Incarti n. 80.2016.111 80.2016.112
Lugano 21 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 maggio 2016 contro la decisione del 4 maggio 2016 in materia di IC-IFD 2015.
Fatti
A. RI 1, coniugato con RI 2, è proprietario, fra l’altro, del mapp. __________ di __________, su cui sorge la loro casa d’abitazione.
Nella dichiarazione fiscale 2015, i contribuenti attribuivano all’immobile un valore locativo di fr. 10'657.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di gestione e manutenzione per complessivi fr. 14'992.–, così composti:
Materiale sostituzione cancello d’entrata fr. 535.–
Sostituzione cancello d’entrata fr. 12'663.–
Assicurazione RC fr. 74.–
Assicurazione per stabili fr. 938.–
Assicurazione per mobilio domestico fr. 498.–
Assicurazione protezione giuridica fr. 284.–
Totale fr. 14'992.–
B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 20 aprile 2016, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, rispetto alla dichiarazione presentata, ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella limitata misura di fr. 2'132.–, con la seguente motivazione:
Concessa la deduzione forfettaria in quanto superiore alle spese effettive deducibili residue: infatti tutte le spese legate al nuovo cancello non sono deducibili in quanto solo le spese inerenti l’oggetto che genera reddito (immobile) son deducibili.
C. I coniugi impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2016, lamentando la mancata deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione di fr. 14'992.–, così come indicate nella dichiarazione d’imposta. I reclamanti sottolineavano in particolare che “il cancello è una componente di sicurezza e fa parte dell’immobile, come lo fa una porta d’entrata”, rinviando poi alla Circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni, e meglio al punto 10 dell’allegato, che “prevede per la sostituzione del cancello una deduzione del 100%”.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 4 maggio 2016, respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Secondo la più recente giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello (sentenza 80.2014.215/216 del 7 maggio 2015), in caso d’imposizione del mero valore locativo dell’abitazione, sono soltanto deducibili le spese di manutenzione delle parti dell’immobile che si riflettono nel valore locativo imposto e, viceversa, venendo a mancare il nesso causale fra reddito imposto e spesa di manutenzione, non sono da dedurre le spese di quelle parti dell’immobile che non contribuiscono a formare il valore locativo imposto. In altre parole sono da dedurre le spese di manutenzione inerenti l’edificio abitativo e le spese di manutenzione degli altri edifici e delle altre parti dell’immobile a condizione che per loro sia imposto un valore locativo aggiuntivo o a condizione che essi stessi permettano la redditività degli edifici per i quali è calcolato un valore locativo, come ad esempio può valere per i muri esterni di sostegno di una casa.
La nuova giurisprudenza della Camera di diritto tributario ha modificato la prassi applicata dagli uffici circondariali di tassazione nella determinazione delle spese deducibili dal reddito degli immobili.
In simili condizioni non si può concludere che il cancello d’entrata sia determinante per consentire la redditività dell’edificio abitativo di cui al sub. A del fondo __________ di __________, per il quale è imposto il valore locativo in ragione di Fr. 10'657.–. Il giudizio è perciò che la deduzione delle spese per la sua sostituzione debba essere esclusa, come giustamente stabilito nella decisione di tassazione base. La deduzione forfettaria ammessa è confermata.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione di tutte le spese di manutenzione dichiarate, nella misura di fr. 14'992.–. Ripropongono le argomentazioni sollevate in sede di reclamo, escludendo inoltre un’applicazione della sentenza citata dall’Ufficio di tassazione, il cancello non potendo essere definito una costruzione accessoria all’edificio abitativo.
F. All’udienza del 18 maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che l’applicazione della Circolare n. 7/2010 giustificherebbe una deduzione totale dei costi dichiarati, aggiungendo poi che la decisione negativa è da ricondurre ad un’interpretazione della sentenza del 7 maggio 2015 in seguito alla quale su certi aspetti la circolare è stata ritenuta contraria alla legge.
Diritto
1. 1.1
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
Malgrado i Cantoni avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni federali (art. 72j cpv.1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tuttora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.
1.2.
Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
1.3.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di un imposizione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale l’immobile ha più di 10 anni.
(cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
2. 2.1
Nella dichiarazione d’imposta, come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto in deduzione, a titolo di spese di manutenzione e gestione, l’importo complessivo di fr. 14'992.–, così composto:
Materiale sostituzione cancello d’entrata fr. 535.–
Sostituzione cancello d’entrata fr. 12'663.–
Assicurazione RC, incl. casa fr. 74.–
Assicurazione per stabili fr. 938.–
Assicurazione per mobilio domestico fr. 498.–
Assicurazione protezione giuridica fr. 284.–
L’Ufficio di tassazione, per contro, ha concesso unicamente la deduzione forfettaria del 20% del valore locativo (fr. 2'132.–). Insede di udienza, l’autorità ha spiegato di essersi fondata sulla citata sentenza di questa Camera (CDT n. 80.2014.215/216 del 7 maggio 2015), che ha considerato quale cambiamento di giurisprudenza, giungendo alla conclusione che la Circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni era su taluni aspetti contraria alla legge, segnatamente con riguardo alle spese di sostituzione dei cancelli esterni.
2.2.
