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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2016 80.2016.63

2 maggio 2016·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,477 parole·~7 min·3

Riassunto

Procedura: ricorso, tempestività, ricorrente che sostiene di aver inviato il ricorso nei termini ma all’indirizzo errato, onere della prova

Testo integrale

Incarti n. 80.2016.63 80.2016.64

Lugano 2 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 22 marzo 2016 contro la decisione del 17 febbraio 2016 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                     -   nel periodo fiscale in esame RI 1, coniugato con RI 2, era ancora domiciliato a __________;

                                     -   il contribuente dichiarava, fra l’altro, di possedere tre immobili a __________ (__________, __________), in relazione ai quali esponeva i seguenti redditi:

                                                                                  redditi                      spese

                                         __________                 fr. 29'812.–                fr. 5'082.–

                                         __________                 fr. 10'647.–              fr. 11'866.–

                                         __________                 fr. 19'520.–                fr. 6'723.–

                                     -   notificandogli la tassazione IC/IFD, con decisione del 4 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 567'500.– (quello determinante per l’aliquota in fr. 742'500.–) per l’IC ed in fr. 709'000.– (quello determinante per l’aliquota in fr.767'800.–) per l’IFD;

                                     -   nell’allegato riparto, il reddito immobiliare degli __________ veniva accettato in fr. 59'979.–, così come le spese di manutenzione venivano confermate in fr. 23'671.–;

                                     -   con reclamo del 28 febbraio 2015, RI 1 chiedeva di ammettere, in relazione agli immobili degli __________, una perdita di USD 12'500.–, allegando al gravame il formulario “U.S. Nonresident Alien Income Tax Return”;

                                     -   l’autorità di tassazione, con decisione del 17 febbraio 2016, negava la richiesta, con la seguente motivazione:

                                         (…) non è possibile accettare la contestazione e applicare pedissequamente la perdita conteggiata nel modulo “Nonresident Alien Income Tax Return”. L’autorità fiscale si rifà ai moduli 7 prodotti in 3 esemplari, ciascuno per un singolo oggetto a __________ (__________; nei moduli prodotti sono chiaramente indicati redditi e costi, importi che sono stati accettati in modo completo dall’autorità fiscale. Non è dato invece a sapere in quale modo le autorità statunitensi calcolano la redditività immobiliare, ma in ogni caso lo fanno applicando il loro diritto interno che non necessariamente corrisponde alle modalit previste dalla legislazione elvetica;

                                     -   RI 1 ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario il 22 marzo 2016, limitandosi a sostenere che “il reddito dichiarato negli __________ è nettamente inferiore a quanto riportato da me per errore in Svizzera”;

                                     -   il ricorrente ha inoltre premesso di “aver aperto la lettera il 24 marzo (recte: febbraio)”;

                                     -   questa Camera, con scritto del 23 marzo 2016, si è rivolta ai contribuenti, attribuendogli un termine di dieci giorni per giustificare i motivi del tardivo inoltro del ricorso, dopo avergli spiegato che determinante non è il giorno in cui si prende conoscenza della decisione di tassazione, bensì il giorno nel quale la stessa entra nella sfera di potere del destinatario;

                                     -   l’insorgente ha replicato, con scritto del 4 aprile 2016, confermando di avere aperto e visionato la decisione alcuni giorni dopo “la data che avete indicato”, aggiungendo poi di essersi opposto subito alla decisione “ma all’indirizzo sbagliato, direttamente presso il Cantone”;

                                     -   con ulteriore scritto del 5 aprile 2016 è invece entrato nel merito delle censure, ribadendo di avere indicato erroneamente dei valori diversi rispetto a quelli dichiarati negli __________;

                                     -   il ricorrente si è infine rivolto a questa Camera con nuovo scritto del 13 aprile 2016, nel quale afferma di ritirare il gravame “se come inteso è legale non applicare il metodo di calcolo oneri come per il reddito immobiliare degli oggetti dichiarati negli __________”;

                                     -   l’autorità di tassazione ha presentato le proprie osservazioni il 21 aprile 2016.

Diritto

                                     -   quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

                                     -   tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT);

                                     -   è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   la legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe;

                                     -   nella fattispecie, come visto, i ricorrenti non contestano la tempestiva intimazione della decisione su reclamo del 17 febbraio 2016, sostenendo nondimeno di avere aperto la busta “alcuni giorni dopo” la data indicata (cfr. scritto del 4 aprile 2016);

                                     -   per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

                                     -   la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto;

                                     -   come anticipato nello scritto di questa Camera del 23 marzo 2016, determinante è infatti che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

                                     -   dalle chiare affermazioni contenute nello scritto di risposta del 4 aprile 2016, i ricorrenti hanno ricevuto la decisione contestata alla data indicata sulla stessa o al più tardi nei giorni appena seguenti, ma l’hanno “aperta e visionata alcuni giorni dopo”;

                                     -   in simili circostanze, il ricorso del 22 marzo 2016 va considerato irricevibile, essendo stato interposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

                                     -   l’ulteriore tesi dei ricorrenti, secondo cui si sarebbero in realtà opposti prima alla decisione “ma all’indirizzo sbagliato, direttamente presso il Cantone”, non trova invece riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata), ma anche di ogni altro atto indirizzato all’autorità di tassazione o giudiziaria;

                                     -   spettava quindi ai ricorrenti dimostrare l’invio di un precedente ricorso a un’autorità cantonale incompetente, che avrebbe dovuto a sua volta trasmetterlo senza indugio a questa Camera;

                                     -   la sola affermazione contenuta nello scritto di risposta del 4 aprile 2016 non basta evidentemente ad adempiere l’onere della prova richiesto agli insorgenti;

                                     -   si aggiunga, a titolo abbondanziale, che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito;

                                     -   l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, non ha fatto altro che confermare i redditi immobiliari e le spese di gestione e manutenzione esposti nella dichiarazione fiscale;

                                     -   i ricorrenti non possono pretendere ora, senza venire contra factum proprium, di avere indicato erroneamente dei valori diversi rispetto a quelli dichiarati negli __________;

                                     -   come ancora sottolineato dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 21 aprile 2016, i contribuenti non hanno del resto mai messo in discussione la correttezza dei dati esposti “nei 3 moduli 7 compilati in base alle norme svizzere e inviati con la dichiarazione d’imposta”, chiedendo piuttosto di adeguarsi ai parametri di calcolo presi in considerazione dalle autorità __________, che tuttavia applicano una legislazione diversa;

                                     -   visto lo scritto del 13 aprile 2016, con cui il ricorrente sembra preannunciare il ritiro del gravame (in una forma peraltro inammissibilmente condizionata), si rinuncia a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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