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Ticino Camera di diritto tributario 29.05.2020 80.2019.262

29 maggio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,571 parole·~23 min·2

Riassunto

Deduzioni: spese per disabilità, presupposti, versamento rendita dell’assicurazione invalidità, rinvio degli atti all’autorità di tassazione

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.262 80.2019.263

Lugano 29 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente Mauro Mini e Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 agosto 2019 contro la decisione del 24 luglio 2019 in materia di IC/IFD 2016.

Fatti

A.    RI 1 (__________), è al beneficio di una rendita intera d’invalidità, a causa di una “istiocitosi langerhans multifocale, obesità permagna su disturbo compulsivo, alimentare ipertensione arteriosa, iperferritinemia, ipotireosi, ipogonadismo” (cfr. questionario per i medici relativo alle spese per disabilità, sottoscritto il 17.2.2018 dal __________). Per il periodo fiscale 2016 egli dichiarava un reddito imponibile di fr. 63'918.- ed una sostanza imponibile di fr. 167'399.-. Nelle deduzioni, faceva valere complessivi fr. 8'909.- a titolo di spese per disabilità: fr. 2'909.- erano relativi a “spese x trasporto e stazionamento x visite mediche” e fr. 6'000.- ad “assistenza e trasporto per disabilità, malattia, ipocausia, eosinofilia, artrite, ischemia coronarica (…)”. Postulava inoltre il riconoscimento dell’importo di fr. 6'000.- per “persona bisognosa a carico” in riferimento agli aiuti economici versati alla madre, disabile, residente in __________.

B.    Con decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 14.2.2018, l’Ufficio di tassazione di __________ accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 74'800.- ed una sostanza imponibile di fr. 167'000.- (medesimi dati determinanti per le aliquote). Per quanto concerneva l’IFD il reddito veniva quantificato in fr. 76'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati, veniva riconosciuto unicamente l’importo di fr. 4'042.- per le spese di disabilità (rispetto ai fr. 8'909.- richiesti) con l’indicazione “Deduzione spese per disabilità rettificate” e non veniva riconosciuta la deduzione per persone bisognose a carico “(…) difettando i requisiti di legge”. Pure ridotta era la deduzione per “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” da fr. 4'562.- a fr. 4'482.- con la motivazione: “Importi rettificati secondo dati in nostro possesso”.

                                  C.   Con reclamo 13/14.3.2018 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2016. Contestava in particolar modo la decurtazione delle spese per disabilità e chiedeva su che base l’autorità fiscale avesse ritenuto corretto l’importo di fr. 4'042.-. Indicava che la sua situazione reddituale nonché quella di salute erano rimaste invariate da anni. Specificava che gli elementi di reddito e la documentazione fornita dalla cassa malati per l’accertamento delle detrazioni per le trasferte per visite mediche per disabilità erano rimasti costanti sino al 2015. Indicava inoltre che sino al 2014, la cassa malati gli forniva, ogni fine anno: “(…) l’elenco di tutte le visite tramite fatturazioni”, sulla base del quale il contribuente riusciva ad allestire delle tabelle dettagliate per il calcolo delle trasferte per le visite mediche. A partire dal 2015, RI 1 asseriva che la cassa malati “(…) non si è più resa disponibile a fornire dettagli (…), per cui è venuta a mancare la documentazione ma non le visite mediche e le spese collegate”. Vista la nuova situazione, il contribuente spiegava di essersi accordato con l’autorità fiscale di poter determinare le spese relative alle trasferte mediche su base proporzionale, in base al rapporto tra le “(…) spese attestate dalla cassa malati e l’ammontare della tabella trasferte dettagliate per lo stesso anno 2014, e l’ammontare delle spese Lamal attestate 2015”. Per il 2016, il contribuente asseriva di aver utilizzato lo stesso metodo di conteggio del periodo fiscale precedente. Da ultimo censurava pure la riduzione della deduzione relativa agli “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” da fr. 4'562.- a fr. 4'482.-, ritenuto come la cifra dichiarata era la medesima di quella che figurava sull’attestato rilasciato dalla cassa malati. Chiedeva inoltre il riconoscimento dell’importo di fr. 6'000.- per persona bisognosa a carico che non era stato riconosciuto.

                                  D.   Con richiesta di documentazione del 19.12.2018, trasmessa mediante invio APlus al contribuente, l’autorità fiscale informava RI 1 che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (“reformatio in peius”) per i seguenti motivi:

-       Non essendo comprovate né la situazione economico-finanziaria né la situazione di salute della madre, né tantomeno essendo comprovato in nessuna forma, nessun tipo di esborso e/o costo vivo sostenuto dal contribuente, la deduzione prospettata nella dichiarazione e concessa in prima sede viene stralciata su reclamo (fr. 3'000.- per disabilità relativi alla madre) mentre la deduzione di fr. 6'000.- per persona bisognosa non concessa in prima sede, viene confermata su reclamo come non concessa (imposta federale diretta).

-       Per quanto riguarda le spese di disabilità del contribuente, constatato come il certificato medico allegato al reclamo non indichi una componente di disabilità relativa agli spostamenti, e preso casualmente atto dell’oggettiva abilità del contribuente ad entrare ed uscire da una vettura sportiva di sua proprietà di non facile accessibilità, la deduzione relativa al contribuente viene pure stralciata.

-       Essendone stata omessa la dichiarazione, verranno aggiunti fr. 100'000.- alla sostanza, in particolare al p. to 29.4, veicoli a motore (cfr. valori di riferimento di mercato su www.autoscout24.ch).

                                         Nel merito delle censure sollevate nel reclamo, l’autorità fiscale indicava che l’importo riconosciuto per spese di disabilità di fr. 4'042.- era stato ottenuto addizionando la somma di fr. 3'000.- relativi alla madre domiciliata all’estero e fr. 1'042.- del contribuente “prendendo erroneamente il dato delle spese rimasto a carico del contribuente indicate dall’assicuratore malattia (spese che compaiono invece correttamente ancora al p.to. 22.1)”. In merito alla deduzione per persona bisognosa a carico l’autorità fiscale indicava che la stessa non era stata riconosciuta né nel 2016, né nei periodi fiscali precedenti “(…) in sua vece è stato attribuito in passato un importo di disabilità relativo alla madre, nel 2014 e precedenti solo per l’imposta federale, nel 2015 erroneamente anche per l’imposta cantonale”. Per quanto concerneva gli “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” la deduzione era stata modificata basandosi sull’attestazione dell’assicuratore malattia (alla voce “Total” del documento). Al contribuente veniva concessa la facoltà di esprimersi sulla modifica prospettata entro il 15.1.2019, fornendo della documentazione e presentando eventuali osservazioni.

                                  E.   Con scritto del 28.2.2019/4.3.2019, RI 1, rappresentato da __________ chiedeva, oltre al riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico ai soli fini dell’imposta federale diretta per l’aiuto economico elargito a favore della madre, domiciliata in __________, pure la deduzione delle sue spese di disabilità. Egli affermava che secondo la Circolare 9/2005 della Divisione delle contribuzioni, sono deducibili le spese di trasporto per recarsi dal medico causate dalla disabilità. Qualora l’utilizzo del mezzo pubblico non sia possibile possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo di chilometraggio).

                                         Veniva a tal proposito indicato: “Come si evince dai certificati dei medici curanti, rilasciati prima del 2016, nel 2016 e nel 2018, l’auto privata è un mezzo ausiliario necessario e l’utilizzo dei mezzi pubblici non è possibile o non è ragionevole”. In particolare non è stata indicata alcuna menomazione atta a precludere l’uso di un autoveicolo. Veniva pertanto nuovamente richiesta la deduzione forfettaria di fr. 2'909.- per le spese di disabilità.

                                         Da ultimo, per quanto concerneva l’aggiunta alla sostanza del valore di fr. 100'000.- relativi al veicolo a motore, il contribuente indicava di aver erroneamente omesso di indicare il valore ammortizzato della macchina nell’anno 2016. Si tratta di un’autovettura immatricolata nel 1996 e di proprietà del contribuente dal 2006: nel 2005 era stato dichiarato al valore di fr. 5'000.- e con un chilometraggio di 242'500 km. Veniva richiesta l’aggiunta di fr. 3'000.- nella sostanza.

                                  F.   Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 del 24.7.2019, l’UT accertava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 78'900.- ed una sostanza di fr. 170'000.- (medesimi importi determinanti per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 80'800.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

                                         Nella motivazione del calcolo dell’imponibile per l’IC si specificava:

                                         “A norma di legge una persona è considerata disabile quando è affetta da una deficienza fisica e o mentale persistente che le rende difficile o impedisce di compiere attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa. Il solo fatto di beneficiare di una rendita AI non è di per sé sufficiente a considerare una persona disabile le cui spese possono essere fatte valere fiscalmente, questo secondo la Circolare Ddc 9. Dalle risultanze degli atti, possiamo affermare che il contribuente non è da considerarsi un disabile ai sensi della legge federale del 13.12.2002 e quindi non può beneficiare della deduzione dell’art. 32 cpv. 1 lett. l della LT. Perciò le spese di trasporto chieste in deduzione non possono trovare riconoscimento fiscale. Si fa di transenna rilevare che anche le spese di malattia non contemplano i costi di trasporto per recarsi dal medico. Per questo motivo le spese richieste di fr. 2'909.- quali spese di disabilità non possono essere ammesse. Come già spiegato nella nostra lettera del 19 dicembre 2018, la deduzione per disabilità dev’essere azzerata comprendendo la stessa fr. 3'000.- relativi alla madre; deduzione non ammessa e la differenza di fr. 1'042.- è già esposta alla cifra 22.1. L’autovettura viene imposta per un valore di fr. 3'000.- come richiesto”.                                                                 

                                         Per l’IFD, la deduzione per persona bisognosa a carico non veniva riconosciuta, siccome non sufficientemente comprovato l’effettivo bisogno della madre. Secondo l’autorità fiscale:

                                         “(…) il fatto che la stessa sia considerata invalida nello stato di residenza non implica che al figlio possano essere concesse delle deduzioni. Tra l’altro la scrivente autorità non è in possesso delle entrate effettive della contribuente, delle spese e nemmeno della sostanza mobiliare ad essa riconducibile”.

                                  G.   Con tempestivo ricorso del 22/23.8.2019 RI 1, sempre rappresentato da __________ censura la decisione su reclamo IC/IFD 2016, limitatamente al mancato riconoscimento dell’importo di fr. 2'909.- legato alle sue spese per disabilità e meglio le spese di trasporto. Si specifica nel gravame che il ricorrente è al beneficio di una rendita di invalidità intera dal 2006.

                                         I rappresentanti ricordano che il contribuente aveva richiesto in deduzione, nella dichiarazione fiscale 2016, in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 lett. l) LT e della Circolare n. 9/2005 del 2006, un indennizzo del chilometraggio del proprio veicolo privato, utilizzato per recarsi dai medici in quanto non gli è possibile usufruire dei mezzi pubblici. Tale condizione è certificata pure dal medico curante, dr. __________, che ha allestito i questionari allegati alla precitata Circolare, indicando che per gli spostamenti del contribuente non è ipotizzabile l’uso dei mezzi pubblici. Per il 2016, siccome la cassa malati non si era più resa disponibile a fornire i dettagli delle consultazioni mediche, è stato prodotto un calcolo, come peraltro già effettuato nel periodo fiscale precedente. A mente dell’insorgente, l’autorità fiscale avrebbe negato a torto la deduzione delle spese per disabilità senza considerare i certificati medici prodotti, nonché il fatto che RI 1 beneficia di una rendita d’invalidità. Da ultimo il ricorrente precisa che l’UT ha emanato la decisione su reclamo, senza dare la possibilità al contribuente ed al suo rappresentante fiscale di poter essere sentiti, come richiesto.

                                  H.   Con osservazioni 28.8.2019 l’UT ha chiesto la conferma della decisione impugnata. In merito alla violazione del diritto di essere sentito, l’autorità fiscale indica che la garanzia costituzionale prevista all’art. 29 cpv. 2 Cost non implica il diritto di essere sentiti oralmente. RI 1 ed il rappresentante fiscale hanno potuto formulare le proprie osservazioni scritte in sede di reclamo e, considerato come i fatti fossero già sufficientemente chiari, l’autorità fiscale non ha ritenuto necessario convocare l’istante prima dell’evasione del reclamo.

