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Ticino Camera di diritto tributario 16.09.2016 80.2016.41

16 settembre 2016·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,130 parole·~11 min·3

Riassunto

Procedura: reclamo contro multa, violazione degli obblighi procedurali, carenza di motivazione, violazione diritto di essere sentito, annullamento

Testo integrale

Incarto n. 80.2016.41

Lugano 16 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

 RI 1  RI 2 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 29 febbraio 2016 contro la decisione del 26 febbraio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   Il 19.1.2016, dopo un precedente richiamo, i coniugi RI 1 e RI 2 venivano diffidati a presentare la dichiarazione di tassazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2014, entro il 7.2.2016.

                                  B.   Il 16.2.2016, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.-- ed al contempo li diffidava nuovamente a voler presentare la dichiarazione di tassazione entro 20 giorni.

                                  C.   Con reclamo 19/22.2.2016 i contribuenti, per il tramite del loro rappresentante fiscale, RA 1, si aggravavano avverso la decisione di multa disciplinare. In particolare gli insorgenti indicavano di aver inviato il 3.2.2016, per posta A, la dichiarazione fiscale per il periodo 2014. Gli stessi ritenevano di non poter escludere lo smarrimento degli atti trasmessi da parte della Posta. Per tale ragione allegavano al gravame copia della dichiarazione e degli allegati.

                                  D.   Il 22.2.2016, l’UT inviava uno scritto ad RA 1, chiedendo che venisse compiegata agli atti regolare procura di rappresentanza, sotto comminatoria di dichiarare irricevibile il gravame. Con medesimo scritto l’Autorità fiscale invitava i ricorrenti a voler presentare un “giustificativo postale che comprovi l’avvenuto invio della dichiarazione d’imposta 2014 al nostro indirizzo o una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna della documentazione presso i nostri sportelli entro i termini, poiché in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della prova spetta al contribuente (o al suo rappresentante)”.

                                         Con scritto 25.2.2016, oltre a consegnare la procura, RA 1 allegava un ulteriore complemento al reclamo, spiegando di non poter fornire un giustificativo atto a dimostrare come la Posta potesse aver smarrito l’invio del 3.2.2016.

                                  E.   Il 26.2.2016 l’UT emanava la decisione su reclamo. In particolare, secondo l’Autorità fiscale, le motivazioni addotte nell’impugnativa non erano tali da giustificare l’annullamento del provvedimento disciplinare. Motivo per cui il reclamo veniva respinto e la decisione di multa disciplinare confermata.

                                  F.   Con ricorso 29.2.2016 RA 1, in nome e per conto dei contribuenti, si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UT. In particolare viene ribadito l’argomento secondo cui la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2014 sarebbe stata trasmessa il 3.2.2016, entro il termine assegnato. Inoltre viene indicato che la decisione su reclamo non è motivata. Motivo per cui i ricorrenti postulano l’annullamento della decisione su reclamo e della multa disciplinare di fr. 400.--.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, no-nostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un ob-bligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

                                         a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

                                         b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

                                         c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

                                         d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irre-vocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte condizioni:

·     l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·     e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                         1.4.

                                         1.4.1.

                                         Nel caso in disamina ai ricorrenti è stata inflitta la multa disci-plinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2014.

                                         1.4.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo perso-nalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità compe-tente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la di-chiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tribu-tario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         1.5.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di ob-blighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

                                         Secondo il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.

                                         1.6.

                                         1.6.1.

                                         Come visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano – per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         1.6.2.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         1.6.3.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         1.6.4.

                                         La violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni pe-nali” delle rispettive leggi. Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Trattandosi quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

                                         L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della perso-na interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedi-mento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

                                         La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona inte-ressata di comprendere appieno tutte le circostanze così da po-tere, se del caso, impugnare la decisione.

                                         In generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:

·     il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·     l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·     la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·     la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·     l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·     l’indicazione dei rimedi giuridici;

                                         (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).

                                         1.7.

                                         1.7.1.

                                         I ricorrenti censurano la mancata motivazione della decisione emessa a seguito del reclamo da loro interposto, ritenuto come dalla stessa non si può evincere per quali ragioni l’Autorità ha deliberato in un senso piuttosto che in un altro.

                                         1.7.2.

                                         La decisione su reclamo ha il seguente tenore:

                                         “Contro la multa disciplinare del 16.02.2016 numero __________ comminata per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2014 è stato presentato reclamo in data 19.02.2016.

                                         Considerato che:

                                         • Le argomentazioni presentate non giustificano l’annullamento del provvedimento disciplinare. L’autorità di tassazione decide il reclamo è respinto e la multa è confermata.”

                                         1.7.3.

                                         1.7.3.1.                          

                                         Orbene, i ricorrenti si dolgono - a ragione - del fatto che la deci-sione su reclamo, che ha confermato la precedente decisione, con cui era loro stata inflitta una multa disciplinare, sia carente di motivazione.

                                         In effetti l’autorità fiscale ha omesso:

•   di indicare la tipologia di comportamento posto in atto dai ri-correnti e se esso sia stato commesso per dolo o per negli-genza;

•   di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni addotte dai contribuenti nel proprio allegato e di esporre per quali ragioni esse non apparivano “giustificate”;

•   di indicare – in violazione del principio di proporzionalità – su quali basi e parametri sia stata quantificata in fr. 400.-- la multa disciplinare [in base ai criteri di commisurazione definiti dalla circolare n. 12/2009 della Divisione delle contribuzioni in ambito di “multa per violazione di obblighi procedurali”].

                                         1.7.3.2.

                                         Va anche precisato come lo scritto 22.2.2016, inviato dall’UT ai contribuenti, mediante il quale è stato richiesto l’invio di un giustificativo postale a comprova dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione fiscale entro i termini impartiti non può assurgere a motivazione implicita della decisione su reclamo, stante come nella medesima non vi è alcun accenno all’onere della prova quo alla tempestività dell’invio degli atti.

                                         1.7.4.

                                         In casu deve essere accertata una carente motivazione della de-cisione 26.2.2016 contrastante con le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito che, già solo per questo motivo, deve essere annullata.

                                         1.7.5.

A titolo abbondanziale va rilevato come, neppure nelle successive osservazioni al gravame, l’UT abbia sanato il vizio formale della decisione, ciò che avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

                                   2.   Il gravame è conseguentemente accolto ai sensi dei considerandi. Non vengono prelevate né tassa di giustizia né spese processuali.     

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26.2.2016 è an-nullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione affinché provveda ad adottare una decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

-;

-; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: