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Ticino Camera di diritto tributario 27.02.2015 80.2015.8

27 febbraio 2015·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,116 parole·~6 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo contro tassa di diffida e multa, irricevibile in quanto tardivo, trasmissione del ricorso all’Ufficio di esazione quale istanza di condono

Testo integrale

Incarto n. 80.2015.8

Lugano 27 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 12 gennaio 2015 contro la decisione dell’8 dicembre 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

                                     -   non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013 neppure dopo essere stato richiamato, l’RS 1 lo ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi procedurali, con decisione del 17 giugno 2014;

                                     -   con decisione del 16 luglio 2014, l’autorità fiscale gli ha poi inflitto una multa di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali

                                     -   il 9 dicembre 2014 il contribuente si è rivolto all’Ufficio di tassazione, chiedendo l’annullamento della multa e della tassa di diffida, argomentando di aver pensato che “fosse tutto automatico vista la lunga permanenza in sostegno sociale” e sottolineando di non essere attualmente in grado di pagare l’importo richiestogli;

                                     -   con decisione del 12 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo sia contro la diffida sia contro la multa, in quanto entrambi interposti tardivamente;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta “domanda di condono” per la tassa di diffida e per la multa disciplinare, ribadendo di aver creduto di non dover presentare alcuna dichiarazione, essendo il suo unico reddito costituito dal sostegno sociale, e sottolineando di non essere in grado di pagare.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dal contribuente il 9 dicembre 2014, in quanto interposto dopo la scadenza dei termini di reclamo; 

                                     -   la lettera del 9 dicembre 2014, con la quale il ricorrente chiedeva “l’annullamento” della multa e della diffida e precisava di non essere in grado pagare l’importo dovuto, è stata in effetti considerata reclamo contro le rispettive decisioni del 17 giugno 2014 e del 16 luglio 2014;

                                     -   in questa prospettiva, è indubbio che la decisione impugnata sia legittima;

                                     -   secondo l’art. 198 cpv. 3 LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–;

                                     -   contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   nella fattispecie, il 17 giugno 2014 al contribuente è stata intimata una diffida per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2013;

                                     -   il termine di trenta giorni era pertanto ampiamente scaduto il giorno in cui il ricorrente ha interposto reclamo, sicché l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiararlo irricevibile;

                                     -   la stessa conclusione si impone anche per il reclamo contro la multa disciplinare;

                                     -   l’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono infatti che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

                                     -   nel caso in esame, la multa disciplinare è stata inflitta all ricorrente con decisione del 16 luglio 2014, notificata per posta A Plus e recapitata l’indomani;

                                     -   è del tutto evidente che il reclamo interposto solo il 9 dicembre 2014 sia tardivo;

                                     -   il contribuente non ha del resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo che quest’ultimo, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   in queste circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, appare ineccepibile;

                                     -   nella misura in cui la contribuente impugna la decisione su reclamo del 12 dicembre 2014, il ricorso è pertanto respinto;

                                     -   il tenore del reclamo e più ancora quello del ricorso suggeriscono tuttavia l’ipotesi che il ricorrente possa aver chiesto il condono della tassa di diffida e della multa, piuttosto che aver interposto reclamo tardivamente contro le due decisioni;

                                     -   le difficoltà finanziarie causate dal pagamento della multa e della tassa di diffida potrebbero infatti formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;

                                     -   copia del ricorso, con la presente sentenza, è dunque trasmessa all’Ufficio esazione e condoni;

                                     -   vista la situazione economica del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

               __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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