Incarti n. 80.2018.54 80.2018.55
Lugano 16 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo Pfister, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 marzo 2018 contro la decisione del 21 febbraio 2018 in materia di IC e IFD 2012 e 2013.
Fatti
A. Per il periodo fiscale 2012, RI 1 dichiarava redditi complessivi per fr. 14'092.–, corrispondenti ad una rendita AVS di fr. 7'092.– e a un reddito della sostanza immobiliare di fr. 7'000.–.
Per il periodo fiscale 2013, dichiarava invece redditi complessivi per fr. 14'140.–, composti da una rendita AVS di fr. 7'140.– e a un reddito da sostanza immobiliare di fr. 7'000.–.
Per entrambi i periodi fiscali, il 18 settembre 2017, l’RS 1 sottoponeva al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria, e lo invitava a prendere posizione, comprovando ogni rettifica apportata. Chiedeva inoltre documentazione in merito ad un debito e un credito nei confronti della __________ SA e diversa documentazione bancaria relativa all’incasso di una caparra, ad un deposito presso la banca __________ e a comprova di pretesi debiti nei confronti di persone domiciliate all’estero.
Non avendo ottenuto alcuna risposta, l’autorità fiscale reiterava la richiesta di collaborazione, con lettera del 29 settembre 2017, avvertendo il contribuente che altrimenti avrebbe provveduto a una tassazione d’ufficio.
Il 19 ottobre 2017 si teneva un’audizione, con la partecipazione di __________, in rappresentanza del contribuente, che annunciava il successivo invio della documentazione richiesta. Nessun documento perveniva tuttavia all’Ufficio di tassazione.
B. Per quanto attiene al periodo fiscale 2012, con decisione del 6 dicembre 2017, l’Ufficio di tassazione (in seguito: UT), accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 374'600.– (determinante per l’aliquota: fr. 375'600.–), e una sostanza imponibile di fr. 90'000.– (determinante per l’aliquota: 560'000.–). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 379'400.– (determinante per l’aliquota: 380'400.–).
Ai dati dichiarati dal contribuente venivano aggiunti fr. 400'000.– quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. Relativamente al periodo fiscale 2013, con decisione anch’essa del 6 dicembre 2017, l’UT accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 56'800.– (determinante per l’aliquota: fr. 58'800.–) e una sostanza imponibile di fr. 44'000.– (determinante per l’aliquota: 480'000.–). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 61'400.– (determinante per l’aliquota: 63'700.–).
Ai dati dichiarati dal contribuente venivano aggiunti fr. 80'000.– quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
D. Con unico reclamo del 4 gennaio 2018, RI 1, rappresentato dal lic. iur. PR 1, impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2012 e 2013 asserendo che le stesse riportavano dei dati non corrispondenti alla sua reale situazione economica. In particolare rilevava di essere pensionato, malato, indigente e con un figlio minorenne a carico. RI 1 dichiarava che nel 2012 e nel 2013 aveva potuto vivere unicamente grazie a dei prestiti personali ricevuti in attesa della realizzazione della sua proprietà di __________ (Italia). Produceva inoltre conteggi relativi al calcolo dell’utile immobiliare derivante dalla vendita di una proprietà nel 2011, e dei contratti concernenti la vendita di azioni della __________ SA di Lugano.
E. In data 15 gennaio 2018, l’UT trasmetteva nuovamente al lic. iur. PR 1 i calcoli delle entrate e delle uscite, per i periodi fiscali oggetto delle decisioni di tassazione, dai quali emergeva un ammanco di disponibilità finanziaria di fr. 301'317.– per il 2012 e un’eccedenza di fr. 17'183.– per il 2013, invitandolo a prendere posizione sui medesimi. Il contribuente veniva altresì invitato a trasmettere la documentazione bancaria a comprova dei prestiti esteri ricevuti per gli anni 2012 e 2013 nonché i relativi contratti e i piani di rimborso, informandolo che la documentazione sarebbe dovuta essere precisa e completa, risultando insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal creditore domiciliato all’estero in quanto difficilmente comprovabile. Contestualmente, RI 1 veniva avvisato che in caso di inosservanza della richiesta di informazioni, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’UT con conseguente conferma della decisione di prima istanza.
F. RI 1, sempre tramite il lic. iur. PR 1, rispondeva con scritto del 30 gennaio 2018 specificando di avere ricevuto dei prestiti in contanti dalla ex moglie e dagli amici avv. PI 3 e PI 4. A comprova dell’esistenza di questi prestiti, egli forniva delle attestazioni di riconoscimento di debito firmate dalle parti e controfirmate dal fiduciario luganesePI 5.
G. Con decisione su reclamo del 21 febbraio 2018, tanto per il periodo fiscale 2012 quanto per il 2013, l’UT respingeva il reclamo riconfermando la decisione di prima istanza. Entrambe le decisioni venivano motivate come segue:
“(…) Con lettera del 15.1.2018 l’autorità fiscale ha richiesto al rappresentante del contribuente di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità e la comprova dei prestiti ricevuti da terzi (girata bancaria ecc.). In riscontro il rappresentante comunicava che i prestiti ricevuti, serviti per il sostentamento, sono avvenuti a contanti allegando le attestazioni di riconoscimento di debito. Come già comunicato nella richiesta del 15.1.2018 la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal presunto mutuante, domiciliato all’estero, non è sufficiente in quanto difficilmente controllabile (…). In considerazione di quanto sopra, delle precise richieste nella lettera del 15.1.2018 e che è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima istanza.”
H. Con unico ricorso del 20 marzo 2018 RI 1, personalmente, insorge avverso le decisioni su reclamo del 21 febbraio 2018. L’insorgente ribadisce innanzitutto di trovarsi in una situazione di indigenza come dimostrerebbe anche il verbale di pignoramento allegato al ricorso.
RI 1 ritiene inoltre di aver sufficientemente comprovato l’esistenza dei debiti da lui contratti con l’ex moglie PI 6 e gli amici PI 4 e PI 3. A suo dire, lui e l’ex moglie si sono sempre aiutati reciprocamente e in contanti senza che fosse necessario ricorrere a dei bonifici. A mente dell’insorgente, il debito nei confronti di PI 6 è effettivo e verrà rimborsato una volta venduta la proprietà di __________ (I). Per quanto attiene al debito nei confronti di PI 3, lo stesso sarebbe dimostrato dal fatto che il creditore detiene in deposito una cartella ipotecaria da euro 280'000.– quale garanzia. Tutti i debiti sarebbero poi comprovati dagli attestati di riconoscimento di debito accettati dai creditori e controfirmati dal fiduciario PI 5 in qualità di testimone.
RI 1 conclude riaffermando che i dati riportati nelle decisioni di tassazione non corrispondono alla sua reale situazione economica.
I. Con osservazioni del 14 maggio 2018 l’UT ribadisce la bontà del proprio operato, proponendo la reiezione del ricorso.
L’autorità fiscale evidenzia come il reclamo sarebbe stato potuto venir dichiarato irricevibile, non avendo l’insorgente prodotto i giustificativi richiestigli. Pur non avendolo dichiarato irricevibile, l’UT si è trovato costretto a respingere il reclamo, non essendo gli asseriti debiti sufficientemente comprovati. L’autorità fiscale spiega che per i debiti professati verso creditori risiedenti all’estero, esige dal contribuente delle informazioni più precise e più complete di quelle effettivamente fornite nel caso concreto, così da garantire la generalità dell’imposta e la parità di trattamento dei contribuenti.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263 con la 2° ed. del 2017; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1637).
1.3.
Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2. 2.1.
Nella fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dal ricorrente ed ha rivalutato i suoi redditi, ritenendo che quelli dichiarati non fossero sufficienti per coprire il suo fabbisogno e far fronte al suo tenore di vita.
2.2.
L’autorità ha dapprima allestito una tassazione d’ufficio nel ristretto senso contemplato degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, indicando nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Con la decisione impugnata vi ha tuttavia rinunciato, sostituendo la tassazione d’ufficio con una ordinaria, senza inversione dell’onere della prova. Con decisione del 21 febbraio 2018 ha infatti notificato a RI 1 una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
2.3.
Come anticipato in narrativa, l’UT ha a più riprese sottoposto al ricorrente un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un’importante mancanza di disponibilità finanziaria, invitandolo a prendere posizione.
Nel calcolo entrate/uscite per il periodo fiscale 2012, l’autorità fiscale ha accertato entrate complessive per fr. 1'399'756.– a fronte di uscite per fr. 1'701'082.–, ciò che comporta un ammanco di fr. 301'317.–.
Analogamente, per il 2013 l’autorità fiscale ha accertato entrate complessive per fr. 128'525.– e uscite per 111'342.–, con una conseguente eccedenza di soli fr. 17'183.–.
Non avendo RI 1 in alcun modo giustificato la sua mancanza di disponibilità, l’UT ha reputato di doversi basare sulle decisioni prese per gli anni precedenti, dalle quali emergeva una disponibilità media tra i fr. 90'000.– e i fr. 100'000.–. L’autorità fiscale ha quindi aggiunto “altri redditi” per 400'000.– per il 2012, giungendo così a una disponibilità annua di 98'683.–, pari a fr. 8'223.55 mensili.
Analogamente, a fronte di una disponibilità per il 2013 calcolata in fr. 17'183.–, l’UT ha ripreso fr. 80'000.– a titolo di “altri redditi”, giungendo a una disponibilità annua di fr. 97'183.– equivalenti a fr. 8'098.55 mensili. Anche per il 2013 è quindi stata calcolata una ripresa atta a riportare la disponibilità di RI 1 ai livelli degli anni precedenti.
L’insorgente sostiene che la situazione economica prospettata dall’UT non corrisponde a quella reale. Egli, ribadendo di trovarsi in serie difficoltà economiche, ha anche prodotto un verbale di pignoramento per dimostrare quanto da lui asserito; sennonché detto verbale risale al 19 maggio 2017, quindi diversi anni dopo i periodi fiscali 2012 e 2013, oggetto delle decisioni impugnate. Nulla prova pertanto che nel 2012 e nel 2013 l’insorgente si trovasse in una situazione d’indigenza.
In ogni caso, a prescindere dalla valutazione del fabbisogno per il sostentamento personale, resta il rilevante ammanco dovuto alle ingenti uscite del 2012.
Non avendo il ricorrente messo in discussione il calcolo delle entrate e delle uscite in quanto tale, se non per la sua pretesa indigenza, la questione litigiosa si concentra sul riconoscimento dei debiti da lui professati.
3. 3.1.
RI 1 sostiene di aver ricevuto in prestito delle importanti somme di denaro nel corso dei due periodi fiscali oggetto delle decisioni avversate. Nello specifico, il ricorrente avrebbe ricevuto complessivamente i seguenti importi:
· dall’ex moglie PI 6, residente a __________ (Inghilterra):
euro 596'000.–;
sterline 213'000.–;
fr. 60'000.–;
· dall’amico PI 4, residente a __________ (Italia):
euro 70'000.–;
fr. 230'000.–;
· dall’amico PI 3, residente a __________ (Italia):
euro 190'000.–.
3.2.
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Si tratta per esempio di prestazioni nei confronti di uno Stato estero con cui non è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) oppure con uno Stato estero con cui è in vigore una CDI che ancora non soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.3.
Nella fattispecie, il ricorrente ha invocato l’esistenza di cospicui finanziamenti ottenuti da persone residenti in Italia.
Il 23 febbraio 2015 Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Con la modifica è stato integrato nella CDI lo standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda (art. 27 CDI-I).
Il Protocollo è entrato in vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in entrambi i Paesi.
La nuova disposizione sullo scambio di informazioni su domanda è applicabile dall’entrata in vigore del Protocollo (13 luglio 2016) per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno della firma (art. III paragrafo 2 del Protocollo del 23 febbraio 2015).
Per i periodi fiscali litigiosi, l’autorità fiscale svizzera non poteva pertanto fare capo allo scambio d’informazioni con l’Italia, per verificare l’esistenza dei pretesi prestiti. D’altronde, in Italia non viene riscossa un’imposta patrimoniale sui beni mobili. È quindi più che giustificata la pretesa dell’autorità fiscale di una collaborazione particolarmente qualificata, da parte del contribuente.
3.4.
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
3.5.
Tornando alla fattispecie in discussione, a comprova degli asseriti prestiti, il ricorrente allega diverse dichiarazioni scritte con le quali i due amici e l’ex moglie attestano di aver prestato i succitati importi.
I documenti in questione non soddisfano le esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza citate. Non bastano certo le dichiarazioni sottoscritte dai pretesi mutuanti. In tal senso nulla muta il fatto che le attestazioni di riconoscimento di debito siano state controfirmate dal fiduciario luganese PI 5, potendo egli, evidentemente, unicamente garantire che le dichiarazioni sono state sottoscritte senza alcuna costrizione ma non certo l’effettiva esistenza dei prestiti.
Stupisce inoltre che il contribuente cerchi di giustificare la mancanza di qualsivoglia documentazione o tracciamento bancario asserendo che tutti i trasferimenti di denaro sono avvenuti in contanti. Appare infatti francamente poco credibile e per nulla realistico che i creditori, tutti residenti all’estero, si siano recati da RI 1 – o che quest’ultimo si sia recato da loro – per consegnare, rispettivamente farsi consegnare, svariate decine di migliaia di euro, sterline e franchi in contanti.
Curioso inoltre che le dichiarazioni concernenti i pretesi prestiti siano state prodotte solo in sede di reclamo e solo dopo esplicita richiesta dell’autorità fiscale.
Nel caso in esame quindi, come visto, la dimostrazione dell’esistenza dei pretesi prestiti è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il loro riconoscimento.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1'100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: