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Ticino Camera di diritto tributario 07.04.2017 80.2015.264

7 aprile 2017·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,664 parole·~8 min·2

Riassunto

Imposta preventiva: rimborso, autorità competente, AFC per persone giuridiche, autorità di tassazione cantonale del defunto per comunioni ereditarie, non invio diretto all’AFC

Testo integrale

Incarto n. 80.2015.264

Lugano 7 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 7 dicembre 2015 contro la decisione del 4 dicembre 2015 in materia di rimborso dell’imposta preventiva 2009, 2010 e 2011.

Fatti

                                  A.   In data 2 luglio 2009 muore a __________ __________, cittadino germanico nato il 13 dicembre 1920. La comunione ereditaria è composta dalla vedova __________, nata il 25 novembre 1945, cittadina germanica residente a __________, e dalla fondazione RI 1 con sede a __________ (Germania).

                                         In data 27 novembre 2012 la comunione ereditaria fu __________ ha presentato un’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2009, 2010 e 2011 all’RS 1. Con decisione 26 agosto 2015, l’istanza è stata respinta, con la motivazione secondo cui ogni erede deve presentare la propria istanza di rimborso per gli anni non ancora cresciuti in giudicato alle rispettive autorità fiscali competenti, cioè l’RS 1 per la vedova, e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni per la fondazione.

                                  B.   Con reclamo 28 settembre 2015, la fondazione RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione dell’UT e conseguente accoglimento dell’istanza di rimborso 27 novembre 2012. In via principale la reclamante sosteneva che gli eredi possono fare valere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva solo in comune, tramite il modulo S-167, per prestazioni scadute tra l’apertura della successione e la divisione della stessa. L’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso sarebbe la stessa autorità competente per “l’autore della successione” (per riprendere la particolare terminologia dell’Ordinanza sull’imposta preventiva [OIPrev; RS 642.211]), quindi nella fattispecie l’RS 1. Contestualmente, in caso di mancato accoglimento del reclamo, la fondazione formulava all’Amministrazione federale delle contribuzioni istanza di rimborso “eventuale” per l’imposta preventiva riferita agli anni 2009, 2010 e 2011. Il reddito lordo assoggettato all’imposta preventiva ammontava a CHF 39'858.– per l’anno 2009, CHF 290'527.35 per l’anno 2010 e CHF 6'231.80 per l’anno 2011; l’imposta di cui era chiesto il rimborso, pari al 35% di tali importi, era di CHF 117'816.–. I predetti importi erano stati calcolati dall’istante in funzione dell’interessenza della fondazione nella comunione ereditaria fu __________, pari al 75%.

                                  C.   L’RS 1, con successiva decisione 4 novembre 2015, ha respinto il reclamo, considerando che la competenza a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva presentate da persone giuridiche è attribuita all’ Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava ora contro la predetta decisione. L’insorgente ribadisce che gli eredi possono fare valere il proprio diritto al rimborso dell’imposta preventiva, scaduta tra l’apertura della successione e la divisione, unicamente in comune e tramite il modulo S-167. L’autorità competente a ricevere l’istanza sarebbe l’RS 1 quale autorità competente per l’autore della successione. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione alla ricorrente del diritto al rimborso dell’imposta preventiva da parte dell’RS 1 In caso di mancato accoglimento del gravame, la ricorrente postula che venga “deciso” (cfr. ricorso, pag. 1) il mantenimento della richiesta di rimborso presentata dalla fondazione all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni in data 28 settembre 2015.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico non hanno formulato osservazioni al ricorso.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella fattispecie occorre determinare l’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2009, 2010, e 2011 riferita all’interessenza, pari al 75%, della ricorrente nella comunione ereditaria fu __________. L’istanza è stata inizialmente presentata dalla comunione ereditaria all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città. Non è per contro oggetto del presente gravame il rimborso riferito alla rimanente interessenza del 25% in capo alla vedova __________.

                                         1.2.

                                         Ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), le persone fisiche presentano l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

                                         L’art. 30 cpv. 2 LIP stabilisce invece che le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto non menzionati nel capoverso 1, devono presentare l’istanza di rimborso all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

                                         Rimangono riservate, ex art. 30 cpv. 3 LIP, le speciali disposizioni in merito alla competenza previste dall’OIPrev. Nel caso delle successioni, l’art. 59 cpv. 1 OIPrev dispone che, se, alla sua morte, l’autore della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e l’indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione. L’art. 59 cpv. 2 OIPrev prevede poi che l’istanza deve essere presentata all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L’autorità trasmette i duplicati dell’istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali competenti per gli eredi.

