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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.162

5 maggio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·5,776 parole·~29 min·2

Riassunto

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, concubino, solo se prestazioni gratuite, rinuncia volontaria a conseguire entrate sufficienti

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.162 80.2019.163

Lugano 5 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

 Mara Regazzoni

parti

 RI 1 Agno  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 maggio 2019 contro la decisione del 17 aprile 2019 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 è di professione avvocato. Nel periodo fiscale 2017 ha lavorato dal 1.1.2017 sino al 30.9.2017 presso l’__________. Dal 1.10.2017 al 31.12.2017 è stata alle dipendenze di __________.

                                  B.   Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2017 la contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 59'314.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.

                                         RI 1 chiedeva in particolare che le venisse riconosciuta la deduzione per “persona bisognosa a carico” per il convivente __________ (1994), con il quale è coniugata dall’11.5.2018 (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch).

                                  C.   Con decisione IC/IFD 2017 del 14.11.2018, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 70'400.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 71'600.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale non riconosceva la deduzione per “persona bisognosa a carico” con la seguente motivazione: “Conviventi non considerati quali figli a carico. Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.

                                  D.   Con reclamo 6/7.12.2018 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2017 chiedendo il riconoscimento della deduzione per persone bisognose a carico. La contribuente spiegava di convivere con __________ dal 2016. Nel 2017 questi frequentava il secondo anno di apprendistato (42 ore a settimana) per ottenere il diploma quale autista di veicoli pesanti AFC. Il percorso di formazione intrapreso prevedeva una parte teorica dell’istruzione, presso la __________ a __________ ed una parte pratica, svolta presso __________ SA. La reclamante indicava pertanto che la formazione pratica e teorica avevano impegnato molto il convivente nel 2017, il quale aveva poco tempo libero a disposizione. Ritenuto come il compagno percepisse quale retribuzione unicamente la somma di fr.1'100.- lordi mensili, la reclamante aveva deciso di pagare per intero i costi relativi all’alloggio, come pure altre spese di pertinenza del compagno durante tutto il periodo della sua formazione, per un ammontare così determinato: fr. 9'300.- per l’alloggio e le spese accessorie, fr. 1'956.35 relativi a svariate fatture, nonché fr. 2'200.- relativi all’acquisto di un’autovettura, donata al compagno per permettergli di effettuare il tragitto casa – lavoro durante i periodi invernali, siccome impossibilitato ad utilizzare la motocicletta.

                                         La contribuente citava il capitolo 11 della Circolare n. 30 dell’AFC “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge sull’imposta federale diretta (IFD)”, secondo cui la deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. La deduzione può inoltre essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un’attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. La reclamante riteneva di adempiere tutte le condizioni poste dalla legge per beneficiare della deduzione in questione, avendo sostentato il contribuente con importi ben più alti rispetto a quelli previsti come minimo dalle norme di legge. In merito alla totale o parziale incapacità del suo compagno di provvedere al proprio sostentamento, egli nel 2017 avrebbe sempre svolto un’attività lavorativa; tuttavia vista la retribuzione ricevuta, si era ritrovato nell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. La reclamante faceva notare che, senza il suo aiuto finanziario, “il sig. __________ sarebbe con tutta probabilità beneficiario di sussidi, assegni di studio o addirittura a carico dell’assistenza sociale (la sua famiglia non può nemmeno permettersi di sostenerlo, essendo anche entrambi i genitori parzialmente a carico dell’assistenza, rispettivamente con un guadagno che supera di poco il minimo vitale)”. A causa della convivenza con lei, invece, le assicurazioni sociali gli avrebbero negato il sussidio per il pagamento del premio per la cassa malati. Al suo caso neppure si sarebbe potuta applicare la giurisprudenza relativa ai concubini: il suo compagno era impiegato a tempo pieno nella propria formazione e non si occupava delle faccende domestiche. Motivo per il quale non aveva fornito alcuna controprestazione, sicché i contributi della reclamante erano di natura gratuita.

                                  E.   Il 12.3.2019 l’autorità fiscale trasmetteva alla contribuente, tramite invio APlus, una richiesta di documenti. Dopo aver ricordato le condizioni alle quali può essere riconosciuta una deduzione per persona bisognosa a carico, l’UT indicava che, secondo costante dottrina e giurisprudenza si considera che una formazione possa normalmente ritenersi conclusa al compimento di 25 anni. L’autorità fiscale specificava: “Non siamo a conoscenza delle circostanze oggettive che hanno impedito alla persona assistita di lavorare e che lo hanno costretto ad intraprendere un’ulteriore formazione dopo averne già conclusa una prima”. L’UT invitava la contribuente a voler prendere posizione entro il 10.4.2019, specificando le formazioni professionali concluse dal suo compagno, le circostanze oggettive (periodo di disoccupazione prolungato, ricerche di impiego con esito negativo, periodi di malattia o infortunio) che avevano costretto il convivente a intraprendere una nuova formazione a tempo pieno dopo averne già conclusa un’altra. Alla contribuente veniva inoltre richiesto di voler presentare la comprova dell’assunzione di spese per il mantenimento del compagno per almeno l’ammontare della deduzione fiscale massima fatta valere in deduzione, come anche la copia del contratto di affitto dell’abitazione condivisa per il 2017. RI 1 veniva inoltre avvertita che, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione agli atti.

                                  F.   Con scritto 1°/2.4.2019 la contribuente specificava che __________ non aveva mai svolto la professione per la quale si era formato, ossia “addetto del pneumatico CFP”. Dal 2010 al 2011 egli aveva svolto l’apprendistato di giardiniere – paesaggista presso la ditta __________ di __________. In seguito al fallimento della ditta aveva cercato, senza successo, un’ulteriore posizione di apprendistato. Dal 2012 al 2014 aveva iniziato e concluso l’apprendistato quale addetto del pneumatico presso __________ SA, senza poi essere assunto da questo datore di lavoro. Dal 2014 e sino all’inizio dell’apprendistato quale apprendista autista di veicoli pesanti AFC presso __________, __________ si sarebbe “riciclato” come poteva in diversi settori, tutti estranei alla sua formazione, nelle pulizie e nella ristorazione (presso il __________ di __________). Per quanto concerneva le spese sostenute per il sostentamento del convivente, RI 1 specificava che il contratto di locazione era intestato unicamente a lei, poiché, al momento della sottoscrizione, il convivente stava svolgendo l’apprendistato ed era, in quel periodo, gravato da più esecuzioni, non risultando pertanto solvibile. Per il resto gli importi per persona bisognosa a carico sarebbero stati comprovati dai giustificativi già allegati alla dichiarazione fiscale 2017. Ritenuto l’esiguo compenso ricevuto durante l’apprendistato, il convivente era riuscito a pagare unicamente le spese relative ai corsi di __________ e quelli interaziendali, le spese di abbonamento telefonico, il vitto giornaliero fuori casa, l’acquisto saltuario di qualche capo d’abbigliamento e calzature e di tanto in tanto l’acquisto di qualche provvista per l’economia domestica.

                                  G.   Con decisione IC/IFD 2017 del 17.4.2019, l’UT respingeva il reclamo presentato dalla contribuente. L’autorità fiscale illustrava i motivi per i quali non doveva essere concessa la deduzione per persona bisognosa a carico. Il fisco precisava che la contribuente aveva asserito di essersi assunta costi per fr. 13'456.- relativi al compagno, così composti: metà della pigione e delle spese accessorie per l’appartamento di __________, pagamenti per fr. 1'956.35 relativi a diverse fatture del compagno, nonché fr. 2'200.- per l’autovettura regalata a quest’ultimo.

                                         Secondo la giurisprudenza federale e cantonale il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico riferita ad un convivente, viene normalmente esclusa. L’UT specificava: “(…) l’esistenza del concubinato di per sé e la partecipazione all’usuale “ménage” quotidiano di una coppia fanno sì che, anche nel caso della contribuente, non si possa ritenere che il contributo elargito sia stato effettuato a titolo gratuito a tutti gli effetti. Del resto l’assenza di controprestazione da parte del convivente resta un’affermazione autoreferenziale, sprovvista di prova effettiva”.

                                         Dalla lettura del contratto di affitto per l’abitazione di __________ risultava inoltre che unica conduttrice era l’insorgente e che lo stesso fosse adibito ad uso personale (e non quale abitazione famigliare per più persone). L’UT era pertanto dell’avviso che in tale circostanza non era corretto affermare che metà della pigione e metà delle spese accessorie fossero anche oneri del convivente: in questo senso nulla provava nemmeno l’autorizzazione rilasciata dai proprietari per acconsentire al fatto che il convivente ivi risiedesse. Neppure potevano essere riconosciuti quali costi di sostentamento i fr. 2'200.- pagati da RI 1 per acquistare come regalo un’autovettura al compagno, trattandosi di una donazione (la necessità dell’utilizzo dell’autovettura da parte del contribuente, oltre che irrilevante sarebbe anche stata non dimostrata, visto che il luogo di lavoro di quest’ultimo era raggiungibile a piedi e che a __________ poteva recarsi con i mezzi pubblici). L’autorità fiscale indicava che in queste circostanze il contributo di mantenimento elargito dalla reclamante al convivente non raggiungeva né per l’imposta cantonale né per l’imposta federale diretta i minimi previsti dalla legge. Inoltre non si ravvisavano neppure le condizioni di incapacità lucrativa del convivente, ritenuta personale la scelta di intraprendere una nuova formazione a tempo pieno.

                                  H.   Il 15/16.5.2019 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2017.

                                         In relazione ai costi sostenuti per il sostentamento del convivente, la ricorrente asserisce, contrariamente alla posizione dell’autorità fiscale, di aver corrisposto importi addirittura più alti rispetto a quelli previsti nelle disposizioni legali. Il fatto che il compagno non figurasse nel contratto di locazione era da ricondurre unicamente agli atti esecutivi pendenti nei confronti di quest’ultimo come anche all’esigua retribuzione mensile, aspetti che gli avevano impedito di figurare a pieno titolo come conduttore.

                                         In relazione alla totale o alla parziale incapacità lavorativa, RI 1 ribadisce quanto già specificato in sede di reclamo, cioè che __________ aveva lavorato a tempo pieno nel 2017, non ricevendo tuttavia un compenso adeguato per far fronte al proprio sostentamento trattandosi di un apprendistato. La ricorrente puntualizza che, la giurisprudenza ha riconosciuto una capacità di guadagno limitata anche nel caso di una persona adulta che si trova ancora in formazione.

                                         In relazione alla situazione di concubinato, l’insorgente ritiene di aver fornito una prestazione del tutto gratuita e volontaria, in quanto il compagno era impegnato a tempo pieno nella sua formazione lavorativa e non si occupava delle faccende domestiche. Menziona poi una sentenza (n. 80.2011.158 del 9.7.2012, in RtiD I-2013), in cui la CDT avrebbe riconosciuto, nel caso di una persona disoccupata che viveva con il fratello e la moglie di quest’ultimo, che la deduzione richiesta comprendeva le spese di alloggio ed avrebbe pertanto ritenuto “eccessiva” la richiesta dell’Ufficio di tassazione di produrre una distinta di tutti i costi sostenuti per il suo mantenimento. La CDT non avrebbe nemmeno preteso che il fratello, disoccupato, potesse svolgere delle mansioni domestiche quale controprestazione al contributo elargito. In relazione all’autovettura regalata al convivente, la ricorrente ne ribadisce la necessità per permettere al convivente di recarsi al lavoro, vista la distanza a piedi tra l’appartamento e la sede di lavoro (2.2 km, ossia mezz’ora di cammino). Da ultimo, la contribuente ribadisce che, senza il suo aiuto finanziario, __________ avrebbe dovuto far capo “(…) ad assegni di studio, (…) alla concessione dei sussidi di cassa malati, o genericamente presso le istituzioni sociali comunali. Riconoscere invece il ruolo della contribuente dal punto di vista fiscale è invece corretto, equo e di transenna risulta anche un risparmio per le istituzioni sociali comunali e cantonali”.

                                    I.   Il 21/22.5.2019 l’UT ha trasmesso l’incarto della contribuente, rinviando alla motivazione della decisione impugnata.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.-a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2017), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

                                         Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

                                         1.2.

                                         Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 23c ad art. 35 LIFD, p. 889; Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

                                         1.3.

                                         Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

                                         Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

                                         In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.- di reddito netto o a fr. 50'000.- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.- di reddito netto e a fr. 46'000.di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.- di reddito netto e a fr. 92'000.- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Blöchliger, Das Verhältnis vom Kinderabzug zum Unterstützungsabzug, Teil 2, in RF 64/2009 p. 255).

                                         1.4.

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere sussidi di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 192).

                                         1.5.

                                         Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.

                                         La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

                                         L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.

                                         Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

                                   2.   2.1.

                                         2.1.1.

                                         Nel caso in esame la ricorrente convive con __________ dal 1.8.2016. Sino al 31.7.2016 quest’ultimo era domiciliato a __________, in via __________, presso la __________ (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch, sito internet consultato il 1.4.2020).

                                         Il compagno dell’insorgente (cfr. curriculum vitae agli atti) ha effettuato un apprendistato quale giardiniere presso la __________ SA a __________ dal 2010 al 2011. Nel periodo dal 2012 al 2014 ha invece svolto e concluso, ottenendo il relativo diploma, un apprendistato quale “addetto del pneumatico CFP”, percependo, nel periodo 2014 (gennaio – luglio), uno stipendio medio mensile di fr. 910.- (cfr. certificato di salario rilasciato dalla __________ SA), mentre che dal 2014 al 2015 egli ha lavorato come “capo squadra” presso __________ SA occupandosi dell’organizzazione dei lavori di pulizia (percependo nel periodo 1.1.2015 – 3.7.2015, quale Teilzeit/Nebenerwerb, la somma di fr. 12'044.- netti, ossia una media mensile di più di fr. 2'000.-), occupandosi dell’organizzazione dei lavori di pulizia. Nel 2016 ha lavorato saltuariamente presso il ristorante __________ a __________ (buste paga di maggio fr. 699.10 netti, di giugno fr. 1'724.80 ed agosto fr. 792.30). Il suo reddito imponibile complessivo nel 2014 era stato di fr. 7'100.- per l’IC e di fr. 7'600.- per l’IFD (stabilito mediante tassazione d’ufficio), sulla base di un’entrata di fr. 10'988.-, mentre che nel 2015, il reddito imponibile complessivo è stato accertato in fr. 4'100.- (5'600.- quello dell’IFD) sulla base di un’entrata di fr. 13'993.-. La contribuente specifica che nonostante l’impegno e la buona volontà nella ricerca di un impiego, il compagno ha sempre conseguito, come documentato, delle entrate “assai basse”. Nel 2016, il contribuente ha iniziato il nuovo apprendistato presso __________ SA.

                                         2.1.2.

                                         La ricorrente, nello scritto 1.4.2019 trasmesso all’UT a complemento del reclamo, indicava, in relazione alla decisione di aiutare il proprio compagno nella nuova formazione scelta: “Nel momento in cui il sig. __________ e la contribuente si sono conosciuti e hanno man mano deciso di condividere e pianificare il proprio futuro insieme, il sig. __________ ha espresso la volontà di ricominciare una formazione e ciò onde conseguire finalmente un titolo di studio che gli permettesse almeno in linea teorica di esercitare una professione in Ticino in maniera dignitosa. La contribuente ha assecondato e favorito quest’idea, ritenendola del tutto giudiziosa e dicendosi disposta ad accollarsi tutte le spese derivanti dalla convivenza (ma sarebbe stato lo stesso se il sig. __________ e la contribuente non avessero condiviso l’abitazione in quanto la situazione economica della famiglia del sig. __________ è anch’essa molto precaria)”.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Nel caso in cui la deduzione per persona bisognosa a carico sia richiesta per il sostegno offerto ad un concubino, devono essere considerati con particolare attenzione due aspetti. In primo luogo, deve essere accertata la gratuità delle prestazioni offerte. In secondo luogo, deve essere verificato che il convivente che non dispone di entrate sufficienti non vi abbia rinunciato volontariamente.

                                         2.2.2.

                                         Per quanto concerne il primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n. 11).

                                         2.2.3.

                                         In merito alla valutazione del lavoro domestico svolto dal partner del contribuente, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo si è espresso in una sentenza del 29.7.2014 (ST.2014.146, consultabile al sito https://www.strgzh.ch/assets/entscheide/StRG_DB_2014_122_sz.pdf, visualizzato il 1.4.2020). Il contribuente, che era attivo come Risk Manager in una società, viveva con la partner, studentessa. In particolare il ricorrente aveva indicato che la sua compagna non aveva risorse finanziarie, motivo per il quale doveva provvedere al suo sostentamento. Sebbene l’insorgente avesse affermato di non sapere per quante ore a settimana dovesse studiare la propria compagna né fossero stati presentati dei mezzi di prova circa lo studio che stava svolgendo, aveva comunque lasciato intendere che la sua compagna aveva dedicato giornalmente alla cura della casa un’ora. Nella sentenza, è stata esclusa la deduzione per persona bisognosa a carico, seguendo la giurisprudenza del TF, che si riferisce ai parenti e ai famigliari che prestano qualche servizio nell’economia domestica del contribuente oppure che sono regolarmente chiamati a prestare servizi, purché non si tratti di servizi di minore importanza. Motivo per il quale, questi parenti e famigliari non si trovano in uno stato di bisogno. La spesa sostenuta dal contribuente per il loro mantenimento non è un sussidio, ma una sorta di corrispettivo per il lavoro svolto nell'interesse comune. Nel caso giudicato dal tribunale zurighese, si afferma che un aiuto domestico di 7 ore la settimana non si può ritenere un servizio minore prestato per un’economia domestica in cui vivono due persone. Si poteva presumere al contrario che la partner del contribuente avesse svolto una parte sostanziale delle faccende domestiche. Nella sentenza zurighese s’indicava inoltre che la valutazione delle prestazioni e la considerazione nell’ambito della ripartizione dei ruoli tra il debitore e il suo partner è soggetta alla libera volontà delle parti, anche se le prestazioni scambiate sono oggettivamente sproporzionate dal punto di vista economico.

                                         2.2.4.

                                         In relazione al secondo aspetto, la deduzione per persona bisognosa a carico è possibile unicamente nel caso in cui il partner abbisogni di sostegno. Questo bisogno è dato se la persona assistita per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, a lungo termine e quindi dipende dall’aiuto di terzi. Lo stato di bisogno deve essere durevole e non solo temporaneo, e deve anche essere oggettivo. In una sentenza del TF in materia di condono, i giudici hanno inoltre indicato, per il caso di una contribuente che viveva in concubinato e che aveva lasciato il lavoro per occuparsi dei figli, che la rinuncia volontaria all’attività lucrativa non determina uno stato di bisogno (Müller/Meuter, Die Sozialabzüge und Unterhaltsbeiträge im Konkubinat in ZStP 6/2011, p. 106 ss.; anche Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 25 ad art. 35 LIFD).

                                         Nella sentenza 2C_331/2009 del 14.10.2009, il TF ha esaminato il caso di un contribuente che chiedeva la deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al mantenimento della propria compagna, che nel periodo fiscale in questione aveva iniziato un secondo percorso formativo ed aveva un lavoro part-time al 40%. L’Alta Corte ha affermato che, ritenuto come la convivente si occupasse della casa, unitamente al ricorrente, ciò corrispondeva ad un reddito in natura. Il Tribunale federale ha pure escluso una capacità lavorativa ridotta della convivente, poiché quest’ultima, nel periodo in questione, disponeva già di un primo diploma di studio e stava frequentando un secondo percorso formativo. Secondo la Suprema Corte, chi volontariamente intraprende un secondo percorso di studio, decide in base a preferenze soggettive di ritirarsi dalla vita lavorativa. Ciò preclude la possibilità di poter ottenere la deduzione per persona bisognosa a carico, siccome questa presuppone uno stato di indigenza oggettivo.

                                         2.2.5.

                                         Nel caso in cui, pur svolgendo un’attività lucrativa, una persona consegua un reddito insufficiente, la sfida per l’autorità fiscale consiste nell’accertare se l’insufficiente remunerazione del lavoro dipenda da una preferenza personale della persona alla quale il contribuente provvede. Una riduzione volontaria dell’attività lavorativa non può essere assimilata ad una ridotta capacità d’esercitare un’attività lavorativa, sebbene ne consegua uno stato di bisogno (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n. 23d ad art. 35 LIFD).

                                   3.   3.1.

                                         Ora, nel caso in esame appare chiaro che il fatto di aver intrapreso una seconda formazione, e meglio l’apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC è dipeso da una scelta personale del convivente della contribuente, che di fatto gli ha precluso la ricerca di un’attività lavorativa, con uno stipendio in uno dei settori in cui aveva già lavorato. Invero al momento dell’inizio del nuovo tirocinio nel 2016 era ancora in vigore, nel settore dei gommisti il contratto normale di lavoro che prevedeva il salario minimo (di fr. 16.30 all’ora, https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/commissione/tabella_riassuntiva_CNL.pdf). Dalla disamina della documentazione non emerge, a dire il vero, una comprova degli sforzi profusi nella ricerca d’impiego (la ricorrente non ha, in particolare, prodotto copie di lettere intese alla ricerca di lavoro da parte del compagno), tra la fine del primo apprendistato e l’inizio della seconda formazione. Neppure è chiaro per quali ragioni il convivente abbia terminato gli impieghi presso la società di pulizie, rispettivamente presso __________.

                                         3.2.

                                         L’insorgente neppure spiega le ragioni per le quali il proprio convivente, dopo aver effettuato due anni di apprendistato ed aver comunque ottenuto il diploma, non si è iscritto alla disoccupazione chiedendo le relative indennità e potendo beneficiare altresì della consulenza e di un collocamento efficienti (cfr. art. 7 LADI). In linea di principio chi beneficia di un’indennità di disoccupazione non può essere considerato bisognoso, proprio perché la sua situazione finanziaria è tutelata dall’assicurazione sociale (CDT inc. 80.2008.135 del 29.12.2008 consid. 2.5.).

                                         In Ticino è comunque in vigore la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc, RL 857.100) che prevede la possibilità di poter beneficiare di un assegno di formazione professionale in caso di riqualificazione professionale, se sono adempiute determinate condizioni (cfr. pure gli art. 66c cpv. 1 e 2 LADI nonché l’art. 90a OADI). Su quest’aspetto la ricorrente non spende una parola: sicché non è possibile chiarire i motivi per i quali __________ non abbia fatto capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Si ricorda che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). In merito ai fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

                                         3.3.

                                         Nella fattispecie, appare pertanto chiaro che la ridotta remunerazione dell’attività lucrativa è dipesa da motivi personali, quindi soggettivi del convivente della ricorrente, che ha preferito intraprendere una seconda formazione, che gli avrebbe permesso, nel futuro di poter esercitare nel Canton Ticino una “professione dignitosa”, come indicato dalla stessa RI 1.

                                         Già solo per questa ragione la deduzione non può essere ammessa.

                                   4.   4.1.

                                         Riallacciandosi alle sentenze indicate in precedenza, inerenti il caso della deduzione per persona bisognosa a carico nelle situazioni di concubinato, anche nel caso di specie le prestazioni della ricorrente non si possono considerare gratuite.

                                         Come visto non sono infatti prestazioni gratuite quelle che il contribuente effettua nei confronti di una persona che vive nella medesima economia domestica la quale fornisce una controprestazione, in particolar modo provvedendo al “ménage” (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 43 ad art. 35 LIFD). Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, come visto, ha indicato che provvedere ad un’ora al giorno all’economia domestica già costituisce una controprestazione di una certa ampiezza nel caso di un’economia domestica di 2 persone, corrispondendo all’espletazione di praticamente di tutti i lavori di casa.

                                         4.2.

                                         La ricorrente ha indicato che __________ è impiegato, al suo pari, “ben oltre il 100% del suo tempo di lavoro, (…). Egli non occupa il suo tempo nelle faccende domestiche e il suo contributo non può pertanto costituire in nessun modo un compenso per il sostentamento che la contribuente presta in suo favore, che si riassume nel vitto, nell’alloggio e nell’aiuto al pagamento di spese necessarie che il sig. __________ non può affrontare in maniera indipendente”. La contribuente specifica poi che pure lei stessa è nell’impossibilità di occuparsi dei lavori di casa dovendo persino “(…) far capo ad una conoscente per occuparsi dello stiro degli indumenti propri e di quelli del sig. __________”.

                                         Ora, a parte il fatto che l’impiego di personale domestico non è documentato (non sono state ad esempio prodotte le eventuali buste paga con i relativi pagamenti dei contributi sociali), appare usuale che, in un’economia domestica nella quale entrambi i concubini esercitano un’attività lucrativa a tempo pieno, essi si ripartiscano in maniera equa le incombenze domestiche: non a caso il concubinato viene anche assimilato ad una società semplice e meglio a un contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (cfr. art. 530 cpv. 1 CO; anche sentenza TF 4A_377/2018 del 5.7.2019, consid. 4.1.; Jung, in: Roberto/Trüeb [a cura di], Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung, 3a ed., Zurigo 2016, p. 9).

                                         4.3.

                                         La ricorrente riconosce, nello scritto del 1.4.2019, come il suo concubino abbia comunque provveduto, di tanto in tanto, ad acquistare qualche provvista per l’economia domestica. Il fatto che quest’ultimo viva in concubinato con la ricorrente consente peraltro di supporre una sua partecipazione usuale alle faccende domestiche, che come indicato impedisce per sé stessa il riconoscimento della deduzione auspicata, facendo venir meno il presupposto della natura gratuita delle prestazioni di sostentamento (in questo senso anche la sentenza CDT inc. 80.2017.130 del 10.8.2017, consid. 2.3.).

                                         Poco importa che molto verosimilmente la partecipazione alle usuali faccende domestiche possa risultare sproporzionata, se paragonata a quanto la contribuente ha provveduto – e le va sicuramente moralmente riconosciuto il lodevole gesto – a versare per il sostentamento del compagno.

                                         In conformità con la giurisprudenza citata, l’ordinaria suddivisione delle faccende domestiche presunta in una situazione di concubinato, conferma che non sussiste la gratuità della prestazione, così invece come preteso dalla norma per poter ammettere la deduzione. Motivo per cui, pure sotto questo profilo la richiesta dell’insorgente non merita tutela.

                                         4.4.

                                         A titolo abbondanziale si rileva quanto segue. La ricorrente afferma che avrebbe provveduto al mantenimento del compagno, anche se non avessero condiviso l’abitazione.

                                         Il convivente abitava prima con la sua famiglia: ora, nel caso in cui __________ fosse rimasto a vivere presso i genitori, invero quest’ultimo non avrebbe – con tutta verosimiglianza - dovuto accollarsi la metà della pigione pagata e le spese accessorie, per complessivi fr. 9'300.-: il pagamento delle restanti spese (senza entrare nel merito delle stesse) sarebbe stato di un importo inferiore ai limiti fissati sia dalle disposizioni di legge. Ciò che avrebbe impedito il riconoscimento della deduzione. Inoltre, se i genitori avessero chiesto la deduzione sulla base dell’art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD la stessa sarebbe molto probabilmente stata negata, trattandosi di una seconda formazione (Jaques, op. cit., n. 18 ad art. 35 LIFD).

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.162 — Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.162 — Swissrulings