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Ticino Camera di diritto tributario 23.09.2019 80.2019.103

23 settembre 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,799 parole·~9 min·4

Riassunto

Violazione degli obblighi di procedura: multa per mancato inoltro della dichiarazione, termine attribuito con la diffida, inizio della decorrenza, invio postale A Plus

Testo integrale

Incarto n. 80.2019.103

Lugano 23 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’8 marzo 2019 contro la decisione del 28 febbraio 2019 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                   1.   L’RS 1 (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e __________ due proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017. L’ultima proroga, concessa il 13 settembre 2018, scadeva il 31 dicembre 2018.

                                         Con scritto trasmesso per posta A Plus, datato 17 gennaio 2019, l’UT diffidava i contribuenti a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni dalla data di spedizione, ponendo a loro carico una tassa di fr. 50.-.

                                         Tramite raccomandata del 13 febbraio 2019, i contribuenti inoltravano all’UT la dichiarazione d’imposta richiesta.

                                   2.   Con scritto datato 14 febbraio 2019, inviato tramite posta A Plus, l’UT infliggeva ai coniugi __________ una multa di fr. 540.– per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2017 per l’imposta federale diretta e per l’imposta cantonale.

                                         Con reclamo del 25 febbraio 2019, RI 1, per sé ed in rappresentanza della moglie, chiedeva l’annullamento della multa disciplinare, in quanto “le tassazioni sono state inviate in data 13.02.2019, come da ricevuta postale allegata”.

                                         L’UT ha respinto il reclamo, con decisione del 28 febbraio 2019, così motivata:

                                         Nel termine assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. La multa comminata in data 14.02.2019 è pertanto giustificata.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, in rappresentanza altresì della coniuge, chiede l’annullamento della multa, con le seguenti motivazioni:

                                         in data 21.01.2019 ricevo una diffida di inoltro di tassazioni 2017 entro 20 giorni dalla data di spedizione della richiesta con una spesa di CHF 50.00 pagati in data 29.01.2019

                                         la tassazione è stata inviata con lettera raccomandata in data 13.02.2019 (vedi allegato) è evidente che il mio invio precedente e la multa si sono accavallati pertanto la motivazione di non aver dato seguito alla diffida è ingiustificato, questo è il motivo di non aver richiesto la proroga.

                                   4.   Con osservazioni datate 20 marzo 2019, l’UT si riconferma nella sua decisione su reclamo, precisando in particolare che:

                                         I contribuenti comunicano di aver inviato la tassazione con lettera raccomandata del 13 febbraio 2019; considerato che il termine imposto loro era di 20 giorni dalla data della ricezione del provvedimento disciplinare, e che tale termine giungeva a scadenza in data 11 febbraio 2019, la multa (decreto no. 21095/2014) comminata appare giustificata.

Diritto

1.    1.1.

La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                         1.4.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano la multa disciplinare di fr. 540.- inflittagli con decisione dell’UT del 14 febbraio 2019 in quanto, a loro dire, inoltrando la dichiarazione d’imposta in data 13 febbraio 2019, gli stessi avrebbero ottemperato alla richiesta d’invio della dichiarazione di tassazione nel termine di 20 giorni dalla data di spedizione della diffida del 17 gennaio 2019.

                                         A mente dei ricorrenti, infatti, l’inoltro della loro raccomandata e la decisione di multa disciplinare “si sono accavallati” e pertanto non sarebbe giustificato il rimprovero di non aver dato seguito alla diffida.

                                         L’Autorità fiscale ritiene, per contro, che tale termine di 20 giorni non sia stato rispettato in quanto giungeva a scadenza l’11 febbraio 2019, e che nel caso concreto una multa disciplinare sia pertanto giustificata.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli con la diffida del 17 gennaio 2019. Come si evince chiaramente dal tracciamento di invio postale dello scritto del 17 gennaio 2019, trasmesso ai contribuenti tramite posta A Plus, la diffida è stata recapitata in data sabato 19 gennaio 2019.

                                         2.2.2.

                                         Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.2.3.

Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).

                                         2.3.

                                         Alla luce della giurisprudenza appena citata (consid. 2.2), la data del deposito dell’invio nella bucalettere del destinatario è determinante per la notificazione, malgrado la stessa sia avvenuta di sabato.

                                         Il termine di 20 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica, ossia il 20 gennaio 2019, giungeva a scadenza venerdì 8 febbraio 2019.

                                         Non trova pertanto riscontro nei fatti l’affermazione dei ricorrenti, che sostengono di aver ricevuto tale scritto unicamente lunedì 21 gennaio 2019.

                                         Sia come sia, anche se calcolassimo il termine di 20 giorni a partire da tale data, lo stesso sarebbe in ogni caso giunto a scadenza lunedì 11 febbraio 2019, così come sostenuto altresì dallo stesso UT nelle sue osservazioni del 20 marzo 2019. L’invio da parte dei ricorrenti in data 13 febbraio 2019 sarebbe anche in tal caso intempestivo.

                                         2.4.

                                         La spedizione da parte dei ricorrenti della dichiarazione d’imposta tramite raccomandata del 13 febbraio 2019 risulta pertanto palesemente intempestiva. Nonostante la diffida del 17 gennaio 2019, i contribuenti hanno quindi omesso in modo negligente di trasmettere all’UT la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017. Alla luce di tutto quanto sopra, i contribuenti sono quindi stati puniti con multa disciplinare, in quanto hanno compiuto l’atto ordinato dall’Autorità fiscale, e meglio l’inoltro della dichiarazione d’imposta, unicamente dopo la scadenza del termine impartitogli. Essendo realizzate entrambe le condizioni - soggettiva e oggettiva - secondo cui l’Autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata.

                                   3.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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