Incarto n. 80.2017.54
Lugano 30 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 marzo 2017 contro la decisione del 9 febbraio 2017 in materia di IC 2014.
Fatti
A. La RI 1, nata dalla scissione della __________, iscritta al Registro di commercio il 13 novembre 2013 con effetto retroattivo al 1° luglio 2013, è una società anonima con sede a __________, che si occupa di vendita e locazione di appartamenti e immobili (scopo sociale: Kauf, Verkauf, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Wohnimmobilien im Tessin und in diesem angrenzenden Gebieten, hauptsächlich in __________ und Umgebung, sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungsund anderweitiger Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten). La __________ disponeva di uno stabilimento di impresa in Ticino, l’__________, la cui attività è stata proseguita dalla contribuente a partire dal 1° gennaio 2014.
Presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale è __________, __________, mentre __________, __________, è membro del consiglio d’amministrazione con firma collettiva (limitata alla sede principale a partire dall’11 gennaio 2017).
B. In data 28 ottobre 2015 la società trasmetteva la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014 sia all’autorità fiscale del Cantone Ticino, dove nel periodo fiscale precedente era stata rivendicata senza obbiezioni l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della contribuente unitamente all’imposizione IFD per la presenza della sua sede effettiva nel cantone, che all’autorità fiscale del Canton __________, dove la società aveva la sede formale.
L’RS 1 (di seguito RS 1), presa coscienza della situazione, in data 30 ottobre 2015 contattava telefonicamente l’Autorità fiscale del Canton __________ al fine di ribadire l’integrale imponibilità della contribuente in Ticino, non giungendo tuttavia ad un accordo con l’Autorità zurighese. Il giorno stesso il Canton __________ emetteva la notifica di tassazione IFD e IC e la proposta di riparto intercantonale, trattenendo un precipuo del 10%.
C. In data 11 novembre 2016 l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione per l’imposta cantonale 2014, con la quale attribuiva al Canton Ticino la quota del 100% d’imposizione dell’utile e del capitale e attuava riprese per un totale di fr. 51'000.-- a titolo di “adeguamento affitti” e “vantaggi vari”.
D. Per mezzo della sua rappresentante, la __________, la contribuente interponeva reclamo in data 7 dicembre 2016 avverso la tassazione IC 2014 emessa dall’RS 1. Oltre a contestare le riprese attuate, la contribuente riteneva che fossero date le condizioni di una doppia imposizione effettiva: “per la quota del 10% le due sovranità fiscali [chiedevano] di sottoporre il medesimo soggetto per lo stesso oggetto durante lo stesso periodo ad imposte simili”. Ritenuto che nella sua sede statutaria la società svolgeva attività significative reali, doveva ritenersi corretto assegnare un precipuo del 10% al Canton __________, e di conseguenza la quota da tassare in Ticino sarebbe stata il 90%, in ragione dell’attività svolta nel territorio.
E. Con decisione 9 febbraio 2017 l’UTPG respingeva il reclamo della RI 1. L’Autorità fiscale motivava come segue:
Nessun precipuo è riconosciuto al Cantone __________ in quanto la società non vi svolge alcuna attività. Il centro direzionale, strategico e operativo è in Ticino. La contribuente detiene contrattualmente l’utilizzo della licenza __________ su territorio ticinese (__________) e grigionese __________) e a titolo di rimunerazione sopporta già le licenze passive a favore delle altre società del gruppo con sede a __________ (che includono chiaramente anche una componente gestionale e direttiva). La contribuente si avvale inoltre delle consulenze contabili amministrative di una società fiduciaria del Ct. __________. Questi elementi non giustificano quindi di per sé l’attribuzione di un precipuo al cantone __________.
F. In data 3/8 marzo 2017 la contribuente, sempre per mezzo della sua rappresentante, interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo dell’RS 1. In particolare la ricorrente censura l’imposizione del 100% dell’utile e del capitale dichiarati, in luogo del 90% risultante dalla dichiarazione d’imposta presentata e dalla relativa decisione di tassazione del cantone di sede, contrariamente a quanto previsto dall’art. 21 LAID e in violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost., che vieta la doppia imposizione. La contribuente ribadisce che la società dispone presso la sede statutaria (__________) di attività significative reali, quali la tenuta della contabilità, la conservazione di atti e documenti d’affari, vi svolge le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio d’amministrazione e la gestione completa dei contratti di licenza. Pertanto, a mente della contribuente, è corretta l’attribuzione di un precipuo del 10% al Canton __________. Di conseguenza la quota imponibile in Ticino dovrebbe essere del 90%; imporre il 100% dell’utile e del capitale dichiarati comporta una doppia imposizione effettiva per una quota del 10%, oltre ad essere discriminatorio nei confronti della ricorrente, trattata sfavorevolmente rispetto a un contribuente imponibile illimitatamente.
G. Nelle sue osservazioni del 21/22 marzo 2017, l’RS 1 riassume dettagliatamente la storia e la genesi fiscale della società __________, __________, dalla cui scissione è nata la ricorrente nel 2013, per poi esporre le risultanze dell’accertamento fiscale operato a seguito della ricezione della dichiarazione d’imposta per il 2014 e della notifica di tassazione del Canton __________. In particolare RS 1 sottolinea che dai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione emerge che tali riunioni avessero scopo di rendicontazione più che decisionale, che l’attività commerciale è svolta interamente in Ticino, dove tutto il personale impiegato dalla contribuente ha la propria residenza, e dove sono state sostenute principalmente le spese di pubblicità, sponsor e rappresentanza della società. Il legame col territorio ticinese, rileva l’Autorità fiscale, appare evidente anche dal contratto con la __________, marchio germanico protetto del quale la ricorrente beneficia di una sublicenza per operare nel territorio del __________ e __________.
A mente dell’RS 1 questi elementi comprovano che il business e la conduzione aziendale di RI 1 avvengono integralmente nel Cantone Ticino.
H. Con scritto del 22 gennaio 2018 la ricorrente, per mezzo del suo nuovo rappresentante avv. __________, __________, ha chiesto di essere convocata per un’udienza.
All’udienza del 13 marzo 2018, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Dei rispettivi argomenti si dirà in seguito, in quanto necessario
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2013, ha la sua sede nel Cantone Zugo. Per il periodo fiscale 2013, l’Autorità fiscale del Cantone Ticino ha ritenuto illimitatamente imponibile la contribuente per la presenza della sede effettiva in Ticino. A tale notifica di tassazione, fatta in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone, la ricorrente non si è opposta.
Per il periodo fiscale 2014 il Canton __________ emetteva la notifica di tassazione IFD e IC e la proposta di riparto intercantonale, trattenendo un precipuo del 10%. Tuttavia, ritenendo che la sede effettiva fosse in Ticino, l’RS 1 di Bellinzona ha ritenuto che anche per il periodo fiscale 2014 la contribuente fosse illimitatamente imponibile nel cantone ex art. 60 LT.
1.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armoniz-zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Occupandosi di una società con sede nel __________, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel __________, rispetto ai legami con il Canton __________, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton __________ al Canton __________, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton __________, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.6.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
2. 2.1.
Nel caso concreto, la RI 1, sin dalla sua costituzione nel 2013, ha sede a __________. Presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale è __________, mentre __________ è membro del consiglio d’amministrazione con firma collettiva (limitata alla sede principale a partire dall’11 gennaio 2017).
2.2.
Per quanto concerne l’amministrazione effettiva della società, sono molti gli indizi che portano a ritenere che questa sia svolta nel Cantone Ticino.
Innanzitutto l’attività commerciale è svolta nel territorio __________ e del __________, come risulta dal contratto di licenza con __________, al quale è allegato un elenco dei comuni per i quali la licenza è stata concessa alla RI 1. Che l’attività di mediazione nel settore immobiliare sia localizzata nella zona di __________ è suggerito del resto dalla stessa ragione sociale della ricorrente (RI 1) come pure dallo scopo sociale secondo gli statuti (“Kauf, Verkauf, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Wohnimmobilien im Tessin und in diesem angrenzenden Gebieten, hauptsächlich in __________ und Umgebung..:”).
L’attività dirigenziale è svolta dall’azionista e presidente del consiglio di amministrazione della società, __________, la quale ha un legame particolarmente stretto con il Canton Ticino, ritenuto che essa è tassata per il 50% nel luogo di domicilio (__________) e per il 50% in Ticino, mentre fiscalmente non ha alcun legame con il Cantone __________. Inoltre, come rilevato dall’RS 1 in sede di udienza, la ricorrente paga la pigione per un appartamento ad __________, che è occupato dalla presidente del CDA, la quale ha anche immatricolato un natante nel Lago __________.
A ciò si aggiunga che il personale impiegato dalla contribuente è composto da dipendenti tutti residenti nel Canton Ticino, dove principalmente sono anche state sostenute le spese di pubblicità, sponsor e rappresentanza.
A proposito dell’altro membro del consiglio di amministrazione, __________, egli è effettivamente domiciliato a __________ (ZG). Tuttavia, come sottolinea l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, la sua funzione nella società è di fatto passiva. La sua presenza nel consiglio di amministrazione serve alla ricorrente perché altrimenti non vi sarebbe nessuna persona iscritta nell’albo cantonale dei fiduciari.
Infine, si osserva che nella carta intestata della RI 1 vengono indicati quali numeri di telefono fisso (+41 91 __________) e di fax (+41 91 __________), numeri localizzati in Ticino.
2.3.
La ricorrente sottolinea, ancora nella memoria scritta prodotta all’udienza del 13 marzo 2018, che a __________ si tengono le riunioni tri/quadrimestrali del CDA e viene tenuta la contabilità.
Come già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene determinante, per stabilire dove sia situata l’amministrazione effettiva di una società, il luogo della direzione corrente della società e non invece quello in cui si svolge la semplice attività amministrativa (tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e neppure quello in cui si riunisce il consiglio di amministrazione (cfr. p. es. la sentenza n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3).
In questa prospettiva, è innegabile che l’attività propria della società ricorrente, che consiste essenzialmente nella mediazione nel settore immobiliare, si svolga ad __________ e, tutt’al più, nel __________ e nel __________. Il fatto che “i clienti facoltosi che possono permettersi di acquistare case di pregio non si trovano ad, _________ ma nella Svizzera Interna” (cfr. Memoria scritta del 13.3.2018) come pure la circostanza che la presidente del consiglio di amministrazione partecipi a diverse manifestazioni organizzate da __________ in altri cantoni e pure all’estero, permettono tutt’al più di concludere che __________ si assenta spesso da __________, ma non certo di dimostrare che l’amministrazione effettiva della società insorgente si svolga a Zugo.
2.4.
In ragione di quanto sopra esposto non si può che concludere che la sede e l’amministrazione effettiva della RI 1 si trovino ad _________, nel Canton Ticino. Escluso in tal modo che la ricorrente sia un’impresa intercantonale, cadono di conseguenza i presupposti per l’attribuzione di un precipuo al Canton Zugo.
3. Per quanto concerne la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza della decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2014, essendo già stato pagata l’imposta cantonale su un precipuo del 10% nel Canton Zugo per il medesimo periodo fiscale, la questione dovrebbe essere sottoposta all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 157).
4. Il ricorso è respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000 .–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: