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Ticino Camera di diritto tributario 23.07.2020 80.2019.273

23 luglio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,417 parole·~17 min·2

Riassunto

Procedura: cantone competente per riscuotere IFD, redditi immobiliari in altro cantone, comunione ereditaria, non doppia imposizione intercantonale

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.273 80.2020.66

Lugano 23 luglio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1 , Lugano  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   a.

                                         I coniugi RI 1, domiciliati in Via __________ a __________, sono proprietari di alcuni immobili in Vallese. Il contribuente è anche parte insieme ad altri due fratelli della Comunione ereditaria fu __________, proprietaria di un immobile da reddito a __________ (VS). Nel Canton Vallese, tale Comunione ereditaria è imposta come soggetto fiscale a sé per le imposte federali, cantonali e comunali.

                                         b.

                                         Dalla Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 per il Canton Ticino (di seguito: DI 2017), depositata il 28 settembre 2018, si evince che l’immobile detenuto dalla Comunione ereditaria è stimato a fr. 1'186'094.‑ e che – nel corso del 2017 ‑ ha generato redditi pari a fr. 79'460.‑ e originato spese di gestione, amministrazione e manutenzione in ragione di fr. 18'050.‑ (v. Modulo 7, allegato alla DI 2017). Agli atti è allegata anche la “Déclaration 2017 Personnes physiques Impôts cantonal, communal – impôt fédéral direct” per il Canton Vallese relativa alla “Hoirie __________”, deceduto nel 2010, e le rispettive decisioni di tassazione IC, IFD e comunale emesse per il periodo fiscale 2017.

                                  B.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2017, notificata il 23 gennaio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha imposto i contribuenti aggiungendo in particolare “altri redditi” per fr. 13'500.‑, motivando così il suo operato:

                                         “Quota parte di 1/3 della Comunione ereditaria fu __________, deceduto nel 2010 (secondo la dichiarazione d’imposta 2017 inoltrata nel canton Vallese). Reddito considerato solo per l’aliquota, ten[…]uto conto che la CE è tassata a s[é] nel canton Vallese”.

                                         Ciò comportava un reddito imponibile per l’IC di fr. 52'100.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 117'200.‑) e un dovuto d’imposta di fr. 4'047.95; mentre per l’IFD, il reddito imponibile era di fr. 118'600.‑ (importo ugualmente determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di fr. 3'089.05.

                                  C.   Contro questa decisione, in data 21 febbraio 2019, i contribuenti presentavano tempestivo reclamo, contestando la ripresa di fr. 13'500.‑ quali “altri redditi”. Sostenevano che negli “anni precedenti, l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 non ha tenuto conto di questa quota parte 1/3. In effetti, secondo accordo con il Canton Vallese, gli immobili rimarranno proprietà della Com[…]unione ereditaria __________ fino al decesso di sua moglie, la Sig.ra __________”. Chiedevano all’UT RS 1 di voler correggere “questa deduzione nel […] riparto”.

                                  D.   Con decisione del 31 luglio 2019, l’UT RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo. Sia per l’IC sia per l’IFD, nel calcolare il reddito imponibile, l’autorità di tassazione aumentava il valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza da fr. 12'000.‑ a fr. 28'407.‑, modificava le spese di gestione e manutenzione immobili da fr. 15'509.‑ a fr. 18'790.‑, stralciava gli “altri redditi” ‑ come postulato dai contribuenti – e aumentava la deduzione per interessi passivi privati di fr. 3'000.‑. Ciò portava ad un dovuto d’imposta cantonale sul reddito di fr. 3'953.55 (reddito imponibile: fr. 51'900.‑; determinante per l’aliquota: fr. 113'800.‑) e un debito per l’imposta federale diretta di fr. 2'850.95 (reddito imponibile e determinante per l’aliquota: fr. 115'200.‑).

                                         Senza influenza sul dovuto d’imposta cantonale (poiché rimaneva a fr. 0.‑), l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 298'864.‑ alla sostanza immobiliare e fr. 300'000.‑ (1/3 di fr. 900'000.‑) ai debiti privati.

