Incarto n. 80.2017.259
Lugano 9 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 ottobre 2017 contro la decisione del 19 settembre 2017 in materia di assoggettamento IC 2015.
Fatti
A. RI 1 è una società anonima, costituita nel 2013, il cui scopo è - fra l'altro - la fornitura di servizi in ambito fiduciario e di consulenza, a livello sia nazionale sia internazio-nale, in particolare consulenza fiscale, giuridica e societaria, Due Diligence, attività in ambito fiduciario e immobiliare, perizie, ge-stione patrimoniale, consulenza in investimenti e servizi finanzia-ri, l'esercizio di ogni tipo di attività di intermediazione e commis-sione nonché l'acquisto di beni immateriali come licenze. Amministratore e unico membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale è __________, domiciliato a __________. La società ha sempre avuto la propria sede a __________, dap-prima presso __________, __________, e successivamente presso l'avv. __________, __________.
B. Con scritto del 21 giugno 2017, l'Ufficio di tassazione delle per-sone giuridiche (UTPG) si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che l'amministrazione effettiva della società risultava essere eseguita in Ticino, dove era anche domiciliato l'amministratore unico. Per tale motivo l'UTPG, con decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, rivendicava l'imposizione il-limitata nel Canton Ticino sull'utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire dal 2015. Difatti secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sulla doppia imposizione la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l'amministrazione che di solito si concentrano alla sede statutaria.
C. La RI 1 interponeva reclamo con lettera del 24 luglio 2017, contestando in via principale l'imposizione il-limitata nel Canton Ticino, e chiedendo in via secondaria, l'assoggettamento unicamente a decorrere dal periodo fiscale 2017. La società precisava che era alla ricerca "di una collabora-zione nel campo dei servizi finanziari con partner locali di __________ " con conseguente ingresso di terzi nel CdA, motivo per cui la se-de non "era strumentale e deve venir considerata come elemen-to costitutivo". Rilevava ad ogni modo che la poca attività svolta fino a quel momento non era mai stata resa in Ticino bensì sempre all'estero e diretta da __________.
D. Con lettera datata 28 agosto 2017, l'UTPG richiedeva alla RI 1 l'invio del contratto di locazione, di indica-re le persone incaricate a svolgere l'attività della società (inol-trando copia del contratto di lavoro) e di allegare altra documen-tazione atta a comprovare che l'amministrazione fosse effettiva-mente svolta nel Canton __________. L'autorità di tassazione avvertiva la società che, se entro il 15 settembre 2017 non fosse entrata in possesso della documentazione richiesta, avrebbe conseguen-temente respinto il reclamo del 24 luglio 2017.
Con risposta 14 settembre 2017, RI 1 di-chiarava di non poter dar seguito alle richieste dell'UTPG, in quanto non aveva in locazione alcun ufficio a __________ e non impiegava del personale dipendente, dato che la limitata attività della società veniva svolta in modo esclusivo all'estero. Allegava tuttavia un contratto di mandato fra __________ (società con sede a Lugano che detiene il 100% delle azioni di RI 1) e __________ concernente la costituzione della RI 1 presso l'ufficio __________ a __________.
Con decisione del 19 settembre 2017, l'UTPG respingeva il re-clamo, assoggettando la RI 1 all'imposta cantonale sull'utile e sul capitale nel Canton Ticino a partire dal periodo fiscale 2015. A mente dell'ufficio di tassazione, il fatto che a __________ non vi sia né un ufficio né del personale è la conferma che l'amministrazione effettiva venga svolta da __________, unico membro del CdA, dal suo domicilio di __________.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la suddetta decisione, chieden-do, in via principale, l'annullamento della decisione di assogget-tamento nel Canton Ticino e subordinariamente l'assoggettamento a far tempo dal 1° gennaio 2017. La ricorrente elenca alcune società di __________ con le quali starebbe valutando una collaborazione "per un progetto di Joint Venture" e sottolinea di disporre di un conto presso la __________, così come di un collegamento telefonico e di un indirizzo di posta elettroni-ca stabiliti con provider di __________. La società lamenta infine una violazione della Legge sul mercato interno (LMI) e delle norme sulla concorrenza, stante la decisione dell'UTPG di assoggettar-la in Ticino, dove vigono limitazioni uniche in tema di attività fidu-ciarie e finanziarie. La scelta di sede a __________ non è pertanto da ricondurre ad un mera questione di attrattività fiscale bensì con-corrono molti altri elementi che rendono il lavoro "sicuramente più agevole, semplice e meno costoso".
F. Nelle osservazioni del 28 novembre 2017, l'UTPG riassume in sostanza le argomentazioni esposte nella decisione su reclamo, proponendo di respingere integralmente il ricorso. In merito a quanto dichiarato dalla ricorrente, ovvero che l'attività non sa-rebbe mai stata svolta in Ticino bensì sempre all'estero è diretta da __________, l'UTPG oltre a sottolineare che la ricorrente detenuta al
100% da __________, società con sede a __________, al-lega delle fatture emesse dalla ricorrente proprio nei confronti di una società con sede a __________ e relative a sottoscrizioni di titoli. Inoltre secondo l'ufficio di tassazione non vi sarebbe alcun conflitto con le norme della LMI, in quanto la decisione riguarda la determina-zione del domicilio fiscale e non impedisce la registrazione presso il registro di commercio di __________.
G. Con replica del 27/28.12.2017 RI 1 contesta le affermazioni dell’UTPG, indicando che l’autorità fiscale non abbia portato alcuna prova concreta dell’esercizio e della direzione della società nel Canton Ticino.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel luglio del 2013, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton __________. In virtù della decisione contestata, l'autorità fiscale ticinese ha rivendicato l'assoggettamento in considerazione del fatto che l'amministrazione effettiva è esercitata in Ticino, dove sono domiciliati sia __________ - unico membro del CdA con diritto di firma individuale e amministratore unico - sia __________, società che detiene l'intero pacchetto azionario della ricorrente. Lo ha fatto in base all'art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l'assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l'art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l'assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell'amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall'iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l'amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, P. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De Le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest'ultimo si carat-terizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di impor-tanti infrastrutture ("wesentliche Büroinfrastrukturen") nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario ("indirizzo c/o") che si occupa di ritirare la po-sta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttu-ra e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concre-tamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per na-scondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; JUNG, op. cit., p. 171 S.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giuri-sprudenza l'assenza di personale, di uffici o di altre strutture, co-sì come la mancanza di una linea telefonica o l'irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d'indirizzo ("Adressumleitung") o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da inter-pretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fit-tizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale am-ministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/Maute, op. cit., p.748).
1.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l'amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l'amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all'adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività diri-genziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 1100, consid. 2). La definizione di am-ministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell'attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l'amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), no-zione a cui s'oppongono, da un lato, la semplice attività ammini-strativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, la-vori di segretariato, ecc.) e, dall'altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tri-bunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De Le Court, op. cit., p.408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zwei-fel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne l'onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del con-tribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ri-durre il debito verso l'erario (DTF 133 11 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all'imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture ("wesentliche Büroinfrastrukturen"), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all'autorità fiscale portare la prova che l'amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In man-canza di tali infrastrutture e se l'autorità fiscale rende molto vero-simile l'assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l'onere della prova ("Gegenbeweis") in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tri-bunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2G_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2G_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, P. 101 S.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considera-to che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l'azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un'altra società da lui controllata (sentenza del Tri-bunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016). Nel caso di una società immobiliare, l'Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministra-zione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l'attività dirigenziale svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l'attività dirigenziale si svolge nei locali dell'azionista principale. In questo ambito, l'attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne deriva-no) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazioine, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazio-ne un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la pre-senza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fos-sero soddisfatti i presupposti della "wesentliche Geschäftsinfra-struktur" e che apparisse molto verosimile che l'amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spet-tava alla ricorrente l'onere di comprovare l'effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l'Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell'amministratore, dove veniva esercitata l'attività dirigenziale e l'amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c'era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenen-do conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell'armonizzazione ma an-che della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di di-vieto della doppia imposizione intercantonale.
2. 2.1.
Nel caso concreto, la RI 1 è una società costituita il 9 luglio 2013 e domiciliata presso l'avv. __________. In base all'estratto del registro di commercio del Canton __________, membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale è il signor __________.
2.2.
Incontestato fra le parti è che la società non dispone né di per-sonale né di uffici a __________ ma unicamente di un recapito presso l'indirizzo dello studio legale dell'avv. __________. D'altronde è la società stessa che, su richiesta dell'UTPG di fornire contratti di locazione e di lavoro, ha dichiarato di non necessitare di alcun luogo fisico dove svolgere l'attività societaria né del personale dipendente, in primo luogo in considerazione del fatto che la limi-tata attività viene svolta in modo esclusivo all'estero, e sottoli-neando in secondo luogo che ciò non sarebbe obbligatorio dal punto di vista legale.
Ora, come menzionato in precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che in mancanza d’importanti infrastrutture al luogo di sede, segnatamente uffici e personale, e se l'autorità fiscale ren-de molto verosimile l'assoggettamento in un altro cantone, allora incombe al contribuente l'onere della prova in relazione all'effettiva amministrazione alla sede statutaria. A tal proposito si rileva che la società non ha portato alcuna prova dell'esistenza di un vero legame con il Canton __________, limitandosi ad affermare che la sede non sarebbe affatto di natura puramente formale, bensì costituita nell'ambito di un "progetto di Joint Venture, tutto-ra in corso di valutazione, avvalendosi di una collaborazione ef-fettiva nel campo dei servizi finanziari con partner locali di Zugo" e chiedendo un periodo di tempo fino al 31 dicembre 2018 per produrre atti e documenti a comprova della sede operativa nel Canton __________. Se da un lato tale affermazione non è stata né sostanziata né corroborata da un qualsiasi mezzo di prova, dall'altro non è nemmeno dato sapere per quale motivo quest'ipotetico progetto dovrebbe in qualche modo dimostrare che l'amministrazione e la direzione corrente della società venga effettivamente esplicata a __________. Tanto più che le tre società citate dalla ricorrente in sede di ricorso quali possibili partner commerciali non sono "partner locali di __________ " bensì hanno sede, una nel Canton __________, l'altra nel Canton __________ e la terza addirittura a __________. Non avendo portato prove a sostegno dell'effettiva amministrazione e direzione corrente nel luogo di sede a __________, il ricorso presentato dalla RI 1 deve essere respinto.
2.3.
In ogni caso, anche volendo tralasciare la ripartizione dell'onere probatorio, si deve costatare che non vi sono elementi a suppor-to dell'effettiva amministrazione e direzione corrente nel Canton __________ e, al contrario, ve ne sono per il Canton Ticino.
Innanzitutto va considerato come l'amministratore unico della società con diritto di firma individuale, __________ è residente in Ticino, a __________. Oltre all'amministratore pure l'azionariato è legato al Canton Ticino, dato che la società madre __________ (amministrata a sua volta dal sig. __________), la quale detie-ne tutte le partecipazioni della ricorrente, è pure domiciliata a Lugano.
A mente della ricorrente la limitata attività societaria non è mai stata svolta in Ticino, bensì sempre all'estero, e in ogni caso diretta da __________. Tuttavia mal si comprende come tale attività possa venir eseguita da __________, dove non vi è né un ufficio, né del per-sonale, considerato inoltre che l'unica persona attiva nella società è residente in Ticino, dove amministra altre società pure domiciliate in Ticino. A ciò si aggiunge che l'UTPG nelle proprie osservazioni del 28 novembre 2017, ha allegato una fattura emessa dalla RI 1 ad una ditta con sede proprio a __________ concernente prestazioni per sottoscrizione di titoli per un importo di USD 108'000.— che smentisce, anche da questo punto di vista, l'affermazione della ricorrente.
In sostanza l'unico legame della ricorrente con il Canton __________ limitato ad un conto presso la __________, ad un colle-gamento telefonico locale (__________) e ad un indirizzo di posta elettronica stabilito (__________) con pro-viders locali. Ora, questi elementi già di per sé insufficienti per provare l'effettiva amministrazione nel luogo di sede, vanno in ogni caso analizzati nel contesto del caso concreto. Ad esempio l'esistenza di un numero di telefono fisso (abbinato ai relativi tabulati telefonici) al luogo di sede può essere un indi-zio a favore dell'effettiva direzione corrente della società in tale luogo, in particolare in quei casi in cui è dimostrata l'esistenza di uffici societari ma è contestato l'effettivo utilizzo di quest'ultimi. Al
contrario non gioca alcun ruolo nei casi, come quello di specie,
in cui non vi è nemmeno un ufficio da cui operare e dunque dove poter effettivamente utilizzare tale collegamento telefonico. In quest'ultimo scenario, invece che un indizio a favore di effettiva amministrazione al luogo di sede, appare piuttosto come un ele-mento costituito ad arte per nascondere la realtà.
La società ritiene infine che la decisione dell'UTPG relativa all'assoggettamento all'imposta cantonale sull'utile e sul capitale nel Canton Ticino violerebbe la norme della Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02), in considera-zione delle limitazioni vigenti in Ticino in tema di attività fiduciarie e finanziarie. Verosimilmente la ricorrente si riferisce in particola-re alla Legge del 10 dicembre 2009 sull'esercizio delle professio-ni di fiduciario (LFid; RL 11.1.4.1.) che condiziona l'esercizio del-le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fi-duciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Canton Ticino all'ottenimento di un'autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). Ora, mal si comprende come l'UTPG possa aver violato le norme della LMI, applicando il principio previsto dall'art. 60 LT (corrispondente all'art. 50 LIFD) secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appar-tenenza personale quando hanno sede o amministrazione effet-tiva nel Cantone. La LMI garantisce ad ogni persona con domici-lio o sede in svizzera l'accesso libero e non discriminato al mer-cato, al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa. Il Tribunale federale ha tuttavia più volte ri-cordato che la LMI non impone ai Cantoni un livellamento verso il basso, ossia di ridurre le loro esigenze e i requisiti per il rilascio di autorizzazioni, per adeguarle a quelle del Cantone che pone le condizioni meno severe (DTF 128 I 92; sentenza del Tribunale federale del 24 novembre 2011 n. 2C_204/2010, consid. 7). Il soggetto che costituisce o trasferisce la propria sede societaria al di fuori del Canton Ticino, mantenendo tuttavia l'amministrazione effettiva e la direzione corrente all'interno del Cantone, segnatamente per non sottostare alle limitazioni previ-sta dalla LFid, aggira pertanto non solo la Legge Tributaria tici-nese bensì pure la LFid.
2.4.
A titolo abbondanziale giova ricordare che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l'amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di perso-nale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le
regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., §8, n. 14, p.99; De Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.131; Heilinger/ Maute, op. cit., p.757; Jung, op. cit., p. 172). Alla luce della citata giurisprudenza, il domicilio a __________ di __________ è perciò particolarmente importante, siccome ricoprendo l'incarico di amministratore unico con diritto di firma individuale e di unico membro del consiglio d'amministrazione iscritto a registro di commercio, è la persona principalmente incaricata di svolgere l'amministrazione e la direzione corrente della società.
2.5.
Ne consegue che il domicilio fiscale di RI 1, a partire dal periodo fiscale 2015, è nel Canton Ticino, in virtù dell'amministrazione effettiva nel Cantone.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
- __________; -;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: