Incarti n. 80.2019.339 80.2019.340
Lugano 17 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 ottobre 2019 contro la decisione del 2 ottobre 2019 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
A. Nel periodo fiscale 2018, RI 1 lavorava quale aiuto sondatore per la __________ AG di __________ (VS).
Nella dichiarazione d’imposta 2018, inoltrata il 29 maggio 2019, il contribuente ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 63'947.–, dal quale ha chiesto in deduzione spese professionali per complessivi fr. 13'208.–. Queste ultime comprendevano in particolare spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, con il veicolo privato, da __________ a __________, per un ammontare di fr. 9'108.–.
B. Notificando al contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 24 luglio 2019, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 77'100.– per l’IC e in fr. 80'700.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo ridotto a fr. 1'690.– la deduzione delle spese di trasporto, ammettendo solo il costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico.
C. Il contribuente ha interposto reclamo all’Ufficio di tassazione il 2 agosto 2019, contestando il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato. Secondo il reclamante, l’orario di lavoro iniziava alle 6.00 e gli era pertanto impossibile servirsi dei mezzi pubblici.
Con scritto dell’8 agosto 2019, l’autorità di tassazione si è rivolta al contribuente, attribuendogli un termine fino al 28 agosto 2019 per produrre il contratto di lavoro e il piano orario.
Il reclamante non ha dato seguito alla richiesta in questione.
Con decisione del 2 ottobre 2019, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo che, con i mezzi pubblici, gli occorrerebbe un’ora di tempo per raggiungere Castione e che il primo treno arriverebbe solo alle 6.40. Allega una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulta che “data la necessità di spostarsi per lavoro in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo] magazzino è variabile, ma sempre molto presto”, ragione per cui “è indispensabile che il RI 1 si rechi a lavorare con il proprio mezzo privato”.
E. Il 6 maggio 2020 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di quindici giorni per produrre copia del contratto di lavoro in vigore nel 2018, il dettaglio degli orari di lavoro e le buste paga mensili con indicazione di rimborsi delle spese di trasferta.
Con scritto del 21 giugno 2020, l’insorgente ha trasmesso copia del contratto di lavoro e di un paio di buste paga del 2020.
Diritto
1. Imposta federale diretta
1.1.
Secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3'000 franchi;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può giustificare spese più elevate.
1.2.
Per l’imposta federale diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:
a) le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b) i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno (nel 2017: fr. 700.– all’anno per la bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2. Imposta cantonale
2.1.
L’art. 9 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase LAID).
Diversamente da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per la deduzione delle spese di trasporto.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT – in vigore nel periodo fiscale 2018 – le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
2.2.
Le stesse sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7 dicembre 2017, di seguito decreto esecutivo del 7 dicembre 2017), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).
3. 3.1.
Nella fattispecie, il ricorrente svolge la sua attività lavorativa alle dipendenze di una società che esegue lavori speciali del sottosuolo (micropali, ancoraggi, sondaggi ecc.). La sede della società è a __________ (__________), ma ha una filiale a __________.
Come si evince dal contratto di lavoro dell’8 giugno 2012, inviato in copia alla Camera di diritto tributario il 21 giugno 2020, il rapporto di lavoro che lega il ricorrente alla __________ AG è disciplinato dal Contratto nazionale mantello (CNM) per l’edilizia principale in Svizzera, che costituisce parte integrante del contratto di lavoro.
3.2.
Il CNM dell’8 dicembre 2015, in vigore nel periodo fiscale litigioso, stabilisce, all’art. 23 cpv. 1, che per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. L’art. 23 cpv. 2 lett. a CNM precisa che non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’art. 54 CNM.
Secondo l’art. 54 cpv. 1 CNM, il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.
Ora, nel caso in esame, il “posto di raccolta” secondo l’art. 54 CNM è costituito dalla filiale ticinese del datore di lavoro, a __________, come risulta anche dall’osservazione contenuta nel certificato di salario rilasciato dalla __________ AG il 20 gennaio 2019: “Unentgeltliche Beförderung zum Arbeitsort ab Sammelstelle __________”. Con questa osservazione, il datore di lavoro del ricorrente conferma che la trasferta dal domicilio al “posto di raccolta” (“Sammelstelle”) di __________ è carico del dipendente, mentre quella per recarsi dal posto di raccolta al luogo di lavoro (“Arbeitsort”) è assunta dal datore di lavoro (“unentgeltliche Beförderung”).
3.3.
Per quanto il ricorrente non abbia dato seguito alla richiesta, formulata dalla Camera di diritto tributario, di voler documentare nel dettaglio gli orari di lavoro effettuati nel 2018, è più che verosimile, come peraltro dichiarato dal datore di lavoro nello scritto del 12 settembre 2019, che “data la necessità di spostarsi per lavoro in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo] magazzino è variabile, ma sempre molto presto”. Dovendo il ricorrente recarsi al “posto di raccolta” ogni mattina, per poi essere inviato al luogo di lavoro, gli orari dei mezzi di trasporto pubblici devono essere tali da consentirgli di giungere in tempo utile. Il fatto che il primo collegamento ferroviario da __________ giunga a __________ alle 6.40 può effettivamente rappresentare un problema.
3.4.
In ogni caso, dalle buste paga allegate, sebbene si riferiscano al 2020, risulta che il ricorrente ha ottenuto degli indennizzi per “ore di viaggio SM”. Ne consegue che il datore di lavoro ha rimborsato delle spese di trasferta sostenute dal dipendente e che pertanto quest’ultimo necessita del suo veicolo privato per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non si può ragionevolmente pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici non solo se è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici, ma anche se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (sentenza 2C_187/2019 del 9.9.2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2017.295/296 del 16.5.2018 consid. 2.2, in RtiD II-2018 n. 3t).
Siccome il ricorrente è tenuto a servirsi del suo veicolo privato per potersi spostare dal “posto di raccolta” al “luogo di lavoro”, non si può ragionevolmente pretendere che si rechi dal domicilio al “posto di raccolta” con i mezzi pubblici.
3.5.
Ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, può essere seguito il calcolo proposto dall’insorgente, nella sua dichiarazione d’imposta. Il tragitto giornaliero è di 69 km per 220 giorni lavorativo. La deduzione ammonta conseguentemente a fr. 9'108.–.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la deduzione è tuttavia limitata a 3’000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto.
Ciononostante, si giustifica di porre perlomeno parzialmente a carico del ricorrente la tassa di giustizia, per il fatto che non ha dato seguito alla richiesta di documentazione rivoltagli dall’Ufficio di tassazione. L’invio dei documenti richiesti avrebbe verosimilmente evitato il ricorso (art. 231 cpv. 3 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 ottobre 2019 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione delle spese di trasporto nella misura di fr. 9'108.– per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 300.–).
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: