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Ticino Camera di diritto tributario 12.12.2019 80.2018.257

12 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·6,453 parole·~32 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo contro decisione di assoggettamento, richiesta di accesso agli atti, tassa per invio dei documenti, notifica immediata della decisione

Testo integrale

Incarto n. 80.2018.257

Lugano 12 dicembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 novembre 2018 contro la decisione del 15 ottobre 2018 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC) 2016.

Fatti

A.    In data 13.3.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava mediante invio APlus a RI 1 (al recapito “__________”), una “decisione di assoggettamento”. L’autorità resistente comunicava di aver iscritto i coniugi RI 1 nel registro fiscale ticinese come contribuenti illimitatamente imponibili sia per l’imposta cantonale che per quella federale con effetto a partire dal 1°.1.2016 con domicilio ad __________. La decisione veniva pure trasmessa ai coniugi RI 1 presso l’abitazione di __________.

                                         Si indicava, nel merito, che RI 1 era proprietario da gennaio 2000 di una villa situata nel Comune di __________ (mapp. __________ RFD __________) la cui stima ufficiale (villa e terreno annesso) era pari a fr. 3'108'049.-. Si trattava dell’unica proprietà immobiliare detenuta dai RI 1 in __________. L’autorità fiscale ricordava che, nel 2002, era stato stipulato un accordo tra il Canton Ticino ed il Canton __________, nel quale veniva stabilita un’imposizione, per il Ticino, di un reddito di fr. 150'000.- e di una sostanza di fr. 6'000'000.-, oltre agli elementi relativi alla sostanza immobiliare. Tale accordo sarebbe pure stato “(…) vagliato dallo stesso comune in quanto i coniugi partecipavano alla vita del comune di __________ (presenza a feste e manifestazioni)”. Nel 2015 i contribuenti avevano spostato il domicilio dal Canton __________) al Canton __________ (__________), prendendo in locazione un appartamento di 4.5 locali ad una pigione mensile di fr. 4'380.- (spese accessorie incluse). Nel contratto di locazione dell’appartamento di __________ veniva indicato, quale indirizzo dei conduttori, l’allora via __________ (dove era situata la villa dei coniugi RI 1), e non __________. Con il trasferimento dal Canton __________ al Canton __________, i contribuenti avevano richiesto la conferma dell’accordo fiscale in vigore, non essendo stati modificati i presupposti del domicilio fiscale principale. Nel mese di febbraio del 2016, RI 1 avevano preso in affitto un attico di 4.5 locali ad __________, in via __________, corrispondendo una pigione mensile di fr. 7'100.-. I contribuenti avrebbero indicato che la locazione di tale bene immobiliare era dovuta alla necessità di recarsi in Ticino per “verificare le trattative di vendita della villa a __________ e per controllare il suo mantenimento (giardino, piscina,…)”. L’autorità fiscale rilevava che i motivi addotti dai contribuenti in relazione alla necessità di affittare un appartamento così ampio e dalla pigione così elevata sarebbero stati difficilmente compatibili con esigenze di comodità legate alla vendita della villa. Se la presenza in Ticino si fosse limitata a qualche giorno, sarebbe stata più adeguata una camera d’albergo. A ciò l’autorità resistente aggiungeva che, con molta verosimiglianza, la vendita della casa veniva seguita da una società di mediazione immobiliare.

                                         L’UT precisava che, anche il costo di affitto dell’appartamento di __________, rispetto a quello di __________ risultava del 60% più esoso. Inoltre, “(…) da verifiche effettuate sul consumo di energia elettrica per il periodo 2016/2017 si può constatare che vi è un consumo elettrico regolare e che lo stesso fa presumere un utilizzo costante dell’appartamento locato ad __________ e quindi non solamente per scopi di vacanza”. Nella decisione si faceva inoltre menzione di incontri (del 6.6.2017 e del 26.1.2018) tra RI 1, l’allora suo rappresentante signor __________ e l’autorità fiscale, durante i quali il contribuente aveva ribadito la tesi secondo cui i suoi interessi si trovano a __________, ritenuto come i nipoti abitavano nella Svizzera tedesca, mentre nel Canton Ticino si recava unicamente per delle saltuarie vacanze e per controllare la villa a __________. L’UT concludeva asserendo che il domicilio primario dei coniugi si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui sarebbero stabilite “(…) le relazioni più intense, vale a dire luogo dove si trova di fatto il loro centro degli interessi. Nel Cantone __________ i contribuenti fanno unicamente valere la vicinanza ai nipoti. Tale fattore non può tuttavia essere considerato un elemento preponderante, già solo in considerazione del fatto che oggigiorno con i mezzi pubblici è possibile raggiungere la Svizzera __________ con partenza dal Ticino in poco meno di 3 ore di viaggio”.

B.    Con reclamo dell’11.4.2018 RI 1 insorgevano contro la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte, rappresentati dall’avv. RI 1 (__________). Gli insorgenti erano dell’avviso che il Canton Ticino fosse unicamente competente per il prelievo di imposte limitatamente all’immobile di __________, non per altri redditi o altra sostanza. Ribadivano nel gravame che il loro domicilio fiscale si trovava a __________, nel __________.

                                         Per effetto dell’art. 127 cpv. 3 Cost., e meglio il divieto della doppia imposizione intercantonale, sarebbero le autorità del Canton __________ o l’AFC (in applicazione dell’art. 108 LIFD) a dover prendere delle decisioni in relazione alla sovranità fiscale e non il Canton Ticino. Motivo per il quale i contribuenti chiedevano di constatare preliminarmente la nullità della decisione.

                                         La nullità veniva altresì invocata a causa di vizi procedurali, quali la notifica della decisione al precedente consulente dei contribuenti, il quale aveva comunicato alle autorità fiscali ticinesi, già in data 27.2.2018 di non più rappresentarli. Una copia della decisione era comunque stata trasmessa pure ai coniugi RI 1 ma al loro indirizzo di __________ e non al loro domicilio di __________. I ricorrenti affermavano di essere “(…) venuti a conoscenza di questa decisione solo per caso il 16.03.2018”. Già il 1.3.2018 l’avv. RA 1 aveva comunicato che si sarebbe messo in contatto con l’UT in relazione alla questione del domicilio fiscale dei reclamanti. Emanando in tutta fretta la decisione del 13.3.2018, trasmettendola altresì all’indirizzo errato, l’autorità fiscale avrebbe impedito “(…) ai ricorrenti di contattare l’AFC per chiedere preventivamente una constatazione del luogo di tassazione”.

                                         La decisione veniva poi contestata anche nel merito. In particolare, il rappresentante indicava che i coniugi RI 1, classe 1933 e 1947, erano entrambi al beneficio della pensione e non svolgevano alcuna attività lucrativa. Il marito era stato un imprenditore di successo prima del pensionamento: la sua sostanza imponibile al 31.12.2015 ammontava a fr. 167'895'778.- ed il suo reddito imponibile, per quell’anno, era di fr. 2'470'302.- (principalmente reddito da titoli). Amando il Canton Ticino, i coniugi RI 1 vi soggiornerebbero spesso per vacanza. Dal 2000 RI 1 sarebbe stato pure proprietario di una villa a __________ __________, in via __________, che fungeva da domicilio di vacanza. Il domicilio dei contribuenti era tuttavia ad __________. Nel 2015 i coniugi RI 1 avevano preso domicilio a __________ (__________). Dal 1.5.2015 avevano preso in locazione un appartamento di 4.5. locali in un edificio di nuova costruzione nella __________ (n. 11). Il 27.7.2016 il Canton Ticino aveva emanato una decisione di tassazione che teneva in considerazione questa situazione. Il 6.3.2018 anche il __________ aveva emanato la decisione di propria competenza. Entrambe le decisioni inerenti il 2015 erano cresciute in giudicato.

                                         Le motivazioni addotte dal fisco ticinese per rendere plausibile l’assoggettamento illimitato alle imposte venivano ritenute errate dai coniugi RI 1. La villa di __________ era sì l’unica proprietà immobiliare dei coniugi in Svizzera, ma la stessa era vuota poiché, già nel 2015, i contribuenti avevano deciso di metterla in vendita. Purtroppo, la vendita, affidata ad intermediari immobiliari, non era ancora stata conclusa (prezzo minimo di vendita fr. 20'000'000.-).

                                         Nel 2002 era inoltre stato concluso un accordo fiscale tra il Canton Ticino ed il Canton __________, che tuttavia era decaduto nel 2015 per effetto dello spostamento del domicilio primario nel Canton __________. La richiesta di assoggettare illimitatamente i coniugi RI 1 nel Canton Ticino, veniva ritenuta, in costanza di tale accordo, lesiva del principio della buona fede.

                                         I coniugi RI 2 del resto non avrebbero mai preso parte alla vita del Comune di __________, ritenuto anche come non parlassero italiano.

                                         Neppure alcun peso andava dato all’indicazione dell’indirizzo di __________ nel contratto di locazione per l’appartamento a __________. Il precedente consulente fiscale dei contribuenti aveva inoltre provato a mantenere l’accordo fiscale con il Canton Ticino. Con tale accordo il Canton Ticino avrebbe addirittura potuto beneficiare di quote maggiori di imposte sulla sostanza e sul reddito, rispetto a quelle che gli sarebbero spettate per via della proprietà immobiliare (valore fiscale dell’immobile: fr. 3'108’049.-; valore di sostanza notificato fr. 6'000'000.-; reddito fr. 150'000.- invece di un valore locativo di fr. 70'000.-). Il precedente patrocinatore si sbagliava circa la situazione legale dei coniugi RI 1 quando aveva voluto prolungare l’accordo fiscale con il Ticino nel 2015. I contribuenti si distanziavano da tale posizione “(…) a maggior ragione ora che il Canton Ticino si comporta in maniera inspiegabilmente contraddittoria e vuole semplicemente operare un prelievo di denaro”.

                                         Anche la conclusione dell’UT in merito al fatto che, per seguire le trattative della vendita della casa di __________ e per provvedere alla manutenzione dell’immobile, non fosse necessario prendere in locazione un appartamento, era contestata. L’appartamento ad __________ era stato preso in locazione dai coniugi RI 1, poiché nonostante la vendita della villa, intendevano anche in futuro trascorrere le ferie in Ticino.

                                         Pure il paragone tra il canone di locazione corrisposto per l’appartamento nel Canton __________ e quello di __________ (che sarebbe stato circa del 60% più elevato) non sarebbe stato pertinente. In primo luogo, l’autorità fiscale non aveva preso in considerazione che a __________ i coniugi RI 1 avevano pure preso in locazione due parcheggi, motivo per cui la pigione era maggiore. La scelta di prendere un appartamento ad __________ era dettata dal fatto che, vista l’età dei contribuenti, essi non desideravano prendere in locazione un appartamento in una zona discosta, con elevate pendenze, come a __________. La questione legata alla pigione era per tale ragione completamente secondaria anche perché, con un patrimonio come quello dei contribuenti, la differenza di affitto era irrilevante. Piuttosto contava la scelta della “location”.

                                         Per quanto concerneva poi il consumo di elettricità, che, secondo la tesi dell’autorità fiscale corrispondeva ad un utilizzo regolare dell’appartamento, i reclamanti indicavano di non essere in possesso di tali dati: veniva pertanto contestato che il consumo di corrente elettrica ad __________ potesse venir considerato “regolare”. Inoltre i reclamanti affermavano di recarsi in Ticino più spesso “(…) quando il tempo è lì favorevole”.

                                         Il centro degli interessi dei coniugi RI 1 era pertanto __________, luogo dove abitavano i nipoti dei contribuenti. In questa località i coniugi avrebbero investito molte risorse economiche per arredare l’appartamento. Anche i mobili presenti nell’appartamento di __________ sarebbero stati portati da una ditta di traslochi a __________ e non in Ticino.

                                         A __________ i contribuenti avevano affidato un mandato di gestione patrimoniale alla Banca Cantonale di __________. Il loro consulente era __________, del reparto di private banking del citato istituto di credito, a __________, in __________. La loro banca ed il loro consulente potevano essere raggiunti a piedi attraversando la strada. La cassa malati dei contribuenti si trovava a __________; il loro medico di fiducia, il dr. __________ si trovava a __________, e il loro dentista, il dr. __________ era a __________. La Fondazione __________ si trovava in __________ a __________, allo stesso indirizzo dello Studio legale che li rappresentava (__________). I figli dei coniugi RI 1 abitavano con le rispettive famiglie (nipoti) a __________, __________ e a __________. Trasferendosi a __________ i coniugi RI 1 avrebbero avuto molti più contatti con figli e nipoti rispetto a quando risiedevano ad __________.

                                         Con separato scritto del 12.4.2018, aggiuntivo al reclamo, gli insorgenti indicavano di frequentare regolarmente manifestazioni al __________ di __________, all’__________, al Teatro __________, al teatro __________ a __________ e a __________ al Cinema __________. Inoltre frequentano regolarmente l’hotel __________ a __________ (dove utilizzano l’offerta per il nuoto, la sauna e i massaggi) e sono pure ospiti abituali al __________ a __________. Nel tempo libero svolgevano svariate attività con amici a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

                                  C.   Con scritto dell’11/12.9.2018, l’avv. __________ ricollegandosi ad un colloquio telefonico intercorso con l’UT di __________, chiedeva di poter disporre di tutti gli atti presenti all’incarto inerenti la procedura di assoggettamento illimitato. In particolare richiedeva l’invio di tali atti.

                                  D.   Il 4.10.2018 l’UT emanava una “Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali e copie di documenti fiscali” sulla base degli art. 191a LT e 23 RLT. La tassa era così composta:

                                         Dichiarazione d’imposta (Moduli 1 e 2) + Allegati alla

                                         dichiarazione d’imposta anno                             fr.   40

                                         Attestazione degli elementi imponibili                 fr.   10

                                         In calce veniva indicato:

                                         Vi rammentiamo che la documentazione richiesta vi sarà spedita solo dopo che ci avrete presentato oppure inviato il giustificativo a comprova dell’avvenuto pagamento. Vi informiamo inoltre che nei prossimi giorni riceverete la decisione su reclamo in merito all’assoggettamento fiscale.           

                                  E.   Con decisione su reclamo del 15.10.2018 l’UT di __________ si riconfermava nella precedente decisione di assoggettamento. L’autorità fiscale ribadiva che, sulla scorta degli elementi agli atti, e meglio della locazione di un appartamento di 4.5 locali ad __________ per fr. 7'100.- mensili, il consumo regolare di energia elettrica nonché la partecipazione attiva alla vita __________, come dimostrato dalla sottoscrizione, il 22.11.2017, di un’iniziativa popolare nella quale era indicato il domicilio “__________”, il centro degli interessi dei contribuenti fosse nel Canton Ticino, ad __________. Le relazioni con questo Comune erano più intense rispetto a quelle intrattenute con __________.

