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Ticino Camera di diritto tributario 20.07.2020 80.2019.225

20 luglio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,071 parole·~15 min·2

Riassunto

Procedura: revisione, “mancato reddito” a causa di truffa subita, nessun nesso causale fra il conseguimento di un determinato reddito e la perdita lamentata

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.225 80.2019.226

Lugano 20 luglio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 luglio 2019 contro la decisione del 19 giugno 2019 in materia di revisione IC e IFD 2015, 2016 e 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1, coniugato e padre di tre figli, lavora alle dipendenze della __________ SA ed è comproprietario, insieme alla moglie __________, del mapp. n. __________ __________, situato in via __________ a __________.

                                         Con decisione del 14 febbraio 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 (in seguito UT) notificava ai contribuenti tassazione IC/IFD 2015, commisurando il reddito imponibile in fr. 145'500.- per l’IC e in fr. 163’500.- per l’IFD.

                                         In data 27 febbraio 2019 venivano poi notificate le decisioni di tassazione 2016 e 2017, nelle quali il reddito imponibile era stabilito, rispettivamente, in fr. 123'200.- per l’IC e in fr. 150'200.- per l’IFD, per il periodo fiscale 2016, e in fr. 157'100.- per l’IC e in fr. 186'500.- per l’IFD, per il periodo fiscale 2017.

                                         Non impugnate mediante reclamo, le suddette decisioni passavano in giudicato.

                                  B.   Con istanza del 2 aprile 2019, RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni dei periodi fiscali 2015, 2016 e 2017, affermando che “nel 2015 [era] stato vittima di una truffa da parte della ditta individuale Impresa __________ di __________”, alla quale aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo immobile di __________. A tal proposito, il contribuente sosteneva di aver versato somme per un totale di fr. 55'000.- a __________, senza tuttavia che le opere fossero state portate a termine o addirittura iniziate. L’istante affermava quindi di aver dovuto coinvolgere un’altra impresa di costruzione le cui fatture ammontano a fr. 120'000.-, e di aver assunto costi di assistenza legale per fr. 15'000.- per la procedura giudiziaria nei confronti di __________.

                                         Con queste motivazioni, il contribuente chiedeva quindi che “l’intera [sua] situazione fiscale venga rivista e corretta a partire dall’anno fiscale 2015”. A suo avviso, infatti, “è come non avere guadagnato le somme denunciate come reddito”, dal momento che non aveva potuto godere dei propri risparmi avendo dovuto utilizzarli per le spese di ristrutturazione.

                                         Concludeva lo scritto affermando che “non [intendeva] più pagare imposte fin quando non ci sarà una presa di posizione chiara nei [suoi] confronti e soprattutto un riconoscimento di un [suo] credito nei confronti del __________ che faccia in modo che i [suoi] redditi passati vengano ridotti di almeno 100'000 franchi”.

                                  C.   Con decisione del 5 giugno 2019, l’UT respingeva l’istanza di revisione del 2 aprile 2019. Nelle sue motivazioni, l’autorità fiscale riteneva che “non sono stati scoperti fatti rilevanti che potrebbero giustificare una revisione”. Veniva inoltre osservato a titolo abbondanziale che “anche se le decisioni di tassazione non fossero ancora cresciute in giudicato non si intravvede alcuna ulteriore deduzione applicabile alla fattispecie sollevata dal contribuente”.

                                  D.   Con reclamo del 18 giugno, il contribuente contestava la decisione dell’Ufficio di tassazione, ribadendo di essere stato truffato da __________ e di non essere conseguentemente in grado di far fronte al pagamento delle rate delle imposte federali, cantonali e comunali.

                                         Con decisione su reclamo del 19 giugno 2019, l’UT confermava le motivazioni del 5 giugno 2019 ritenendo che il reclamante non avesse presentato nuove obiezioni idonee a contrastare il rigetto dell’istanza di revisione deciso dall’autorità di tassazione.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 espone nuovamente le circostanze che lo oppongono a ____________________, sottolineando che tutti i suoi risparmi sono ormai stati utilizzati per portare a termine i lavori di ristrutturazione della casa. Non vede pertanto come la parte sottrattagli dal signor __________ possa essere considerata come “reddito effettivamente percepito”. Il ricorrente afferma in ogni caso che gli importi in questione, commisurati in fr. 70’000.-, sono sì stati percepiti sui suoi conti bancari, che non è sua intenzione sottrarsi dal pagamento delle imposte, ma che non capisce come una sottrazione del genere di denaro non possa essere considerata “mancato reddito”.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 22 luglio 2019, l’UT ha proposto di respingere il ricorso e si è così espresso:

                                         Con l’istanza di revisione presentata in data 2 aprile 2019 il contribuente chiede di riaprire delle tassazioni cresciute in giudicato al fine di dedurre costi relativi alla ristrutturazione dell’abitazione. Costi che non solo non sono stati chiesti in deduzione in via ordinaria ma che si riferiscono a costi dovuti a lavori non portati a termine da chi, in prima battuta, era incaricato della ristrutturazione, per cui il contribuente ha dovuto ingaggiare e pagare un secondo artigiano che completasse l’opera.

                                         Come già spiegato telefonicamente al contribuente stesso, anche nel caso in cui egli non recuperasse più l’importo in questione o nel caso in cui le decisioni non fossero cresciute in giudicato, nella vigente legislazione tributaria, non è prevista alcuna deduzione o compensazione relativa al caso in questione.

Diritto

                                         1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)   la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorrente chiede vengano riviste le decisioni di tassazione 2015-17 in seguito alla truffa di cui sarebbe stato vittima in occasione della ristrutturazione dell’immobile situato in __________ a __________. Infatti, a seguito della vicenda, il contribuente non disporrebbe dei fondi necessari per far fronte al pagamento delle imposte dovute. A suo avviso, sarebbe “come non avere guadagnato le somme denunciate come reddito”, avendo dovuto impiegare i propri risparmi per terminare i lavori di ristrutturazione non eseguiti dall’impresa di __________. L’autorità fiscale ritiene, per contro, che nel caso concreto non siano dati i presupposti legali per procedere alla revisione delle decisioni di tassazione dal 2015 al 2017.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         L’insorgente non invoca alcuno dei motivi di revisione previsti dalle disposizioni legali. Nella misura in cui menziona dei fatti di cui ha avuto conoscenza negli anni successivi ai periodi fiscali ai quali si riferisce l’istanza di revisione, si può supporre che il motivo di revisione consista nella scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi (articoli 232 cpv. 1 lett. a LT e 147 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         La tesi del ricorrente consiste nel considerare “una sottrazione di denaro come un «mancato reddito»”. Egli avrebbe sì conseguito i guadagni assoggettati alle imposte nei periodi litigiosi, ma ne avrebbe “goduto qualcun altro attuando una frode nei [suoi] confronti”.

                                         2.2.2.

                                         Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, all’imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

                                         Tali disposizioni sono, in altri termini, espressione della teoria dell’incremento patrimoniale, in virtù della quale tutto quanto accresce il patrimonio del contribuente nel corso di un determinato lasso di tempo va considerato reddito. Esse contengono dunque una clausola generale, che è completata da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali (art. 16 – 22 LT e art. 17 – 23 LIFD).

                                         Dal principio dell’imposizione del reddito netto globale discende tuttavia che non sono imponibili le indennità conseguite in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali. È reddito il risarcimento del lucro cessante, non lo è invece il risarcimento del danno emergente (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 166; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 270; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz. Basilea 2019, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 330).

                                         Le prestazioni assicurative che servono a compensare un danno patrimoniale già verificatosi o futuro (damnum emergens) non comportano un incremento patrimoniale netto, ma un semplice scambio di attivi esente da imposta (cfr. DTF 139 II 363 = StE 2013 B 21.1 n. 23 = RF 68/2013 p. 730 = RDAF 2013 II 607, consid. 2.6 e giurisprudenza e dottrina citate).

                                         Analogamente, non viene conseguito alcun reddito quando i risparmiatori, che hanno percepito proventi da un sistema di investimenti fraudolento di carattere piramidale (“Schneeballsystem”), vengono poi obbligati a restituire quanto hanno ricevuto. L’obbligo di restituzione neutralizza infatti l’acquisizione del reddito (sentenza TF 2C_342/2016 del 23.12.2016 consid. 3 e giurisprudenza citata).

                                         2.2.3.

                                         Perché un’uscita patrimoniale possa «neutralizzare» un’entrata patrimoniale, occorre tuttavia che tra l’una e l’altra vi sia una correlazione.

                                         Una correlazione si può considerare sufficiente solo se la connessione è così stretta in termini fattuali e temporali che l’entrata appare necessaria e causale per l’uscita. Una neutralizzazione del reddito non può essere ammessa con troppa facilità, se non si vuole perdere di vista la distinzione fra il conseguimento di un reddito (che è fiscalmente rilevante) e utilizzazione del reddito (che invece è irrilevante dal punto di vista fiscale). Inoltre, resta il fatto che la pretesa fiscale sorta è essenzialmente definitiva e non può essere eliminata mediante la semplice restituzione delle prestazioni che hanno dato origine all'imposta. Ciò che è determinante è pertanto che, fin dal momento dell’entrata, l’incremento patrimoniale appaia incerto, in quanto condizionato dalla possibilità di un decremento patrimoniale, legato in modo sufficientemente stretto al reddito conseguito (sentenza 2C_342/2016 del 23.12.2016 consid. 2.2.4 e giurisprudenza citata; v. anche Reich, Rückerstattung von übersetzten Boni und anderen Lohnzahlungen, in ASA 80, p. 114).

                                         2.2.4.