                                         Dal profilo procedurale, per la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha prediposto il modulo S-167.1, nonché le relative spiegazioni. Queste, in particolare, prevedono al punto 8 che, se alla comunione ereditaria partecipano delle persone giuridiche o altre persone che fanno valere il loro diritto al rimborso presso la Confederazione, occorre allegare al modulo S-167.1 un duplicato supplementare.

                                         1.3.

                                         Come ricordato in ingresso (consid. 2.1) la competenza generale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva ex art. 30 cpv. 2 LIP può essere limitata dalle ulteriori e più specifiche deroghe introdotte dall’OIPrev in base all’art. 30 cpv. 3 LIP (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 14, 16 e 29 ss. ad art. 30 LIP). L’art. 59 cpv. 2 OIPrev prevede una deroga specifica in caso di successione per l’esercizio del diritto al rimborso maturato in vita dal de cujus, e successivamente dalla comunione ereditaria sino alla divisione dell’eredità. Tale diritto è da esercitarsi congiuntamente dagli eredi (Jaussi/Ghielmetti/Pfirter, Allgemeiner Überblick über die Rückerstattung der eidg. Verrechnungssteuer, in: RF 67/2012, p. 661 ss.). L’ordinanza attribuisce in tal modo ad un’unica autorità cantonale la competenza a ricevere l’istanza per conto di tutti gli eredi, senza tuttavia conferirle anche il compito di adottare una decisione. L’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della successione è tenuta a trasmettere infatti i duplicati dell’istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali competenti per gli eredi. Sebbene l’art. 59 OIPrev sia formulato pensando solo agli eredi che sono persone fisiche, obbligando il fisco del cantone in cui si è aperta la successione a trasmettere i duplicati agli altri cantoni, competenti per la tassazione degli eredi, nondimeno la stessa regola vale anche per quegli eredi che sono invece persone giuridiche. In tal caso, all’istanza deve appunto essere allegato un duplicato supplementare, destinato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische Verrechnungssteuer, II Teil, Basilea 1985, n. 4.7 ad art. 22 LIP, p. 73).

                                         1.4.

                                         Venendo alla fattispecie, l’istanza di rimborso per i periodi 2009, 2010 e 2011 è stata presentata dalla comunione ereditaria all’RS 1. È vero che l’art. 30 cpv. 2 LIP prevede la competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a ricevere istanze di rimborso da parte di persone giuridiche, ma, in caso di successione, l’istanza va presentata da tutti gli eredi, o in comune o per il tramite di un rappresentante comune, all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della successione. Nel caso concreto, pertanto, l’istanza è stata correttamente presentata all’RS 1, quale autorità che aveva la competenza per imporre il de cuius. In considerazione del fatto che, tuttavia, la competenza a pronunciarsi sul rimborso dell’imposta preventiva alla persone giuridiche è attribuita all’AFC (art. 30 cpv. 2 LIP), un duplicato dell’istanza, accompagnato da eventuali osservazioni, deve essere trasmesso, dallo stesso Ufficio di tassazione, all’AFC.

                                         Del resto le stesse spiegazioni dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni cui fa riferimento la ricorrente (ricorso, pag. 3, primo paragrafo dall’alto) specificano proprio che all’istanza di rimborso presentata dagli eredi va anche allegato un duplicato supplementare, qualora tra gli eredi vi siano persone giuridiche che, come in questo caso, devono fare valere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva presso la Confederazione.

                                         Ne consegue che sarebbe spettato all’RS 1 il compito di sottoporre all’AFC l’istanza della comunione ereditaria fu __________, nella misura in cui concerneva la coerede ricorrente, in quanto persona giuridica.

                                         1.5.

                                         La decisione del 4 novembre 2015, che respinge il reclamo del 28 settembre 2015, con la motivazione secondo cui la richiesta di rimborso relativa all’ interessenza della fondazione nella comunione ereditaria non deve essere presentata all’autorità cantonale, bensì all’Amministrazione federale delle contribuzioni, deve pertanto essere riformata, in quanto non conforme alle disposizioni di legge e dell’ordinanza applicabili alla fattispecie.

                                   2.   Per quanto precede si deve concludere che il ricorso è accolto.

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994, nonché l’art. 231 LT,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 novembre 2015 è riformata nel senso che l’RS 1 è tenuto a trasmettere all’Amministrazione federale delle contribuzioni un duplicato dell’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2009, 2010 e 2011, riguardante la comunione ereditaria fu __________, nella misura in cui concerne la coerede RI 1.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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