                                         Nel merito delle censure sollevate nel reclamo, l’autorità resistente indicava di non aver violato il principio di buona fede non tenendo in considerazione l’accordo fiscale che era stato a suo tempo sottoscritto con il Canton __________. L’accordo in questione era stato superato dalle nuove circostanze e meglio il trasferimento nel Canton __________ e quello da __________ ad __________.

                                         L’autorità resistente indicava inoltre che le doglianze degli insorgenti in merito al fatto che sarebbe stato impedito loro di rivolgersi all’AFC, per la procedura di cui all’art. 108 LIFD, non avevano alcuna consistenza giuridica, ritenuto come l’assoggettamento all’imposta cantonale era di competenza delle sole autorità cantonali.

                                         Nessun pregiudizio sarebbe inoltre stato cagionato ai contribuenti per il fatto di aver trasmesso la decisione al precedente patrocinatore: l’errore era dovuto ad un incrocio di corrispondenza. Ad ogni modo copia della decisione era stata pure inoltrata ad __________ direttamente ai contribuenti. Il reclamo era poi stato presentato nei termini.

                                         Il fatto poi di aver compiuto dei percorsi wellness in Hotel a __________ e a __________ non implicherebbe un centro degli interessi a __________.

                                         Da ultimo l’autorità fiscale aggiungeva che gli stessi contribuenti avevano dichiarato di frequentare il __________ a __________, per seguire concerti o altre rappresentazioni.

                                  F.   Con ricorso 15/16.10.2018, RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo, chiedendo di annullarla e di constatare che l’assoggettamento illimitato dei contribuenti, secondo il diritto federale e cantonale, è nel Canton __________ dal 1.1.2016. Dopo aver spiegato nuovamente la situazione personale dei contribuenti, nonché ripercorso l’iter procedurale all’origine dell’impugnativa, nel ricorso vengono in particolare censurate preliminarmente “l’apertura non conforme” della decisione del 13.3.2018 e la violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. In particolar modo gli insorgenti ritengono che la decisione del 13.3.2018 sia stata loro notificata in maniera scorretta, ritenuto l’invio al precedente rappresentante. In particolar modo sono dell’avviso che, quando il rapporto di rappresentanza è noto alle autorità, tutte le ingiunzioni e le decisioni devono essere inviate al rappresentante. In caso contrario “(…) l’apertura delle decisioni non è conforme”. Ad ogni modo il contribuente non deve essere svantaggiato da manchevolezze nella notifica delle decisioni. I ricorrenti ritengono di aver ricevuto in ritardo la decisione e di non aver potuto richiedere all’AFC la constatazione del luogo di tassazione ai sensi dell’art. 108 cpv. 2 in concorso con l’art. 1 LIFD. In relazione alla violazione del diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost, i ricorrenti indicano di non aver potuto accedere agli atti alla base delle decisioni dell’UT. In particolar modo, in applicazione dell’art. 114 cpv. 2 LIFD le parti possono esaminare gli atti, dopo l’accertamento dei fatti e sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. Se l’esame di un atto viene negato, quest’ultimo può essere adoperato contro il contribuente soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. L’11.9.2018 i coniugi RI 1 avevano inoltrato una richiesta per esaminare gli atti nell’ambito della procedura di reclamo. A seguito di tale richiesta, l’UT aveva comunicato che gli atti sarebbero stati messi a disposizione del contribuente solo dopo il pagamento di un anticipo spese di CHF 50.- che è stato corrisposto il 16.10.2018. L’esame degli atti non sarebbe stato garantito e nel frattempo sarebbe stata emanata la decisione su reclamo. Gli insorgenti ritengono che l’esame degli atti non debba essere negato con la motivazione che deve essere anticipatamente pagato un acconto sulle spese. Gli articoli sulla base dei quali è stato richiesto il pagamento di una tassa, e meglio gli articoli 191a LT e 23 LT si applicherebbero unicamente per il rilascio di attestazioni fiscali e copia di documenti dell’amministrazione fiscale, ma non anche in relazione all’esercizio del diritto di esame degli atti. La decisione su reclamo sarebbe inoltre stata emanata prima che i ricorrenti avessero potuto prendere visione degli atti richiesti.

                                         Nel merito della decisione, l’autorità fiscale, ancorché non abbia fornito loro i dati inerenti l’energia, si sarebbe limitata ad indicare che il consumo era “normale” per l’appartamento ad __________, senza specificare che tipo di indagini erano state svolte per giungere a tale conclusione e che cosa dovesse essere inteso per “consumo normale”.

                                         Gli insorgenti contestano pure la conclusione dell’UT circa una loro partecipazione alla vita ticinese: a prescindere dal fatto che non ricordano di aver sottoscritto un’iniziativa datata 22.11.2017 indicando quale indirizzo “__________”, ad ogni modo, quand’anche l’avessero firmata, ciò non comporterebbe che abbiano partecipato “attivamente alla vita ticinese”. Per il resto gli insorgenti ripropongono, in sostanza, le censure già esposte in sede di reclamo.

                                  G.   Con osservazioni 30/31.1.2019 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso. Nella determinazione degli elementi costitutivi del domicilio fiscale, l’autorità fiscale ritiene di non essere vincolata dalle decisioni prese da altre autorità. Nel caso di specie, avrebbe correttamente individuato una serie di elementi per cui ritenere che il centro degli interessi dei ricorrenti fosse nel Canton Ticino.

                                         In relazione alla notifica della decisione di assoggettamento, ad ogni modo i contribuenti avrebbero preso conoscenza tempestivamente della stessa, potendola così impugnare nei termini. Motivo per il quale i coniugi RI 1 non avrebbero subito alcun pregiudizio in tal senso.

                                         Per quanto concerne l’ulteriore vizio procedurale rilevato nel gravame, l’Ufficio giuridico indica che non è stato in alcun modo negato il diritto di accesso agli atti ai ricorrenti: la loro richiesta di poter visionare l’incarto è intervenuta diversi mesi dopo l’emissione della decisione di assoggettamento e del successivo reclamo (il diritto di consultare gli atti sarebbe intrinsecamente legato al diritto di replica). Alla richiesta di trasmissione degli atti sarebbe stato dato seguito dapprima con l’invio della fattura per l’anticipo spese: l’importo richiesto non sarebbe tuttavia stato saldato nei giorni successivi. Ai ricorrenti sarebbe stato dato modo di esprimersi più volte sui contenuti della decisione di assoggettamento: dapprima con il reclamo dell’11.4.2018 e poi ancora con i complementi al medesimo di data 12 e 17 aprile 2018. Motivo per il quale l’autorità fiscale non avrebbe celato alcun documento. Non si sarebbe pertanto verificata alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Inoltre il fatto che l’autorità abbia subordinato l’invio delle fotocopie degli atti non violerebbe il loro diritto di essere sentiti: il diritto di accesso agli atti comprende: “(…) il diritto di visionare i documenti presso l’Ufficio di tassazione e non anche quello di ricevere le fotocopie degli atti direttamente presso il contribuente o il suo rappresentante”.

                                         Nel merito poi degli elementi contestati dai ricorrenti, e meglio la nozione di consumo regolare di energia elettrica, secondo la Divisione delle contribuzioni i dati in possesso avvalorerebbero la tesi secondo cui i ricorrenti risiedono nell’appartamento di __________ in maniera regolare e non saltuariamente. Pure la firma dell’iniziativa consoliderebbe il fatto che il loro domicilio è ad __________ in via __________. Per il resto viene riconfermata la bontà degli argomenti indicati nella decisione di tassazione su reclamo. In via del tutto subordinata la Divisione delle contribuzioni, considerata la particolare fattispecie e la giurisprudenza applicabile, propone di riconoscere un domicilio fiscale alternato.

                                  H.   Con replica del 13/14.2.2019, i ricorrenti si riconfermano nella loro posizione ricorsuale. Insistono nel rilevare una violazione del diritto di essere sentiti, in particolar modo per non aver potuto visionare la documentazione sulla quale l’autorità fiscale si è basata per emanare le decisioni impugnate. Indicano che la garanzia dell’accesso agli atti non può dipendere da un pagamento anticipato da costi presunti. Il diritto di accesso agli atti deve essere garantito incondizionatamente durante un procedimento pendente. I coniugi RI 1 avrebbero comunque “(…) pagato velocemente l’anticipo richiesto, nonostante non fosse stato indicato un termine di pagamento. Nonostante ciò non hanno ricevuto accesso agli atti”. In ispecie, gli atti dei quali non hanno potuto prendere visione, sono stati posti alla base della decisione negativa nei loro confronti: già solo per tale ragione vi sarebbe una chiara violazione del loro diritto di essere sentiti. Inoltre, l’UT avrebbe dovuto esplicitare a quanto sarebbe ammontato il costo effettivo delle copie e della spedizione degli atti. Un importo forfettario violerebbe il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza. Per tale ragione è inammissibile. Ad oggi i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di accedere né agli atti relativi al consumo di energia per il periodo 2016/2017 né a quelli della presunta “iniziativa popolare” (che ad ogni modo negano di aver sottoscritto).

Diritto

                                   1.   In via preliminare i ricorrenti ritengono che la procedura di assoggettamento avviata nei loro confronti sia inficiata da tutta una serie di vizi procedurali, per cui, già per tali ragioni, la decisione impugnata sarebbe da annullare.

                                         In particolare i coniugi RI 1 ravvisano un’errata notificazione della decisione (notificata al loro precedente patrocinatore, che aveva tempestivamente comunicato all’autorità fiscale di non più rappresentarli) che non avrebbe permesso loro di poter avviare una procedura di accertamento presso l’AFC per determinare il luogo della tassazione (art. 108 LIFD). Ravvisano inoltre una violazione del diritto di essere sentiti, per il fatto che l’autorità fiscale avrebbe basato la propria decisione fiscale su atti che non sono noti ai ricorrenti. L’autorità fiscale avrebbe inoltre subordinato la visione di tali documenti al pagamento di una tassa, considerata lesiva dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.

                                   2.   2.1.

                                         Gli art. 116 LIFD e 189 LT disciplinano la notifica delle decisioni. In particolare al capoverso 1 di queste due norme viene indicato che le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

                                         2.2.

                                         Gli art. 190 LT e 117 LT trattano la rappresentanza contrattuale. Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il capoverso 2 prevede che sia ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Dagli atti all’incarto si rileva l’esistenza di una raccomandata del 20/21.3.2018 trasmessa dall’avv. __________ all’UT di __________ dal seguente tenore:

                                         “Sehr geehrter Herr __________,

                                         Ich vertrete RI 1, __________, __________. Ich habe Ihnen am 01.03.2018 mitgeteilt, dass die Vollmacht von Herrn __________ __________ erloschen ist. Ich bitte Sie, zukünftige Mitteilungen an meine Adresse zu richten. Gegen Ihren Entscheid vom 13.3.2017(8) erheben meine Mandanten Einsprache. Deren Steuerdomizil befindet sich im Kanton __________, nicht im Kanton Tessin. Die Einsprache werden wir noch eingehender begründen. Vorerst bitte ich um Ihre Mitteilung, ob die Einsprache in deutscher Sprache möglich ist. (…)”.                                                             

                                         Allegato a tale scritto, il patrocinatore dei coniugi RI 1 trasmetteva due procure separate, sottoscritte il 2.3.2018 da entrambi i contribuenti. Lo Studio legale in questione aveva il diritto di patrocinarli in tutte le questioni fiscali.

                                         2.3.2.

                                         In una sentenza recente, pubblicata dal Tribunale federale (la DTF 145 II 201, del 20.6.2019), la Suprema Corte svizzera (riallacciandosi alla precedente giurisprudenza del 18.12.2018, 2C_872/2018) ha ricordato i principi sgorganti dall’art. 117 cpv. 1 LIFD, secondo cui il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il Tribunale federale ha in particolar modo ritenuto come la persona validamente rappresentata debba lasciarsi imputare il comportamento procedurale del proprio rappresentante. Tuttavia deve esistere un rapporto di rappresentanza secondo gli art. 32 e segg. CO tra il contribuente ed il suo rappresentante. In ambito di IFD si presume che il contribuente non abbia conferito alcun potere di rappresentanza. Tale presunzione può essere confutata quando esiste una procura scritta oppure se le autorità possono, in buona fede, dedurre dalle circostanze una volontà chiara della persona coinvolta di farsi rappresentare (sentenza TF 2C_872/2018 del 18.12.2018 consid. 2.2.3.). Conformemente alla prassi, si presume che abbia conferito tale procura un contribuente che designa per nome un rappresentante nella propria dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_872/2018 del 18.12.2018, consid. 2.2.4.).

                                         2.3.3.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, la decisione è stata notificata, oltre che al precedente rappresentante, pure ai contribuenti stessi, che l’hanno ricevuta. In effetti, già con scritto 20.3.2018 (la decisione impugnata è datata 13.3.2018) l’avv. RA 1 ha fatto presente all’UT che la stessa avrebbe dovuto essergli notificata, vista la comunicazione dei poteri di rappresentanza, che, a suo dire, sarebbe intercorsa con l’autorità fiscale il 1.3.2018. Tuttavia, unicamente il 20.3.2018 il patrocinatore dei coniugi RI 1 trasmetteva le procure all’autorità fiscale, sottoscritte dai contribuenti il 2.3.2018.

                                         2.3.4.

                                         Il Tribunale federale, nella sentenza 2C_709/2014 del 9.6.2015 (anche in StR 71/2016, p. 450), ha già avuto modo di indicare che l’invio di una decisione direttamente al contribuente e non al suo rappresentante non è, in linea di massima, nullo. Ad ogni modo vige il principio secondo cui la persona interessata dal provvedimento non deve subire alcun pregiudizio. Il contribuente subisce un pregiudizio unicamente quando l’invio viene effettuato direttamente a lui e non al suo rappresentante durante la sua assenza oppure se non è venuto a conoscenza dell’invio a causa di un errore commesso da una persona, responsabile della ricezione degli invii, all’interno della sua azienda oppure della sua famiglia. Ciò non conferisce tuttavia il diritto di trarre vantaggi ingiustificati da tali errori e, in particolar modo non esonera dalla diligenza e dalla collaborazione al procedimento. Se il contribuente ha ricevuto direttamente una notifica di una decisione, è obbligato in buona fede a chiarire entro un lasso di tempo ragionevole se l'autorità fiscale si è limitata a notificargli direttamente la decisione solo orientativamente o se invece ha ignorato il rapporto di rappresentanza esistente (sentenza TF 2C_709/2014 del 9.6.2015, consid. 4.3.5.).

                                         2.3.5.

                                         Ora, in assenza di prove documentali, è difficile per questa Camera conoscere i contenuti della comunicazione avvenuta tra il rappresentante dei contribuenti e l’autorità fiscale il 1.3.2018. Le procure scritte sono infatti state trasmesse unicamente il 20.3.2018 da parte dell’avv. RI 1. Ad ogni modo, dalla disamina degli atti emerge che i contribuenti non hanno subito alcun pregiudizio a causa della notifica della risoluzione in questione (che è pure stata trasmessa loro ad __________). Prova ne sia che prontamente il 20.3.2018 l’avv. RA 1 si è rivolto all’UT compiegando le procure dei contribuenti ed è quindi stato tutelato il termine di reclamo.

                                         Motivo per il quale su questo punto il gravame non merita tutela.

                                   3.   3.1.

                                         I ricorrenti lamentano pure che le modalità, con le quali l’UT ha deciso di procedere, avrebbero ostacolato la loro possibilità di rivolgersi all’AFC chiedendo l’applicazione della procedura di cui all’art. 108 LIFD.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Il capoverso 2 prevede che l’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.

                                         3.2.2.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, oggetto della decisione è l’assoggettamento all’imposta cantonale. Non trova pertanto spazio l’applicabilità dell’art. 108 LIFD (v. per esempio sentenza TF 2C_462/2018 del 7.6.2019 consid. 1.3.). Ad ogni modo non si vede per quale motivo sarebbe stata preclusa la possibilità per i ricorrenti di rivolgersi all’AFC in ambito di applicazione della LIFD.

                                         3.2.3.

                                         Per quanto attiene all’assoggettamento all’imposta cantonale, il Canton Ticino ha correttamente avviato una procedura preliminare di assoggettamento.

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata (DTF 137 I 273 consid. 3.3.2), ha infatti stabilito che in materia di determinazione del domicilio fiscale, se il contribuente contesta la sovranità del Cantone in questione, tale Cantone deve, in linea di principio adottare una decisione preliminare, che deve passare in giudicato, prima di poter proseguire la procedura di accertamento. Viola l’art. 127 cpv. 3 Cost il fatto di procedere ad una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente abbia contestato la sovranità fiscale. Ciò deriva direttamente dal divieto costituzionale della doppia imposizione intercantonale, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale contempli o meno tale procedura. Contro la decisione pregiudiziale, il contribuente può presentare ricorso a livello cantonale e poi contestarla sino al Tribunale federale (cfr. anche Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, con riferimento alla legge federale sull’armonizzazione fiscale ed a quelle tributarie cantonali bernese e ticinese, 3a ed., Berna 2015, p. 135-136).

                                         3.2.4.

                                         Per tale motivo, contrariamente all’opinione dei contribuenti, non si ravvisano vizi procedurali per il fatto di aver avviato la procedura di assoggettamento nel Canton Ticino.

                                   4.   4.1.

                                         I ricorrenti ravvisano altresì una violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto di non aver potuto accedere alla documentazione sulla quale l’autorità resistente ha basato le proprie decisioni. In particolare si tratterebbe degli accertamenti inerenti al consumo di energia e alla sottoscrizione di un’iniziativa (che ad ogni modo negano di aver firmato).

                                         4.2.

                                         Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, comprende il diritto dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF 2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).

                                         4.3.

                                         Gli art. 114 LIFD e l’art. 187 LT disciplinano l’esame degli atti nella procedura di tassazione.

                                         Secondo gli articoli 114 cpv.1 LIFD e 187 cpv. 1 LT, i contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. Il capoverso 2 prevede che egli può esaminare gli atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il capoverso 4 precisa che a domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.

                                         4.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se un contribuente non è rappresentato da un avvocato iscritto all’albo, il diritto di esaminare gli atti può essere esercitato solo negli uffici dell’autorità di tassazione. Non si può pretendere l’invio degli atti ad un non avvocato (sentenza 2C_181/2019, 2C_182/2019 e 2C_183/2019 dell’11.3.2019 consid. 2.2.4, in StR 74/2019 p. 407). Lo stesso vale anche nei casi in cui il contribuente è rappresentato da un avvocato iscritto all’albo, nell’ambito di un procedimento di prima istanza. Gli avvocati non godono infatti di un diritto assoluto all’invio di documenti amministrativi, ma possono invocare la parità di trattamento, nella misura in cui le circostanze sono comparabili (sentenza citata consid. 2.2.5, in StR 74/2019 p. 407). Una discriminazione si verifica per esempio se gli atti vengono inviati a un avvocato dello stesso cantone ma non a uno fuori cantone (sentenza citata consid. 2.2.7 e giurisprudenza citata).

                                         4.5.

                                         Nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale ha basato la propria decisione, fra l’altro, sul consumo di energia legato all’appartamento di __________ e sulla sottoscrizione di un’iniziativa da parte dei contribuenti.

                                         Con raccomandata dell’11.9.2018 l’avv. RI 1 aveva richiesto all’UT di voler trasmettere tutti gli atti dell’incarto: “Ich bitte Sie höflich, mir in alle Akten des Verfahrens Einsicht zu gewähren. Für eine Aktenzustellung danke ich Ihnen bestens”. Poco meno di un mese più tardi, ossia il 4.10.2018, tramite posta A, l’UT di __________ subordinava l’invio della “Dichiarazione d’imposta (Moduli 1 e 2) + Allegati alla dichiarazione d’imposta anno” nonché “Attestazione degli elementi imponibili” al pagamento di una tassa di fr. 50.-. In calce allo scritto veniva pure indicato che nei giorni seguenti sarebbe stata trasmessa la decisione su reclamo. Il 15.10.2018 veniva trasmessa la decisione su reclamo ai contribuenti. L’importo di fr. 50.- veniva pagato il 16.10.2018, come confermato dal bonifico bancario prodotto in allegato al ricorso.

                                         4.6.

                                         Non è noto se le autorità fiscali ticinesi abbiano definito una prassi in merito all’invio di atti agli avvocati iscritti all’albo. Come visto, la giurisprudenza del Tribunale federale non riconosce un diritto in tal senso, nell’ambito di una procedura non giudiziaria.

                                         Nel caso in esame, ricevuta la lettera del legale dei contribuenti, l’autorità di tassazione non gli ha semplicemente negato l’invio degli atti, invitandolo a recarsi nei propri uffici per esaminarli, ma gli ha chiesto il pagamento di una tassa per l’invio di determinati documenti. Prima che il termine attribuitogli per il versamento della tassa fosse scaduto, ha tuttavia notificato la decisione su reclamo, come peraltro preannunciato nello scritto del 4.10.2018.

                                         In queste circostanze, si deve riconoscere una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti. In presenza di una esplicita richiesta di accedere agli atti del procedimento, l’autorità di tassazione non poteva semplicemente adottare la decisione su reclamo. Se non intendeva inviare al rappresentante il dossier richiesto, avrebbe perlomeno dovuto attribuirgli un termine per visionare gli atti nello stesso Ufficio di tassazione.

                                         L’invio della lettera, con cui ha chiesto il pagamento di una tassa per la spedizione della documentazione, appare inoltre in contraddizione con l’adozione della decisione su reclamo. L’Ufficio di tassazione non poteva ignorare il fatto che la richiesta di accedere agli atti della procedura implicava la volontà degli insorgenti di prendere posizione prima che la decisione fosse adottata.

                                         La conseguenza è che l’autorità di tassazione, procedendo in tale maniera, ha emanato la decisione su reclamo, senza che i ricorrenti abbiano potuto esprimersi sugli atti in possesso dell’autorità resistente, posti alla base del giudizio. Ai coniugi RI 1 è pertanto stata negata, prima dell’emanazione della decisione su reclamo, la possibilità di poter visionare gli atti, proporre ulteriori prove o presentare osservazioni.

                                        Va inoltre segnalato che, ad oggi i ricorrenti non hanno avuto accesso a tali documenti (cfr. pag. 13 ricorso). In effetti, stando al testo della missiva nella quale si chiedeva una tassa per il rilascio di fotocopie, parrebbe che l’UT abbia inviato la Dichiarazione d’imposta ed Allegati alla dichiarazione d’imposta. Sicché a tutt’oggi gli insorgenti non sembrano essere stati edotti sui documenti che li riguardano e che sono atti essenziali nella procedura di assoggettamento.

                                         Motivo per il quale la decisione deve essere annullata ritenuta la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti.

                                         4.7.

                                         4.7.1.

                                         Una violazione del diritto di essere sentiti si ravvisa pure in parte nella motivazione della decisione su reclamo, sempre per quanto riguarda la questione del consumo di energia elettrica.

                                         Viene spiegato, in un passaggio quanto segue: “Va ancora ricordato che da nostre verifiche è emerso un consumo regolare di energia elettrica per il periodo 2016/2017, ciò che fa presumere un utilizzo costante dell’appartamento locato ad __________ e quindi non solamente per scopi di vacanza”.

                                         4.7.2.

                                         Ora né i contribuenti, né questa Camera, possono sapere in cosa consista un “consumo regolare di energia elettrica”. I dati reperibili nell’incarto non vengono contestualizzati e neppure viene indicato un termine di paragone, impedendo così di comprendere per quali ragioni viene identificato un consumo regolare.

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).

                                         4.8.

                                         Per le ragioni sopra esposte, la decisione su reclamo del 15.10.2018 deve essere annullata e gli atti rinviati all’autorità resistente, affinché permetta ai ricorrenti di poter esercitare il loro diritto di accesso agli atti nelle modalità conformi all’art. 114 LIFD e 187 LT.

                                   5.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. La decisione del 15.10.2018 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione affinché proceda nei propri incombenti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Vengono riconosciute adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 15.10.2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver rispettato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti viene riconosciuto l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili. 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI   Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2018.257 — Ticino Camera di diritto tributario 12.12.2019 80.2018.257 — Swissrulings