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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.325

21 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,645 parole·~23 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo, notificazione della decisione, raccomandata, notificazione presunta, preteso errore de La Posta nell’avviso di ritiro

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.325 80.2019.326

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 ottobre 2019 contro la decisione del 5 settembre 2019 in materia di IC-IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 è una società, con sede a __________, il cui scopo consiste essenzialmente nell’assunzione e nell’esecuzione di mandati fiduciari e nella prestazione di servizi di consulenza organizzativa, aziendale e fiscale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 03.02.2020).

                                         Non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017, nonostante un richiamo e una diffida del 4.4.2019, con decisione del 9 maggio 2019 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito: UTPG) le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.- per violazione degli obblighi procedurali e l’ha nuovamente diffidata a presentare la dichiarazione entro 30 giorni, avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD.

                                  B.   Con decisione del 4 luglio 2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017 allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 80'000.- sia per l’IC che per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 218'000.- solo per l’IC.

                                         L’autorità fiscale precisava nelle sue motivazioni che aveva proceduto con la tassazione d’ufficio, in applicazione degli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

                                         Nel contempo rendeva attenta la contribuente che avrebbe dovuto impugnare la tassazione d’ufficio nel rispetto dei requisiti di legge (articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, precisando a tale proposito che “ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il bilancio e il conto economico”.

                                  C.   RI 1 inoltrava in data 26 agosto 2019 un reclamo avverso la tassazione d’ufficio, ove adduceva che la decisione in parola non “ci è mai stata recapitata”, chiedendo pertanto di essere contattata e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC/IFD per il periodo fiscale 2017 entro il 25.9.2019.

                                         Con scritto e-mail di medesima data, RI 1, per il tramite della signora __________, prendeva contatto con il signor __________ dell’UTPG, asserendo in particolare che:

                                         “(…) Le scrivo a seguito della nostra conversazione telefonica per avere una conferma scritta riguardo i tempi per il reclamo, considerato che il mese di agosto lo studio era chiuso per vacanza e solo oggi abbiamo appurato la presenza dell’invito di ritiro.

                                         Come potrà evincere dai file che le ho allegato, in particolare, il tagliando lasciato dal postino sul quale viene inserito il 19.08 come ultimo giorno per il ritiro della raccomandata e dal print screen dei dettagli visionabili dal sito ufficiale della posta da cui si identifica il giorno 20.08 come giorno di rispedizione al mittente, il giorno di inizio dei 30 utili al reclamo è il 20.08.2019 terminando quindi il 19.09.2019.

                                         Potrebbe confermarlo o eventualmente, indicarmi quello corretto?

                                         In merito invece all’invio del reclamo nei tempi e per iscritto come discusso telefonicamente, al fine di poterle trasmettere i nostri conti il prima possibile, sarebbe utile ricevere i conti d’ufficio in modo da poterli confrontare e verificare, pertanto, le sarei grata se potesse anticiparceli ed eventualmente richiedere la rispedizione veloce al nostro indirizzo di posta.”

                                         A tale atto e-mail allegava l’invito di ritiro di “1 Lettera/e Raccomandata” disponibile fino al 19.8.2019, un tracciamento dell’invio della raccomandata n. __________.

                                  D.   Con decisione del 5 settembre 2019, l’UTPG dichiarava irricevibile respingeva il reclamo, rilevando che la società era stata tassata d’ufficio “con emissione della notifica il 4 luglio 2019 per mezzo raccomandata, non ritirata e rinviata dalla Posta con menzione “non ritirata” in data 13 luglio 2019 (ultimo giorno di giacenza)”. Dopo aver ricordato la giurisprudenza federale in caso di documento spedito per raccomandata o per Posta A Plus, nonché l’avviso precedentemente dato alla contribuente con la tassazione d’ufficio del 4 luglio 2019, l’autorità fiscale sottolineava che, nel termine di trenta giorni dall’ultimo giorno di giacenza presso la Posta non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto economico”.

                                  E.   Con tempestivo reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava avverso la decisione su reclamo del 5 settembre 2019, lamentando che non le sarebbe stato possibile “contestare all’ufficio tassazione tale decisione nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera SA ci ha causato non recapitando la posta”. A comprova della propria tesi, la ricorrente allega una lettera inviata all’attenzione della Posta Svizzera SA, la dichiarazione di tassazione 2017, il bilancio e il conto economico della società.

                                         L’insorgente aggiunge che la tassazione d’ufficio effettuata dall’UTPG sarebbe “molto al di sopra della cifra effettivamente dovuta” e che “l’eventuale esborso metterebbe a rischio la solidità economica della nostra società”.

                                  F.   Con raccomandata 17 ottobre 2019 inviata a La Posta Svizzera, questa Camera, al fine di poter prendere posizione sulle argomentazioni della ricorrente, ha sottoposto alla destinataria le seguenti domande:

                                         “1.  Immettendo nel sito internet del vostro Servizio clienti il codice di ritiro __________, si trova l’indicazione di due invii (v. allegato 1), precisamente una “Raccomandata Svizzera” (numero __________) e una “Repubblica e Cantone Ticino, Raccomandata Svizzera” (n. __________). Queste indicazioni erano già leggibili il 5 luglio 2019, giorno in cui dovrebbe essere stato depositato l’invito di ritiro?

                                         2.   Per la prima delle due raccomandate in questione (__________), in base al tracciamento dell’invio (v. allegato 2), sarebbe stato chiesto dal destinatario un “secondo recapito” l’8 luglio 2019. Risulta tuttavia che mercoledì 10 luglio 2019 sarebbe avvenuto un “recapito infruttuoso”, e poi che l’invio sarebbe stato “rinviato in base a disposizione preliminare”. Si deve concludere che il recapito non è mai avvenuto? In cosa consiste la “disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è stata rinviata al mittente il 10 luglio 2019?

                                         3.   Per la seconda raccomandata (__________), quella contenente la decisione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, dopo l’avviso di ritiro (5 luglio 2019), il tracciamento dell’invio (allegato 3) indica che l’invio è stato “rinviato in base a disposizione preliminare” il 13 luglio 2019. In cosa consiste la “disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è stata rinviata al mittente il 13 luglio 2019?

                                         4.   Sempre in relazione alla seconda raccomandata (__________), il giorno in cui è stato depositato l’invio di ritiro (5 luglio 2019) era già possibile “richiamare l’immagine dell’invio” e visualizzare in tal modo la scansione della busta, con l’indicazione del suo mittente (v. allegato 4)?

                                         5.   Potete informarci in merito alla risposta, con cui il vostro Servizio clienti ha reagito all’email inviato il 2 settembre 2019 dalla RI 1 (v. allegato 5)?”

                                         Con missiva del 28 ottobre 2019, La Posta Svizzera, per il tramite del signor __________, rispondeva alle domande come segue:

                                         “1.  Sì le indicazioni erano leggibili a partire dal 5 luglio. Dal momento in cui il cliente riceve l’avviso di ritiro, le indicazioni per eseguire un secondo recapito sono visibili.

                                         2.   Al primo tentativo di recapito, il postino, non trovando la cliente, ha lasciato un avviso di ritiro per due lettere raccomandate. La cliente ha poi fatto richiesta per un secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate (la raccomandata in questione non era quella inviata dal Tribunale) che tra l’altro è stata respinta dalla cliente.

                                         3.   Per la raccomandata inviata dal Tribunale, la cliente erroneamente, non ha selezionato il secondo recapito.

                                         4.   Il destinatario può richiedere i dati del mittente tramite mail con la copia della carta d’identità e la copia dell’avviso.

                                         5.   La cliente ha avuto contatti telefonici prima con la mia collega __________, e poi successivamente con me. Le ho spiegato esattamente l’accaduto e le ho anche spedito via mail un print-screen di come si effettua la richiesta per un secondo recapito delle raccomandate.”

                                  G.   La RI 1, ha preso posizione sullo scritto de La Posta, in data 8 novembre 2019, affermando che “pur ammettendo che, erroneamente la mia segretaria non abbia selezionato il secondo recapito, come insinua il sig. __________, non giustifica il motivo per cui il 10.07.2019, giorno in cui è stata recapitata una delle due raccomandate, il postino abbia risposto che non esisteva la seconda lettera, malgrado gli sia stato mostrato l’invito di ritiro sul quale erano segnalate le 2 raccomandate”. La ricorrente si dice, poi, sorpresa della risposta data da La Posta Svizzera SA riguardo alla domanda n. 4, in quanto “solamente adesso veniamo a conoscenza che si possono richiedere i dati del mittente tramite mail.”

