondo l’art. 3 dell’Ordinanza, il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

                                         Nell’Appendice viene espressamente indicato, per le spese supplementari per pasti che vengono accordati per ogni pasto principale rispettivamente al giorno fr. 15.- e all’anno fr. 3'200.-.

                                   4.   4.1.

                                         A questo punto va ricordato anzitutto che le spese professionali del lavoratore dipendente, deducibili secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO.

                                         Secondo le norme del Codice delle obbligazioni il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO). L’art. 327a cpv. 3 prevede inoltre che è nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

                                         4.2.

                                         Un criterio di delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p. 557, in particolare p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91). In dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente costi sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine (effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente durante l’orario di lavoro (Bosshard, op. cit., p. 561).

                                         4.3.

                                         Nel caso in discussione, la sede di servizio della ricorrente coincide con il proprio domicilio, ciò che esclude il riconoscimento della deduzione per pasti principali fuori casa ai sensi dell’art. 25 LT e 26 LIFD difettandone i requisiti di legge. Svolgendo la sua attività lucrativa dipendente proprio nello stesso luogo in cui ha il proprio domicilio, è infatti escluso che la distanza o l’orario di lavoro le impediscano di rientrare al domicilio per consumare il pasto.

                                         Il datore di lavoro (in questo caso la società), nell’ipotesi in cui esiga le trasferte per motivi lavorativi, è legalmente obbligato a rimborsarne i costi, compresi quelli legati ai pasti fuori casa. Le spese di cui la contribuente chiede la deduzione rientrano di conseguenza tutt’al più fra quelle spese “rese necessarie dall’esecuzione del lavoro” a carico del datore di lavoro e non fra le spese professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD. Nonostante la ricorrente non abbia ottenuto dal suo datore di lavoro delle indennità destinate a coprire i costi sostenuti (cfr. certificato di salario), è comunque escluso che possa avvantaggiarsene a livello di deduzioni sociali (sentenze del TF 2C_630/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6; 2C_260/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.1; 2A.2/2006 del 17 maggio 2006 consid. 2.1.2).

                                  III.   Deduzioni per figli a carico e figli agli studi

                                   5.   Imposta federale diretta (IFD)

                                         5.1.

                                         Infine, la ricorrente postula il riconoscimento dell’intero importo di deduzione per figli a carico ai sensi degli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT per ciascuna figlia rispettivamente di fr. 6'500.- e fr. 11'100.- nonché il riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.- per ciascuna delle figlie.

                                         In considerazione delle differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale.

                                         5.2.

                                         Per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         L’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

                                         5.3.

                                         Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20).

                                         In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

                                         5.4.

                                         Dal conteggio prodotto dalla ricorrente si evince che ha versato, nel corso del 2017, alimenti per complessivi fr. 11'300.- alla figlia __________ e per fr. 3'000.- alla figlia __________. Ritenendo che i versamenti a favore di quest’ultima non raggiungessero l’ammontare della deduzione, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto la deduzione solo per la figlia __________.

                                         L’insorgente spiega che “il trasferimento di denaro da parte [sua], di norma a favore di __________, è dovuto al fatto che essa si occupa «dell’economia domestica» di entrambe le sorelle in modo più responsabile di quanto potrebbe fare __________” e inoltre che “un doppio bonifico bancario dalla Svizzera al __________, nell’intento di dividere la rimessa tra le due figlie, causerebbe un raddoppio delle spese bancarie ed un’ulteriore perdita causata dal cambio praticato dalla banca brasiliana che obbliga alla conversione in __________ (____________________

                                         5.5.

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

                                         Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).

                                         5.6.

                                         Solo con il ricorso la contribuente ha messo in discussione la suddivisione degli alimenti fra le due figlie, che lei stessa aveva precedentemente esposto. Già nella dichiarazione d’imposta, infatti, aveva indicato di aver pagato fr. 3'000.- a __________ e fr. 11'300.- a __________. D’altra parte, non ha mai prodotto una convenzione con il padre delle ragazze in merito ai rispettivi oneri di mantenimento. Per quanto la spiegazione fornita sia plausibile, solleva qualche interrogativo il fatto che i versamenti litigiosi siano stati fatti non alla figlia maggiore (__________, del 1995) ma a quella minore (__________, del 1998). Non si spiega, poi, perché, se la ricorrente ha voluto procedere ai pagamenti sul conto della figlia più “responsabile”, abbia comunque accreditato 3'000 franchi sul conto della sorella. Stando alla documentazione agli atti, non si può neppure escludere che la figlia maggiore disponga di propri redditi. In ogni caso, tuttora non è noto in quale misura gli alimenti versati a una figlia fossero effettivamente destinati al mantenimento dell’altra.

