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Ticino Camera di diritto tributario 09.01.2020 80.2019.327

9 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,963 parole·~15 min·5

Riassunto

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, rifiuto dell’ennesima proroga, multa legittima

Testo integrale

Incarto n. 80.2019.327

Lugano 9 gennaio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici (in sostituzione del giudice Mauro Mini, astenuto), Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 10 ottobre 2019 contro la decisione dell’11 settembre 2019 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   Il 17.1.2019 RI 1 veniva diffidato a voler inviare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2016, debitamente compilata e firmata entro 20 giorni. Il contribuente veniva inoltre avvertito che, a norma degli art. 257 LT e 174 LIFD l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa fino a 1’000.- CHF (10’000.- in caso grave o di recidiva), sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.

                                  B.   Con scritto 11.2.2019 RI 1 rivolgendosi all’UT, si riferiva ad una sua precedente comunicazione del 7.1.2018 con la quale aveva specificato all’autorità resistente la sua intenzione di “(…) non presentare alcuna dichiarazione fiscale per gli anni 2016-2017, fintanto che il “mio calvario” con il Ministero pubblico veniva definitivamente risolto”. Non avendo la sua personale situazione ancora avuto la “parola fine”, chiedeva inoltre di voler procedere alla tassazione d’ufficio sia per lui che per il padre __________ “(…) con la preghiera di non volervi discostare dalle precedenti tassazioni a voi già note”. Visti i contenuti dello scritto del 7.1.2018 chiedeva di non voler inviare alcun richiamo né alcuna multa.

                                  C.   Il 14.2.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva una multa di fr. 150.-, considerato che, nonostante un richiamo ed una diffida, la dichiarazione d’imposta non era stata consegnata da parte del contribuente entro i termini indicati. Nella decisione di multa veniva rinnovata la diffida a voler trasmettere, entro 20 giorni la dichiarazione d’imposta e veniva avvertito il contribuente che, decorso infruttuoso tale termine, v’era la possibilità di procedere alla tassazione d’ufficio a norma degli art. 204 LT e 130 LIFD.

                                  D.   Con foglio accompagnatorio del 26.2.2019, __________ ritornava al mittente tutte le decisioni di multe disciplinari e le tasse di diffida ricevute, indicando:

                                         “Egregi signori, Egregio Direttore, ritorniamo le vostre multe disciplinari ricevute in data 25.02.2019 + copia nostra documentazione inviatavi precedentemente”.

                                  E.   Con e-mail del 27.2.2019 l’autorità fiscale comunicava al contribuente:

                                         “Egregio Signor __________,

                                         le comunico che abbiamo ricevuto il suo scritto dell’11.02.2019. Sono stati inseriti i codici di blocco relativamente alle multe e alle diffide contestate (quindi la procedura di incasso non procederà oltre). Nei prossimi giorni valuteremo la fattispecie”.

                                  F.   Con decisione dell’11.9.2019, l’autorità fiscale respingeva il reclamo presentato contro la multa del 14.2.2019. In particolare l’UT precisava:

                                         “Contro la multa disciplinare del 14.02.2019 numero 21103/203 comminata per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2016 è stato presentato reclamo 13.2.2019. (…). Nella fattispecie, il contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2016 e gli allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 17.1.2019, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare. Non avendo dato seguito alla diffida, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 150.- con decreto no. 21103/203 del 14.2.2019, calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2010 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in fr. 2'961.55. (…) La dichiarazione d’imposta è pervenuta all’ufficio solo il 28.08.2019, scaduto il termine assegnato e successivamente all’invio della multa comminata il 14.2.2019. La multa comminata è pertanto giustificata perché il contribuente ha compiuto l’atto ordinato dall’autorità (consegna della dichiarazione d’imposta e degli allegati di cui deve essere corredata) solo dopo la scadenza impartitagli dall’autorità di tassazione con la decisione di multa del 14.02.2019”.

                                  G.   Con ricorso 10/11.10.2019 poi completato con scritto del 28/29.10.2019, RI 1 sostiene che, con la decisione impugnata sarebbe stato violato il principio legale della “parità di trattamento”: nonostante avesse spiegato a più riprese i motivi per i quali fosse per lui impossibile presentare la dichiarazione fiscale nei termini prefissati, e meglio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti da parte del Ministero pubblico, l’autorità fiscale invece che concedergli del tempo a sufficienza gli avrebbe risposto a “pesci in faccia”.

                                  H.   Con osservazioni 8.11.2019 l’UT precisa che per quanto riguardava il periodo fiscale 2016, il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta era stato prorogato sino al 31.12.2018 (1 anno e 8 mesi dopo quello indicato sulla dichiarazione stessa), e, quello della dichiarazione fiscale 2017 fino al 31 luglio 2019 (1 anno e 3 mesi dopo quello indicato sulla dichiarazione stessa). Motivo per il quale l’autorità resistente non condivideva la presa di posizione del contribuente il quale riteneva di non essersi visto concedere sufficiente tempo per adempiere ai propri obblighi procedurali. Entro i termini indicati non erano giunte le dichiarazioni d’imposta debitamente compilate e firmate: la disparità di trattamento, secondo l’UT sarebbe consistita nel non applicare le normative procedurali che sanzionano chi non si sottopone ai propri obblighi fiscali.

                                    I.   Con replica del 25/26.11.2019 RI 1 precisa di aver impiegato quasi due anni per capire “(…) cosa gli stesse succedendo (parlo della procedura di furto/truffa/… presso Ministero pubblico di __________, che il nostro diritto permette chi è sotto inchiesta della magistratura di non accusarsi (autoaccusarsi)”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         1.2.1.

                                         Nella fattispecie, la multa disciplinare, datata 14.2.2019, è stata trasmessa mediante invio APlus al ricorrente il 15.2.2019 (nr. invio __________). Dalla disamina dell’estratto Track and Trace, la multa è stata recapitata al ricorrente sabato 16.2.2019. Ora, nella decisione su reclamo, si indica che il gravame contro la decisione sarebbe stato presentato il 13.2.2019. Con ogni evidenza non era possibile, per il ricorrente, reclamare prima ancora di aver ricevuto la decisione di multa.

                                         1.2.2.

                                         L’unico atto che può, dagli atti, essere ritenuto dal punto di vista del contribuente, un reclamo contro la decisione di multa, è lo scritto del 26.2.2019, senza firma, con il quale ha ritornato le decisioni delle multe disciplinari e delle diffide ricevute da parte dell’autorità resistente. Nel foglio accompagnatorio veniva indicato:

                                         “Egregi signori, Egregio Direttore, ritorniamo le vostre multe disciplinari ricevute in data 25.02.2019 + copia nostra documentazione inviatavi precedentemente”.

                                         1.3.

                                         Non è dunque chiaro se il contribuente abbia mai interposto reclamo contro la decisione con cui gli è stata inflitta la multa. La questione può comunque essere lasciata aperta perché, nel merito, il ricorso di RI 1 si appalesa comunque infondato.

                                   2.   2.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

                                         2.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2016.

                                         2.4.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         2.5.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

                                         Secondo il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.

                                         2.6.

                                         Come visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano - per analogia - le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         2.7.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         2.8.

                                         La violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Trattandosi quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

                                         L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

                                         La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

                                         In generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:

·     il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·     l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·     la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·     la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·     l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·     indicazione dei rimedi giuridici;

                                         (Richner /Frei /Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).

                                         2.9.

                                         2.9.1.

                                         In sostanza, il contribuente ritiene che l’autorità ricorrente non gli abbia concesso del tempo a sufficienza per presentare la dichiarazione fiscale, non comprendendo la sua situazione personale, e meglio la pendenza del procedimento penale presso il Ministero pubblico, per reati ascritti anche alla sua professione.

                                         2.9.2.

                                         La proroga del termine per inoltrare la dichiarazione d’imposta non è un diritto del contribuente. Di norma, nella pratica, le autorità fiscali accordano senza difficoltà le proroghe sino alla fine del primo semestre dell’anno, senza che il contribuente abbia ad indicare un motivo specifico. Si applicano ad ogni modo le regole di procedura cantonale. Il tempo per consegnare il modulo fiscale non può tuttavia essere prorogato senza limiti temporali. Il contribuente può eventualmente trasmettere una dichiarazione d’imposta provvisoria riempita, fatta eccezione per esempio degli elementi di reddito dei quali ancora non è a conoscenza oppure non è esattamente (ancora) a conoscenza (ad esempio l’ammontare di un salario che è oggetto di una procedura giudiziaria), e per i quali è in grado di procedere unicamente ad una stima. Ad ogni modo tale possibilità non deve essere confusa con un’autorizzazione a consegnare a proprio piacimento una dichiarazione d’imposta volutamente lacunosa. Il contribuente deve poi procedere alla completazione delle indicazioni richieste a partire dal momento in cui ne avrà conoscenza (Althaus-Houriet, in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD 2a ed., Basilea 2017, n. 31-32 ad art. 124 LIFD)

                                         2.9.3.

                                         Ora l’autorità fiscale si è mostrata finanche generosa nell’accordare a più riprese delle proroghe per la presentazione della dichiarazione d’imposta. Come visto, qualora fossero ancora incerti degli elementi di sostanza o di reddito, il contribuente avrebbe semmai potuto rimediarvi in seguito, trasmettendo, ad ogni modo entro i termini impartiti, la dichiarazione fiscale. Per sua parte il ricorrente ha addirittura chiesto di essere tassato d’ufficio: ciò a sottolineare il fatto che non intendeva inviare la dichiarazione fiscale, sottoponendosi in tal modo ai propri obblighi procedurali.

                                         L’autorità fiscale è anch’essa vincolata alle tempistiche per poter emanare le decisioni, e ciò con riferimento alla prescrizione del diritto di tassare: essa non può concedere proroghe per l’inoltro della dichiarazione fiscale sine die.

                                         D’altronde il contribuente era stato informato a più riprese circa le conseguenze in caso di mancato o tardivo inoltro della dichiarazione fiscale. La multa disciplinare, nella concreta fattispecie era pertanto più che giustificata.

                                         2.10.

                                         2.10.1.                                                                    

                                         RI 1 per il resto non contesta la correttezza e l’ampiezza della multa che gli è stata inflitta. L’autorità fiscale ha calcolato in fr. 150.- la multa, tenuto conto del dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al 2010, in cui l’importo era stato stabilito in fr. 2'961.55.

                                         2.10.2.

                                         Ora la commisurazione della pena deve essere valutata per il singolo caso adeguatamente alla colpevolezza del contribuente (cfr. art. 106 cpv. 3 CP in combinazione con l’art. 47 CP).

                                         La multa inflitta al ricorrente, commisurata in fr. 150.-, tenuto conto delle molteplici proroghe addotte e della mancata presentazione dei moduli, nonostante il lungo tempo assegnato, è più che corretta.

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    300.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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