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Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2015 80.2015.39

4 novembre 2015·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,998 parole·~20 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, motivazione, calcolo del valore delle azioni, rifiuto di applicare il metodo di calcolo auspicato dal contribuente facendo riferimento a una “direttiva interna”, violazione del diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarto n. 80.2015.39

Lugano 4 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. dall’ RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 24 febbraio 2015 contro la decisione del 28 gennaio 2015 in materia di IC 2012.

Fatti

                                  A.   L’ing. RI 1 deteneva alla fine del periodo fiscale 2012 856 azioni della __________ SA di __________, il cui capitale azionario ammontava a fr. 1'000'000 ed era suddiviso in 1'000 azioni nominative del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna. Di queste azioni 700 erano gravate da usufrutto a favore dei genitori dell’azionista.

                                         Nel corso del 2013, RI 1 ha acquistato altre 100 azioni, pagandole fr. 8'000.– ciascuna.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2012, il contribuente e la moglie RI 2 hanno attribuito alle 156 azioni di cui non avevano solo la nuda proprietà il valore complessivo di fr. 1'248'000.–, corrispondente ad un importo di fr. 8'000.– per azione.

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC 2012, con decisione del 27 novembre 2013, l’RS 1 ha commisurato il valore venale delle 156 azioni della __________ SA in fr. 2'449’200.–, pari a fr. 15'700.– ciascuna.

                                         I contribuenti hanno interposto reclamo contro tale decisione il 2 dicembre 2013, contestando il valore dei titoli in discussione, che a loro avviso “non corrisponde al valore corretto (valore di acquisto di un pacchetto azionario)”.

                                  C.   L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 gennaio 2015. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale ha spiegato di aver stabilito il valore delle azioni “applicando le istruzioni emanate dalla Conferenza fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal 1° gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati degli anni 2011 e 2012”. L’Ufficio di tassazione ha anche precisato di non aver potuto tener conto del “prezzo di compravendita delle azioni __________ SA (con acquirente sempre il contribuente) per un totale del 10% del pacchetto azionario”, in quanto non poteva essere considerato “rappresentativo”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la riduzione del valore delle azioni della __________ SA da loro detenute a fr. 8'000.– ciascuna.

                                         I ricorrenti spiegano come l’iniziativa di cedere le quote da loro acquistate nel 2013 sia venuta dagli stessi venditori e come sia poi stato determinato il prezzo di acquisto, a partire dall’ultimo valore fiscale conosciuto (fr. 13'400.– per azione). In primo luogo, tale importo sarebbe stato ridotto del 30% per tener conto delle “difficoltà e contrazioni riscontrate nel settore”; poi si sarebbe considerata anche la “politica di distribuzione di dividendi seguita da anni dagli azionisti”, che comportava un dividendo lordo annuo di fr. 300.– per azione. Gli insorgenti sottolineano anche che i venditori sono tutti “professionalmente attivi e dispongono di sufficiente esperienza nell’ambito commerciale per valutare la congruità del prezzo di vendita offerto risp. per rinunciare consciamente e volutamente alla richiesta di una valutazione allestita da un perito terzo, poiché ritenuto il prezzo offerto corretto/congruo”. D’altra parte, non sussisterebbe fra acquirente e venditori “alcun legame di parentela o professionale che giustificherebbe una compravendita ad un prezzo di favore” né gli azionisti avrebbero concluso un patto parasociale. Il valore risultante dalle compravendite del 2013 dovrebbe pertanto essere considerato “prezzo di acquisto risultante da una libera contrattazione” e come tale fare stato “come valore di mercato” secondo la circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte.

                                         Quindi, i ricorrenti rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla circ. 28 può tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell’impresa dalla persona dell’azionista maggioritario applicando, su richiesta del contribuente, una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in sostituzione della ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”. Nella fattispecie, il valore di reddito “sarebbe dificilmente alienabile… essendo l’utile delle imprese facenti capo del gruppo __________ e dunque il successo del gruppo __________ legato primariamente alla famiglia __________ risp. alla persona dell’ing. RI 1”.

                                         Infine, i contribuenti lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società quotate in borsa sarebbe del 9,8%.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 12 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il reclamo. Ha dapprima rilevato che il valore di fr. 8'000.– proposto dai ricorrenti “equivale in pratica al valore di bilancio (sostanza) della __________ SA al 31.12.2012 senza tener conto del goodwill e delle riserve occulte contenute nelle partecipate”. Per quanto attiene alla possibilità, prevista dalla circolare n. 28, di ponderare una sola volta il valore di reddito “qualora il reddito aziendale dipenda esclusivamente (o quasi) da un’unica persona (azionista di maggioranza)”, l’autorità di tassazione osserva che “la Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha definito, tramite una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di stabilire se ci siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso”, concludendo tuttavia che “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.

                                         I ricorrenti hanno replicato il 30 marzo 2015. Ribadito che a loro avviso il prezzo pagato dagli acquirenti per il 10% delle azioni è effettivamente frutto di una libera contrattazione, sottolineano che nel 2014 la società ha subito una perdita d’esercizio di fr. 114'500.–. Per quanto attiene alla possibilità di ponderare una sola volta il valore di reddito, gli insorgenti sostengono di non poter “prendere posizione in merito all’allegazione dell’Ufficio di tassazione Lugano città che secondo la loro direttiva interna nel caso concreto i presupposti per l’applicazione della marginale no. 5 non sono rispettate, non essendo a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale direttiva interna”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

                                         1.4.

                                         Come si è visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

                                         1.5.

                                         Le Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

                                   2.   2.1.

                                         Alla fine del periodo fiscale 2012, RI 1 era proprietario di 856 azioni della __________ SA, la maggior parte delle quali (700) erano tuttavia gravate da usufrutto a favore dei genitori dell’azionista. Nel periodo fiscale precedente, alle azioni in questione era stato attribuito un valore fiscale di fr. 13'400.– ciascuna. Per il periodo fiscale 2012, l’autorità di tassazione ha stabilito il valore di ogni azione in fr. 15'700.–.

                                         2.2.

                                         Trattandosi di una holding, il valore della __________ SA è stato stabilito sulla base del suo valore di sostanza. Tale scelta è conforme a quanto prevedono le istruzioni, secondo cui per le holding pure il valore dell’impresa corrisponde al valore di sostanza (n. 38).

                                         Al capitale sociale sono dunque stati aggiunti l’utile di bilancio (fr. 2'072'598.–), le riserve aperte (fr. 5'140'000.–) e quelle occulte (fr. 7'208'000.–) e la distribuzione totale intervenuta dopo la data determinante per la valutazione (fr. 300'000.–). Da qui il valore aziendale di fr. 15’720'598.–. Le riserve occulte risultano dalla differenza fra il valore venale delle società partecipate e il loro valore contabile.

                                   3.   3.1.

                                         In considerazione del fatto che, nel corso dell’anno successivo, l’azionista maggioritario ha acquistato un’ulteriore quota del 10% al prezzo unitario di fr. 8'000.–, gli insorgenti ritengono che quest’ultimo importo costituisca il valore di mercato, determinante anche per il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

                                         3.2.

                                         Le già evocate istruzioni della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2).

                                         In altri termini, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 10 ad § 50, p. 824).

                                         La condizione perché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid. 2.4).

                                         Questa Camera ha già avuto occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo fiscale (sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n. 11t). In un altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6 febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).

                                         3.3.

                                         La situazione del ricorrente è ben diversa da quella che si verifica in occasione di una cessione importante “fra terzi indipendenti”. Una cessione fra azionisti non può infatti essere considerata un trasferimento fra terzi indipendenti (cfr. anche il Commentario 2011 alla Circolare n. 28 della Conferenza fiscale svizzera, p. 4 e giurisprudenza citata; inoltre RtiD II-2013 n. 9t consid. 3.3).

                                         Si deve anche tener conto del fatto che, mentre il valore fiscale delle azioni della __________ SA al 31 dicembre 2012 è stato stabilito calcolando il valore di reddito delle società partecipate nel 2011 e nel 2012, le vendite delle quote a cui fanno riferimento i ricorrenti sono intervenute nel corso del 2013.

                                         Inoltre, gli azionisti che hanno ceduto le loro quote a RI 1 nel 2013 detenevano quote minoritarie (il 10% del capitale, suddiviso fra sette persone). Le stesse istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte prevedono che, nella determinazione del valore venale delle azioni, si tenga conto, mediante una deduzione forfetaria, dell’influenza ridotta di cui gode il detentore di una partecipazione minoritaria. La deduzione forfetaria ammonta al 30% ed è riconosciuta generalmente a tutte le partecipazioni inferiori o uguali al 50% del capitale sociale (cfr. Circolare n. 28 citata, n. 61 ss.; v. anche la sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre 2013, in RF 69/2014 p. 216 consid. 3.3). Il carattere minoritario delle partecipazioni cedute al ricorrente nel corso del 2013 potrebbe pertanto anche spiegare il prezzo pattuito, nettamente inferiore al valore venale determinato dall’autorità di tassazione.

                                         3.4.

                                         Nella misura in cui non ha ritenuto che il prezzo pagato nel 2013 dal ricorrente per l’acquisto delle quote degli altri azionisti costituisse il valore venale delle azioni, la decisione impugnata non è pertanto censurabile.

                                   4.   4.1.

                                         Con un’ulteriore censura, i ricorrenti rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla circ. 28 può tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell’impresa dalla persona dell’azionista maggioritario applicando, su richiesta del contribuente, una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in sostituzione della ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”. Nella fattispecie, il valore di reddito “sarebbe difficilmente alienabile… essendo l’utile delle imprese facenti capo del gruppo __________ e dunque il successo del gruppo __________ legato primariamente alla famiglia __________ risp. alla persona dell’ing. RI 1”.

                                         4.2.

                                         I ricorrenti invocano in tal modo l’applicazione di un metodo di calcolo, previsto dalle citate istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito anziché due (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 2; Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 10-11). Difatti, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 5 p. 8).

                                         4.3.

                                         Come già ricordato, nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha affermato che “la Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha definito, tramite una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di stabilire se ci siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso” ed ha concluso che “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.

                                         Nella replica, gli insorgenti hanno affermato di non poter prendere posizione in merito a tale allegazione dell’Ufficio di tassazione, “non essendo a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale direttiva interna”.

                                         L’esistenza della menzionata “direttiva interna” non è nota neppure a questa Corte. Sorprende non poco il riferimento dell’autorità di tassazione ad un documento non pubblicato, che sarebbe servito a verificare i presupposti per adottare un criterio di calcolo più favorevole ai contribuenti, accompagnato dalla laconica conclusione secondo cui “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”, senza che né i ricorrenti stessi né l’autorità di ricorso siano messi in condizione di conoscere le suddette “condizioni” e di verificarne il mancato adempimento.

                                         4.4.

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

                                         4.5.

                              Alla luce delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito dei contribuenti è stato violato. Invece di fondare la propria decisione sulle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, pubblicate e note ai ricorrenti, l’autorità fiscale ha giustificato il mancato riconoscimento dell’agevolazione invocata, facendo riferimento ad una non meglio precisata “direttiva interna”, che si è ben guardato dall’allegare alle osservazioni. In tal modo, ha messo gli insorgenti nella condizione di non poter tutelare adeguatamente i propri interessi, contestando eventualmente la conclusione cui era pervenuto l’Ufficio di tassazione.

                                         Considerando che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione in merito alla richiesta dei ricorrenti di calcolare il valore venale delle azioni ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito delle società partecipate.

                                         Il modo di agire dell’autorità fiscale non permette neppure a questa Camera di verificare la correttezza della decisione e più in generale le impedisce di verificare la legalità della decisione impugnata.

                                   5.   5.1.

                                         Infine, i contribuenti lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società quotate in borsa sarebbe del 9,8%.

                                         Per determinare il valore di reddito delle società partecipate, l’Ufficio di tassazione ha considerato gli utili dei due ultimi esercizi. L’utile medio è stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso per rischi (7%). Il valore di reddito netto, così stabilito, raddoppiato, è stato infine ponderato con il valore di  sostanza per determinare il valore aziendale e quello della singola azione.

                                         5.2.

                                         Come già accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).

                                         Il “premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

                                         5.3.

                                         Vigenti ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

                                         5.4.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti non invocano l’esistenza di fattori di rischio “particolari”, che giustificherebbero un aumento del tasso di capitalizzazione, ma si limitano a contestare genericamente il riferimento, previsto dalle istruzioni, al tasso swap CHF a 5 anni, argomentando che il tasso di capitalizzazione “utilizzato dalle società quotate in borsa” ammonterebbe al 9,8% e non al 7,5%.

                                         A parte il fatto che le società, delle quali la __________ SA detiene le partecipazioni, non sono quotate in borsa, la percentuale indicata nel ricorso è semplicemente tratta da un articolo apparso in una rivista scientifica (Hüttche, Entwicklungen bei der Bewertung von KMU, in ST 2014 p. 743), che a sua volta si rifà ai dati ricavati da uno studio della KPMG (Kapitalkostenstudie 2013, p. 30). In tal modo, gli insorgenti non dimostrano che il risultato cui perviene l’autorità fiscale, applicando il criterio di calcolo indicato dalle suddette istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, sia in contrasto con il diritto ed in particolar modo con l’art. 14 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

                                   6.   In conclusione, il ricorso è prevalentemente respinto. Solo in relazione alla questione della ponderazione del valore di reddito delle società partecipate la decisione è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti solo parzialmente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 28 gennaio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione, limitatamente alla richiesta dei ricorrenti di ponderare una volta sola il valore di reddito delle società partecipate anziché due volte.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 550.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -;

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

80.2015.39 — Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2015 80.2015.39 — Swissrulings