                                         In queste circostanze, tenuto conto del rigore della giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’onere della prova, si ritiene che i soli contributi che possono essere considerati sono quelli versati direttamente sul conto della figlia __________. L’importo complessivo di fr. 3'000.- non raggiunge di conseguenza l’ammontare della deduzione per figli (o per persona bisognosa) a carico. La decisione dell’UT di non riconoscere la deduzione per figli a carico in materia di IFD per la figlia __________ appare pertanto giustificata.

                                   6.   Imposta cantonale (IC)

                                         6.1.

                                         Le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Inoltre, l’art. 35 cpv. 1 lett. c LT prevede una deduzione fino a un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo.

                                         6.2.

                                         Anche per l’imposta cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e, eventualmente, per figli agli studi.

                                         Nel caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.

                                         In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).

                                         Con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.

                                         Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.

                                         6.3.

                                         La ricorrente sostiene che “il padre, oltre a mettere a disposizione l’appartamento… non ha dato [alle figlie] nessun contributo finanziario”. A prescindere dal fatto che anche tale circostanza dovrebbe essere provata, in particolare producendo una convenzione fra i genitori, la messa a disposizione di un appartamento, per consentire alle figlie di frequentare l’università a __________, a 500 km dal domicilio, costituisce già un contributo di mantenimento in natura.

                                         Ne consegue che vi sono le condizioni perché le deduzioni sociale siano suddivise fra i genitori. Analogamente a quanto stabilito per l’imposta federale diretta, si deve constatare che l’ammontare della deduzione sociale, sebbene dimezzata, non è raggiunto dai versamenti a favore della figlia __________.

                                         Deve pertanto essere condivisa la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha riconosciuto la deduzione per figli a carico nella misura di fr. 5'500.-, con riferimento alla sola figlia __________.

                                         6.4.

                                         6.4.1.

                                         Resta da definire l’ammontare della deduzione per figli agli studi, che a sua volta potrà concernere solo la figlia __________.

                                         L’autorità fiscale ha ammesso una deduzione di fr. 3'200.-, corrispondente alla metà dell’ammontare della deduzione prevista per i figli che frequentano scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequentano studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio.

                                         Da parte sua, la ricorrente postula invece il riconoscimento di una deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.-.

                                         6.4.2.

                                         Il decreto esecutivo del 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.    fr. 1’200.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione; 

2.    fr. 1’900.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono; 

3.    fr. 4’600.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono; 

4.    fr. 6’400.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio; 

5.    fr. 13’400.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione. 

                                         6.4.3.

                                         Secondo la tesi ricorsuale, __________ è residente nella casa del padre, a __________, e, dopo aver concluso le scuole superiori in quella città, si è trasferita, per frequentare l’università, a __________, dove abita, insieme alla sorella, nell’appartamento messo a disposizione dal padre.

                                         In considerazione della distanza fra il luogo di residenza e la città dove la giovane studia, si giustifica il riconoscimento della deduzione massima, cioè la metà di fr. 13'400.-.

                                         Alla ricorrente è pertanto concessa una deduzione per figli agli studi di fr. 6'700.-.

                                   7.   Il ricorso è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 novembre 2019 è riformata nel senso che:

·      sono stralciati il valore locativo dell’immobile di proprietà della ricorrente (fr. 3'153.-) e le relative spese di manutenzione (fr. 631.-);

·      per l’imposta cantonale, la deduzione per figli agli studi è elevata a fr. 6'700.-.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’800.–

                                         sono a carico della ricorrente nella misura di due terzi (fr. 1'200.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

- ; - ; - ; - .  

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.383 — Ticino Camera di diritto tributario 08.06.2020 80.2019.383 — Swissrulings