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Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2020 80.2019.201

6 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,295 parole·~16 min·3

Riassunto

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, stima arbitraria del reddito imponibile, rinvio degli atti

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.201 80.2019.202

Lugano 6 ottobre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 giugno 2019 contro la decisione del 20 giugno 2019 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

A.    RI 1, cittadino svizzero, è arrivato in Ticino, proveniente dall’__________ (__________) il 26.7.2017, domiciliandosi nel Comune di __________. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2017 il contribuente non presentava la dichiarazione fiscale: il 16.6.2018 riceveva una diffida ed il 17.7.2018 una multa (trasmessa tramite invio APlus) per violazione degli obblighi procedurali con la quale veniva nuovamente diffidato a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni e avvertito che in caso di mancata ottemperanza, il fisco avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

                                  B.   Con decisione di tassazione d’ufficio del 31.10.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 56'000.- e per l’IFD in fr. 58'300.-. La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr. 20'000.-.

                                         A motivazione della decisione veniva indicato:

                                         “Richiamata la diffida del 17.07.2018, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva”.

                                  C.   Con tempestivo reclamo del 21/22.11.2018 RI 1 contestava la decisione di tassazione d’ufficio indicando di opporsi “(…) in toto sia alla stessa che alle conseguenze economico/ amministrative che ne conseguiranno”. Precisava di aver avuto un incontro, durante il mese di agosto del 2018 con il tassatore __________, al quale aveva spiegato che nel periodo fiscale 2017 aveva vissuto grazie ai risparmi accumulati durante la sua precedente attività lavorativa. Il contribuente specificava di non disporre di reddito e di essere senza attività lavorativa dal mese di febbraio del 2017 “(…) periodo nel quale il mio precedente datore di lavoro __________ ha deciso di licenziarmi”. Concludeva il gravame precisando che sia il reddito sia la sostanza accertati erano “privi di qualsiasi fondamento”. Il reclamo non veniva corredato dalla dichiarazione fiscale.

                                  D.   Con richiesta del 6.5.2019, trasmessa al contribuente mediante invio APlus, l’autorità fiscale chiedeva l’invio della seguente documentazione, entro il 29.5.2019:

                                         “comprova del reddito, o del consumo di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi ha permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2017; ciò in considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”.

                                         In caso di mancato invio di quanto richiesto entro il termine fissato, l’autorità fiscale avvertiva il contribuente che sarebbe stata riconfermata la decisione di prima istanza.

                                  E.   Con scritto 6/7.6.2019 RI 1 si rivolgeva all’UT, riconoscendo dapprima il ritardo della risposta, dovuto ad un’assenza all’estero. Introduceva le proprie osservazioni indicando di comprendere perfettamente le perplessità dell’autorità di tassazione in merito alla sua situazione economica nell’anno 2017.

                                         Nel merito specificava che, dopo essere stato licenziato da __________ di __________ aveva tentato, invano, di aprire un’attività in __________, progetto imprenditoriale che tuttavia era “sfumato quasi subito”. Indicava inoltre di non aver voluto richiedere le indennità di disoccupazione “(…) in quanto ero intenzionato a richiedere gli averi del mio II pilastro per avviare un’attività in proprio nell’ambito della pulizia auto e tale progetto è ancora in fase di studio preliminare”. Aggiungeva che, terminati i risparmi che aveva accumulato quando ancora risiedeva in __________, era stato il padre, __________ residente a __________ (__________) a versargli qualche sporadico aiuto, mentre il fratello __________ lo aveva ospitato a titolo gratuito presso il proprio domicilio. Concludeva asserendo di essere intenzionato ad accelerare le pratiche per l’avvio dell’attività indicata e se entro la fine dell’estate la stessa non avesse preso avvio, dichiarava di non avere altra scelta se non quella di accedere agli indennizzi della disoccupazione.

                                  F.   Con decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo datata 20.6.2019, l’UT riconfermava gli elementi imponibili accertati con la seguente motivazione:

                                         “Reclamo non ammesso. Con lettera del 6.5.2019 l’autorità fiscale forniva al contribuente un termine scadente il 27.05.2019 per presentare le sue osservazioni e la documentazione comprovanti i mezzi di sostentamento da lui utilizzati per vivere nel corso del 2017. Non avendo risposto allo scritto sopraccitato, nel quale veniva indicato che in caso di inosservanza la decisione di prima istanza sarebbe stata riconfermata, l’autorità fiscale non può far altro che respingere il reclamo, visto che non è stata comprovata la manifesta inesattezza della prima decisione di tassazione emessa”.

                                  G.   Con ricorso 18/19.6.2020 RI 1 insorge contro la decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo indicando di aver più volte esposto la sua situazione finanziaria sia oralmente, sia per iscritto a funzionari dell’UT di __________. Il contribuente si scusa per aver risposto con ritardo alle richieste di documentazione da parte del fisco, ma adduce il fatto di aver risieduto per un lungo periodo in __________ e di cimentarsi per la prima volta con le questioni fiscali elvetiche e di non essere pertanto “pratico”. Nel gravame asserisce inoltre: “Potete effettuare su di me tutte le verifiche del caso e, con mio sommo rammarico, constaterete che non posseggo né beni liquidi né sostanza che mi possa, con tutta la buona volontà, far onorare quanto io debba all’erario”. Indica di non comprendere quale logica possa essere soggiacente a decisioni come quella emessa dall’__________ e come si possa presumere che egli possa reperire i mezzi finanziari per far fronte ad una simile richiesta.

                                  H.   Con osservazioni 28.6/1°.7.2019 l’autorità fiscale precisa di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2017, ritenuto come RI 1, nonostante la diffida del 16.6.2018 e la multa del 17.7.2018 non abbia trasmesso la dichiarazione fiscale per il 2017. Neppure con il reclamo del 21.11.2018 il contribuente aveva presentato la dichiarazione d’imposta. L’autorità fiscale aveva rinunciato a dichiarare il reclamo irricevibile, anche se ne avrebbe avuto tutti i diritti. Veniva ancora assegnato un termine scadente il 27.5.2019 per presentare la documentazione atta a comprovare la sua situazione finanziaria, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro sarebbe stata confermata la decisione di prima istanza. Il contribuente aveva lasciato decorrere tale termine, prendendo contatto con l’autorità fiscale unicamente il 7.6.2019, ribadendo la propria posizione senza allegare documentazione a sostegno della propria tesi.

Diritto

                                   1.   Il ricorrente censura integralmente l’operato dell’autorità di tassazione, la quale ha stimato d’ufficio il suo reddito e la sua sostanza nel 2017, compiendo un accertamento degli elementi imponibili del tutto arbitrario rispetto alla sua reale situazione finanziaria, esplicitata a più riprese, sia oralmente che per iscritto. Di diverso avviso l’autorità fiscale che ha tassato il contribuente tramite la procedura d’ufficio ritenuto come quest’ultimo non abbia mai presentato la dichiarazione fiscale.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                         2.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·        in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·        in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto alla procedura della tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante una diffida ed una multa disciplinare.

                                         Con il reclamo, il contribuente si è limitato a contestare genericamente la decisione di tassazione, indicando di non aver percepito alcun reddito nel 2017 e di aver vissuto con i risparmi accumulati durante la precedente attività lavorativa. Non ha per contro presentato alcuna dichiarazione d’imposta.

                                         3.2.

                                         Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

                                         Ora, il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, si sia rivolto a quest’ultimo con una richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso.

                                         3.3.

                                         La procedura seguita dall’autorità fiscale, che ha tassato il contribuente d’ufficio, si rivela pertanto legittima.

                                   4.   4.1.

                                         Stabilito che l’Ufficio di tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4).

                                         4.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht - Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

                                         Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         4.3.

                                         Anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (sentenza 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli da 127 a 129 LIFD. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD, p. 1709 s).

                                         4.4.

                                         L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

                                         4.5.

                                         4.5.1

                                         Ora dagli atti si evince che il contribuente è giunto in Ticino, proveniente dall’__________ il 26.7.2017. In applicazione degli art. 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv. 1 LT, l’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili. Analogamente, l’assoggettamento all'imposta alla fonte viene di regola sostituito da quello ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto la nazionalità svizzera (cfr. Divisione delle contribuzioni, Direttiva n. 1 - Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, versione I.2, valida dal 1.1.2015, n. 4).

                                         Dall’analisi della tassazione d’ufficio emerge invero che il periodo di assoggettamento preso in considerazione da parte dell’autorità fiscale va dal 1.1.2017 al 31.12.2017. A meno che l’autorità di tassazione non disponesse di elementi che lo inducevano a ritenere che il contribuente avesse il proprio domicilio fiscale in Svizzera già prima del 26.7.2016, in applicazione degli articoli 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv. 1 LT, il periodo di assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza avrebbe dovuto partire dal momento in cui si è domiciliato in Svizzera. Questa circostanza modifica pertanto in maniera sostanziale la misura degli elementi imponibili stabiliti d’ufficio.

                                         4.5.2.

                                         Sebbene l’autorità fiscale non spieghi su quali basi ha stimato il reddito in fr. 60'000.-, è ipotizzabile che abbia calcolato una media di fr. 5'000.- al mese per dodici mesi.

                                         Ora, essendo l’assoggettamento alle imposte iniziato unicamente alla fine del mese di luglio del 2017 appare evidente come il reddito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere ridotto proporzionalmente.

                                         4.6.

                                         Sempre ai fini della quantificazione degli elementi imponibili, il contribuente ha affermato di essere stato dipendente della ditta __________ a __________ sino al mese di febbraio 2017.

                                         Essendo domiciliato in __________, allorquando era alle dipendenze della sopraccitata società l’autorità fiscale, egli era imposto alla fonte (cfr. art. 114 LT e art. 91 LIFD). Se è vero che il contribuente ha palesemente violato i suoi obblighi fiscali nel non presentare la dichiarazione fiscale, nondimeno, nella valutazione degli elementi imponibili, l’UT deve effettuare una stima coscienziosa e basarsi sui dati a disposizione, rispettivamente facilmente reperibili.

                                         In casu, l’autorità fiscale avrebbe potuto verificare, sulla base degli art. 111 LIFD e 184 LT – invero in maniera piuttosto rapida - presso l’Ufficio delle imposte alla fonte quello che era stato il salario del contribuente, o eventualmente richiedere tale informazione all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sulla base della scheda salari allegata alla contabilità di __________. Quest’indicazione avrebbe potuto servire da riferimento per quantificare il reddito da imporre, in assenza RI 1 in relazione alla sua situazione fiscale nel 2017.

                                         4.7.

                                         Motivo per il quale, limitatamente alla commisurazione degli elementi imponibili, la decisione di tassazione d’ufficio deve essere annullata e gli atti ritornati all’UT affinché proceda ai rapidi accertamenti sopra indicati ed imponga il reddito unicamente a partire dall’inizio dell’assoggettamento, ossia dal 26.7.2017, a meno che non disponga di elementi che facciano ritenere che l’assoggettamento sia iniziato il 1.1.2017.

                                   5.   Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è annullata e gli atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli elementi imponibili. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                   §    La decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è annullata e gli atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli elementi imponibili ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Le spese processuali (già anticipate) consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’200.–

                                         sono a carico del ricorrente in ragione di ½ (fr. 600.–).

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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