                                         Alla luce della giurisprudenza appena illustrata, è escluso che la perdita patrimoniale lamentata dall’insorgente possa essere assimilata a quelle uscite che neutralizzano un reddito imponibile.

                                         In primo luogo, i soli documenti che il contribuente ha prodotto, per comprovare il danno subìto, consiste in una lettera inviata al ricorrente e alla moglie dal loro stesso legale, in un verbale di un’udienza tenutasi dinanzi alla Pretura di Lugano il 15 giugno 2018 e nella denuncia penale presentata al Ministero pubblico il 21 giugno 2019 contro __________. Per quanto concerne il verbale dell’udienza in Pretura, ne emerge che il ricorrente e la moglie avevano promosso un’azione di rendiconto, in relazione agli acconti versati per la ristrutturazione dell’immobile di loro proprietà, e che l’udienza di conciliazione si è conclusa con un accordo fra le parti, in virtù del quale il convenuto si è impegnato a fornire un rendiconto dettagliato sul materiale acquistato e sui lavori effettivamente svolti. Quanto alla denuncia penale, si ipotizzano i reati di truffa, falsità in documenti e appropriazione indebita, ma non è noto quale seguito la stessa abbia avuto. Ne consegue che, a distanza di 4/5 anni dai fatti, non vi è alcuna decisione giudiziaria, né civile né penale, che abbia accertato i fatti e le responsabilità di __________.

                                         In secondo luogo, se anche l’accusato fosse stato condannato in sede civile o penale, in relazione a danni subìti dall’insorgente, è evidente che nel patrimonio di quest’ultimo non si sarebbe verificata alcuna uscita tale da neutralizzare i redditi conseguiti. Lo stesso ricorrente non è stato in grado di indicare, nella sua istanza di revisione, un ben preciso reddito che dovrebbe essere stralciato dalla base imponibile, limitandosi ad affermare genericamente di aver “sì percepito sui [suoi] conti bancari” i redditi assoggettati all’imposta, ma di non averne potuto godere, per il fatto che “ne ha goduto qualcun altro attuando una frode dei [suoi] confronti”. Non vi è pertanto la minima correlazione, che possa rivelare un nesso causale, fra il conseguimento di un reddito e la perdita patrimoniale lamentata dal ricorrente.

                                         Ne consegue che la perdita patrimoniale, lamentata dal ricorrente, non è idonea a far apparire ingiustificata l’imposizione dei redditi, assoggettati alle imposte nei periodi fiscali dal 2015 al 2017.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         L’esito del ricorso non cambierebbe neppure se si volesse esaminare l’istanza di revisione dal punto di vista degli articoli 232 cpv. 1 lett. c LT e 147 cpv. 1 lett. c LIFD, che considerano come motivo di revisione il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         2.3.2.

                                         Anzitutto, il reato che ha influito sulla decisione o sulla sentenza deve essere stato debitamente accertato nell’ambito di un procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale non sia possibile, la prova della commissione di un crimine o di un delitto dovrebbe anche poter essere apportata in un’altra maniera (sentenza CDT n. 80.2019.99 del 21.10.2019 consid. 2.3; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 1802).

                                         Inoltre, non è sufficiente una condanna per un crimine o un delitto, ma quest’ultimo deve avere influito, in senso causale, sulla decisione o sulla sentenza fiscale. L’effetto del reato deve per esempio consistere nel provocare una decisione basata su una fattispecie “non vera” oppure impedire al contribuente di esercitare i suoi diritto procedurali (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 2465).

                                         2.3.3.

                                         Ora, nel caso in esame, la prova del preteso reato è costituita unicamente da una denuncia presentata al Ministero pubblico.

                                         In ogni caso, non vi sarebbe nessun nesso causale fra la truffa commessa dall’accusato e un errore nella tassazione del ricorrente. L’eventuale delitto commesso da __________ non avrebbe infatti influito in alcun modo sulle decisioni di tassazione dei periodi fiscali dal 2015 al 2017.

                                         Anche da questo punto di vista, pertanto, il ricorso si rivela infondato.

                                   3.   3.1.

                                         Come rilevato dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, il ricorrente non ha d’altronde mai fatto valere alcuna delle spese di manutenzione dell’immobile, che avrebbe sostenuto nei periodi fiscali litigiosi.

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

                                         Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

                                         Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2019 del novembre 2018).

                                         3.3.

                                         Nella fattispecie, pur risultando dalla denuncia penale che egli abbia versato a __________, fra il 2014 e il 2016, acconti per ben fr. 315'360.–, non ha tuttavia fatto valere nelle sue dichiarazioni d’imposta alcuna deduzione per spese di manutenzione. Fino ad oggi l’insorgente non ha prodotto alcuna fattura per le opere che sarebbero state effettuate dalla ditta __________. Non è pertanto neppure possibile stabilire se e in quale misura si tratti eventualmente di spese di miglioria.

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona 2. Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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