                                         Quale motivazione – sia per l’IC sia per l’IFD ‑ l’autorità di tassazione adduceva:

                                         “Secondo l’art 38 cpv 3 LIFD [i]l contribuente viene tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto di tassare.

                                         Il fatto che il cantone di situazione della comunione ereditaria abbia tassato la stessa come tale e non suddividendo i valori ai singoli comproprietari non ha influsso sulla decisione di tassazione in esame.

                                         Infatti al fine di calcolare l’aliquota d’imposta vanno considerati i redditi globalmente conseguiti in modo da definire l’aliquota d’imposta, solo in seguito viene allestito un riparto in modo da appurare il reddito imponibile.

                                         Nel caso in esame vanno quindi aggiunti gli elementi della comunione ereditaria.

                                         La decisione viene quindi rivista in tal senso aggiungendo, gli immobili, l’ipoteca e gli interessi passivi come a dichiarazione della comunione ereditaria”.

                                  E.   Contro tale decisione, il 28 agosto 2019, i contribuenti presentano ricorso contestando in particolare l’aumento del valore locativo dell’abitazione secondaria (aumentato di fr. 16'407.‑). A loro dire, detto importo

                                         “riguarda la com[…]unione e[re]ditaria __________ il cui patrimonio in Vallese è già oggetto di imposizione (imposte cantonali, com[…]unali e federali) dalla data del suo decesso nel 2010 […] e fino ad oggi, visto che la successione non è ancora stata spartita. L’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 è stato dovutamente informato di questa situazione e, fino al 2017, non ha mai tenuto conto della quota parte 1/3 […] Per di più, trattandosi di affitti provenienti d[a] un edificio a __________ […], il Canton Valles[…]e riceverebbe la doppia somma delle imposte. In queste condizioni e visto i documenti allegati, il calcolo dell’imponibile stabilito il 31 luglio 2019 dall’Ufficio circondariale di tassazione RS 1, più particolarmente la cif[…]ra 5.2., contravviene all’articolo 127 al. 3 della Costituzione federale della Confederazione svizzera che vieta la doppia imposizione. La cif[…]ra 5.2. deve essere rettificata a CHF 12'000.--”.

                                         A sostegno della propria tesi, i contribuenti allegano al gravame ricorsuale il “procès-verbal de taxation 2017 – taxation ordinaire” redatto per la Comunione ereditaria, da cui si evincono tra le altre cose un reddito immobiliare netto di fr. 49'221.‑, una deduzione per interessi passivi di fr. 9'000.‑, sostanza immobiliare imponibile in ragione di fr. 711'093.‑ e un debito al 31 dicembre 2017 pari a fr. 900'000.‑. Con decisione del 3 giugno 2019, allegata al ricorso, la Comunione ereditaria è stata tassata per l’imposta federale diretta e per l’imposta cantonale vallesana. La decisione di tassazione della Città di __________ è del 5 giugno 2019.

                                  F.   Nelle sue osservazioni al ricorso, datate 2 settembre 2019, l’UT RS 1 precisa che

                                         “I contribuenti sono domiciliati a __________ in via __________, risultano quindi essere illimitatamente imponibili nel Canton Ticino.

                                         L’Ufficio di tassazione ha quindi tassato i contribuenti secondo gli elementi imponibili globali e, limitatamente all’imposta cantonale, ha effettuato un riparto intercantonale considerato soltanto per la determinazione dell’aliquota applicabile gli elementi fuori cantone.

                                         Tale modo di procedere è quanto previsto dalle vigenti norme LIFD e LAID.

                                         I contribuenti comunicano che il Canton Vallese ha imposto la Comunione ereditaria __________ come tale, ovvero imponendo la Comunione ereditaria come soggetto fiscale a sé; tassazione che non rientra però nelle disposizioni federali, di conseguenza riteniamo che effettivamente sussist[a] un problema di doppia imposizione a livello federale limitatamente alla quota dei ricorrenti.