Tanto le autorità amministrative quanto quelle giudiziarie possono modificare la loro prassi o la loro giurisprudenza. L’amministrazione, in particolare, deve procedere ad un cambiamento di prassi quando verifica che fino a tale momento il diritto è stato applicato in modo scorretto o che una diversa applicazione del diritto corrisponderebbe meglio al senso della legge o a delle circostanze che si sono evolute. Se il cambiamento è giustificato, esso non entra in contraddizione né con il principio della certezza del diritto né con quello della parità di trattamento, anche se ogni modifica nell’applicazione del diritto provoca inevitabilmente una differenza nel trattamento tra i casi passati e quelli nuovi (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, p. es. DTF 125 II 152 consid. 4c/aa).
Anche un cambiamento di giurisprudenza non contravviene alla certezza del diritto, al diritto alla tutela della buona fede ed al divieto di arbitrio, se si fonda su ragioni obiettive, come una conoscenza più esatta e completa dell’intenzione del legislatore, l’evoluzione delle circostanze esteriori, un cambiamento di concezione giuridica o l’evoluzione dei costumi. In linea di principio, una nuova giurisprudenza si deve applicare subito ed alle cause pendenti al momento in cui è adottata (DTF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).
2.3.
Sennonché, la citata sentenza del 7 maggio 2015 non ha apportato alcun cambiamento di giurisprudenza.
La particolarità del caso era rappresentata dalla circostanza che sul terreno appartenente ai ricorrenti sorgevano due edifici distinti: oltre alla casa d’abitazione vi si trovava infatti un piccolo rustico, che costituiva un subalterno distinto (contrassegnato dalla lettera B) nel Registro fondiario e che a detta dei ricorrenti fungeva da ripostiglio per gli attrezzi del giardino e le biciclette.
Ora, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale vieneintrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).
Dagli atti dell’Ufficio di tassazione, e da quelli dell’Ufficio di stima allegati ai primi, risultava chiaramente che il rustico sub. B non era stato considerato ai fini del calcolo del valore locativo imponibile, e quindi del reddito conseguito dai ricorrenti, con la conseguenza che il nesso causale tra reddito imponibile e spesa di manutenzione veniva a mancare.
Nella sentenza del 7 maggio 2015 è stato anche sottolineato che, non essendovi né acqua né luce, il rustico in questione non adempiva del resto i requisiti minimi di abitabilità ed era giustificato, almeno nell’ottica dell’Ufficio di stima, lo stralcio dal calcolo del valore di reddito della sostanza immobiliare (TE del 7 agosto 2012 n. 40.2012.1, consid. 11) e, conseguentemente, dal calcolo del valore locativo.
Di conseguenza, la Camera di diritto tributario ha ritenuto legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione, che aveva negato la deduzione dal reddito imponibile dei costi per la riparazione del tetto dell’edificio.
In nessun passaggio della motivazione della sentenza si lascia intendere che potesse trattarsi di un cambiamento di giurisprudenza.
Il caso qui in esame non è, in ogni caso, assimilabile a quello appena evocato. Il cancello, che è stato oggetto dei lavori in discussione, non rappresenta un subalterno a sé stante, come potrebbe esserlo un edificio indipendente. Si deve peraltro ritenere usuale che la proprietà immobiliare sia recintata rispetto ai fondi confinanti ed alla strada pubblica e che, di conseguenza, sia resa accessibile dalla posa di un cancello.
3. 3.1.
All’udienza tenutasi il 18 maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che, facendo astrazione dal pretesto cambiamento di giurisprudenza, si giustificherebbe, in applicazione della Circolare n. 7 del 2010, una deduzione integrale dei costi di sostituzione del cancello.
3.2.
In caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in caso di locazione, rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero venire accollate all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in senso tecnico e di assicurazione, non invece le spese di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 5.4).
3.3.
Nella fattispecie, così come riconosciuto anche dall’autorità di tassazione in sede di udienza, sono anzitutto deducibili i costi di sostituzione del cancello d’entrata, ammontanti a fr. 13'198.– (cfr. punto 10 dell’allegato alla Circolare cit.). Deducibile è inoltre il premio dell’assicurazione dello stabile di complessivi fr. 938.– (cfr. conteggio del 22 aprile 2015 della __________ SA).
Non sono invece deducibili gli ulteriori premi di, rispettivamente, fr. 74.– (riferito a una non meglio precisata assicurazione di responsabilità civile), fr. 498.– (riferito all’assicurazione sulla mobilia domestica) e fr. 284.– (riferito all’assicurazione di protezione giuridica). È qui appena il caso di ricordare che tali premi non potrebbero essere addebitati all’inquilino, poiché non rappresentano delle prestazioni che il locatore fornisce al proprio inquilino in relazione all’uso dell’ente locato. Si tratta di protezioni assicurative intese a proteggere l’immobile e il suo proprietario, indipendentemente dall’inquilino il quale direttamente non ne trae alcun vantaggio (cfr. Circolare cit., cifra 3 e 5.4).
4. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è riformata nel senso che le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono ammesse nella misura di fr. 14'136.–.
Visto l’esito del gravame, ampiamente favorevole ai ricorrenti, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è riformata nel senso che le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono ammesse nella misura di fr. 14'136.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: