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Ticino Camera di diritto tributario 01.10.2015 80.2015.5

1 ottobre 2015·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,979 parole·~10 min·3

Riassunto

Procedura: ricorso, tempestività, data della notificazione della decisione impugnata, invio tramite posta A Plus, data di recapito e non effettiva conoscenza della decisione

Testo integrale

Incarti n. 80.2015.5 80.2015.6

Lugano 1 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 9 dicembre 2014 contro la decisione del 24 ottobre 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1, nata il 28 agosto 1975, cittadina spagnola residente a __________, nubile, è attiva professionalmente come indipendente in qualità di designer in comunicazione visiva. Dal 9 dicembre 2010 è a beneficio di un permesso di dimora tipo B.

                                  B.   Per il periodo fiscale 2013, la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione d’imposta e, previa diffida, le è stata inflitta una multa disciplinare ex art. 257 LT e 174 LIFD in data 16 luglio 2014. Con tale provvedimento l’amministrata è stata ulteriormente diffidata a presentare la dichiarazione d’imposta 2013 entro 20 giorni, con l’avvertenza che in caso contrario si sarebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

                                  C.   Scaduto infruttuoso anche quest’ultimo termine, l’RS 1 il 17 settembre 2014 le ha notificato le decisioni di tassazione d’ufficio inerenti all’IC ed all’IFD 2013. Tali decisioni hanno esplicitamente indicato la facoltà per la contribuente di interporre reclamo, motivato e supportato dai necessari mezzi di prova, qualora la tassazione operata d’ufficio fosse manifestamente inesatta, e comunque nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                  D.   Prima dello spirare di tale termine, con scritto del 2 ottobre 2014, __________, per conto della contribuente, ha comunicato all’Ufficio di tassazione che quest’ultima era dovuta partire per il __________ per ragioni lavorative, e che sarebbe ritornata presso il proprio domicilio, secondo previsioni, alla fine di ottobre del 2014. Chiedeva pertanto “di poter fare un reclamo alla decisione di tassazione entro la prima metà di novembre”.

                                         Ancorché non legata alla contribuente da legami familiari, o legittimata da regolare procura, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto a __________ il potere di rappresentanza e, con scritto dell’8 ottobre 2014, le ha ricordato le condizioni, materiali e temporali, per la presentazione di un reclamo contro una decisione di tassazione d’ufficio, avvertendola che, se non si fosse conformata alle suddette esigenze entro il termine legale di reclamo, quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  E.   Non essendo stata di seguito depositata alcuna tempestiva motivazione atta ad integrare le condizioni di ricevibilità, l’Ufficio di tassazione ha notificato, in data 24 ottobre 2014, una decisione con la quale ha dichiarato irricevibile la richiesta di __________ del 6 ottobre 2014, considerata quale reclamo della contribuente.

                                  F.   Il 9 dicembre 2014, RI 1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, chiedendo di poter presentare la propria dichiarazione d’imposta 2013, allegata al predetto scritto, e spiegando che, per ragioni di lavoro, e segnatamente per una trasferta all’estero, non aveva potuto presentare la dichiarazione d’imposta nei termini.

                                  G.   L’Ufficio di tassazione ha interpellato per iscritto la contribuente, in data 11 dicembre 2014, chiedendole di precisare se il suo scritto del 9 dicembre 2014 fosse da considerarsi un ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 24 ottobre 2014. La contribuente ha risposto positivamente per iscritto il 30 dicembre 2014, precisando di essere dovuta rimanere all’este-ro fino al 28 novembre 2014.

                                         L’Ufficio di tassazione ha trasmesso quindi a questa Camera lo scritto del 9 dicembre 2014 della contribuente, unitamente al suo complemento del 30 dicembre 2014.

                                  H.   Con osservazioni del 20 gennaio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il gravame, confermando la validità del suo operato. L’Ufficio delle contribuzioni Ufficio Giuridico non ha formulato osservazioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, si pone dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario, in quanto lo stesso non è stato interposto nel termine di trenta giorni previsto dalla legge. Inoltre, all’esame del merito delle censure della contribuente si oppone anche la circostanza che, con la decisione impugnata, già l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, quest’ultimo è stato interposto il 9 dicembre 2014 contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2014. Essendo la notificazione della decisione avvenuta mediante posta A Plus, è possibile verificare che l’invio in discussione è stato recapitato il 25 ottobre 2014. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         2.2.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito a presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

                                         2.3.

                                         Come rilevato, il ricorso non è stato interposto entro il termine stabilito dalle norme indicate. A meno che non vengano sostenuti e dimostrati validi motivi per ammettere una restituzione in intero del termine di ricorso, il ricorso è quindi irricevibile.

                                         A tale riguardo, come rettamente osservato dall’Ufficio di tassazione, la restituzione dei termini a causa di partenze per l’estero (l’unico motivo che entrerebbe in considerazione nella fattispecie in base agli argomenti fattuali invocati dalla ricorrente) è ammessa unicamente qualora la partenza sia inopinata ed imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (decisione CDT del 22 dicembre 2012, inc. 80.2012.156).

                                         Nella fattispecie risulta che, già prima della decisione su reclamo del 24 ottobre 2014, la contribuente era al corrente della necessità di gestire la procedura fiscale, per la quale era stata multata, e nell’ambito della quale una terza persona, era già stata incaricata dalla contribuente di relazionarsi con l’Autorità fiscale (vedi scritto 2 ottobre 2014 di__________), il tutto dopo la partenza della ricorrente per il __________ avvenuta il 18 settembre 2014. Ciò dimostra che la contribuente aveva ogni possibilità di dare le necessarie disposizioni, ad un professionista o nuovamente alla persona che ella aveva già precedentemente incaricato, di gestire per suo conto la procedura fiscale, e segnatamente la procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione d’ufficio e di eventuale ricorso a questa Camera.

                                         2.4.

                                         Non sussistono quindi validi motivi di restituzione dei termini ricorsuali ex art. 192 cpv. 5 LT, risp. 133 cpv. 3 LIFD. Essendo per il rimanente pacifico il mancato rispetto di quest’ultimo termine con il ricorso 9 dicembre 2014 contro la decisione del 24 ottobre 2014, recapitata l’indomani, il gravame è pertanto irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         Come già ricordato, con la decisione impugnata l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente. Ne consegue che, se anche il ricorso alla Camera di diritto tributario fosse tempestivo, questa Corte non potrebbe entrare nel merito delle censure dell’insorgente, ma dovrebbe limitarsi a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d’ufficio.

                                         3.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autori-tà di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

3.3.

                                         Nel caso in esame, la contribuente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione d’im-posta 2013. L’ammissibilità di un eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni, rese note a due riprese alla contribuente (con decisione di tassazione e successivamente nello scritto indirizzato alla sua rappresentante), che la decisione di tassazione fosse “manifestamente inesatta”, e che il reclamo fosse motivato ed indicasse eventuali mezzi di prova.

                                         Alcun reclamo conforme ai predetti requisiti è stato tuttavia presentato. L’Ufficio di tassazione ha quindi adottato la propria decisione di tassazione dichiarando irricevibile il reclamo, e solo ben oltre il termine di ricorso contro quest’ultima decisione, notificata il 24 ottobre 2014, la contribuente ha presentato all’Ufficio di tassazione la propria dichiarazione d’imposta 2013 con scritto 9 dicembre 2014, indicando di essere stata impossibilitata a presentarla prima per ragioni lavorative.

                                         3.4.

                                         L’Ufficio di tassazione ha considerato la comunicazione di __________ del 2 ottobre 2014, in data quindi antecedente allo spirare del termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione d’ufficio del 17 settembre 2015, come un reclamo, ed ha immediatamente ribadito per iscritto, e prima dello spirare del predetto termine, le condizioni materiali e temporali per interporre reclamo contro decisioni di tassazioni d’ufficio, pena la loro irricevibilità. Nessun seguito è stato dato dalla contribuente o dalla sua rappresentante, ragione per cui, anche solo da questo profilo, non si ravviserebbero motivi per non considerare lecita la decisione qui impugnata, nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di tassazione d’ufficio.

                                   4.   Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                         Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

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                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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