                                         Per quanto riguarda l’imposta comunale e l’imposta cantonale la decisione di tassazione, come operata, non crea problemi di doppia imposizione e, a livello di Canton Ticino, viene correttamente considerata ai soli fini della definizione dell’aliquota.

                                         Segnaliamo inoltre un refuso a livello di motivazione della decis[i]one dopo reclamo, per errore è infatti stato citato l’art 38 cpv. 3 LIFD al posto di LAID”.

                                  G.   Il 3 settembre 2019, la Camera di diritto tributario ha chiesto ai contribuenti di versare un anticipo di fr. 800.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura. Con valuta del 10 settembre 2019, l’importo è stato interamente accreditato sul conto del Tribunale d’appello.

Diritto

                                   1.   Il presente ricorso verte sulla legittimità di considerare i redditi e la sostanza provenienti da una Comunione ereditaria proprietaria di un immobile da reddito a __________ (VS) ‑ e già tassata come soggetto fiscale a sé stante dal Canton Vallese ‑ alfine di determinare il dovuto d’imposta nel Cantone Ticino, Cantone di domicilio dei ricorrenti. Per i coniugi RI 1, ciò comporta una violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. che vieta la doppia imposizione. Per l’UT RS 1 invece la doppia imposizione concerne unicamente l’imposta federale diretta perché l’imposta cantonale considera i fattori imponibili derivanti dalla Comunione ereditaria solo ai fini della definizione dell’aliquota d’imposta.

                                    I.   Imposta federale diretta

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 10 cpv. 1 LIFD, il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.

                                         Prive di personalità giuridica propria, le comunioni ereditarie non sono pertanto soggetti fiscali indipendenti, bensì fiscalmente trasparenti (sentenza 2C_21/2017 del 2.8.2017 consid. 6.1 con rinvii a giurisprudenza).

                                         2.2.

                                         Ci si domanda se anche per l’imposta federale diretta sia ammessa la prassi, prevista da alcuni cantoni, consistente nell’assoggettare eccezionalmente all’imposta la comunione ereditaria, nei casi in cui vi è incertezza in merito alla cerchia degli eredi e alle rispettive quote. Poiché la LIFD non prevede una simile eccezione, vi sono autori che propongono di procedere ad una tassazione in base alle quote ereditarie presunte, riservata una revisione se la tassazione dovesse poi rivelarsi errata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 10 LIFD, p. 120). D’altra parte, se un Cantone decide di assoggettare all’imposta cantonale la comunione ereditaria come tale, in considerazione dell’incertezza esistente, possono sorgere anche problemi di doppia imposizione intercantonale, per il fatto che la maggior parte dei beni e dei redditi sono imponibili nel Cantone di domicilio del singolo erede (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 6 ad art. 10 LIFD, p. 137).

                                         Si deve pertanto escludere che l’art. 10 LIFD ammetta un assoggettamento della comunione ereditaria come tale, anche in caso di incertezza sulla situazione successoria.

                                         2.3.

                                         L’art. 105 cpv. 1 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

                              Nel periodo fiscale litigioso, RI 1 era domiciliato nel Canton Ticino. Le autorità fiscali ticinesi erano quindi competenti per riscuotere l’imposta federale diretta relativa a tutti i redditi del contribuente.

                              Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha assoggettato all’imposta federale diretta i beni e i redditi di pertinenza della comunione ereditaria fu __________, nella misura corrispondente alla quota ereditaria del ricorrente, è conforme al diritto applicabile.

                                   3.   3.1.

                                         I contribuenti lamentano tuttavia una doppia imposizione intercantonale, vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. Anche l’autorità di tassazione ticinese ammette nelle sue osservazioni che si è verificata una doppia imposizione, per il fatto che i fattori di reddito riconducibili alla comunione ereditaria sono stati tassati sia in Vallese (in capo alla Comunione ereditaria, di cui è parte il ricorrente) sia in Ticino (in virtù del domicilio dei coniugi RI 1 e della competenza territoriale sancita dall’art. 105 cpv. 1 LIFD).

                                         3.2.

                                         Il fatto che i beni e i redditi della comunione ereditaria siano assoggettati all’imposta federale diretta sia nel Cantone di situazione degli immobili sia nel Cantone di domicilio non determina una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. Il divieto di doppia imposizione intercantonale concerne infatti unicamente le imposte riscosse dai cantoni.

                                         Il problema consiste piuttosto in un conflitto di competenza fra due Cantoni per riscuotere l’imposta federale diretta. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Per l’art. 108 cpv. 2 LIFD, l’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.

                                        3.3.

                                         Data la chiarezza della situazione fattuale – in particolare, il domicilio del ricorrente nel Canton Ticino – e della base legale applicabile – l’art. 10 LIFD, che considera trasparenti le comunioni ereditarie –, non è il caso di sospendere il procedimento e di trasmettere gli atti all’AFC, perché adotti una decisione sulla competenza.

                                         Qualora tuttavia l’autorità di tassazione del Canton Vallese persistesse nel negare il rimborso dell’imposta federale diretta, per la quota del ricorrente, quest’ultimo potrà rivolgersi all’AFC, affinché intervenga presso le autorità cantonali competenti.

                                         3.4.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è pertanto respinto.

                                   II.   Imposta cantonale

                                   4.   4.1.

                                         Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LT (in vigore dal 1° gennaio 2009), le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Fino al 1° gennaio 2013, il Ticino aveva un regime particolare d’imposizione delle comunioni ereditarie e delle comproprietà.

                                         In particolare vigeva, per alcuni casi, l’assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e delle comproprietà, ciò che costituiva tuttavia una peculiarità impositiva locale. L’esistenza come entità fiscale autonoma della comunione ereditaria era peraltro controversa (da cui appunto l’abrogazione di tale specificità) a causa della mancanza di personalità giuridica propria (cfr. Mascetti, Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita in: NF 1/2014, p. 3 s.).

                                         4.2.2.

                                         Nel Messaggio no. 6674 del 22 agosto 2012 relativo al “Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale” sono stati indicati i motivi dell’abrogazione dell’art. 9 cpv. 3 LT, che aveva il seguente tenore: “le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.‑ franchi di reddito annuo netto e 50'000.‑ franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le aliquote degli art. 35 cpv. 1 e 49”. Tale norma era stata giudicata poco compatibile con il diritto federale: “la LAID non contempla nessuna disposizione né sull’imposizione delle comunioni ereditarie né sulle imposizioni delle comproprietà lasciando spazio a possibili interpretazioni. Occorre tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme generali d’imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi imponibili applicando le aliquote ordinarie. Seguendo tale principio generale il capoverso 3 dell’articolo 9 LT risulterebbe contrario al diritto superiore, segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro anche a livello federale: l’art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie poiché tali entità non sono dotate della personalità giuridica. Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente sentenza della massima istanza cantonale che ha ritenuto più rispettosa del principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di personalità giuridica propria” (cfr. Messaggio n. 6674 del 22 agosto 2012, p. 14). L’art. 9 cpv. 3 LT è stato quindi abrogato dalla legge del 18 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. BU 2013, 80).

                                         4.2.3.

                                         Fino all’abrogazione dell’art. 9 cpv. 3 LT vi era l’obbligo per i membri di una comunione ereditaria (o di una comproprietà o altra indivisione) di allestire il formulario per la massa indivisa (Modulo 20). Dal periodo fiscale 2013, la compilazione di tale modulo è divenuta facoltativa.

                                         4.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, la sostanza mobiliare privata e il relativo reddito sono assoggettati all’imposta nel Cantone in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale principale (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Kommentar zum interkantonalen Steuerrecht, Basilea 2011, § 16, n. 1, p. 153). La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono per contro imponibili nel Cantone di situazione dell’immobile (Mäusli-Allenspach, op. cit., § 17, n. 1, p. 159).

                                         4.4.

                                         Nella fattispecie, i contribuenti hanno allegato alla DI 2017 l’intera Déclaration 2017, Personnes physiques IC/ICom/IFD del Canton Vallese relativa alla Hoirie __________. Dalla stessa si evince che la comunione ereditaria, di cui fa parte il ricorrente, era proprietaria di un immobile a __________, ma aveva anche sostanza mobiliare per un valore di fr. 38'529.– al 31.12.2017. Quest’ultima aveva prodotto un reddito di fr. 323.–.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare e il relativo reddito, indipendentemente dalle modalità d’imposizione della comunione ereditaria, erano assoggettati all’imposta nel Canton Vallese. La sostanza mobiliare e il relativo reddito dovevano per contro essere imposte nel cantone di domicilio fiscale principale di ogni coerede.

                                         Gli insorgenti contestano l’assoggettamento all’imposta cantonale ticinese dell’importo di fr. 16’407.–, che è stato aggiunto dall’autorità di tassazione in sede di reclamo al valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza situata nel Canton Vallese. Tale importo corrisponde ad un terzo del reddito netto percepito dalla locazione dell’immobile __________ di __________ (v. Déclaration VS, p. 9) ed appartenente alla Comunione ereditaria, composta da tre coeredi, __________, __________ e il contribuente (v. Déclaration VS, p. 3). È vero che tale reddito avrebbe dovuto essere sommato agli “affitti incassati” (cifra 5.3 della decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo) e non al valore locativo dell’abitazione di vacanza. (cifra 5.2). Tuttavia, concretamente, il totale dei redditi imponibili non subisce alcuna modifica. Infatti, in un modo o nell’altro, la sostanza immobiliare è attribuita al Cantone di situazione dell’immobile.

                                         4.5.

                                         Tutt’al più ci si domanda come mai l’autorità di tassazione non abbia incluso nella base imponibile la quota parte spettante al ricorrente della sostanza mobiliare della comunione ereditaria e il relativo reddito. Si tratta infatti di elementi imponibili che dovrebbero essere assoggettati all’imposta nel Canton Ticino, quale luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale principale.

                                         La sostanza imponibile attribuibile al Canton Ticino ammonterebbe a fr. 12'843.– (un terzo di fr. 38'529.–) e il reddito imponibile a fr. 108.– (un terzo di fr. 323.–). Tuttavia, la sostanza imponibile dei ricorrenti è negativa, sicché l’eventuale aggiunta dell’importo litigioso non avrebbe alcuna incidenza sull’imposta.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una reformatio in peius nell’ambito della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni: in primo luogo, la decisione deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili; inoltre, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza rilevante e deve imporsi (sentenza 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018 , in DTF 144 IV 136 consid. 7.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). 

                                         Nella fattispecie, la correzione della decisione impugnata non appare di tale importanza da adempiere i presupposti menzionati.

                                   5.   5.1.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, è esclusa una doppia imposizione intercantonale della sostanza e del reddito della comunione ereditaria.

                                         5.2.

                                         Secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; sentenza del TF 2C_633/2019 dell’11.11.2019 consid. 3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, il fisco del Canton Ticino non ha assoggettato all’imposta cantonale né la sostanza immobiliare e il relativo reddito né la sostanza mobiliare e il relativo reddito. Come visto, infatti, ha attribuito l’immobile e i suoi proventi al Cantone di situazione dello stesso e ha ignorato del tutto la sostanza mobiliare e il suo reddito.

                                         Della sostanza immobiliare e del suo reddito ha tenuto conto unicamente per la determinazione dell’aliquota, come previsto dall’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

                                         In tal modo, non si è verificata alcuna doppia imposizione né attuale né virtuale.

                                         In ogni caso, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

                                   6.   Di conseguenza, il ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 31 luglio 2019 è respinto.

                                         Le spese processuali e la tassa di giustizia sono a carico dei contribuenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali, già anticipate, consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    700.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    800.–

                                         sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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