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Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2020 80.2019.176

4 marzo 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·5,204 parole·~26 min·5

Riassunto

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, prezzo nettamente inferiore a quello pagato lo stesso giorno da altri acquirenti

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.176 80.2019.177

Lugano 4 marzo 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 31 maggio 2019 contro la decisione del 2 maggio 2019 in materia di IC-IFD 2016.

Fatti

                                  A.   RI 1 è presidente e segretario, con diritto di firma individuale, nonché dipendente della società __________.

                                         La società __________, costituitasi in data 30 aprile 2010, aveva un capitale azionario di fr. 100'000.-, di cui RI 1 possedeva 50 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- e __________ ne deteneva l’altra metà avente il medesimo valore nominale. Tale società si occupa della fornitura di servizi di progettazione, la consulenza tecnica specializzata e la commercializzazione di cucine e complementi d’arredo, sanitari nonché piastrelle e parquet; la stessa può assumere mandati di agenzia, nazionali e internazionali, relativi a tutti i prodotti in qualsiasi modo correlati alle forniture, ai servizi e alle attività di commercializzazione sopra indicate, la progettazione d’interni e l’attività di studio architettura in generale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 20.01.2019).                 

                                  B.   Con tre contratti di cessione di azioni del 31.12.2016, __________, allora presidente della __________, ha ceduto:

·         a RI 1 24 azioni, del valore nominale di fr. 1'000.- l’una, al prezzo di fr. 25'000.-, ove tale importo poteva essere corrisposto in denaro oppure in natura mediante cessione di merce determinata presso il punto vendita della __________A, come ad esempio delle cucine complete, un divano e un tavolo, entro il 30.04.2017;

·         ad __________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna al costo di fr. 39'000.-;

·         a __________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al prezzo di fr. 39'000.-.

                                  C.   Con dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016 del 12 dicembre 2017, RI 1 dichiarava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 56'778.- e per l’IFD un reddito di fr. 103'700.-, mentre ai soli fini IC una sostanza imponibile di fr. 0.-.

                                         Notificando a RI 1, la tassazione IC/IFD 2016, con decisione 10 luglio 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione di LuganoRS 1 (di seguito: UT) aggiungeva al reddito dell’attività dipendente principale del contribuente, ovvero allo stipendio netto erogato dalla __________ di fr. 48'672.-, un importo di fr. 47'000.-, qualificato come reddito dell’attività dipendente, così giustificato nella motivazione allegata:

                                         “L’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di azioni da parte di collaboratori è imponibile come reddito derivante dall’attività lucrativa. Esso corrisponde alla differenza tra il valore venale dei titoli ed il minor prezzo pagato al momento della sottoscrizione.

                                        Nello specifico il reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo seguente:

                                         valore fiscale dei titoli oggetto di transazione (24 azioni) fr. 72'000.prezzo di acquisto fr. 25'000.reddito imponibile fr. 47'000.-“.

                                         Nel contempo, per quanto attiene alla sostanza imponibile, l’UT aumentava a fr. 222'000.- il valore delle azioni della __________. Dedotti i debiti privati, la sostanza imponibile complessiva era pari a fr. 0.-.

                                  D.   RI 1, per il tramite del proprio rappresentante RA 1, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 agosto 2018, contestando l’imposizione del reddito di fr. 47'000.-, qualificato dal fisco reddito dell’attività lucrativa dipendente.

                                         Secondo il reclamante, la transazione era avvenuta tra terze persone, ragione per cui non era corretto ritenere che la società avesse attribuito dei benefici al dipendente. A suo avviso, “la valutazione relativa al vantaggio sull’acquisto di 24 [azioni] non corrisponde ai valori reali della società __________ che ha chiuso l’esercizio 2016 con una perdita di CHF 29'503.-“.

                                         Contestava altresì il valore fiscale delle quote, ai fini dell’imposta sulla sostanza, chiedendo di considerare il valore nominale di fr. 74'000.- e non l’importo stabilito dall’autorità fiscale, di fr. 222'000.-.

                                         Infine, postulava di “voler[lo] contattare/convocare per definire personalmente il presente reclamo”.

                                  E.   L’UT respingeva il gravame, con decisione dopo reclamo del 2 maggio 2019, avente la seguente motivazione:

                                         “Con lettera del 9.8.2018 viene contestata la tassazione 2016 nei termini di legge. In sede di audizione è stato sentito il rappresentante del contribuente il quale si riconferma nel reclamo chiedono [sic] una decisione formale.

                                         Gli art. art [sic] 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD prevedono che siano imposti tutti i proventi di un’attività dipendente tra i quali rientrano anche le prestazioni di terzi riconducibili al reddito del lavoro nel caso in cui il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, come può essere l’acquisto di azioni ad un prezzo di favore. In tale caso la differenza fra il valore venale e il prezzo d’acquisto inferiore è imponibile come reddito.

                                         In considerazione di quanto sopra l’autorità fiscale ha determinato il relativo reddito come da dettaglio motivato nella decisione di prima istanza la quale deve forzatamente essere riconfermata”.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite del proprio rappresentante RA 1, postula nuovamente lo stralcio dell’importo di fr. 47'000.-, quale reddito dell’attività lucrativa dipendente principale del contribuente, ribadendo che “il contribuente non ha ricevuto vantaggi valutabili in denaro da partecipazioni. Ha acquistato delle azioni di una società già sua al 50% da dove trae la fonte del suo unico reddito. La quantificazione del valore delle azioni acquistate è stata stabilita su un valore di contrattazione che i due soci hanno ritenuto congruo.” (cfr. pag. 2 del ricorso). Nel contempo, si aggrava anche avverso la rivalutazione delle azioni a fr. 3'000.- cadauna, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza.

                                  G.   Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2019, l’UT propone di respingere il ricorso, con le seguenti argomentazioni:

                                         “Innanzitutto va osservato che da un punto di vista fiscale, la differenza positiva tra il valore venale delle azioni e il loro prezzo di acquisto costituisce un vantaggio valutabile in denaro tassabile secondo lo stesso principio d’imposizione delle azioni di collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e 17b LIFD.

                                         Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore.”

                                         Dopo aver ricordato come sia avvenuta la vendita delle azioni da parte di __________, propone poi le seguenti considerazioni in merito alla valutazione delle stesse:

                                         “Al fine di avere una visione d’insieme del valore della società si è proceduto ad effettuare la valutazione con il metodo pratico della __________; ne risulta che al 31.12.2016 la società aveva una valutazione di fr. 2'766.- per azione, di seguito esponiamo il calcolo dettagliato:

                                         Utile degli ultimi 3 anni

                                         2014                      33'114

                                         2015                      75’056

                                         2016                     -29’503

                                         Media annua          26’222

                                         Tasso di capitalizzazione 7%             374’605

                                         Valore di sostanza al 31.12.2016        178’516

                                         Media dei valori                                 276’560

                                         Valore per azione (./. 100)                     2’766

                                         Il valore per azione ottenuto di fr. 2'766.-, si avvicina al prezzo di cessione accordato ai nuovi azionisti.

                                         Riteniamo inoltre importante sottolineare che anche il solo valore patrimoniale della società al 31.12.2016 corrispondeva a fr. 1'785.- per azione (valore patrimoniale totale di fr. 178'516.-), cifra ben superiore al prezzo accordato a RI 1.

                                         Considerando in aggiunta che RI 1, tramite l’acquisto delle azioni, ottiene la maggioranza assoluta della società tale prezzo pare ancor meno congruo.

                                         Considerato quanto sopra esposto riteniamo giustificato considerare il valore venale delle partecipazioni in fr. 3'000 per azione, come da prezzo accordato ai nuovi azionisti; ne consegue che il Signor RI 1 ha beneficiato di una prestazione valutabile in denaro di fr. 47'000.- (fr. 1'959 x 24 azioni) tassabile secondo lo stesso principio d’imposizione delle azioni di collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e 17b LIFD.“

                                  H.   Nella sua replica del 24 giugno 2019, il ricorrente rileva come “in data 30.09.2016 sia avvenuta una prima cessione di 50 quote da parte del Sig. RI 1 al Sig. __________ al valore nominale. Il sig. __________ con la totalità delle azioni ha beneficiato di una distribuzione di un dividendo di CHF 50'000.-. Operazione nota all’ufficio di tassazione di Lugano che ha imposto unicamente il dividendo versato”.

                                         Egli produce poi due contratti di cessione di azioni, rispettivamente datati 30 settembre e 19 dicembre 2016, precisando che tra lui e __________i “avevano già concordato la cessione di azioni successiva e il loro valore”, e che, pertanto, la data del contratto è indicativa solamente “alla formalizzazione del trapasso”.

                                         Infine, il ricorrente ribadisce quanto espresso in sede di ricorso in merito al calcolo utilizzato per determinare il valore delle azioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

                                         Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

                                         1.2.

                                         L’art. 17 cpv. 1 LIFD prevede in particolare che siano imposti tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 3 aprile 2015 n. 2C_618/2014 e 2C_619/2014, in RF 70/2015 pag. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450, consid. 2).

                                         Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).

                                         1.3.

                                         Anche prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e dottrina citata).

                                         Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).

                                         1.4.

                                         Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a.    le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b.    le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

                                         È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).

                                         Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).

2.    2.1.

                                         Come ricordato, RI 1, nel periodo fiscale controverso, era dipendente presso al __________ (cfr. certificato di salario). Egli, insieme al signor __________, ha costituito la società __________ in data 30 aprile 2010, ove entrambi i soci detenevano rispettivamente 50 azioni ciascuno del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna.

                                         Come emerge dal Registro delle azioni della __________ SA e come ha sottolineato in particolar modo l’insorgente, nella sua replica del 24 giugno 2019, negli ultimi mesi del 2016 vi sono stati diverse transazioni che avevano per oggetto le azioni della società:

·         il 30.9.2016, RI 1 ha ceduto a __________ le sue 50 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- l’una al prezzo di fr. 50'000.-, precisando che “l’importo dovrà essere corrisposto entro il 31.12.2017”;

·         il 19.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 50 azioni, al prezzo di fr. 50'000.-, con la precisazione che “il pagamento viene compensato sulla base del contratto di cessione del 30.09.2016 e non ancora liquidato”;

·         il 31.12.2016 __________ ha ceduto:

-       a RI 1 24 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, al prezzo di fr. 25'000.-;

-       a __________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al prezzo di fr. 39'000.-;

-       a __________13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al prezzo di fr. 39'000.-.

                                         2.2.

                                         Nella decisione di tassazione, poi confermata con la decisione dopo reclamo, l’UT ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato al prezzo di fr. 25'000.- 24 azioni della __________, il cui valore venale ammontava a fr. 72'000.-.

                                         A comprova del vantaggio a lui riconosciuto, l’autorità fiscale sottolinea, fra l’altro, che mediante tale compravendita di azioni RI 1 ha ottenuto la maggioranza assoluta della società, fatto che fa apparire “tale prezzo… ancor meno congruo”.

                                         Secondo l’autorità di tassazione, il ricorrente avrebbe beneficiato di un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 47'000.-.

                                   3.   3.1.

                                         Come anticipato, secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 1.2.). Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.

                                         Ora, il presupposto è chiaramente il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Pertanto deve essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.

                                         3.2.

                                         L’autorità di tassazione ha proceduto alla stima delle azioni, commisurandole in fr. 3'000.- ciascuna, prendendo come riferimento il prezzo pagato, lo stesso giorno, dagli altri due acquirenti, per l’acquisizione di 13 azioni ciascuno. Nelle osservazioni al ricorso, ha poi verificato tale valore, applicando i criteri di stima previsti dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008).

