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Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2015 80.2015.90

4 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,141 parole·~21 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, prova della manifesta inesattezza, sproporzione fra entrate e uscite, annullamento della decisione per incongruenze nel calcolo e rinvio degli atti

Testo integrale

Incarti n. 80.2015.90 80.2015.91

Lugano 4 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  RI 2  entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 22 maggio 2015 contro la decisione del 23 aprile 2015 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1, coniugato con RI 2, lavora alle dipendenze della __________ SA di __________, società di gestione patrimoniale.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2013, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa principale di fr. 90'000.– e un reddito da attività accessoria di fr. 20'000.–.

                                  B.   Con scritto del 14 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, allo scopo di definire la tassazione, chiedeva ai contribuenti le seguenti informazioni:

Ø la prova del prezzo pagato all’Ufficio esecuzioni per acquistare l’immobile di __________;

Ø il saldo e gli interessi del conto corrente bancario __________ SA n. __________.

                                         I coniugi rispondevano con lettera del 10 novembre 2014, allegando l’attestato fiscale del summenzionato conto bancario e precisando, per quanto concerne l’immobile di __________, che il prezzo pagato all’Ufficio esecuzioni era comprovato dal verbale d’incanto del 3 settembre 2013 già in possesso dell’autorità fiscale.

                                  C.   L’autorità di tassazione, con nuovo scritto del 2 dicembre 2014, invitava i contribuenti a fornire anche le seguenti informazioni:

Ø il saldo e gli interessi del conto corrente __________ SA per i periodi dal 2004 al 2012;

Ø una copia dei contratti leasing di tutti i veicoli immatricolati a loro nome, con l’indicazione dei canoni mensili;

Ø un’attestazione dei premi dell’assicurazione malattia pagati nel corso del 2013.

                                         I coniugi consegnavano all’autorità anche questa ulteriore documentazione.

                                  D.   Con successivo scritto del 22 gennaio 2015, l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente ai contribuenti, invitandoli a prendere posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2013, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento.

                                         I coniugi __________ rispondevano con lettera del 5 febbraio 2015, limitandosi a contestare l’uscita di fr. 36'924.–, corrispondente all’aumento del conto corrente bancario già compreso, a loro dire, sotto la voce “numerario”.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione, con nuovo scritto del 6 febbraio 2015, ribadiva ai contribuenti l’invito a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2013, comprovando debitamente ogni rettifica apportata.

                                         Quest’ultima richiesta era accompagnata dalla diffida a voler collaborare, avvertendoli che altrimenti sarebbero stati sottoposti a tassazione d’ufficio.

                                  F.   Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione dell’11 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione d’ufficio IC/IFD 2013, aggiungendo alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 200'000.–.

                                         Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Aggiungeva inoltre che i contribuenti avrebbero potuto impugnare la tassazione d’ufficio soltanto con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe in tal caso dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, avvertendoli infine che “un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.

                                  G.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo di medesima data, contestando l’aggiunta degli altri redditi e chiedendo di essere convocati.

                                         L’autorità di tassazione, con scritto del 16 aprile 2015, invitava nuovamente i coniugi __________ a completare la dichiarazione d’imposta con quanto richiesto nello scritto del 6 febbraio 2015, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio. Ricordava infine che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio confermata.

                                  H.   Con lettera del 21 aprile 2015, RI 1 sottolineava di aver fornito tutti i documenti richiestigli, osservando in particolar modo di avere sempre indicato un numerario, anche nelle precedenti tassazioni, in sostituzione del conto bancario. Allegava alla missiva un proprio calcolo del dispendio, dal quale risulterebbe una sostanziale corrispondenza fra le entrate e le uscite dell’anno.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 23 aprile 2015, dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che quanto presentato con la lettera del 21 aprile 2015 non era sufficiente a sanare il vizio di forma.

                                    I.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, contestano la legittimità della tassazione d’ufficio e la carente motivazione della decisione impugnata.

                                         I ricorrenti sostengono anzitutto di avere sempre risposto alle richieste di informazione avanzate dall’autorità di tassazione, seppure “in modo semplice ed essenziale”, e di non avere violato alcun obbligo procedurale. Ritengono inoltre che la decisione di tassazione, così come la decisione su reclamo qui impugnata, non siano sufficientemente motivate. Sostengono infine di avere comprovato la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio tramite le spiegazioni sul numerario, nel quale avrebbero inserito anche il valore del conto corrente __________, altrove non dichiarato.

                                  L.   Nelle proprie osservazioni del 2 giugno 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, non avendo quest’ultimo adempiuto i presupposti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3; DTF 121 I 117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

Ø in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

Ø in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         2.4.

                                         Per procedere alla stima degli elementi imponibili, l’autorità fiscale deve necessariamente basarsi su supposizioni e presunzioni. Per il fatto che una tassazione d’ufficio è per sua natura approssimativa, la possibilità di contestarla è corrispondentemente limitata. In principio, compete al contribuente la prova che la tassazione per apprezzamento non corrisponde alla situazione effettiva. Mediante una completa prova dell’inesattezza, deve contrastare l’incertezza esistente in relazione ai fatti; semplici prove parziali non sono sufficienti. Nella motivazione del reclamo, i fatti devono pertanto essere esposti in modo esauriente e devono essere indicati i mezzi di prova per questa esposizione dei fatti. Non è sufficiente contestare la valutazione in modo generale o limitarsi a definire eccessive singole posizioni della valutazione. Il contribuente, che nella procedura di tassazione ha violato i suoi obblighi di collaborazione ed ha così provocato la tassazione d’ufficio, deve invece prestare la collaborazione precedentemente trascurata (p. es. procedendo all’inoltro ritardato della dichiarazione d’imposta), per motivare in modo sufficiente il reclamo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2011, in RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         Nella dichiarazione fiscale in esame i ricorrenti hanno indicato un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 90'000.– e un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 20'000.–. Quale sostanza hanno esposto unicamente un numerario di fr. 140'000.– e un’autovettura __________ del valore di fr. 80'000.–, acquistata nel medesimo anno a contanti. In una nota allegata, i contribuenti spiegavano inoltre che il numerario dichiarato era composto di fr. 100'000.– già versati a contanti all’Ufficio esecuzioni di Mendrisio per l’acquisto dell’immobile di __________ (quale acconto sul prezzo di aggiudicazione di fr. 806'000.– e garanzia per le tasse e spese di trapasso) e di altri fr. 40'000.– detenuti al domicilio.

                                         Fondandosi sulla constatazione che, nel per iodo fiscale in esame, i ricorrenti avevano sostenuto delle spese (a contanti) che non erano proporzionate alle entrate, l’autorità di tassazione ha sollevato dei legittimi dubbi sulla completezza della dichiarazione. Con scritto del 14 ottobre 2014 ha dapprima chiesto ai contribuenti di comprovare il pagamento a favore dell’Ufficio esecuzione e di produrre il saldo del conto corrente __________ SA. I ricorrenti hanno ottemperato a tale richiesta, trasmettendo all’autorità il verbale d’incanto e l’estratto del conto corrente bancario, che a fine anno attestava un saldo positivo di fr. 91'891.–. Con una seconda richiesta di documentazione, l’autorità ha successivamente invitato i contribuenti a produrre gli estratti bancari degli anni precedenti, così come una copia dei contratti di leasing degli ulteriori veicoli immatricolati a loro nome. Sulla base dei nuovi documenti presentati dai ricorrenti, l’autorità ha infine allestito il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2013, confrontando i dati dichiarati nel precedente periodo fiscale.

                                         3.2.

                                         Il calcolo della disponibilità finanziaria stabilito dall’autorità di tassazione si presenta come segue:

Entrate

Uscite

Attivi:

Conto bancario (fr. 54'967 – fr. 91'891)

36'924

Numerario (fr. 220'000 – fr. 140'000)

80'000

Acquisto a contanti __________

80'000

Versamento a contanti all’Ufficio esecuzioni

100'000

Compensazione

100'000

Passivi:

Redditi:

Stipendio

90'000

Attività accessoria

20'000

Redditi averi netto IP

25

Oneri:

Spese professionali

8'780

Oneri assicurativi

12'259

Spese malattia

1'878

Imposte

14'073

Affitto

22'200

Leasing

16'020

Totali

290'025

292'134

Eccedenza

-2'109

                                         3.3.

                                         Il suddetto calcolo è stato debitamente sottoposto ai contribuenti per osservazioni. Con lettera del 5 febbraio 2015, gli stessi si sono limitati a contestare la sola uscita di fr. 36'924.–, sostenendo che il conto corrente bancario era da ritenersi incluso nel numerario dichiarato di fr. 140'000.–.

                                         Già a prima vista, tale spiegazione si configura come un venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433). Nella dichiarazione d’imposta, come visto, i contribuenti non facevano alcun cenno al conto corrente bancario, ma affermavano piuttosto che il numerario indicato era composto di fr. 100'000.– già versati a contanti all’Ufficio esecuzioni di Mendrisio per l’acquisto del mappale di __________ e di altri fr. 40'000.– detenuti al domicilio. Sostenere ora che il saldo del conto corrente bancario di fr. 91'891.– era pure incluso nel numerario è poco serio e non fa altro che legittimare l’operato dell’autorità di tassazione. La posizione dei ricorrenti dimostra infatti che non soltanto la presente dichiarazione era incompleta, ma anche le tassazioni degli anni precedenti, nel frattempo passate in giudicato. Ciò che giustificherebbe la trasmissione degli atti all’Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona e l’avvio di una procedura di ricupero ordinario delle imposte non incassate, compresi gli interessi (cfr. art. 236 cpv. 1 LT e 151 cpv. 1 LIFD).

                                         3.4.

                                         Di fronte ad un ammanco finanziario, seppure di lieve entità, è difficile non condividere l’opinione dell’autorità fiscale, secondo cui i contribuenti non hanno certamente potuto far fronte al proprio sostentamento privato (abbigliamento, tempo libero ecc.) con i soli redditi dichiarati. A maggior ragione se si considera l’alto tenore di vita dei contribuenti, comprovato dai canoni di leasing pagati per due autovetture __________ e dall’acquisto a contanti di una __________.

                                         Come esposto in narrativa, con un nuovo scritto del 6 febbraio 2015, l’autorità ha ribadito ai contribuenti l’invito a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2013, corredandolo della diffida a voler collaborare e avvertendoli che altrimenti sarebbero stati sottoposti a tassazione d’ufficio. I ricorrenti non hanno mai dato seguito a quest’ultimo scritto. Anche volendo ammettere che gli stessi erano convinti di avere già risposto a quanto richiestogli con la precedente lettera del 5 febbraio 2015 (cfr. ricorso del 22 maggio 2015, p. 4), mal si capisce come siano potuti restare assolutamente passivi dinanzi ad una nuova lettera contenente un’esplicita diffida a voler collaborare, con l’avvertenza che altrimenti sarebbero stati tassati d’ufficio. Essi avrebbero quantomeno dovuto contattare l’Ufficio di tassazione per richiamare il loro precedente scritto.

                                         3.5.

                                         In simili circostanze, i ricorrenti sono mal venuti a contestare la legittimità della tassazione d’ufficio, per il semplice fatto di avere risposto alle precedenti richieste di informazione dell’autorità di tassazione.

                                         A quest’ultimo riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio si giustifica non solo se il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare e persino quando la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss). I ricorrenti sembrano dimenticare che i loro obblighi di collaborazione vanno ben oltre quello di presentare una dichiarazione con i relativi allegati e di rispondere alle richieste di informazione dell’autorità di tassazione, ma si estendono al dovere di “fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta” (art. 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Come già sottolineato, di fronte ad un’incongruenza fra le entrate e le uscite, ed in particolar modo alle importanti spese sostenute nel corso del periodo fiscale in esame, i contribuenti avevano l’obbligo di offrire all’Ufficio di tassazione tutte le spiegazioni necessarie, comprovando la provenienza dei mezzi serviti al loro sostentamento privato. Non avendo adempiuto a tale obbligo, hanno messo l’autorità nella condizione di non poter fare altro che procedere ad una tassazione per apprezzamento.

                                   4.   4.1.

                                         Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo deve essere in questi casi motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Non è sufficiente contestare la valutazione in modo generale o limitarsi a definire eccessive singole posizioni della valutazione. Il contribuente, che nella procedura di tassazione ha violato i suoi obblighi di collaborazione ed ha così provocato la tassazione d’ufficio, deve prestare la collaborazione precedentemente trascurata, per motivare in modo sufficiente il reclamo (cfr. punto 2.3).

                                         4.2.

                                         Nonostante l’autorità fiscale avesse espressamente spiegato, nella motivazione allegata alla decisione dell’11 marzo 2015, a quali condizioni formali era subordinato l’inoltro del reclamo, i contribuenti hanno impugnato la decisione limitandosi a contestare genericamente l’aggiunta di altri redditi e chiedendo di essere convocati. Motivazioni, queste, chiaramente insufficienti a portare la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio.

                                         Con scritto del 16 aprile 2015, l’autorità ha tuttavia offerto una seconda possibilità ai contribuenti, invitandoli a completare la dichiarazione d’imposta con quanto richiesto nella sua precedente lettera del 6 febbraio 2015 e ricordandogli infine i requisiti necessari per interporre reclamo contro una tassazione d’ufficio.

                                         4.3.

                                         I ricorrenti hanno risposto con scritto del 21 aprile 2015, ribadendo di avere sempre indicato un numerario – anche nelle precedenti tassazioni – in sostituzione del conto corrente bancario e allegando un proprio calcolo del dispendio, dal quale risulterebbe una sostanziale corrispondenza fra le entrate e le uscite dell’anno.

                                         Queste motivazioni non fanno venir meno le difficoltà riscontrate nella procedura d’accertamento, che avevano di fatto obbligato l’autorità fiscale ad aggiungere un reddito d’altra fonte in considerazione delle uscite (a contanti) chiaramente sproporzionate alle entrate dichiarate. Per quanto concerne in particolare la mancata dichiarazione del conto corrente bancario, i ricorrenti non possono seriamente pretendere in questa sede che il saldo di fr. 91'891.– fosse già compreso nel numerario, dopo aver sostenuto nella dichiarazione d’imposta che lo stesso era composto di fr. 100'000.– già versati all’Ufficio esecuzioni e di altri fr. 40'000.– detenuti al domicilio (cfr. comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione). Come anticipato sopra, una simile motivazione rappresenta un venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio della buona fede, che lascia piuttosto supporre che i ricorrenti non hanno dichiarato il conto corrente __________ SA, e magari altri conti, nemmeno negli anni precedenti, facendoli passare come numerario. Per quanto concerne invece il calcolo del dispendio proposto, lo stesso risulta incomprensibile per più ragioni. In primo luogo perché la somma delle spese elencate eccede ampiamente l’importo indicato di fr. 140'502.–; in secondo luogo poiché tra le uscite dell’anno non ci si può dimenticare dell’importo di fr. 100'000.– versato a contanti all’Ufficio esecuzione di Mendrisio; da ultimo, perché un importo di soli fr. 36'000.– per il sostentamento privato non è sufficiente a garantire l’altro tenore di vita dei contribuenti, chiaramente superiore al minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                         4.4.

                                         Fatte queste premesse, la decisione impugnata, che si limita a dichiarare irricevibile il reclamo argomentando che “quanto presentato in data 21.04.2015 (data del timbro postale) non è sufficiente a sanare il vizio di forma”, non appare a sua volta del tutto convincente.

                                         A destare più di una perplessità è l’entità degli altri redditi, che l’autorità di tassazione ha stimato in fr. 200'000.–, sebbene il calcolo delle entrate e delle uscite da essa allestito (almeno nella sua prima versione, sottoposta per osservazioni ai contribuenti) attestasse un ammanco finanziario di poco superiore a 2'000.- franchi. Pur considerando che tale calcolo non considerava ancora l’alto tenore di vita dei contribuenti, certamente superiore al minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, appare a prima vista difficile poter giustificare un simile importo con il solo fabbisogno della famiglia. L’autorità non poteva quindi limitarsi a dichiarare irricevibile il reclamo per difetto di forma, ma avrebbe dovuto illustrare i fatti che a suo avviso rendevano perlomeno plausibile l’aggiunta di altri redditi nella misura di fr. 200'000.–. Anche nell’ambito di una tassazione d’ufficio, caratterizzata dall’inversione dell’onere della prova, l’autorità deve infatti conformarsi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372).

                                         Dall’esame dell’incarto fiscale sembrerebbe emergere che l’importo stimato di fr. 200'000.– comprendesse pure una parte di recupero d’imposta, dovuto alla mancata dichiarazione del conto corrente bancario anche negli anni precedenti. Una simile soluzione non potrebbe tuttavia essere tutelata da questa Camera, nemmeno con riguardo alla cosiddetta procedura semplificata per i casi bagatella, fondata su una circolare interna diretta ai funzionari, che consente all’autorità fiscale, in caso di sottrazioni di lieve entità, di rinunciare alla riapertura di tassazioni già passate in giudicato ed imporre gli importi sottratti aggiungendoli ai redditi del successivo periodo di tassazione ancora aperto. Tale procedura presuppone infatti l’accordo scritto del contribuente, che nella presente fattispecie difetta, e non potrebbe in ogni caso essere verificata da questa Camera, non essendole mai stata trasmessa, in tutti questi anni, una copia della citata circolare interna.

                                         4.5.

                                         Detto questo, si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, consid. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/ Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                         4.6.

                                         Nella fattispecie, come visto, la motivazione della decisione impugnata è inadeguata ai requisiti legali indicati. Sebbene i ricorrenti non siano riusciti a sovvertire le numerose incertezze in merito alla loro situazione effettiva, nemmeno con lo scritto del 21 aprile 2015, la decisione impugnata non permette infatti di comprendere i calcoli che hanno portato l’autorità di tassazione a stimare in fr. 200'000.– gli altri redditi, rivelandosi di conseguenza carente di motivazione.

                                   5.   La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 23 aprile 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

80.2015.90 — Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2015 80.2015.90 — Swissrulings