Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2018 80.2017.78

9 marzo 2018·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,388 parole·~22 min·3

Riassunto

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Grigioni, locazione di un locale a prezzo irrisorio, gerente e direttore domiciliati nel Canton Ticino

Testo integrale

Incarto n. 80.2017.78

Lugano 9 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 10 aprile 2017 contro la decisione del 15 marzo 2017 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.

Fatti

                                  A.   La RI 1 è una società a garanzia limitata, costituita il 22 aprile 2013, il cui scopo è la consulenza, la progettazione, la realizzazione e la direzione dei lavori di complessi edilizi, l’attività d’impresa generale di costruzioni, l’allestimento di perizie e stime immobiliari ed edili, la progettazione e la vendita di arredamento, la compravendita e la promozione immobiliare, l’amministrazione e la mediazione di immobili, nonché di ogni attività affine.

                                         Dal 22 aprile 2013 sino al 15 settembre 2015, la RI 1 ha avuto sede formale a __________ (__________) presso la __________; a partire dal 15 settembre 2015 ha trasferito la propria sede a __________, sempre nel __________, e da ultimo, dal 3.11.2017 la società risulta domiciliata in via __________ a __________.

                                         Socia e gerente della società, sin dalla costituzione, è la signora __________, a cui è stato affiancato in qualità di direttore il signor __________ a partire dal 6/9 giugno 2017.

                                  B.   Con scritto del 10 settembre 2014, l’CO 1__________ si rivolgeva all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del __________, comunicando l’intenzione di rivendicare l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1. Secondo l’autorità fiscale ticinese l’amministrazione effettiva della società risultava essere svolta in Ticino, dove era anche domiciliata la socia e gerente.

                                  C.   La RI 1, interponeva reclamo con lettera raccomandata del 10 ottobre 2014, contestando l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. La società sarebbe operativa a tutti gli effetti a __________, dove disporrebbe “di un proprio ufficio con proprie installazioni all’interno dei locali della fiduciaria __________”. A comprova di ciò, RI 1 allegava al reclamo copia del contratto di locazione, le ricevute del pagamento dell’affitto ed una fotografia dell’ufficio in questione.

                                  D.   A seguito della sentenza della Camera di diritto tributario (cfr. sentenza 80.2016.234, del 6 marzo 2017) che sanciva la nullità della notificazione della decisione su reclamo del 21 luglio 2016, l’UTPG ha così reintimato il 15 marzo 2017 alla ricorrente la decisione su reclamo concernente la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Con quest’ultima decisione, l’UTPG assoggettava la RI 1 all’imposta cantonale, siccome – secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sulla doppia imposizione intercantonale – la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In questo caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale.

                                         Secondo l’UTPG, in base a numerosi indizi, l’amministrazione effettiva della società risultava essere stata svolta dapprima a __________ e poi a __________, luoghi in cui l’allora socia e amministratrice unica __________ era domiciliata, mentre la sede indicata a RC (__________, sino al 10 settembre 2015 e Grono successivamente) era unicamente una sede fittizia. Per quello che concerneva la sede a __________, l’UTPG sottolineava come, oltre alla assenza di un telefono fisso a disposizione della società, il contratto di locazione fra RI 1 e la fiduciaria __________ “non era altro che un contratto di sublocazione di un locale (con uso comune di cucina, doppio servizio e sala riunioni) adibito ad uso commerciale (ufficio) il cui canone di locazione ammonta a CHF 3'240.– annui, spese accessorie comprese, vale a dire un costo mensile di CHF 270.–“. In relazione alla successiva sede di __________, l’UTPG rilevava che nello stabile in questione avevano sede una “sessantina di società”, motivo per cui risultava evidente che pure questo trasferimento di sede era da ritenersi fittizio. La sede effettiva della società sarebbe dunque sempre stata in Ticino, luogo in cui l’amministratrice __________ aveva domicilio, e dove erano situati in sostanza tutti i fondi posti in vendita o offerti in locazione dalla __________. Inoltre la società aveva pure una relazione bancaria presso la __________ a __________.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata dallo studio legale RI 1, impugna la suddetta decisione, contestando nuovamente l’assoggettamento nel Canton Ticino e negando in particolare la natura fittizia e artificiosa della sede nel Canton __________. Oltre a ribadire l’esistenza di un contratto di locazione sia per l’ex ufficio di __________ che per l’attuale ufficio di __________, la ricorrente produce una corrispondenza, risalente all’anno 2015, concernente una problematica sulla temperatura del locale, in cui la signora __________ scriveva al locatore dello stabile di __________, se “conviene tenere basso e poi spegnere ogni sera prima di uscire o ci conviene tenere basso in generale senza spegnere?”. Tale mail confermerebbe la presenza di personale e l’esigenza di avere una temperatura adeguata all’interno del locale. Inoltre, la mancanza di una rete di telefonia fissa non sarebbe un valido argomento, siccome, per essere raggiungibile anche durante il lavoro svolto fuori ufficio, la signora __________ utilizza unicamente la rete mobile. Nemmeno la relazione bancaria di RI 1 presso la __________ a __________ potrebbe essere considerata come indizio di un’amministrazione effettiva nel __________, in quanto “ogni persona è libera di scegliere il proprio istituto bancario in funzione delle conoscenze, della fiducia e delle abitudini del singolo”, indipendentemente dal luogo di sede della Banca stessa. Infine, secondo la ricorrente, l’ubicazione degli immobili in vendita non dipende né dalla sede né dal luogo dell’effettiva amministrazione della società, bensì dalle possibilità del mercato immobiliare, tanto più che la RI 1 offre immobili non solo in Ticino ma anche nel Canton Grigioni ed all’estero.

                                  F.   Con ulteriori scambi di scritti intercorsi nei mesi di maggio e giugno 2017, le parti ripresentano e specificano le rispettive posizioni; di nuove argomentazioni si dirà – se indispensabile – in seguito.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nell’aprile del 2013, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.

                                         In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

                                         1.3.

                                         La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

                                         1.4.

                                         In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

                                         1.5.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

                                         1.6.

                                         Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

                                         Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

                                         In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

                                         1.7.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

                                   2.   2.1.

                                         RI 1 è iscritta nel registro di commercio del Canton __________ dal 22.4.2013. Dal 22.4.2013 al 7.7.2017 ha ricoperto il ruolo di gerente e di direttrice della società  __________, cittadina __________ domiciliata a __________. Da quest’ultima data direttore è stato nominato __________, domiciliato a __________, mentre __________ ha unicamente assunto il ruolo di gerente. Va precisato come dal registro cantonale ticinese dei fiduciari emerge come unicamente __________ sia iscritto all’albo (https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, sito internet consultato il 22.1.2018).                                                   

                                         2.2.

                                         Come visto, la sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         In merito alla sede della società – così come risulta dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ – si rileva che la stessa è stata dal 22.4.2013 al 10.9 2015 presso la __________, __________.

                                         A proposito di questa sede, la ricorrente presenta un contratto di sublocazione per una pigione annua di fr. 3'240.- (ossia fr. 270.- al mese) per un locale. A disposizione ad uso comune pure la cucina, doppio servizio e la sala riunioni. Allega anche due fotografie: una relativa all’ingresso dell’appartamento, dalla quale si possono scorgere tre targhe: quella della __________, quella della RI 1 e quella della __________.

                                         Se si immette nel registro di commercio del Canton __________ il nominativo di __________ (https://gr.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml, sito consultato il 23.1.2018) si può notare che la stessa ricopre molte cariche per società più disparate, molte delle quali risultano avere il proprio recapito presso __________ a __________, dove si trova anche la sede di __________ e di __________ (a titolo esemplificativo si possono citare __________, __________, __________ __________, la __________, __________, __________, __________).

                                         A giusto titolo la Divisione delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del 30/31.5.2017, rimarca proprio come all’indirizzo di __________ siano domiciliate oltre 50 società.

                                         2.3.2.

                                         Dal 10.9.2015 al 3.11.2017 la società ha avuto la propria sede presso l’indirizzo “__________”. Anche per questo recapito, la ricorrente presenta un contratto di locazione sottoscritto tra la __________ (rappresentata da __________) e la __________. La pigione annua era di fr. 6'000.-, per un ente locato che misura 40 mq.

                                         Ora, come correttamente rilevato anche dall’autorità fiscale, presso l’indirizzo __________ erano domiciliate molte società, così come si evince da siti internet http://www.moneyhouse.ch/it/__________ _.htm (sito consultato il 23.1.2018), come pure da contributi giornalistici (https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1046651/i-misteri-dell-ex-asilo--ci-sono-57-inquilini-fantasma, sito internet consultato il 23.1.2018), che sottolineano come a questo indirizzo siano domiciliate società “fantasma”. Anche la trasmissione televisiva “__________”, in un servizio mandato in onda il 5.10.2017 e consultabile al sito internet https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Bucaletterland-9623791.html (sito internet consultato il 23.1.2018) ha documentato la situazione, occupandosi del fenomeno delle società “bucalettere” e facendo riferimento proprio alla __________, al cui riguardo ha proposto un’intervista al Sindaco del Comune.

                                         2.3.3.

                                         Dal 3.11.2017 RI 1 ha nuovamente cambiato sede, stabilendosi in via __________ a __________. In merito a quest’ulteriore cambiamento di recapito, il patrocinatore della ricorrente ha fatto pervenire alla Camera un contratto di locazione per una pigione annua di fr. 4'536.- (fr. 378.- mensili) con la __________, per un appartamento composto da 1 locale di complessivi 21.5 mq. Nella lettera di trasmissione del documento, veniva specificato, da parte del rappresentante dell’insorgente: “Attiro l’attenzione sul fatto che detti spazi sono locati unicamente a condizione di essere effettivamente occupati e che vi sia una reale attività, escludendo qualsivoglia altro tipo di occupazione, in particolare attività di natura fittizia”.

                                         2.4.

                                         A sostegno della propria tesi, ossia dell’effettiva sede nel Canton __________, la ricorrente presenta i contratti di locazione relativi ai differenti indirizzi a cui si è stabilita, tra il 2013 ed il 2017, due fotografie relativi agli spazi a lei in uso presso la prima sede, uno scambio e-mail relativo a problematiche di riscaldamento presso la sede “__________”, le testimonianze di __________ e __________ in merito alla questione del riscaldamento e dell’elettricista __________ in merito alle ragioni dell’inesistenza di un allacciamento internet.

                                         2.5.

                                         2.5.1.

                                         In merito alla presentazione dei contratti di locazione e delle due fotografie presentate agli atti, non si vede come possano comprovare l’effettiva amministrazione della società nel Canton __________.

                                         Come correttamente rilevato dall’autorità fiscale, presso i primi due indirizzi indicati come sede della società, sono/erano domiciliate molte altre persone giuridiche: ciò è facilmente evincibile dai dati del Registro di commercio del Canton __________. Ciò che permette di dubitare fortemente della reale effettiva presenza della ricorrente nei luoghi. Anche il canone di locazione – molto esiguo per dei locali di natura commerciale –, è un elemento a suffragio dell’ipotesi dell’autorità fiscale ticinese. Le fotografie scattate non sono del resto probanti in merito ad una reale attività svolta nei __________: invero non vi è neppure certezza in merito al luogo in cui sono state scattate. Una semplice targa su una porta non basta certamente a provare l’effettiva amministrazione di una società.

                                         2.5.2.

                                         Appare in quest’ottica più che calzante l’osservazione della Divisione delle contribuzioni, laddove ha rimarcato come RI 1 non ha comprovato di essere titolare di alcun abbonamento internet. È infatti poco verosimile che una società, attiva nel ramo immobiliare, e che pubblicizza costantemente i propri immobili su internet (in merito si veda: RI 1; __________, sito internet consultato il 24.1.2018; __________, sito internet consultato il 24.1.2018) e che tiene anche i propri contatti con la clientela tramite indirizzo e-mail, non disponga presso la propria sede effettiva di un abbonamento internet, come confermato anche dalla stessa ricorrente (v. scritto di osservazioni del 13/14.6.2017), che imputa l’assenza di tale collegamento alla mancata “(...) possibilità di accesso Wi-Fi in tutto lo stabile”.

                                         2.5.3.

                                         Anche lo scambio e-mail con tale “__________” a riguardo dei problemi legati al riscaldamento non comprova ancora l’effettiva amministrazione della società nel Canton Grigioni. Allo stesso modo, la testimonianza di __________ si rileva senza pertinenza: non vi viene assolutamente indicato chi siano queste persone e che ruolo svolgano in merito a RI 1. La ricorrente non si è premurata di allegare – ad esempio – alcun contratto di lavoro, oppure l’attestazione di domicilio dell’eventuale personale impiegato.

                                         A prescindere dalle problematiche relative al riscaldamento, questa Camera ritiene che non sia ipotizzabile lo svolgimento di un’attività immobiliare senza disporre di un’utenza telefonica presso la sede e soprattutto di un collegamento internet.

                                         A ciò si aggiunga come la maggior parte degli immobili posti in vendita, in affitto e trattati da parte della qui ricorrente siano ubicati nel Canton Ticino. Questo è un altro elemento che attesta che l’attività della società insorgente è stata e viene svolta in Ticino.

                                         D’altronde la ricorrente non è riuscita a comprovare che __________, domiciliata a __________, che era sia gerente sia direttrice della società (attualmente è unicamente gerente della stessa), svolgeva tutta l’attività tipicamente connessa con il ramo immobiliare nel Canton __________. Se così fosse stato, la ricorrente non avrebbe avuto problemi a sottoporre a questa Camera, ad esempio, i contratti di mediazione immobiliare oppure gli appuntamenti presi con la clientela o qualsiasi altra documentazione atta a sostanziare una reale attività svolta nei Grigioni.

                                         Appare in questo senso più verosimile che tutta l’attività venga svolta dal domicilio di quest’ultima a __________, da dove è anche ipotizzabile che sia più facile raggiungere gli oggetti messi in vendita/locazione da parte della società. Il fatto che, dal mese di giugno 2017, sia stato nominato direttore della società __________, domiciliato a __________, nulla muta alle conclusioni sopra esposte, ma anzi le accredita ancora maggiormente.

                                         2.5.4.

                                         Anche per quanto attiene alle relazioni con la __________, si rileva come sul sito internet della ricorrente (http://www.__________ hp) ed in particolare sotto la rubrica “Servizi”, venga pubblicizzata la collaborazione con l’Istituto di credito appena nominato, che garantisce mutui ipotecari vantaggiosi. Ora se si esaminano le sedi della __________ in Svizzera (in merito si veda il sito internet __________, consultato il 24.1.2018), si può agevolmente constatare come non vi sia alcuna succursale nel __________, ma che tale istituto di credito è ben presente nel territorio ticinese. Se è vero che la ricorrente è libera di appoggiarsi all’Istituto di credito che più le conviene, nondimeno, ed in considerazione anche del fatto che la stessa ha una relazione bancaria a __________ presso questa Banca, anche quest’ulteriore elemento, soppesato unitamente agli altri descritti conduce ad avvalorare che l’amministrazione effettiva è svolta in Ticino.

                                         Si ricorda che, secondo il Tribunale federale, l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria.

                                          2.5.5.

                                         Va poi segnalato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

                                         2.6.

                                         Così stando le cose, si può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un legame effettivo con il __________. Sussistono invece molteplici indizi a favore dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi che sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale.

                                         Fra le ragioni per cui la società ha costituito la sede formale nel Canton Grigioni si può anche ritenere che vi sia il fatto che, sino all’entrata nell’organico della società di __________, __________, al tempo sia gerente che direttrice della società, non disponga dell’autorizzazione a svolgere la sua professione quale fiduciaria immobiliare nel Canton Ticino (non risulta infatti essere iscritta al relativo albo).

                                         2.7.

                                         Ne consegue che l’amministrazione effettiva della __________ è esercitata nel Canton Ticino, presso il domicilio di __________ a __________.

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   (per sé e per RI 1); -   ; -   .  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2017.78 — Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2018 80.2017.78 — Swissrulings