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Ticino Camera di diritto tributario 10.04.2017 80.2016.87

10 aprile 2017·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,110 parole·~6 min·4

Riassunto

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistemazione di un sentiero che conduce a un rustico

Testo integrale

Incarto n. 80.2016.87

Lugano 10 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 16 aprile 2016 contro la decisione del 13 aprile 2016 in materia di IC 2015.

Fatti

                                     -   RI 1, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale proprietario di un rustico a __________ (Comune di __________);

                                     -   nella dichiarazione d’imposta 2015, il contribuente ha attribuito al rustico un valore locativo di fr. 3'325.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per fr. 1'491.–, costituite dai costi per la “sistemazione” del sentiero (fr. 848.35) e dal premio per l’assicurazione dello stabile (fr. 641.45);

                                     -   notificandogli la tassazione IC 2015, con decisione del 23 marzo 2016, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 2'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 157'100.–, determinando l’imposta in fr. 264.80;

                                     -   rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale ha ammesso unicamente la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, nella misura del 20% del reddito della sostanza (fr. 665.–);

                                     -   il contribuente ha interposto reclamo in data 23 marzo 2016, contestando la mancata deduzione dei costi effettivi;

                                     -   l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 13 aprile 2016, nella quale ha affermato che “il valore locativo è calcolato senza prendere in considerazione il giardino e/o il terreno adiacente all’immobile”, ragione per cui “i lavori di manutenzione del giardino ed in questo specifico caso della sistemazione del sentiero non sono deducibili”;

                                     -   tenuto conto del fatto che il solo premio dell’assicurazione era inferiore alla deduzione forfetaria, ha ammesso quest’ultima;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese effettive, argomentando di aver costruito il sentiero nel 2007, per garantire un accesso normale al rustico, ma di averlo dovuto poi riparare, nel 2015, a causa di danni provocati dall’acqua;

                                     -   l’Ufficio di tassazione non ha presentato osservazioni al ricorso.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi;

                                         analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011);

                                     -   sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);

                                     -   per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994);

                                     -   la deduzione complessiva ammonta:

                                         •    al 10% del reddito lordo (pigioni o valore locativo), se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         •    al 20% del reddito lordo (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°.1.2014);

                                     -   nel caso in esame, il contribuente ha attribuito al rustico di cui è proprietario un valore locativo di fr. 3'325.– all’anno, valore che è stato ripreso dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta sul reddito;

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione dei costi per la riparazione del sentiero che conduce al rustico, argomentando che il terreno circostante l’edificio, ed in particolar modo il sentiero in questione, non sarebbero stati considerati nel calcolo del valore locativo;

                                     -   in effetti, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d);

                                     -   nella fattispecie, tuttavia, dagli atti non emerge alcuna indicazione in merito alle modalità di calcolo del valore locativo né l’autorità di tassazione ha fornito spiegazioni al riguardo nella decisione impugnata o prendendo posizione sul ricorso;

                                     -   non vi è pertanto alcun elemento che supporti l’affermazione dell’Ufficio di tassazione, che rappresenta peraltro l’unico motivo per cui la deduzione è stata negata;

                                     -   in simili circostanze, si giustificherebbero l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione;

                                     -   eccezionalmente, si può tuttavia rinunciare all’annullamento della decisione, anzitutto per economia di giudizio: l’accoglimento del ricorso ha per effetto una riduzione dell’imposta cantonale nella misura di un centinaio di franchi;

                                     -   d’altronde, appare perlomeno plausibile che la manutenzione del sentiero litigioso sia necessaria per il conseguimento del reddito della sostanza, in considerazione dell’ubicazione dell’edificio;

                                     -   il ricorrente ha del resto dimostrato di non aver chiesto la deduzione delle spese sostenute nel 2007 per la realizzazione del sentiero, da lui stesso considerate costi di investimento non deducibili;

                                     -   ne consegue che il ricorso è accolto.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione dal reddito imponibile di spese di manutenzione immobiliare nella misura di fr. 1'491.–.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-; -.

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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