                                         Il contribuente contesta la valutazione di fr. 3'000.- per azione, chiedendo che ci si avvalga del metodo di calcolo contenuto nella Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte che “prevede la possibilità di applicare una ponderazione di 1 quando siano date determinate circostanze”. Pertanto, a detta del ricorrente, “ricalcolando avremo quindi un valore imponibile di CHF 1'786.- per azione. Ne consegue una sostanza imponibile per il contribuente di CHF 132'164.- e non di CHF 222'000.-.”

                                         3.3.

                                         Le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde al prezzo di acquisto.

                                         Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2, pag. 4).

                                         In altri termini, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri-Berna 2015, n. 10 ad § 50, p. 923).

                                         La condizione perché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid. 2.4).

                                         La giurisprudenza del Canton Sciaffusa ha per esempio ritenuto determinante quale valore venale di una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta sette mesi dopo il momento determinante (cfr. la sentenza dell’Obergericht del Canton Sciaffusa dell’11 febbraio 2005, n. 66/2003/31 consid. 3).

                                         Lo stesso Tribunale federale, esaminando il caso di una società che aveva venduto per 320 DM ciascuna delle azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute per 610 DM nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, ha affermato che la differenza fra i due valori rappresentava una distribuzione occulta di utile dalla società agli azionisti. Per quanto concerne la definizione del valore venale delle azioni acquistate dai soci, l’Alta Corte ha richiamato proprio le istruzioni sulla stima dei titoli non quotati ed ha ritenuto determinante per la valutazione la successiva vendita degli stessi titoli, considerata una cessione importante fra terzi indipendenti. Nonostante il mezz’anno trascorso fra le due transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto dunque determinante il valore della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non erano state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano che in tale lasso di tempo vi fosse stato un aumento significativo del valore della società o delle azioni oppure che la situazione economica della società fosse cambiata in modo rilevante (sentenza del 22 maggio 2003 n. 2A.590/2002 consid. 3.1).

                                         3.4.

                                         Tornando alla fattispecie in esame, con i tre contratti di cessione delle azioni, tutti datati 31.12.2016, __________ ha venduto tutte le sue azioni della __________. Mentre tuttavia il prezzo pagato dal ricorrente era appena leggermente superiore al valore nominale delle azioni (fr. 25'000.- per 24 azioni), quello pagato dagli altri due acquirenti era esattamente il triplo del valore nominale (fr. 39'000.- per 13 azioni).

                                         Alla luce di questi contratti, è innegabile che il ricorrente abbia potuto beneficiare di un prezzo di favore. La controprestazione fornita dagli altri due acquirenti rappresenta infatti il valore di mercato delle quote di partecipazioni cedute, in quanto si riferisce a cessioni tra terzi indipendenti. Tutti i contratti sono poi stati stipulati lo stesso giorno.

                                         È irrilevante, in questo contesto, quanto sostenuto dall’insorgente, laddove argomenta che, sebbene i contratti presentino tutti e tre la stessa data, tuttavia quello che lo concerne sarebbe stato concluso in precedenza, in quanto “proprio nei primi mesi dell’anno 2016 il socio ha espresso il desiderio di interrompere l’attività e quindi anche di uscire dalla società”, proponendo al ricorrente “di rilevare le sue quote”. In effetti, come indicato, la giurisprudenza considera determinante il valore risultante da una vendita fra terzi anche se intervenuta a oltre mezz’anno di distanza (fino a 12 mesi secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo [SB.2017.00116 del 21.2.2018], citata nel Commentario 2019 alle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, p. 6). Quindi, se anche si volesse considerare come data del contratto, in contrasto peraltro con il testo dell’accordo, un momento non meglio precisato all’inizio dell’anno, nondimeno rimarrebbe determinante il valore che risulta dai due contratti in discussione.

                                         La tesi del ricorrente è del resto in netta contraddizione con lo stesso svolgimento dei fatti, che descrive. Se, da un lato, sostiene che la decisione di __________ di cedere a lui la sua quota (50%) sarebbe maturata all’inizio del 2016, dall’altro, sottolinea che il 30 settembre 2016 è stato invece lui stesso a cedere a __________ la propria quota (50%), facendogli detenere la totalità delle azioni fino al 19 dicembre 2016, quando gliele ha rivendute.

                                         3.5.

                                         Viste le conclusioni che precedono, non mette pertanto conto di confrontarsi con la questione della ricostruzione del valore in base alle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte. Le indicazioni che ne emergono non fanno tuttavia altro che corroborare la decisione contestata.

                                         Secondo il “metodo pratico”, impiegato dall’Ufficio di tassazione per la stima proposta nelle osservazioni al ricorso, il valore della singola azione ammonterebbe a fr. 2'766.-, mentre il calcolo intrapreso dal ricorrente, applicando il modello di calcolo del valore di reddito adottato dal Canton Ticino (base di calcolo costituita dai conti degli ultimi due anni, l’ultimo dei quali preso in considerazione due volte), arriva addirittura al valore di fr. 2'900.-.

                                         Il valore di un’azione scende a fr. 1'786.-, secondo il calcolo proposto nel ricorso, solo applicando un metodo di calcolo, previsto dalle citate Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito anziché due (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 2). Difatti, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società.

                                         Ora, a parte il fatto che il valore così stabilito eccede comunque quello che risulta dal contratto con cui il ricorrente ha acquistato le 24 azioni dall’altro socio, l’insorgente non fa il minimo sforzo per dimostrare che la società presenti le caratteristiche richieste perché sia applicabile tale metodo di calcolo. Già il primo requisito non è manifestamente adempiuto: se il contribuente aveva 50 azioni __________ ne aveva altre 50, nessuno dei due era azionista di maggioranza. Inoltre, non risulta che l’insorgente fosse l’unico dipendente della società. Il fatto stesso che siano stati trovati altri due acquirenti, infine, dimostra che la società era tutt’altro che inalienabile.

                                         3.6.

                                         Alla luce di quanto precede non vi è dubbio che __________ abbia acquistato le azioni della __________ SA ad un prezzo di favore.

                                   4.   4.1.

                                         Si tratta, a questo punto, di stabilire se la prestazione di cui ha beneficiato il ricorrente costituisca un reddito imponibile oppure no.

                                         4.2.

                                         Come già ricordato, in virtù della clausola generale di cui agli articoli 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT, ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta (v. supra, consid. 1.1).

                                         Fra i redditi che sono esenti dall’imposta figura, in particolar modo, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 23 lett. a LT).

                                         Come pure è già stato rilevato, rientra fra i redditi dell’attività lucrativa dipendente anche il vantaggio rappresentato dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (v. supra, consid. 1.3 e giurisprudenza citata).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale di ricorso fiscale del Canton Zurigo, perché si possa ravvisare una prestazione legata al rapporto di lavoro si richiede che le parti avessero tale intenzione. Se nessuno dei due contraenti era consapevole che la prestazione avesse un valore effettivo superiore rispetto a quello convenuto, il vantaggio patrimoniale non costituisce una controprestazione per la prestazione lavorativa (cfr. la sentenza DB:2017.174 e ST.2017.2019 del 29.5.2018 consid. 2a, in ZStP 2018 p. 315).

                                         4.3.

                                         Nel caso in esame, proprio la circostanza che, alla fine del 2016, __________ abbia venduto tutte le sue azioni, concedendo tuttavia solo al ricorrente un prezzo nettamente inferiore, dimostra che i contraenti non potevano non essere consapevoli del vantaggio concesso dal venditore al suo ex socio. D’altronde, neppure l’insorgente pretende di aver conseguito un reddito esente, in particolare una donazione.

                                         In queste circostanze, il vantaggio patrimoniale di cui ha beneficiato il ricorrente deve essere qualificato come reddito imponibile, in particolare quale reddito dell’attività lucrativa dipendente.

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorrente contesta poi la stima delle azioni della __________ SA, da lui detenute, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza. Anche in questo caso, infatti, l’autorità fiscale cantonale ha definito il valore venale delle azioni del ricorrente alla fine del periodo fiscale 2016, fondandosi sul prezzo di vendita di una singola azione corrispondente a fr. 3'000.-, e meglio sulla base dei due contratti di cessione di azioni, con i quali __________ ha ceduto, rispettivamente, 13 azioni a __________ e 13 azioni a __________ al prezzo di fr. 39'000.ciascuno.

                                         5.2.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esi-stenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

                                         In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·         l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio econo-mico, ideale, materiale o di altra natura;

·         il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifi-ca della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

                                         5.3.

                                         Nella fattispecie, l’imposta sulla sostanza, contestata dall’insorgente, ammonta a zero franchi.

                                         Ne consegue che il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è conseguentemente irricevibile.

                                   6.   C’è un ultimo aspetto, che merita di essere approfondito.

                                         Nel suo ricorso e nella replica alle osservazioni dell’UT, il contribuente sottolinea __________ avevano già concluso due precedenti contratti, aventi per oggetto la cessione di azioni della stessa società, rispettivamente il 30.9.2016 e 19.12.2016. Come già indicato in precedenza, queste sono le transazioni intervenute fra i due fondatori della società:

·         il 30.9.2016, RI 1 ha ceduto a __________ le sue 50 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- l’una al prezzo di fr. 50'000.-, precisando che “l’importo dovrà essere corrisposto entro il 31.12.2017”;

·         il 19.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 50 azioni, al prezzo di fr. 50'000.-, con la precisazione che “il pagamento viene compensato sulla base del contratto di cessione del 30.09.2016 e non ancora liquidato”;

·         il 31.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 24 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, al prezzo di fr. 25'000.-.

                                         Per poco più di due mesi, dunque, __________, che “proprio nei primi mesi dell’anno 2016… [aveva] espresso il desiderio di interrompere l’attività e quindi anche uscire dalla società”, proponendo “al sig. RI 1 di rilevare le sue quote” (cfr. ricorso), è invece divenuto unico azionista della società che voleva cedere. Grazie alla detenzione di tutte le azioni, “ha beneficiato di una distribuzione di un dividendo di CHF 50'000.-“, “operazioni nota all’ufficio di tassazione che ha imposto unicamente il dividendo versato” (cfr. replica del 24.6.2019).

                                         Lo stesso insorgente sembra chiedersi per quale ragione l’autorità di tassazione abbia ignorato i trasferimenti di azioni intervenuti fra gli stessi contraenti il 30.9.2016 e il 19.12.2016, limitandosi all’imposizione del dividendo percepito da __________.

                                         In effetti, se i due contratti di cessione sono effettivamente stati conclusi ed eseguiti, ci si domanda perché l’Ufficio di tassazione non si sia confrontato con l’ipotesi di una cessione a prezzo di favore, come ha fatto invece per la vendita del 31.12.2019.

                                         D’altra parte, se invece l’autorità di tassazione avesse ritenuto che si trattasse di contratti fittizi, dovrebbe essere approfondita la ragione della loro stipulazione. Se lo scopo fosse stato, come sembra indicare il ricorrente laddove accenna alla distribuzione di un dividendo di fr. 50'000.- al solo __________, di eludere l’art. 660 cpv. 1 CO, che conferisce ad ogni azionista il diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, dovrebbe comunque essere esaminato il trattamento fiscale del dividendo in questione.

                                         L’Ufficio di tassazione procederà di conseguenza a verificare la portata e le eventuali conseguenze fiscali degli accordi, intervenuti fra i soci fra il 30 settembre e il 19 dicembre 2016, coinvolgendo anche __________.

                                   7.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale e federale sul reddito, il ricorso è respinto.

                                         1.2.  Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’200.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

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1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.176 — Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2020 80.2019.176 — Swissrulings