                                         Infine, RI 1 contesta di aver mai parlato con la signora __________, in quanto la rappresentante della ricorrente era fuori sede e “quando l’ho richiamata nessuno mi ha mai risposto”. Conclude ribadendo la richiesta di accogliere il reclamo (recte: ricorso) del 4 ottobre 2019.

                                         Al suo scritto ha allegato un invito di ritiro per “2 Lettere/Raccomandata”, gli scritti e-mail intercorsi con La Posta Svizzera SA e due richieste e-mail inviate all’attenzione di quest’ultima.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione ai sensi degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso che ci occupa, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 26 agosto 2019 per tardività. Ne consegue che questa Corte non può entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente contro il merito della tassazione d’ufficio contestata, ma deve limitarsi a verificare se sia legittima la decisione presa dall’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d’ufficio IC/IFD 2017, in quanto tardivo.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         2.2.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

                                        Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). 

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         2.4.

                                         La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD relativa al periodo fiscale 2017, tramite lettera raccomandata del 4 luglio 2019, e la destinataria è insorta con il proprio reclamo solo il 26 agosto 2019, giustificando l’inosservanza del termine di trenta giorni in quanto la raccomandata in questione “non ci è stata mai recapitata”.

                                         Con il ricorso in esame, la ricorrente, sempre giustificando l’inosservanza del termine, adduce che “non ci è stata data la possibilità di contestare all’ufficio tassazione tale decisione nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera SA ci ha causato non recapitando la posta”.

                                         3.2.

                                         Conformemente alle Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e internazionale, si considerano recapitati gli invii quando la Posta li consegna al destinatario o in un altro luogo appositamente destinato (ad es. cassetta delle lettere o scomparto di deposito ovvero cassetta dei pacchi richiudibile o casella postale [quest’ultima solo per lettere](art. 2.5.1, 1° paragrafo delle CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020).

                                         La Posta stila un avviso di ritiro quando il servizio scelto dal mittente o le dimensioni dell’invio richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi risulta assente all’atto di recapito (art. 2.5.7 delle CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020). Le caselle postali sono destinate al recapito e all’invito di ritiro degli invii indirizzati ai clienti (…) (art. 2 delle CG “casella postale”, edizione giugno 2015).

                                         Sia come sia, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009).

                                         Si aggiunga infine che per costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

                                         3.3.

                                         La decisione di tassazione del 4 luglio 2019 è stata inviata per raccomandata (n. __________). L’invito di ritiro è stato depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della ricorrente. Non essendo stato ritirato nel termine di giacenza di sette giorni, l’invio è stato ritornato al mittente.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una situazione come quella descritta, la decisione si considera notificata il settimo giorno di giacenza, cioè il 12 luglio 2019. Il termine di ricorso è conseguentemente scaduto lunedì 12 agosto 2019.

                                         Solo il 26 agosto 2019, tuttavia, la società ricorrente è insorta, con una lettera raccomandata, nella quale si è limitata ad affermare che “la tassazione d’ufficio a debito della nostra società per l’anno 2017… non ci è stata mai recapitata” e a chiedere di “essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”.

                                         Lo stesso giorno, ha inviato un’email al funzionario __________ dell’UTPG, affermando che “solo oggi abbiamo appurato la presenza dell’invito di ritiro”. Alla comunicazione erano allegati copia di un invito di ritiro del 12 agosto 2019 e il tracciamento dell’invio in questione, che faceva riferimento a una raccomandata inviata dalla “Repubblica e Cantone Ticino”, Lugano, il 9 agosto 2019. La segretaria della RI 1 chiedeva al funzionario di confermarle che il termine di reclamo sarebbe scaduto il 19.8.2019.

                                         Il 5 settembre 2019 l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo.

                                         Unicamente con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il 4 ottobre 2019, ha prodotto l’avviso di ritiro del 5 luglio 2019, relativo a due raccomandate, e copia di un’email inviata il 2 settembre 2019 a La Posta, lamentando un preteso disservizio e chiedendo un indennizzo di fr. 20'000.– per danni. Al ricorso del 4 ottobre 2019 la società insorgente ha allegato anche il bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta 2017.

