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Ticino Camera di diritto tributario 28.01.2020 80.2019.116

28 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,491 parole·~12 min·5

Riassunto

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, situazione alla fine del periodo fiscale, figlio maggiorenne, verifica se ancora agli studi

Testo integrale

Incarti n. 80.2019.116 80.2019.117

Lugano 28 gennaio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1, divorziato, attualmente vive con la sua compagna, __________e con il figlio __________, nato il 05.05.1998. Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2017 datata 29 dicembre 2018, il contribuente si limitava a indicare, quale reddito da attività accessoria, fr. 3'180.-, allegando alla medesima, un certificato concernente le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del 4 gennaio 2018, attestante la sua disoccupazione da gennaio a marzo 2017 e nel mese di maggio 2017, agosto 2017 e settembre 2017, per un totale di 105 giorni, percependo complessivi fr. 15'637.-.

                                  B.   Notificando al contribuente le tassazioni IC e IFD per l’anno fiscale 2017, con decisione del 13 febbraio 2019, RS 1 ha accertato “sulla base dei dati accertati/valutati dall’autorità fiscale” e in base ai “valori secondo attestato della Cassa Disoccupazione” un reddito imponibile di fr. 39'500.- per l’IC e di fr. 40'000.- per l’IFD, nonché una sostanza complessiva di fr. 7'000.-.

                                  C.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2019, allegando documentazione attestante la sua situazione reddituale, concludendo poi che “da metà novembre al 4 dicembre, ho dovuto sostenermi con i miei risparmi”.

                                         L’Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo “come a domanda” del reclamante, con decisione del 27 febbraio 2019, riducendo il reddito imponibile per l’IC a fr. 28'100.- e per l’IFD a fr. 28'600.-.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il riesame della tassazione “in quanto per una mia svista, non ho inserito mio figlio, che nel 2017 frequentava il 4° anno di liceo. Avendo fatto anche lui la sua tassazione, ho pensato risultasse anche a voi, allego copia del diploma avuto nel giugno 2017.”.

                                  E.   Con le proprie osservazioni del 1° aprile 2019, l’Ufficio di tassazione evidenzia anzitutto che RI 1, né nella dichiarazione d’imposta 2017 né tantomeno nel reclamo, ha richiesto la deduzione per il figlio __________. Propone, poi, le seguenti considerazioni:

                                         “Vi informiamo che il figlio dal 08.10.2017 al 31.12.2017 ha lavorato presso la __________ con uno stipendio netto di fr. 2203.00 e che ha percepito altri redditi accessori, in particolare fr. 565 dall’__________, fr. 120 dall’__________ e fr. 581 dalla __________ (cfr. certificati allegati).

                                         Dal canto dagli atti risulta che la convivente e madre del figlio __________ ha percepito una rendita di vecchiaia di fr. 14352 ed una rendita complementare di fr. 10308.00. Nemmeno lei ha chiesto la deduzione per il figlio.”

Diritto

                                   1.   Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).

                                         Sebbene il ricorrente abbia chiesto la deduzione per figlio a carico per la prima volta con il ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito della questione.

                                   2.   2.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.- franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         2.2.

                                         La deduzione di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e all’art. 34 cpv.1 lett. a LT non si ferma sistematicamente al raggiungimento della maggiore età del figlio. Per il figlio che compie 18 anni alla fine del periodo fiscale, una deduzione può essere ancora accordata al contribuente che provvede al suo sostentamento, alle condizioni che il figlio svolga un tirocinio, oppure frequenti degli studi a questa data.

                                         Alla base della deduzione per figli agli studi o a tirocinio, si trova l’obbligo di mantenimento dal diritto civile nei confronti di un figlio che non ha ancora una formazione appropriata al raggiungimento della maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), anche se le condizioni di applicazione di queste due disposizioni non si sovrappongono necessariamente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 1055).

                                         Come visto, secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, il figlio deve svolgere un tirocinio o frequentare degli studi. Non ogni scuola o qualsiasi corso dà diritto ad una deduzione. Per tirocinio o studi, bisogna intendere ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente e è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata. In diritto civile una limitazione temporale assoluta dell’obbligo di mantenimento al momento in cui il figlio raggiunge l’età di 25 anni non esiste. Tuttavia, anche se il codice civile non fissa alcun limite, si rileva che più il figlio è adulto, maggiori sono le esigenze affinché possa continuare a pretendere l’ottenimento di un aiuto economico da parte dei propri genitori. In diritto fiscale, alcuni Cantoni fissano la soglia di 25 anni (Canton Ticino 28 anni) al di là della quale la deduzione per figlio a carico non viene più accordata. Per quanto attiene alla LIFD, tale limite d’età non esiste.

                                         Per il riconoscimento della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo fiscale preso in considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT; inoltre Jaques, in Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 17-20 ad art. 35 LIFD).

                                         2.3.

                                         In una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi annui raggiungano almeno l’importo della deduzione (decisione TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632; v. anche decisione TF n. 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.1).

                                         La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa, anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD): occorre invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 35 LIFD, p. 715). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35, p. 873).

                                   3.   3.1.

                                         Dal profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio [cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 6b); RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10b)]. In una recente decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005 consid. 4.4), pubblicata in FamPra.ch 2006, p. 480. In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale del figlio - che vale tanto più per un figlio maggiorenne - prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ed., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza [cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10a)].

                                         3.2.

                                         Per quel che concerne la deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8.6.2017 consid. 3). Considerato come già in ambito civile l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che si possa ragionevolmente esigere da loro, occorre tenere conto (sia in ambito civile sia in quello fiscale) pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili anche al diritto fiscale.

                                         Secondo il Tribunale federale (n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1.), la persona per la quale viene fatta valere la deduzione deve essere "unterstützungsbedürftig" (ossia deve necessitare di sostegno economico). Il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi non si può considerare bisognoso di sostentamento. Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

                                         3.3.

                                         In una decisione dell’8 giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali a disposizione (oltre fr. 300'000.-) e avesse percepito anche dei redditi di oltre fr. 11'000.- (cfr. decisione CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno 2017).

                                         Alla stessa conclusione è pervenuta questa Corte in una sentenza del 28 gennaio 2019 (n. 80.2018.129), con la quale ha negato il diritto alla deduzione per figli agli studi (secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT) a un contribuente, il cui figlio maggiorenne era studente ma disponeva di un capitale di oltre 140'000.franchi.

                                         La Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni, concernente "le deduzioni per figli agli studi" esclude, da parte sua, che abbia diritto alla deduzione il genitore di uno studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.

                                   4.   4.1.

                                         Venendo al caso in disamina, __________, nato il __________, nel periodo fiscale litigioso era già maggiorenne. Dalle informazioni agli atti emerge in particolare che il 3 luglio 2017 egli ha ottenuto l’attestato liceale di maturità (cfr. allegato al ricorso 15.03.2019). Inoltre, ha svolto diverse attività lavorative: dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ha lavorato presso __________ percependo fr. 565.-; dal 01.01.2017 al 31.12.2017 presso __________ ottenendo fr. 120.-; dal 20.07.2017 al 10.09.2017 presso __________ guadagnando fr. 581.- e infine dal 08.10.2017 al 31.12.2017 presso la __________ ottenendo fr. 2'203.50.

                                         4.2.

                                         Si è già ricordato che, per il riconoscimento della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo fiscale preso in considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT).

                                         Ora, nel caso in esame, è solamente noto che il figlio, __________, ha ottenuto la maturità liceale il 3 luglio 2017, mentre non è dato sapere se abbia proseguito gli studi oppure no.

                                         La fattispecie merita pertanto di essere approfondita e accertata da parte dell’autorità fiscale: bisognerà infatti stabilire se al 31.12.2017 il figlio, __________, era agli studi e, in caso di risposta positiva, se eventualmente era al beneficio di una borsa di studio, al fine di determinarsi correttamente circa il riconoscimento o meno della deduzione per il figlio agli studi del qui ricorrente.

                                         I redditi del lavoro dichiarati, per contro, non sono di proporzioni tali da indurre a concludere che il giovane sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento.

                                         4.3.

                                         Qualora i presupposti per la deduzione fossero adempiuti, l’autorità fiscale dovrà tener conto di quanto previsto dalla legge per il caso in cui i genitori sono tassati separatamente: se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è in tal caso ripartita per metà (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).

                                   5.   Ne consegue che la decisione è annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 27.02.2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presete           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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