Incarto n. 80.2015.244
Lugano 17 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente),
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 novembre 2015 contro la decisione del 2 ottobre 2015 in materia di imposte alla fonte 2010-2014.
Fatti
A. Nell’ambito di una verifica avvenuta il 21 e 22 luglio 2015 presso la __________, __________, l’ispettorato fiscale ha rilevato alcune irregolarità sulla trattenuta delle imposte alla fonte, tra cui quella del dipendente RI 1, residente a __________ (__________). Il medesimo, separato di fatto dalla moglie (cfr., al proposito, i questionari per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte agli atti), era stato erroneamente tassato con le aliquote di coniugato con coniuge senza attività lucrativa anziché di persona sola per gli anni 2010-2014.
B. Sulla scorta del rapporto di revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 (inc. n. __________), con decisione di medesima data, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha disposto nei confronti della __________ una ripresa a favore del fisco per gli anni 2010-2014. Per quanto concerne il dipendente RI 1 ha rettificato la sua tassazione, conformemente alla tabella A per gli anni 2010-2013 e alla tabella A0 per l’anno 2014 (persona sola).
C. Con decisione del 22 settembre 2015 l’Ufficio delle imposte alla fonte, su richiesta di RI 1, gli ha notificato il dettaglio riguardante il recupero d’imposta intimato alla sua datrice di lavoro il 27 luglio 2015, da cui emerge che quest’ultima è tenuta a riversare l’importo di fr. 13'546.10 sul suo stipendio assoggettato alla fonte per gli anni 2010-2014.
D. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con scritto del 29 settembre 2015, postulando l’applicazione della tabella B. Ha in particolare sostenuto che, nel periodo fiscale 2010-2014, la sua situazione famigliare non avrebbe subito mutamenti. Sua moglie, __________, sarebbe rimasta a vivere presso la sua abitazione di __________ e sarebbe rimasta a suo carico nonostante asserite vicissitudini famigliari. A comprova di ciò, ha prodotto copia del certificato di stato di famiglia del 1° agosto 2014.
E. Con decisione del 2 ottobre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte – richiamando il rapporto di revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 e la sua decisione del 22 settembre 2015 – ha respinto il surriferito gravame. Ha ritenuto che nel caso in esame, in considerazione della separazione dalla moglie, sarebbe applicabile la tabella A per gli anni 2010-2014. Ha contestualmente stabilito che, con riferimento al suo stipendio assoggettato alla fonte per i predetti anni, la __________ è tenuta a riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte complessivi fr. 13'546.10, riservato il regresso del debitore verso il contribuente in applicazione dell’art. 211 cpv. 1 LT.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di annullare la decisione del 2 ottobre 2015 e di retrocedere gli atti all’Ufficio delle imposte alla fonte per stabilire l’effettivo importo dovuto. Contesta le argomentazioni addotte nella decisione impugnata, asserendo che dal mese di novembre 2001 si sarebbe separato dalla moglie __________ (__________), ma che dal 4 luglio 2011 quest’ultima sarebbe tornata a convivere con lui, circostanza comprovata sia dallo “Stato di famiglia” prodotto in sede di reclamo, sia dalla “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede. Evidenzia altresì che nel mese di settembre 2014 sua moglie, a causa di litigi, discussioni, contrasti e reciproci rimproveri, avrebbe deciso di abbandonare l’abitazione coniugale, pur mantenendo presso di lui la residenza anagrafica. Per questi motivi, per il periodo compreso tra il mese di luglio 2011 e il mese di settembre 2014, sarebbe applicabile, ai fini dell’imposizione alla fonte, la tabella B e non la tabella A.
G. Con le proprie osservazioni del 4 dicembre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte postula, in via principale, la reiezione del gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni 2010-2014; in via subordinata, di ritornare l’incarto per ulteriori accertamenti nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse aderire alle motivazioni del ricorrente. A suo giudizio, l’asserita situazione famigliare, così com’è stata esposta dal contribuente, non sarebbe suffragata da alcun documento probatorio. Richiama inoltre i questionari dei dipendenti che riguardano i periodi fiscali in questione, in cui lo stesso insorgente avrebbe più volte dichiarato di essere separato dalla moglie.
Diritto
1. 1.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD).
L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Giusta gli art. 136 LIFD e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 123 – 129 LIFD e 196 – 203 LT sono applicabili per analogia.
Va al proposito ricordato che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che permette di accertare la situazione personale del lavoratore, quest’ultimo s’impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario.
1.3.
Secondo gli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento [cfr. anche Direttiva n. 1, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (art. 104-114 LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2010, p. 20; Direttiva n. 1, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (art. 104-114 LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 20].
Gli art. 211 LT e 138 LIFD prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2). Va da sé che, in seguito al controllo del corretto adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, è possibile non solo che l’autorità fiscale debba chiedere un pagamento degli arretrati ma anche che debba restituire un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato una trattenuta troppo elevata (art. 138 cpv. 2 LIFD; art. 211 cpv. 2 LT). Il diritto, per l’autorità fiscale, di chiedere la restituzione delle imposte non trattenute o trattenute in misura insufficiente, così come l’obbligo di restituire un’eventuale eccedenza, si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (decisione CDT n. 80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).
Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).
1.4.
L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1° gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto interessa la fattispecie in esame, la tabella A, si riferisce a contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in unione domestica con figli o persone a carico, mentre la tabella B riguarda contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non svolge attività lucrativa (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p. 11; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 13). La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p. 12; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 13).
2. Nel caso in esame il ricorrente contesta l’aliquota applicata dall’Ufficio delle imposte alla fonte.
2.1.
RI 1, alle dipendenze della __________ (anche) nel periodo fiscale litigioso, è titolare di un permesso G ed è residente a __________ (__________), Comune fiscale di frontiera (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p. 28; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 27). Egli è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla fonte per il reddito conseguito (attività lucrativa dipendente). Nei questionari per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte inerenti agli anni 2010-2014, l’insorgente ha sempre indicato di essere separato di fatto (cfr. i relativi questionari nell’incarto fiscale). Egli non ha mai notificato alcun cambiamento in merito al suo stato civile alla sua datrice di lavoro (in particolare mediante un nuovo questionario). Di conseguenza, quest’ultima avrebbe dovuto applicare la tabella A, applicabile ai contribuenti separati legalmente o di fatto (cfr. consid. 1.4. della presente decisione), invece di applicare la tabella B (per i contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non esercita attività lucrativa) per il periodo fiscale in questione. A ragione l’Ufficio delle imposte alla fonte, in applicazione degli art. 211 cpv. 1 1ª frase LT e 138 cpv. 1 1ª frase LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della __________ a favore del fisco (quantificata in fr. 13'546.10), avendo per il dipendente RI 1 applicato erroneamente la tabella B, con aliquote a lui più favorevoli, anziché la tabella A, operando in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta. La datrice di lavoro, dal canto suo, ha verosimilmente esercitato il diritto di regresso nei confronti dell’insorgente giusta l’art. 211 cpv. 1 2ª frase LT e l’art. 138 cpv. 1 2ª frase LT.
2.2.
In simili circostanze, la decisione qui impugnata non presta il fianco a critiche.
D’altra parte, non può soccorrere la tesi del ricorrente nemmeno la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede, da cui emerge soltanto che RI 1 dichiara che “(…) la di lui moglie __________ nata a __________ il __________, residente presso il dichiarante dal 04.07.2011, pur mantenendo la residenza anagrafica di fatto la stessa ha lasciato l’abitazione dal settembre 2014” (cfr., al proposito, documento, in originale, allegato al presente ricorso). A prescindere dal fatto che trattasi di una mera dichiarazione di parte, resa alla presenza di un funzionario incaricato dal sindaco di __________ (__________), che non è atta a suffragare la tesi secondo la quale sua moglie ha convissuto con lui in quel periodo, occorre in ogni caso ricordare al contribuente che il lavoratore è tenuto a notificare al proprio datore di lavoro qualsiasi cambiamento della sua situazione personale/famigliare, (tra cui anche il suo stato civile), mediante l’allestimento di un nuovo questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte (cfr. consid. 1.2. della presente decisione). Ciò che in concreto non è stato fatto.
3. Il ricorso del contribuente deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: