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Ticino Camera di diritto tributario 08.06.2020 80.2019.292

8 giugno 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,501 parole·~23 min·2

Riassunto

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, requisiti minimi della contabilità, libro di cassa e conto privato, tassazione d’ufficio, coefficienti e dispendio

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.292 80.2019.293

Lugano 8 giugno 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 10 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 (__________) è coniugato con RI 2 (__________). Il contribuente è proprietario della ditta individuale “__________ di RI 1” con sede a __________, in __________, cui scopo è la gestione dell’esercizio pubblico. Nella medesima economia domestica vivono i figli __________ (__________) e __________ (__________).

                                  B.   Con dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, trasmessa il 14.12.2018, i coniugi RI 1 dichiaravano un reddito ed una sostanza imponibili complessivi rispettivamente di fr. 50'481.e di fr. 12'791.-. Indicavano redditi da attività indipendente per fr. 60'974.- (utile della ditta individuale __________), nonché fr. 7.- quale reddito da titoli e capitali.

                                  C.   Con richiesta del 21.1.2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT), chiedeva ai contribuenti di voler inviare, entro l’11.2.2019 della documentazione, nonché li invitava a presentare le proprie osservazioni “in merito all’allegato calcolo del dispendio relativo all’anno 2017 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. I coniugi RI 1 venivano inoltre esortati a produrre le schede contabili inerenti il conto privato, gli stipendi e gli oneri sociali del titolare. Secondo l’autorità fiscale il calcolo del dispendio (quello effettuato il 18.1.2019) avrebbe mostrato che, a fronte di un’entrata di fr. 60'974.-, vi sarebbero state uscite per fr. 151'845.-, con un conseguente ammanco di fr. 90'871.-.

                                  D.   Con risposta 8/11.2.2019, i contribuenti inviavano le schede contabili inerenti il conto privato, il conto degli stipendi del personale, nonché il conto degli oneri sociali del titolare. Per quanto atteneva al calcolo del dispendio, i coniugi RI 1 presentavano le seguenti osservazioni: “per quanto concerne i conti correnti per un importo di Fr. 20'426.- composto da: CH 69 8037 1054 7997 9 di CHF: 7'373.00 si tratta di una garanzia bancaria per l’affitto dell’appartamento dove vivo con la mia famiglia esisteva già negli anni precedenti, CH 36 8037 5000 1054 7999 1 di CHF 13'053.00 al 31.12.2016 il saldo era di CHF 9'043.50, quindi l’uscita ammonta a CHF 4'009.50”. Per quanto riguardava il sostentamento della famiglia si comunicava: “i miei figli __________ no. Registro (…) stipendio dichiarato CHF 11'253.00 Mirlinda Useini no registro (…) stipendio dichiarato CHF 11’253.00 vivono con me e mia moglie versando lo stipendio in casa. Di conseguenza risulta: entrate CHF 83'480.- composto da utile e entrate miei figli; uscite CHF 45'457.00 composto da diff.sdo.bancario 2016/2017, premio cassa malati per tutta la famiglia, affitto, tasse e Rico valutate, eccedenza CHF 38'023.00”.

                                  E.   Con decisione IC/IFD 2017 del 13.3.2019, l’UT accertava un reddito imponibile di fr. 105'500.- per l’IC e di fr. 109'900.- per l’IFD (medesimi importi determinanti per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, il reddito da attività indipendente subiva un’importante modifica passando da fr. 60'974.- a fr. 116'000.-: a motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava: “Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.

                                  F.   Con reclamo 2/4.4.2019 RI 1 e RI 2 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017 indicando: “dal conto cassa con un saldo al 31.12.2017 di CHF 50'665.44 sono stati prelevati dal conto privato la cifra di CHF 43'480.00 di cui sono stati usati per pagare l’affitto mio privato pari a CHF 22'806.00. In seguito dalla banca __________ sono stati prelevati CHF 22'451.55 per pagamenti vari e fabbisogno per la mia famiglia. Ribadisco pure, che una famiglia composta da 4 persone può vivere con CHF 60'974.13 pari a fr. 5'081.00 mensili”. In calce al gravame gli insorgenti lasciavano il numero di recapito della contabile ed indicavano di rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

                                  G.   Con decisione su reclamo del 21.8.2019, il reddito da attività indipendente veniva stabilito in fr. 100'000.- (fr. 16'000.- in meno rispetto alla precedente notifica) con la seguente motivazione: “Reclamo evaso in accordo con la rappresentante del contribuente ridefinendo l’utile aziendale 2017 in chf 100'000.- e rivalutando gli attivi aziendali in chf 8'885.- in relazione alla correzione della cassa”. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 89'500.- per l’IC e in fr. 93'900.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva era pari a fr. 0.-.

                                  H.   Con tempestivo ricorso del 10/11.9.2019 i coniugi RI 1 si aggravano contro la decisione su reclamo IC/IFD 2017. I contribuenti, dopo aver indicato che su consiglio dell’Ufficio di tassazione avevano deciso di “fare la registrazione di CHF 43'480.- (privato a cassa) in quanto asseriva che il conto cassa era troppo elevato (…) con un saldo di CHF 50'665.44” contestano la commisurazione del reddito da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale in fr. 100'000.-: dalla contabilità risulta che l’utile registrato nel 2017 è stato pari a fr. 60'974.13 e con questa cifra “(…) una famiglia composta da 4 persone può vivere”.  

                                    I.   Con osservazioni 16/17.9.2019 l’UT precisa innanzitutto che il reddito aziendale è stato “concordato telefonicamente” ed inoltre, sulla base di quanto presentato dai contribuenti in sede di allestimento della dichiarazione d’imposta, nonché di quanto inviato a seguito di una puntuale richiesta di documentazione “(…) ci sono gli estremi per dichiarare l’intera contabilità inattendibile (v. per esempio i prelievi dal conto “privato”, il quale non sembra aver subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione dell’utile 2016)”. L’UT precisa che considerati tali aspetti e data inoltre l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria emersa dal calcolo entrate/uscite “(…) sembra che l’autorità fiscale sia stata addirittura indulgente nei confronti dei contribuenti (…)”. Motivo per cui propone di respingere il ricorso. La presa di posizione dell’UT è stata trasmessa per conoscenza ai coniugi RI 1 che non hanno replicato.

Diritto

                                   1.   Nel caso sottoposto a giudizio, la censura dei contribuenti è circoscritta alla commisurazione del reddito da attività indipendente, legata agli utili conseguiti dalla ditta individuale “__________ di RI 1”, unica loro fonte di reddito. I ricorrenti ritengono che il reddito in questione non possa discostarsi dall’utile aziendale di fr. 60'974.13, risultante dalla contabilità. Di diverso avviso l’autorità fiscale che ritiene invece inattendibile la contabilità del contribuente. Secondo il calcolo del dispendio, risulterebbe inoltre un ammanco di oltre fr. 55’000.-. Nelle osservazioni l’UT precisa inoltre che, nella decisione su reclamo il reddito da attività indipendente, accertato in fr. 100'000.- è stato stabilito, telefonicamente, d’accordo con la rappresentante dei contribuenti.

                                   2.   2.1.

                                         Si tratta innanzitutto di verificare, come pretende l’autorità fiscale, se vi è o meno stato un accordo vincolante con i contribuenti, in relazione alla definizione del reddito da attività aziendale, concordato per via telefonica con la loro “rappresentante”.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·        in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

·        in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).

                                         2.2.2.

                                         Un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher, op. cit., p. 269).

                                         2.2.3.

                                         Ora appare manifesto che l’aver riportato nella decisione su reclamo che, il reddito da attività indipendente è stato stabilito tramite un accordo telefonico non è equiparabile ad una convenzione conclusa tra fisco e contribuente in una delle restrittive circostanze indicate dalla giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera. Motivo per il quale, il reddito da attività indipendente accertato nella decisione su reclamo può ancora essere oggetto di valutazione da parte di questa Camera.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Non da ultimo si deve pure rilevare che dagli atti non risulta che i contribuenti abbiano designato una rappresentante fiscale, autorizzata a definire gli elementi imponibili per loro conto. Non è neppure noto chi sia la pretesa rappresentante, che avrebbe raggiunto l’accordo transattivo con l’autorità fiscale.

                                         In effetti, in calce al reclamo 2.4.2019 viene semplicemente indicato: “Vi prego di prendere nota di quanto sopra e, sempre a disposizione per qualsiasi informazione, (no. cellulare contabile __________) porgo cordiali saluti”. Nella dichiarazione fiscale non viene inoltre specificato il nominativo di alcun rappresentante fiscale: tutta la corrispondenza, nonché le decisioni sono sempre e solo state tramesse direttamente ai qui contribuenti. Non è stata prodotta inoltre alcuna procura scritta.

                                         2.3.2.                                                                      

                                         Gli art. 190 LT e 117 LT trattano la rappresentanza contrattuale. Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il capoverso 2 prevede che sia ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

                                         In una sentenza recente, pubblicata dal Tribunale federale (la DTF 145 II 201, del 20.6.2019), la Suprema Corte svizzera (riallacciandosi alla precedente giurisprudenza del 18.12.2018, 2C_872/2018) ha ricordato i principi sgorganti dall’art. 117 cpv. 1 LIFD, secondo cui il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il Tribunale federale ha in particolar modo ritenuto come la persona validamente rappresentata debba lasciarsi imputare il comportamento procedurale del proprio rappresentante. Tuttavia deve esistere un rapporto di rappresentanza secondo gli art. 32 e segg. CO tra il contribuente ed il suo rappresentante. In ambito di IFD si presume che il contribuente non abbia conferito alcun potere di rappresentanza. Tale presunzione può essere confutata quando esiste una procura scritta oppure se le autorità possono, in buona fede, dedurre dalle circostanze una volontà chiara della persona coinvolta di farsi rappresentare (sentenza TF 2C_872/2018 del 18.12.2018 consid. 2.2.3.). Conformemente alla prassi, si presume che abbia conferito tale procura un contribuente che designa per nome un rappresentante nella propria dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_872/2018 del 18.12.2018, consid. 2.2.4.).

                                         2.3.3.                                                                              

                                         Anche per tale ragione, non si può ritenere che vi sia stato alcun accordo vincolante tra autorità fiscale e contribuenti relativo alla definizione del reddito aziendale.

                                   3.   3.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore dal 1.1.2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

                                         a.   i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o

                                         b.   in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

                                         4.2.

                                         Le imprese individuali sono obbligate a tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni di cui agli art. 957 e segg. CO, unicamente nel caso in cui il fatturato superi fr. 500'000.- (art. 957 cpv. 2 CO). Nel caso in cui le ditte in questione presentano una contabilità semplificata (distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati) si devono comunque rispettare dei requisiti minimi, che come già indicato in precedenza dipendono dal tipo di attività svolta dal contribuente. I principi di chiarezza e di verificabilità implicano la necessità di tenere separate le operazioni di cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni commerciali rilevanti devono inoltre essere registrate in modo sistematico, completo e veritiero e devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le registrazioni devono inoltre poter essere effettuate in maniera da poterle verificare successivamente.

                                         Le operazioni di cassa devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per le imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel caso della ristorazione (Greter, Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).

                                         4.3.                                                                         

                                         Il Tribunale federale in una sentenza del 3.12.2012 (inc. TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente, gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.

                                         L’Alta Corte svizzera ha ricordato (al consid. 2), che anche per coloro che non sono obbligati per legge a tenere una contabilità, le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico, ossia iscritte immediatamente dopo l’esecuzione delle transazioni commerciali e devono pertanto essere aggiornate. La tenuta di un libretto di cassa è indispensabile anche per le piccole imprese il cui reddito è costituito principalmente o esclusivamente da denaro contante. È pertanto necessario esigere che gli incassi e le spese a contanti siano registrati nel libro di cassa in modo continuo, senza lacune e in modo tempestivo. Unicamente con questa modalità è possibile garantire che gli incassi a contanti registrati siano completi, ossia che corrispondano agli incassi a contanti effettivi. Nel caso giudicato dal TF, il contribuente si era limitato a trasferire sui conti unicamente il fatturato mensile registrato attraverso la striscia di controllo mensile del registratore di cassa, ciò che non soddisfaceva il requisito della registrazione immediata (in merito anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di ], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 32-33 ad art. 125 LIFD).

                                         4.4.

                                         Nel caso degli indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali e quelli privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i prelevamenti e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e quella commerciale potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle registrazioni cronologiche degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il testo corrispondente ed essere così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore registrazione su un conto privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui conti di cassa dovrebbero essere stabiliti successivamente, al momento della determinazione del risultato dell'esercizio. La registrazione volontaria su un conto privato è quindi indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti (Greter, Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174 e segg; https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html, sito visualizzato il 21.4.2020).

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorrente è titolare della ditta “__________ di RI 1”. Il reddito da attività indipendente dichiarato è pari all’utile d’esercizio, fr. 60'974.13, ossia la differenza tra i ricavi di fr. 277'456.05 e ed i costi di fr. 216'481.92. Allegata alla dichiarazione fiscale l’insorgente ha presentato una contabilità semplificata composta dalle schede degli attivi e dei passivi della ditta, nonché dei costi e dei ricavi. Non ha per contro presentato le distinte relative ai prelevamenti e apporti privati, come espressamente indicato dagli art. 125 cpv. 2 lit. b LIFD e 199 cpv. 2 LT. Inoltre, come richiesto nel settore della ristorazione, ove il pagamento viene spesso e volentieri effettuato a contanti, non è stato neppure prodotto il libro di cassa. A tale riguardo, secondo il Tribunale federale, se il motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto ad una tassazione d’ufficio è costituito dalla lacunosa tenuta del libro di cassa, è escluso che in seguito al reclamo si possa tornare ad una tassazione ordinaria, trattandosi di una manchevolezza che per sua natura non può essere rettificata a posteriori (sentenza 2C_90/2017 del 16.10.2017 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

                                         Per far chiarezza sugli elementi imponibili dei coniugi RI 1, l’autorità fiscale ha richiesto la produzione delle schede contabili relative al conto privato, agli stipendi nonché agli oneri sociali del titolare.

                                         5.2.

                                         Nella motivazione della prima decisione di tassazione risalente al 13.3.2019 - anche se non espressamente indicato - l’autorità fiscale si è scostata dalla contabilità presentata dai contribuenti, tenendo invece conto di “elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”, anche perché dal calcolo del dispendio, risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’UT ha chiaramente indicato come la contabilità prodotta da RI 1 non fosse attendibile: citava a sostegno delle proprie conclusioni i mancati prelievi dal conto privato. S’indicava in particolare che tale conto non sembrava “aver subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione dell’utile 2016”.

                                         5.3.                                                                         

                                         La scheda contabile del conto privato riportava i seguenti dati:

Data

Descrizione

Dare

Avere

Saldo

01.01.2017

Saldo iniziale

142'575.52

01.01.2017

Giro utile 2016

80'761.48

61'814.04

31.12.2017

Totali movimenti

80'761.48

61'814.04

                                         5.4.

                                         Ora, la contabilità semplificata prodotta dai contribuenti non adempie i requisiti minimi per potersi considerare chiara e comprensibile: come giustamente rilevato dall’autorità fiscale, non avendo subito il conto privato alcuna variazione nel periodo fiscale 2017, se non derivante dalla registrazione dell’utile 2016, non è dato sapere quali prelievi dalla propria attività i contribuenti abbiano effettuato, per provvedere al proprio sostentamento. Unicamente inoltrando il reclamo contro la decisione di tassazione, e dopo un colloquio con il funzionario del fisco, il ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l’inattendibilità delle registrazioni contabili sul conto privato, affermando di aver intrapreso prelevamenti per spese private (p. es. locazione dell’abitazione).

                                         Per essere chiara la contabilità di una ditta individuale deve nettamente distinguere i prelievi di tipo privato, circostanza questa che non è manifestamente adempiuta nel caso di specie.

                                         In sede di reclamo i contribuenti hanno prodotto l’estratto bancario della Banca __________ del conto __________, dalla quale si evincono dei prelevamenti e dei versamenti, ed hanno altresì presentato una lista separata dei prelevamenti effettuati nel periodo fiscale 2017. Tuttavia non è possibile discernere tra prelevamenti privati e quelli effettuati a fini commerciali.

                                         I differenti prelievi privati non sono poi stati registrati nell’apposito “conto privato” che non ha subito variazioni di sorta durante il 2017.

                                         A giusta ragione l’UT si è quindi discostato dalla contabilità presentata dai contribuenti che, non essendo né chiara né verificabile, neppure è completa del libro di cassa che, in un settore come quello della ristorazione avrebbe quantomeno dovuto essere messo a disposizione.

                                   6.   6.1.

                                         L’autorità fiscale ha rilevato, oltre alla problematica relativa all’inattendibilità della contabilità, anche un problema di dispendio, siccome le uscite stimate superavano le entrate.

                                         L’UT, dopo aver ricevuto le osservazioni al primo calcolo del dispendio sottoposto ai contribuenti, secondo il quale vi era un ammanco di fr. 90'871.-, dato dalla differenza delle uscite (calcolate in fr. 151'845.-) e il reddito dell’attività lucrativa indipendente (di fr. 60'974.-), ha proceduto ad aggiornare il calcolo in questione.

                                         6.2.

                                         Attivi

·          Conti correnti: passati da fr. 16'416.- (01.01) a fr. 20'426.- (31.12.) [differenza fr. 4'010.-];

·         Attivi aziendali: passati da fr. 20'985.- (01.01) a fr. 52'365.- (31.12) [differenza di fr. 31'380.-];

                                         Passivi

·         Passivi aziendali: passati da fr. 82'800.- (01.01) a fr. 53'204.- (31.12) [differenza di fr. 29'596.-];

                                         Oneri

·         Cassa malati: fr. 13'787;

·         Affitto: 22'806.-

·         Tasse: 2'855;

·         Ricorrenti valutate: fr. 2'000;

Fabbisogno

·           2 + 2: fr. 32'400.-;

                                         Redditi

·         Utile: fr. 60'974.-

·         Reddito figlio __________: fr. 11'253.-;

·         Reddito figlia __________: fr. 11'253.-

                                         6.3.

                                         L’autorità fiscale ha inoltre proceduto – ritenuta l’inattendibilità della contabilità – alla ricostruzione della cifra d’affari della ditta individuale “__________ di RI 1”, basandosi sui coefficienti “d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.

                                         Questo il risultato della ricostruzione:

Produttivo

Coefficiente

CA

Alimentari

14'438.-

70%

48'127.-

Bibite e birra

45'714.-

70%

152'380.-

Vino

4'539.-

68%

14'184.-

Distillati liquori e aperitivi

680.-

72%

2'429.-

Caffè the ovo e cioccolata

6'995.-

92%

87'438.-

Totale produttivo

72'366.-

304'557.-

                                         In particolare, rispetto alla cifra d’affari esposta nella contabilità del contribuente, ossia di fr. 277'456.-, vi era una differenza di fr. 27'101.-.

                                         6.4.                                

                                         L’UT ha ricalcolato l’utile aziendale in fr. 116'000.- tenendo conto di quanto dichiarato dal contribuente, ossia fr. 60'974.-, della ripresa per la cifra d’affari mancante di fr. 27'101.-, nonché della ripresa per dispendio negativo stabilita in fr. 28'253.-.

                                         Ora, se il calcolo del dispendio è stato sottoposto ai contribuenti, che hanno potuto presentare le loro osservazioni, la ricostruzione della cifra d’affari, pure alla base del calcolo della prima notifica di tassazione, non gli è stata trasmessa. Si ricorda all’autorità fiscale che, in applicazione del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 Cost., bisogna esporre apertamente al contribuente i coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (in merito Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 48a – 48c ad art. 130 LIFD). Per le ragioni che seguono, questa violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti non ha tuttavia alcuna ripercussione sull’esito della decisione.

                                         6.5.

                                         Nella decisione su reclamo, il reddito aziendale, come indicato in precedenza è stato successivamente stimato in fr. 100'000.-.

                                         I contribuenti, ai quali era stato sottoposto il calcolo del dispendio, il quale evidenziava in particolare delle differenze importanti a livello degli attivi aziendali, passati da fr. 20'985.- al 1°.1. a fr.  52'365.- al 31.12., nonché dei passivi aziendali, diminuiti da fr. 82'800.- a fr. 53'204.- non hanno presentato, su questi specifici punti alcuna osservazione. Unicamente a seguito del reclamo hanno riconosciuto dei prelevamenti privati.

                                         6.6.

                                         L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

                                         6.7.                                

                                         Già il solo calcolo del dispendio (facendo pertanto astrazione dell’evoluzione della cifra d’affari), che tiene in considerazione pure le entrate dei figli __________ e __________ (quando invero agli atti non vi è alcuna evidenza che gli stessi abbiano “versato lo stipendio in casa”, tanto più che, nella dichiarazione d’imposta, per quanto concerneva il premio della cassa malati dei figli, il contribuente specificava: “N.B. Pago i premi della cassa malati in quanto i miei figli vivono con me e mia moglie e percepiscono un salario lordo annuo di CHF 12'000.00 v. tassazioni 2017 __________ e __________”) mostra un’importante eccedenza negativa. In effetti, a fronte di entrate per fr. 83'480.- vi sono uscite per fr. 138'834.-, con una differenza di ben fr. 55'354.-.

                                         L’utile aziendale, quantificato in fr. 100'000.- è quindi prudenziale, vista la stima delle uscite e considerato come, nelle entrate è pure stato incluso il reddito dei figli.

                                         6.8.

                                         Spetterà in futuro ai contribuenti allestire la contabilità rispettando i requisiti minimi di chiarezza e di verificabilità, disgiungendo in maniera trasparente i prelievi privati da quelli legati all’attività commerciale.      

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.                                              

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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