                                         Nel merito del ricorso, l’autorità fiscale ribadisce che il contribuente, che beneficia di una rendita AI, non è automaticamente considerato una persona disabile e quindi non può ottenere le deduzioni corrispondenti. Dai certificati medici agli atti non risulterebbero inoltre delle informazioni a sostegno della tesi del ricorrente. L’autorità fiscale aggiunge poi, a titolo informativo ed abbondanziale, che il contribuente “(…) si sposti alla guida di una __________, veicolo di tutt’altro che facile accessibilità, sia per salirvi sia per scenderne”.

Diritto

1.    1.1.

In sostanza sono due le censure sollevate dal ricorrente nel gravame: la prima è d’ordine formale e riguarda la violazione del suo diritto di essere sentito oralmente, prima dell’emanazione della decisione su reclamo. La seconda riguarda invece la mancata deduzione di fr. 2'909.- legata alle spese per disabilità (spese di trasporto con il veicolo privato).

                                         1.2.

                                         Per quanto concerne la censura di ordine formale si rileva quanto segue.

                                         Il ricorrente dopo aver interposto reclamo contro la notifica IC/IFD 2016 ha ricevuto il 19.12.2018, da parte dell’autorità fiscale una “richiesta di documentazione”, tramessa tramite invio APlus, nella quale veniva prospettata una reformatio in peius, sia per quanto riguardava le spese per disabilità, che non venivano più riconosciute (mentre nella precedente decisione era stato accordato l’importo di fr. 4'042.-), nonché l’aggiunta di fr. 100'000.- nella sostanza riguardanti il valore dell’autoveicolo di proprietà di RI 1 e non dichiarato nel 2016. Al contribuente veniva assegnato un termine scadente il 15.1.2019 per prendere posizione in merito. Con scritto 28.2/4.3.2019 l’insorgente si esprimeva compiutamente in merito allo scritto dell’UT nel quale veniva prospettata la reformatio in peius della precedente decisione.

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         L’art. 208 cpv. 1 LT prevede che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Di medesimo tenore l’art. 135 cpv. 1 LIFD.

                                         1.3.2.

                                         Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n. 2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006; sentenza CDT 80.2015.49 del 4.12.2015, consid. 1).

                                         1.3.3.

                                         Anche nell’ambito di una decisione su reclamo, nella quale è stata effettuata una reformatio in peius il contribuente non ha il diritto di essere convocato oralmente: questa è la ragione per la quale, nella procedura di tassazione e di reclamo, spetta al contribuente presentare tempestivamente e per iscritto le proprie allegazioni (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], Basilea 2017, 2a. ed., n. 2 ad art. 135 LIFD; sentenza TF 2C_104/2013 del 27.9.2013 consid. 2.3. e 2.4.)

                                         1.4.

                                         Ora, nel caso di specie non si ravvisa alcuna irregolarità procedurale: dopo la disamina del reclamo e compiuta altresì una nuova valutazione degli elementi imponibili, l’autorità fiscale ha ravvisato che la decisione dovesse essere rivista a svantaggio del contribuente. L’autorità ha interpellato – correttamente – RI 1 segnalando le problematiche riscontrate ed attribuendogli un termine per prendere posizione. Non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente. La prima censura sollevata dal ricorrente non merita pertanto alcuna tutela.

                                   2.   2.1.

                                         2.1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 1 lit. l) LT, sono dedotti dai proventi le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Di identico tenore l’art. 33 cpv. 1 h bis LIFD. Sia l’autorità fiscale cantonale (Divisione delle contribuzioni, di seguito DdC) sia l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) hanno emanato delle circolari in ambito di spese per disabilità denominate rispettivamente Circolare 9/2005 del gennaio 2006 “Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità” e Circolare n. 11 del 31 agosto 2005 (dal pressoché identico titolo).

                                         2.1.2.

                                         Come già rilevato dal Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid. 5.4.3 pag. 543; 136 V 295consid. 5.7 pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1 pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid. 2.2 in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.).

                                         2.2.                                                                         

                                         2.2.1.

                                         Sia nella Circolare 9/2005 del gennaio 2006 della DdC che nella Circolare n. 11 AFC viene specificata la cerchia di persone legittimate a richiedere la deduzione in parola.

                                         2.2.2.