                                   4.   4.1.

                                         Con il suo ricorso, la contribuente sostiene che la notificazione della decisione di tassazione del 4 luglio 2019, che l’UTPG ha presunto essere avvenuta il 12 luglio 2019, non si sarebbe effettivamente verificata, a causa di un disservizio postale. Il disguido sarebbe nato dal fatto che l’avviso di ritiro, depositato nella sua casella postale il 5 luglio 2019, concerneva due raccomandate.

                                         4.2.

                                         La segretaria della ricorrente ammette di aver ricevuto l’avviso e spiega di aver chiesto un secondo recapito:

                                         “Il lunedì 08.07.19, effettuiamo la richiesta di secondo recapito, programmata per la prima data utile e disponibile dal sistema, prevista per il mercoledì 10.07.19 utilizzando il codice unico __________.”

                                         (email del 2.9.2019 della ricorrente a servizioclienti@posta.ch).

                                         Il giorno stabilito per il secondo recapito, il funzionario postale si sarebbe dunque presentato con una raccomandata, che non era quella dell’UTPG. Così si è espressa la segretaria della ricorrente, nella già evocata email del 2.9.2019 al Servizio clienti de La Posta:

                                         “Il mercoledì, il postino si reca presso il nostro ufficio per la consegna e firma sull’apposito macchinario della corrispondenza, ma ci presenta solamente UNA delle DUE raccomandate previste sull’invito di ritiro.

                                         Sulla porta ci sono tre persone: il postino, __________ segretaria della RI 1 e la titolare, __________.

                                         Ricevendo solo una delle due lettere, solleviamo il problema al vostro incaricato, il quale ci risponde e rassicura che non c’è la seconda raccomandata e che certamente, si tratta di un errore di battitura sull’invito di ritiro.

                                         Insistiamo, ma rinfrancate dalle informazioni ricevute dal postino, lo congediamo.”

                                         4.3.

                                         Come ha potuto constatare questa Corte, immettendo nell’apposita pagina internet de La Posta il codice di ritiro, indicato nell’invito di ritiro depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della destinataria, era immediatamente evidente che vi erano due raccomandate da ritirare e che una di queste proveniva dall’amministrazione cantonale:

                                         Immettendo il codice di ritiro, per fruire dei servizi online della Posta sul relativo sito internet, si leggono subito le “informazioni sull’invio” inerenti le due raccomandate: l’una (n. __________) riportava l’indicazione “Raccomandata Svizzera” e l’altra (n. __________) “Repubblica e Cantone Ticino, Raccomandata Svizzera”.

                                         Siccome l’insorgente riconosce di essersi servita del servizio online, per ottenere un secondo recapito, deve aver visualizzato le indicazioni fornite da La Posta. Per potersi avvalere del servizio richiesto, ha infatti dovuto cliccare su “aprire dettagli”.

                                         Interpellata a tale riguardo dalla Camera di diritto tributario, La Posta ha confermato, nella sua lettera del 28 ottobre 2019, che “la cliente ha poi fatto richiesta per un secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate”.

                                         Rispondendo alla domanda della Camera di diritto tributario, se le indicazioni fornite da sito internet de La Posta fossero già leggibili il 5 luglio 2019, la Posta Svizzera SA ha confermato che “dal momento in cui il cliente riceve l’avviso di ritiro, le indicazioni per eseguire un secondo recapito sono visibili”. La ricorrente poteva persino visualizzare la scansione della busta ad essa destinata ed avrebbe pertanto facilmente potuto constatare che la raccomandata proveniva da “Ufficio tassazione persone giuridiche, 6501 Bellinzona”.

                                         4.4.

                                         Non compete a questa Corte di stabilire se la segretaria, che ha chiesto il secondo recapito solo per una delle due raccomandate, lo abbia fatto per errore o intenzionalmente. In ogni caso, si tratterebbe di una sua negligenza, come tale non imputabile a La Posta.

                                         Per quanto attiene alla conversazione con il postino, il 10 luglio 2019, all’atto del secondo recapito, il suo svolgimento non è stato confermato da La Posta e del resto la ricorrente non ha fornito il nome del funzionario in questione. A quest’ultimo non può peraltro essere rimproverato di aver recapitato un solo invio, visto che il secondo recapito era stato richiesto solo per una delle due raccomandate indicate nell’avviso di ritiro.

                                         Ne consegue che a La Posta non può in nessun modo essere attribuita la colpa per il mancato recapito della raccomandata del 4 luglio 2019, inviata dall’UTPG alla ricorrente.

                                         4.5.

                                         La ricostruzione dei fatti proposta dall’insorgente presenta peraltro altri aspetti problematici.

                                         In primo luogo, essa avrebbe appreso che la decisione di tassazione le era stata inviata, quando, il 26 agosto 2019, si è rivolta all’UTPG, allegando alla sua email un invito di ritiro che si riferiva a un’altra raccomandata. Come si evinceva facilmente dal tracciamento postale, allegato dalla stessa contribuente, l’invio in questione era stato impostato a Lugano e non poteva pertanto provenire dall’UTPG. Non si comprende allora perché la contribuente abbia chiesto all’UTPG di confermare che il termine di ricorso, contro una decisione che non aveva ancora ricevuto, sarebbe scaduto 30 giorni dopo l’ultimo giorno di giacenza della raccomandata in discussione, che nel frattempo era ritornata al mittente. Da uno “studio fiduciario con diversi clienti su tutto il territorio Ticinese, privati ed aziende, Studio che nei diversi anni, ha ottenuto la credibilità che un (sic) attività professionale e seria merita” (cfr. email del 2.9.2019 a servizioclienti@posta.ch) si potrebbe pretendere, se non che ritiri le raccomandate nel termine di giacenza, perlomeno che sappia che l’UTPG ha sede a Bellinzona e non a Lugano.

                                         In secondo luogo, nel valutare la diligenza della società ricorrente, se non in veste di studio fiduciario almeno in quella di contribuente, non si può ignorare il fatto che già nei periodi fiscali precedenti (2015 e 2016) è stata sottoposta a tassazione d’ufficio, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta.

                                   5.   5.1.

                                         Se anche fosse stata ammessa la negligenza de La Posta nell’esecuzione del recapito dell’invio dell’UTPG, l’esito del ricorso sarebbe comunque negativo per la ricorrente.

                                         5.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         5.3.

                                         La società contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio il 26 agosto 2019, chiedendo “di essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”. È immediatamente evidente che un simile reclamo non è conforme alle esigenze legali. Come indicato dall’UTPG nella decisione di tassazione, al reclamo avrebbero dovuto “essere allegati almeno il bilancio e il conto economico”, altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Se anche la ricorrente non avesse ricevuto la decisione del 4 luglio 2019, che conteneva tali avvertenze, avrebbe comunque dovuto sapere che la presentazione della dichiarazione d’imposta rappresenta un requisito di validità del reclamo contro una tassazione d’ufficio. Meno di un anno prima, il 9 agosto 2018, le era stata notificata una decisione, con la quale l’UTPG aveva dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro la tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2016, proprio perché “trascorso il termine dei 30 giorni dalla notifica della tassazione d’ufficio”, non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto economico”. La stessa motivazione era stata proposta dall’UTPG nella decisione con cui, il 14 dicembre 2017, aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2015.

                                         Sebbene conoscesse i requisiti di validità di un reclamo contro la tassazione d’ufficio e le conseguenze della loro inosservanza, la società contribuente si è tuttavia limitata a inoltrare un generico reclamo, con il quale chiedeva sostanzialmente una nuova proroga del termine per presentare la dichiarazione.

                                         Come già ricordato, solo il 4 ottobre 2019, quando ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, l’insorgente ha (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta con il bilancio e il conto economico. E, come risulta dai documenti in questione, gli stessi sono stati stampati il giorno stesso dell’invio del ricorso: il bilancio e il conto economico alle 14.31 e la dichiarazione alle ore 15.03.

                                         5.4.

                                         Ne consegue che, se anche lo avesse considerato reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione, l’UTPG avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto non conforme ai requisiti di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

                                   6.   Il ricorso è pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.325 — Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.325 — Swissrulings