Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 11.05.2017 80.2017.81

11 maggio 2017·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,965 parole·~10 min·2

Riassunto

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, onere della prova a carico del contribuente, multa

Testo integrale

Incarti n. 80.2017.81 80.2017.82

Lugano 11 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso dell’11 aprile 2017 contro la decisione del 13 marzo 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                     -   non avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile 2016, il 17 maggio 2016 l’RS 1 ha inviato loro un richiamo;

                                     -   su richiesta dei contribuenti, il 9 giugno 2016 l’autorità fiscale ha concesso loro una proroga fino al 31 dicembre 2016;

                                     -   non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 17 gennaio 2017 l’Ufficio di tassazione ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi procedurali, attribuendo loro un termine di venti giorni, scaduto il quale gli avrebbe inflitto una multa;

                                     -   con decisione del 16 febbraio 2017, l’RS 1 ha inflitto ai contribuenti una multa di fr. 900.– per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2015;

                                     -   i contribuenti hanno interposto reclamo, in data 20 febbraio 2017, argomentando di aver inviato per posta la dichiarazione il 31 gennaio 2017;

                                     -   il 1° marzo 2017 l’autorità di tassazione si è rivolta ai reclamanti, invitandoli a comprovare l’avvenuto inoltro della dichiarazione d’imposta;

                                     -   con scritto del 6 marzo 2017, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione copia della dichiarazione d’imposta 2015 con i relativi allegati, evidenziando il fatto che sui moduli ufficiali erano impressi la data e l’ora in cui erano stati stampati (31 gennaio 2017 ore 18.42);

                                     -   con decisione del 13 marzo 2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, adducendo che, nel termine assegnato ai reclamanti con la diffida, essi non avevano presentato la dichiarazione;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento della multa disciplinare loro inflitta dall’Ufficio di tassazione, lamentando una carente motivazione della decisione su reclamo e invocando il principio in dubio pro reo;

                                     -   i ricorrenti ribadiscono di aver stampato la dichiarazione il 31 gennaio 2017 e di aver depositato “il giorno stesso – dopo cena – l’intero dossier nella buca lettere di via __________ a __________”, ammettendo tuttavia di “aver tenuto in considerazione, in assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla busta ufficiale dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe postali da utilizzare”;

                                     -   nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’Ufficio di tassazione ha confermato che “da un’ulteriore verifica non risulta rientrata la dichiarazione che i contribuenti asseriscono di aver inviato il 31 gennaio 2017”, mentre “in data 13 marzo risulta rientrata la dichiarazione 2015 (con timbro copia)”.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   in primo luogo, i ricorrenti lamentano una carente motivazione della decisione impugnata, per il fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe “chiaramente determinato… per quali ragioni sia stata confermata la multa disciplinare” e, in particolare, non si sarebbe determinato “sulle argomentazioni sollevate dal signor Ceresa all’interno del suo reclamo”;

                                     -   l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD);

                                     -   per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

                                     -   l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

                                     -   una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1);

                                     -   per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3);

                                     -   per valutare se la motivazione della decisione impugnata sia conforme alle esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza, si deve tener conto che il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 16 febbraio 2017, con cui l’Ufficio di tassazione aveva inflitto a lui e alla moglie una multa di 900 franchi, si limitava all’affermazione secondo cui egli avrebbe “inviato per Posta in data 31 gennaio 2017, nel rispetto del termine di 20 giorni della vostra diffida del 17 gennaio a.c. (no. registro 3812517) la dichiarazione dell’anno 2015”, che era allegata in copia;

                                     -   non va inoltre dimenticato che, il successivo 1° marzo 2017, l’Ufficio di tassazione si era rivolto al reclamante, attribuendogli un termine di venti giorni per comprovare l’inoltro della dichiarazione;

                                     -   sebbene la motivazione della decisione impugnata sia essenziale, la stessa permette tuttavia di comprendere che il reclamo è stato respinto per il fatto che il reclamante non ha portato la prova di avere effettivamente inoltrato la dichiarazione d’imposta il 31 gennaio 2017, quindi prima della scadenza del termine attribuitogli con la diffida del 17 gennaio 2017;

                                     -   la censura relativa alla carente motivazione della decisione su reclamo del 13 marzo 2017 deve pertanto essere respinta;

                                     -   nel merito, la multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD;

                                     -   secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)     non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)     non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)     non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa;

                                     -   il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo;

                                     -   di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;

                                     -   affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   nel caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2015;

                                     -   secondo l’art. 198 cpv. 1 LT

·          i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·          il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

·          il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3);

                                     -   di analogo tenore l’art. 124 LIFD;

                                     -   nel caso in esame, gli insorgenti sostengono di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta il 31 gennaio 2017, prima cioè della scadenza del termine di venti giorni, loro attribuito con la diffida del 17 gennaio 2017;

                                     -   i ricorrenti non provano di aver inviato la dichiarazione alla data indicata, ma sostengono che la circostanza che i moduli siano stati da loro stampati il 31 gennaio 2017 renda “del tutto evidente… che i contribuenti __________ si siano preoccupati attivamente della preparazione del fascicolo fiscale”, con la conseguenza che “sarebbe oltremodo illogico il fatto che i coniugi __________ nonostante avessero conoscenza delle possibili conseguenze derivanti da una mancata consegna della dichiarazione d’imposta, non avessero provveduto ad un invio della documentazione, entro il termine impartito dall’Ufficio circondariale di tassazione, dopo aver eseguito la preparazione della stessa”;

                                     -   la tesi dei ricorrenti, secondo cui i moduli per la dichiarazione, con i relativi allegati, sarebbero stati inoltrati il 31 gennaio 2017, non trova peraltro alcun riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 2172; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1367 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2014.40 del 24.2.2014 consid. 2.2);

                                     -   nel caso in esame, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che i contribuenti si sarebbero serviti della posta semplice, cioè non hanno optato per l’invio raccomandato;

                                     -   a questo riguardo, nel ricorso, i contribuenti sottolineano di “aver tenuto in considerazione, in assoluta buona fede, quanto espressamente evidenziato sulla busta ufficiale dello stesso Ufficio di tassazione concernente le tariffe postali da utilizzare”, nel verosimile intento di giustificare la rinuncia all’invio per raccomandata;

                                     -   sebbene effettivamente non sia richiesto l’invio per raccomandata, spetta al contribuente, al quale è stata intimata una diffida – con cui l’autorità di tassazione gli attribuisce un ultimo termine, trascorso il quale gli infliggerà una multa – valutare se sia il caso di assumersi il rischio che l’invio non vada a buon fine;

                                     -   di nessun rilievo, ai fini della prova richiesta dalla legge, è la semplice circostanza che sui moduli da loro stampati figuri la data del 31 gennaio 2017, non potendosi da tale fatto trarre alcuna conclusione in merito alla data dell’invio dei moduli stessi;

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2017.81 — Ticino Camera di diritto tributario 11.05.2017 80.2017.81 — Swissrulings