                                         Può infatti beneficiare della deduzione in questione il contribuente disabile per le spese di disabilità che lo riguardano personalmente e per quelle delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede.

                                         Secondo l'art. 2 cpv. 1 LDis (RS 151.3) è disabile “una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa”. La disabilità è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento di queste attività ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento dell'attività della vita quotidiana, nell'intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell'esercizio di un'attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica. Occorre pertanto che vi sia una relazione causale tra stato di deficienza e limitazione delle attività ordinarie.

                                         Sono considerati in ogni caso persone disabili (cfr. pure Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 163 ad art. 33 LIFD):

                                   a) le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della Legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità 7 (LAI);

                                         b) le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 43bis della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 8 (LAVS), dell'art. 26 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni 9 (LAINF) e dell'art. 20 della Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare 10 (LAM);

                                         c) le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;

                                   d) le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai 60 minuti al giorno.

                                         Rientrano nei disabili anche le persone che non possono essere assegnate ad una delle casistiche appena elencate a condizione che la loro disabilità risulti adeguatamente certificata da un'attestazione medica. Per la relativa certificazione i contribuenti interessati possono chiedere al loro ufficio di tassazione un apposito questionario che deve essere compilato dal medico curante e presentato unitamente ai moduli della dichiarazione d'imposta.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Rispettivamente al Capitolo III. della Circolare 9/2005 DdC ed al punto 4.2. e seguenti della Circolare n. 11 AFC viene indicata quali sono le spese deducibili, le condizioni per la deduzione nonché l’oggetto della deduzione.

                                         2.3.2.                             

                                         Per quanto concerne più nello specifico le condizioni da adempiere per poter beneficiare della deduzione, le stesse sono elencate a pag. 14 della Circolare 9/2005 della DdC, dove viene specificato quanto segue:

                                      deve trattarsi di spese per disabilità (o invalidità) secondo le disposizioni della relativa legislazione federale e cantonale. Si tratta di spese per prestazioni che sono generalmente riconosciute dalle casse malati, dagli istituti assicurativi o dall'assicurazione invalidità;

                                     deve in ogni caso trattarsi di spese per prestazioni fornite su prescrizione medica e causate direttamente dallo stato di disabilità (relazione causale) e che non costituiscono spese di mantenimento ordinario o spese di lusso;

                                     deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente interessato, cioè quella che rimane da pagare al contribuente dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni, ecc.).

                                         Le prestazioni complementari erogate in applicazione dell'art. 3a della Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non fanno parte delle prestazioni di terzi da prendere in considerazione e non sono pertanto da considerare. Sono invece da computare (e quindi da dedurre dalla spesa a carico del contribuente) le prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e disabilità in virtù dell'art. 3d LPC. Allo stesso modo sono da computare in diminuzione delle spese a carico del contribuente gli assegni per grandi invalidi poiché versati per l'indennizzo delle spese di assistenza e di trasporto.

                                         Le spese fatte valere dal contribuente per sé stesso o per una persona disabile a suo carico devono essere adeguatamente comprovate da certificati medici, fatture, giustificativi assicurativi (attestazioni di rendite di invalidità), conteggi della cassa malati, ecc. Il momento determinante per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente. Il rimborso della cassa malati o dell’istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è quindi riportato a quel momento (vedi capitolo A, IV, 1).

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, il ricorso verte unicamente sul mancato riconoscimento di fr. 2'909.per spese di disabilità legate alle spese di spostamento (indennizzo del chilometraggio) del contribuente con la sua autovettura per “(…) recarsi dai medici in quanto non gli è possibile utilizzare i mezzi pubblici”.

                                         2.4.2.                                                                      

                                         Nella Circolare 9/2005 (a pag. 17) viene indicato, in relazione alle “Spese di trasporto e per veicoli” che sono considerate tali e deducibili le spese di trasporto per recarsi dal medico, a strutture diurne, ecc. se sono causate dalla disabilità. Sono deducibili le spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto di disabili. Se il loro utilizzo non è possibile o ragionevole possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo di chilometraggio). Le spese per altri trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non costituiscono spese per disabilità e non sono di regola deducibili. La loro deduzione è in via eccezionale ammessa quando la persona disabile rende verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i costi supplementari dovuti all'utilizzo di un veicolo a motore privato al posto dei mezzi di trasporto pubblici. I costi supplementari per spostamenti in taxi sono deducibili soltanto se risulta da un certificato medico che l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico, di un servizio per disabili o di un veicolo a motore privato non è possibile. Sono altresì deducibili le spese di modifica di un (unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa per il caricamento della sedia a rotelle) necessarie in seguito alla disabilità. E' deducibile la spesa corrispondente al mezzo pubblico o al servizio di trasporto per disabili. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale. Di medesimo tenore pure la Circolare n. 11 dell’AFC (cfr. pto 4.3.6.).

                                   3.   3.1.

                                         Nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale, dopo aver ripreso la nozione di “disabile” ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis, ha indicato che, il ricorrente, per il solo fatto di beneficiare di una rendita AI non possa essere considerato “disabile”.

                                         Ora, dalla lettura delle Circolari 9/2005 della DdC nonché n. 11 dell’AFC risulta che sono in ogni caso considerati disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, come anche confermato dal Tribunale federale nella sentenza 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.4.1 (cfr. anche in merito Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 163 ad art. 33 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2a. ed., Basilea 2019, n. 88 ad art. 33 LIFD).

                                         L’autorità fiscale non ha mai messo in discussione che il qui ricorrente è al beneficio di una rendita d’invalidità, che peraltro è attestata dalla conferma di rendite di “Allianz Suisse, Società di Assicurazioni sulla Vita SA” nonché dal certificato fiscale dell’Istituto delle assicurazioni sociali per il periodo 01.01.2016-31.12.2016.

                                         È pertanto errata la conclusione dell’UT, laddove ha considerato che RI 1 non fosse da considerare “disabile”, escludendo così già di primo acchito le spese di trasporto postulate da quest’ultimo per recarsi con il proprio autoveicolo dal medico. Già solo per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata.

                                         3.2.

                                         Spetterà quindi all’autorità fiscale entrare nel merito dei requisiti per il riconoscimento della deduzione richiesta: il contribuente ha infatti prodotto il Questionario per i medici debitamente compilato e sottoscritto da parte del dr. __________. Al punto 7 del formulario viene in particolar modo indicato che “L’utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto non è possibile o non è ragionevole” e viene specificato: “Sono necessari speciali mezzi ausiliari, in particolare si sposta in auto privata”.

                                         Anche nel questionario precedente, sottoscritto dal dr. __________ il 6.10.2015, alla domanda “Quale tipo di deficienza fisica, mentale o psichica si constata (descrizione sommaria)?” il medico curante ha risposto “Importanti difficoltà di spostamento, in particolare con i mezzi pubblici, dovute alle patologie presenti”. Anche in quel questionario veniva indicato che l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto non è possibile o non è ragionevole.

                                         3.3.

                                         Ritenuto come deducibili sono unicamente le spese sopportate personalmente dal contribuente, ossia le spese che rimangono da pagare dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni ecc.), spetterà al contribuente l’onere della prova che le spese postulate non sono già state rimborsate da terzi e in caso negativo di esplicitare il calcolo chilometrico a dipendenza delle visite mediche svolte, alla mano dei giustificativi del caso.

                                         3.4.

                                         L’autorità fiscale avrà poi il compito di verificare la sussistenza o meno di un legame di causalità tra l’invalidità del contribuente ed i costi di trasporto fatti valere. Il legame viene ad ogni modo ritenuto nel caso in cui la persona, a causa della sua invalidità deve recarsi dal medico oppure ad effettuare una cura (Locher, Kommentar zum DBG, 2a. ed., op. cit., n. 88 ad art. 33 LIFD).

                                         3.5.

                                         La decisione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 24.7.2019 è pertanto annullata e gli atti sono retrocessi all’autorità fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo aver richiesto al contribuente la presentazione dei giustificativi completi, del caso (visite mediche e chilometri percorsi).

                                   4.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2016 su reclamo è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una nuova decisione. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono assegnate adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione IC/IFD 2016 su reclamo è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.    Al ricorrente patrocinato, vengono assegnati fr. 250.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.262 — Ticino Camera di diritto tributario 29.05.2020 80.2019.262 — Swissrulings